Corte costituzionale

Sentenza n. 36/1960

Altra decisione · depositata il 31/05/1960 · relatore Giuseppe Castelli Avolio

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso dal Presidente della Giunta provinciale di

Bolzano con ricorso notificato il 5 settembre 1959 al Presidente della

Giunta regionale e il 21 settembre successivo al Presidente del

Consiglio dei Ministri, depositato nella cancelleria della Corte

costituzionale in quest'ultima data ed iscritto al n. 19 del Registro

ricorsi 1959, per conflitto di attribuzione tra la Provincia di Bolzano

e la Regione Trentino-Alto Adige sorto a seguito della deliberazione n.

854 del 30 giugno 1959 della Giunta regionale con la quale veniva

nominato un Commissario straordinario presso il Comune di Bressanone.

udita nell'udienza pubblica del 27 aprile 1960 la relazione del

Giudice Giuseppe Castelli Avolio,

uditi l'avv. Karl Tinzl, per la Provincia di Bolzano, e il

sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò, per la Regione

Trentino-Alto Adige.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con deliberazione del 6 dicembre 1958 l'Assemblea generale dei

vigili volontari del fuoco del Corpo di Bressanone capoluogo designò i

signori Heiseler Franz e Lapper Josef a comandante e vice comandante,

rispettivamente, del Corpo stesso. La designazione fu comunicata al

Sindaco di Bressanone per la nomina dei predetti alle indicate cariche,

a norma dell'art. 16 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24,

secondo cui, appunto: "il comandante ed il vice comandante dei Corpi

volontari sono nominati dal Sindaco su designazione del Corpo".

Il Sindaco, peraltro, non adottò il provvedimento, ma ne

subordinò l'emanazione a talune condizioni concernenti lo svolgimento

dei suoi rapporti con i designati, i quali, il 2 aprile 1959,

rassegnarono le dimissioni dal Corpo ritenendo inaccettabili le

condizioni medesime. Tale determinazione essi confermarono poi con

lettera del 3 aprile successivo diretta al Presidente dell'Unione

provinciale vigili del fuoco di Bolzano e, per conoscenza, anche al

Consiglio comunale di Bressanone.

L'Assessorato regionale degli affari generali, con nota 16 aprile

1959, invitò il Sindaco a procedere, "senza ulteriore indugio", alla

nomina dei designati dall'Assemblea, ma il Sindaco provocò una

riunione straordinaria dell'Assemblea, e in tal sede si procedette a

nuove elezioni, a seguito delle quali risultarono designati alla carica

di comandante e vice comandante, rispettivamente, i signori Putzer Hans

e Catulli Willy. Il Sindaco adottò, quindi, immediatamente, il

provvedimento di nomina dei nuovi designati.

2. - Su ricorso dell'Heiseler, la Giunta regionale, con

deliberazione n. 854 del 30 giugno 1959, dichiarò non doversi

riconoscere efficacia giuridica alla designazione dei signori Putzer e

Catulli, perché intervenuta in Assemblea irregolarmente costituita per

mancato rispetto dei termini di convocazione stabiliti dal regolamento

del Consiglio comunale di Bressanone 25 luglio 1955, n. 712, e perché

avvenuta nell'erroneo presupposto dell'inefficacia delle disposizioni

di cui alla sopracennata nota in data 16 aprile 1959 dell'Assessorato

regionale per gli affari generali, e della operatività delle

dimissioni dell'Heiseler e del Lapper, da ritenere, invece, prive di

efficacia in quanto connesse alle illegittime condizioni poste dal

Sindaco.

Conseguentemente, rilevato che, avendo il Sindaco omesso

l'adempimento di un atto obbligatorio per legge, si rendeva applicabile

l'art. 19 del T. U. 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e

provinciale, e richiamati altresì l'art. 5 dello stesso T. U., nonché

gli artt. 1 e 16 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, 4, n. 8,

5, n. 1, 13 e 92 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige,

accoglieva il ricorso dell'Heiseler e designava il dott. Aleardo

Steiner quale Commissario straordinario per il Comune di Bressanone con

lo specifico e limitato incarico di provvedere alla nomina

dell'Heiseler e del Lapper alle cariche per le quali, a suo tempo,

erano stati designati. Lo Steiner veniva, quindi, nominato, per tale

incarico, con decreto 4 luglio 1959 del Presidente della Giunta

regionale.

3. - Con ricorso notificato il 5 settembre 1959 al Presidente della

Giunta regionale ed il 21 settembre successivo al Presidente del

Consiglio dei Ministri, e depositato nella cancelleria della Corte

costituzionale in quest'ultima data, la Provincia di Bolzano,

autorizzata con delibera della Giunta provinciale del 20 agosto 1959,

sollevava conflitto di attribuzione in relazione alla deliberazione 30

giugno ed al decreto 4 luglio 1959 suddetti, per violazione dell'art.

48, n. 5, dello Statuto speciale Trentino-Alto Adige, chiedendo

affermarsi la competenza della Giunta provinciale, in ordine alla

nomina del predetto Commissario, e la nullità dei provvedimenti

impugnati.

Premesso che la citata delibera della Regione n. 854 non era stata

notificata alla Giunta provinciale, e che questa perciò ne era venuta

a conoscenza solo attraverso una lettera inviata dal Commissario

Steiner il 10 luglio 1959, con la quale si trasmetteva copia del

provvedimento adottato il giorno precedente da esso Commissario e

concernente le nomine di cui era stato incaricato, la Provincia,

rappresentata e difesa dall'avv. Karl Tinzl, a sostegno del ricorso

afferma, innanzi tutto, che se l'impugnazione è diretta solo contro la

parte della delibera 30 giugno 1959 con cui si dispone la nomina del

Commissario ed il conseguente decreto del Presidente della Giunta

regionale, ciò non vuol dire che si riconosca "la legalità

costituzionale" degli altri punti.

A sostegno del ricorso, quindi, afferma che la deliberazione in

oggetto, pur non motivando sul punto della competenza della Giunta

regionale, dopo aver richiamato l'art. 1 della legge regionale 20

agosto 1954, n. 24, secondo cui "il servizio antincendi nella Regione

Trentino-Alto Adige è posto alla dipendenza e, rispettivamente, sotto

il controllo della Giunta regionale, tramite l'Assessorato competente",

fa altresì riferimento all'art. 19 del T. U. della legge comunale e

provinciale del 1934, che attribuisce tra l'altro al Prefetto il potere

di inviare appositi Commissari presso le amministrazioni dei Comuni per

compiere, in caso di omissione da parte degli organi ordinari, atti

obbligatori per legge. La Regione lascerebbe, quindi, presumere di

voler trarre giustificazione della propria competenza dalle

disposizioni suddette.

A ciò la Provincia oppone che il potere di nominare Commissari,

previsto a favore del Prefetto dal citato art. 19, è da ritenersi ora

di spettanza della Giunta provinciale in virtù dell'art. 48, n. 5,

dello Statuto Trentino-Alto Adige, che attribuisce alla Giunta stessa

il potere di "vigilanza e tutela" sulle amministrazioni comunali. E

mentre non sarebbe dubitabile che entro tale potere sia da

ricomprendere quella forma di controllo sostitutivo che appunto è

costituita dalla nomina di un Commissario come nella specie, non

varrebbe neppure obbiettare che l'art. 1 della legge regionale n. 34

del 1954, sopra citato, pone il servizio antincendi sotto il controllo

del competente organo esecutivo della Regione. Invero, poiché nello

stesso art. 1 sono determinati gli organi che "sovraintendono" al

servizio antincendi (l'ispettore regionale e i due ispettori

provinciali) e quelli che al servizio stesso "provvedono" (Corpi

permanenti e volontari dei vigili del fuoco e squadre antincendio

aziendali), il previsto controllo dovrebbe intendersi riferito solo

agli organi predetti e non, quindi, ai Comuni, per il controllo dei

quali è invece provveduto in modo diverso e, per di più, mediante una

norma costituzionale, quale è appunto l'art. 48, n. 5, dello Statuto

speciale.

D'altra parte, se è vero che le disposizioni della ripetuta legge

regionale n. 24 del 1954 affidano determinati obblighi anche al Sindaco

(ad es., appunto la nomina del comandante e del vice comandante dei

Corpi volontari di cui all'art. 16), con ciò, secondo la Provincia,

"non cambia il fatto" che il Sindaco "deve compiere questo atto nella

sua qualità di organo del Comune e quale parte della attività di tale

organo". Né la competenza da parte della Giunta provinciale, che, ex

art. 48, n. 5, dello Statuto, eserciterebbe le funzioni di controllo

sostitutivo già affidate al Prefetto con l'art. 19 del T. U. n. 383

del 1934, potrebbe subire eccezioni a seconda della materia oggetto

della legge dalla quale è sancita l'obbligatorietà del provvedimento

eventualmente omesso o ritardato, poiché tratterebbesi di un potere

generale di controllo nascente per il solo fatto che l'obbligatorietà

dell'atto venga disposta da una legge, quale ne sia l'oggetto.

4. - La Regione, previa deliberazione della Giunta regionale del 15

settembre 1959, è intervenuta nel giudizio resistendo al ricorso,

rappresentata e difesa dalla Avvocatura generale dello Stato, che ha

depositato le proprie deduzioni il 24 settembre 1959.

L'Avvocatura in sostanza afferma che, a norma dell'art. 1 della

legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, il servizio antincendi nella

Regione Trentino-Alto Adige è un servizio unitario regionale che viene

direttamente amministrato dalla Regione, in quanto i Corpi dei vigili

non hanno personalità giuridica, e richiama, in proposito, la sentenza

5 ottobre 1957 della III Sezione civile della Cassazione, che riconosce

la rappresentanza in giudizio del Presidente della Regione per il Corpo

permanente di Trento.

Tanto premesso, l'Avvocatura aggiunge che ciò non impedisce,

peraltro, che l'esercizio dell'amministrazione possa avvenire mediante

decentramento burocratico, affidando cioè a funzionari estranei ai

ruoli regionali attribuzioni relative al servizio antincendi in modo

però che essi, nell'esercizio di tale attività, siano organi

regionali, e quindi sottoposti al controllo di cui all'art. 1 della

ripetuta legge regionale n. 24 del 1954. E poiché i Comuni, secondo la

legge stessa, se esplicano delle attività in materia di servizio

antincendi (art. 13 e segg.), ciò fanno appunto come mero esercizio di

un servizio che resta tuttavia di pertinenza della Regione, deve

ritenersi che anche il Sindaco, nel provvedere alla nomina di cui

all'art. 16 della citata legge n. 24, non fa che adempiere ad una

funzione regionale, come "ufficiale regionale".

A conferma che, in materia, trattasi di amministrazione regionale e

non comunale, starebbe la disposizione dell'art. 17 della stessa legge,

che attribuisce alla Giunta regionale il potere di sciogliere, in

determinati casi, il Corpo volontario dei vigili del fuoco.

Se il Sindaco, quindi, deve considerarsi, nell'attività suddetta,

gerarchicamente e funzionalmente dipendente dalla Regione, è normale -

secondo l'Avvocatura - che a quest'ultima competa il potere di

controllo sostitutivo, con esclusione, per converso, della Provincia,

cui l'art. 48, n. 5, dello Statuto Trentino-Alto Adige conferisce solo

poteri di vigilanza e tutela sui Comuni, in quanto si versi in materia

di amministrazione comunale.

L'Avvocatura conclude, quindi, chiedendo il rigetto del ricorso

presentato dalla Provincia e, per l'effetto, dichiararsi infondate le

pretese della Giunta provinciale di Bolzano nel conflitto di

attribuzione col ricorso medesimo sollevato.

5. - La difesa della Provincia ha depositato, nei termini, una

memoria con cui ribadisce, anzitutto, il concetto già espresso,

secondo cui il Sindaco, nella specie, agirebbe come organo

dell'amministrazione comunale, ed aggiunge, al riguardo, che nessuna

norma di legge prevede che il Sindaco possa assumere veste di ufficiale

regionale.

Comunque, secondo la Provincia, in base all'esame degli articoli da

15 a 22 della legge regionale n. 24 del 1954 dovrebbe ritenersi che i

Corpi volontari sono Corpi dei Comuni, in quanto la legge, appunto,

dispone coi detti articoli che i Corpi stessi sono costituiti,

finanziati ed organizzati dai Comuni e dipendono dal Sindaco; che tutti

i provvedimenti relativi sono di competenza del Comune; che il

Consiglio comunale, oltre a stabilire se nel Comune sono da istituirsi

uno o più Corpi, può revocarne il comandante e il vice comandante ed

emanare i relativi regolamenti di organizzazione. Tali funzioni, poi,

sarebbero espressamente riservate al controllo della Giunta provinciale

a norma dell'art. 17, secondo comma, della citata legge regionale,

secondo cui "ferma restando la competenza della Giunta provinciale, le

deliberazioni dei Consigli comunali in materia antincendi devono

comunque essere comunicate all'Ispettorato provinciale". Dovrebbe

infatti con ciò ritenersi che la materia dei servizi antincendi è

posta sotto la disciplina generale dei controlli dell'attività

amministrativa del Comune, e cioè dovrebbe rientrare nell'ambito di

applicazione dell'art. 48, n. 5, dello Statuto Trentino-Alto Adige.

Ed, in conseguenza, la difesa della Provincia afferma altresì che il

potere di sciogliere i Corpi volontari, riconosciuto alla Giunta

regionale dall'art. 17, terzo comma, della ripetuta legge regionale n.

24 del 1954, nel caso di gravi irregolarità nel funzionamento tecnico,

sarebbe da considerare attribuito in via assolutamente eccezionale, e

non potrebbe, quindi, valere ad escludere, in via normale, la

competenza di controllo della Giunta provinciale, così come ha invece

sostenuto l'Avvocatura dello Stato.

6. - Anche la difesa della Regione ha depositato, nei termini, una

memoria illustrativa, con cui ha riaffermato le tesi già svolte a

confutazione del ricorso, come innanzi riferite. Considerato in diritto :

1. - La deliberazione della Giunta regionale del Trentino-Alto

Adige, che ha dato luogo al presente giudizio per conflitto di

attribuzione, reca la data del 30 giugno 1959, mentre il ricorso della

Provincia di Bolzano risulta notificato il 5 settembre al Presidente

della Giunta regionale e il 21 settembre successivo al Presidente del

Consiglio dei Ministri. Per comprovare la tempestività del ricorso, ai

sensi dell'art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il patrono della

ricorrente Provincia ha tenuto a far notare che la delibera della

Regione non fu notificata alla Provincia e che questa ne venne a

conoscenza solo attraverso una lettera del 10 luglio 1959 del

Commissario straordinario inviato presso il Comune di Bressanone con

l'incarico di nominare i signori Heiseler e Lapper. Pertanto, non

essendo stata eseguita nessuna notifica e non risultando pubblicato,

prima di quella data, nel Bollettino ufficiale della Regione il decreto

di nomina dei signori Heiseler e Lapper, non può essere sollevato

alcun dubbio sulla tempestività del ricorso.

2. - Ciò posto, nel merito deve tenersi presente che, a norma

dell'art. 4, n. 8, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige,

la potestà legislativa in materia di servizi antincendi è

costituzionalmente attribuita alla Regione, la quale, di conseguenza, a

norma dell'art. 13 dello Statuto stesso, è titolare della

corrispondente potestà amministrativa.

D'altra parte, per realizzare uno dei modi per l'attuazione

dell'ordinamento regionale, fin dalla Costituzione fu stabilito

(articolo 118) che la Regione esercita normalmente le sue funzioni

amministrative delegandole alle Provincie, ai Comuni o ad altri enti

locali, o valendosi dei loro uffici: questa norma, dettata in generale

per le Regioni ad ordinamento ordinario, venne testualmente riprodotta

nell'art. 14 dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige.

Si spiega, pertanto, l'emanazione, da parte di questa Regione,

della legge 20 agosto 1954, n. 24, sul servizio antincendi, che

contiene numerose, particolari disposizioni sulla materia.

3. - La difesa della Provincia di Bolzano, per sostenere la

competenza della Giunta provinciale anziché quella della Regione a

provvedere alla nomina del Commissario straordinario che doveva

procedere alla nomina, a sua volta, dei signori Heiseler e Lapper, in

luogo del Sindaco di Bressanone, che non vi aveva voluto procedere, si

richiama appunto a varie disposizioni della citata legge, che

conferiscono al Sindaco e al Consiglio comunale alcune attribuzioni

relative al Corpo volontario comunale dei vigili del fuoco. Epperò,

argomentando dall'art. 48, n. 5, dello Statuto speciale Trentino-Alto

Adige che assegna alla Giunta provinciale la vigilanza e la tutela

sulle amministrazioni comunali, ritiene che quel potere di

sostituzione, che normalmente spetta al Prefetto in base all'art. 19

del T. U. della legge comunale e provinciale, spetti in questo caso

alla Giunta provinciale.

Giova rilevare che la ricordata legge regionale pone, con l'art. 1,

il principio generale della dipendenza del servizio antincendi dalla

Regione, e dell'esercizio del relativo controllo da parte del

competente organo esecutivo della stessa (Assessore per gli affari

generali). Passa poi ad indicare gli organi che al servizio stesso

sovraintendono (ispettori regionali e provinciali) e che lo esplicano

(Corpi permanenti e volontari dei vigili del fuoco). Con gli artt. da 2

a 12 regola le attribuzioni dei predetti organi, la gestione e la

dotazione dei Corpi permanenti, il sistema di assunzione del personale

ed il ruolo relativo. Con gli artt. da 13 a 22 detta norme generali e

particolari sull'esercizio del servizio antincendi nei Comuni, mediante

la costituzione dei Corpi volontari stessi. Con i successivi articoli

pone, poi, norme riguardanti l'attività tecnica del servizio ed

istituisce, infine, una Cassa regionale antincendi, determinandone le

entrate e regolandone l'amministrazione.

È da rilevare, in particolare, che in virtù dell'art. 5 le

Amministrazioni provinciali, ove la Giunta regionale ne faccia

richiesta, sono tenute a mettere a disposizione degli ispettori

provinciali - definiti dall'art. 4 funzionari della Regione - il

personale necessario per l'espletamento dei servizi amministrativi e

contabili; che, a norma dell'art. 13, il Consiglio comunale può

emanare regolamenti per la prevenzione degli incendi, ed il Sindaco,

ove occorra, deve adottare i provvedimenti contingenti per la difesa

dal pericolo d'incendi; che per l'art. 15, i Corpi volontari sono messi

alle dipendenze del Sindaco o dell'assessore delegato; che, secondo

l'art. 16, la nomina dei comandanti dei detti Corpi, su designazione

elettiva dell'assemblea dei Corpi stessi, viene effettuata dal Sindaco

ed il Consiglio comunale può revocare in determinati casi gli

incarichi predetti; che l'art. 17, per il caso di gravi irregolarità

nel funzionamento tecnico del Corpo volontario, stabilisce che il

Consiglio comunale ne può disporre lo scioglimento; che, per l'art.

18, l'iscrizione al Corpo volontari si effettua con invito pubblico del

Sindaco e, in casi di necessità, la Giunta provinciale può stabilire

che il Comune venga unito in consorzio con altri Comuni per il

disimpegno del servizio antincendi, che, per l'art. 21, l'approvazione

dei bilanci dei Corpi viene effettuata dal Consiglio comunale, e che,

infine, l'art. 26 autorizza il Sindaco a richiedere il concorso di

tutti i presenti nel Comune per l'opera di spegnimento.

4. - Alcune fra tali disposizioni potrebbero dare l'impressione che

per i Corpi volontari comunali sia da riconoscere una competenza

propria dei Comuni.

È da osservare peraltro che, in diretta dipendenza della

competenza legislativa ed amministrativa stabilita costituzionalmente,

come si è visto, con gli artt. 4 e 13 dello Statuto speciale, l'art. 1

della legge regionale ribadisce il principio - che è fondamentale di

tutta la legge - che "il servizio antincendi, nella Regione

Trentino-Alto Adige, è posto alle dipendenze e rispettivamente sotto

il controllo della Giunta regionale, tramite l'Assessorato competente".

Mentre la difesa della Regione, per ribadire il principio della

competenza della Regione, si riporta al disposto del terzo comma

dell'art. 17 della legge regionale, che stabilisce che "qualora

dovessero verificarsi gravi irregolarità nel funzionamento tecnico, la

Giunta regionale può, sentito il Sindaco, disporre lo scioglimento del

Corpo volontario", la difesa della Provincia si richiama, per contro,

al comma secondo dello stesso articolo, che dispone; "ferma restando la

competenza delle Giunte provinciali, le deliberazioni dei Consigli

comunali in materia antincendi devono venir comunque comunicate

all'ispettore provinciale", per desumerne una conferma della propria

tesi circa la competenza della Provincia e dell'applicabilità, nel

senso innanzi indicato, dell'art. 48, n. 5, dello Statuto speciale. Ma

questa contrapposizione nulla comprova, perché ovviamente la frase

"ferma restando la competenza delle Giunte provinciali" sulle

deliberazioni dei Consigli comunali in materia antincendi, si riferisce

alla competenza generale della Giunta provinciale ad esercitare il

controllo amministrativo, ex art. 48, sulle delibere di natura

amministrativa dei Consigli comunali: anche su quelle delibere che

impegnano i Comuni per l'organizzazione e l'espletamento dei servizi

locali antincendi.

Ma soprattutto, a comprovare la competenza della Regione ad

adottare il provvedimento di cui si è trattato, vale il richiamo alla

esatta portata della disposizione dell'art. 14 dello Statuto speciale.

Esaminando, appunto, tale articolo, questa Corte, con la sentenza

del 28 febbraio 1957, n. 39, ebbe a precisare che "l'interpretazione

sistematica, più ancora di quella letterale, convince che la

delegazione prevista dall'art. 14 dello Statuto non può essere che

delegazione di esercizio delle funzioni amministrative delle quali la

Regione è titolare". E, dopo aver ricordato il fondamentale principio,

che le potestà amministrative attribuite statutariamente alla Regione

non possono essere trasferite ad un altro ente pubblico, perché questo

significherebbe modificare con legge regionale norme costituzionali di

competenza, che sono cogenti, concludeva affermando che solo

l'esercizio effettivo di funzioni amministrative, che sono esplicazione

delle potestà costituzionalmente sue proprie, potrà essere delegato

dalla Regione alle Provincie o ai Comuni o ad altri enti pubblici

locali. Da ciò la Corte derivava la conseguenza - che anche in

occasione del presente giudizio va ribadita - che, "per effetto della

delegazione e nei limiti di essa, l'ente delegato non esercita funzioni

che siano diventate sue proprie, ma esercita funzioni dell'ente

delegante, e che questo ultimo, appunto perché rimanendo titolare

delle dette funzioni ha sempre il dovere di curare che con esse siano

conseguiti i fini di interesse generale ai quali tendono, non può

disinteressarsi del modo come le dette funzioni siano effettivamente

esercitate per effetto della delegazione". "All'ente delegante spettano

perciò poteri di vigilanza, di controllo e di sostituzione, ai quali

con l'atto di delegazione non potrebbe rinunziare senza alterare

l'istituto previsto dall'art. 14 dello Statuto".

5. - Se così è - e nessuna valida argomentazione in contrario è

stata addotta - sembra inutile ipotizzare - come è stato fatto in

difesa della Regione - una figura di "Sindaco ufficiale regionale",

così come è conosciuta nel campo amministrativo la figura di "Sindaco

ufficiale del Governo". In questo caso (art. 152 legge comunale e

provinciale 4 febbraio 1915, n. 148) il Sindaco ha attribuzioni che gli

derivano direttamente dalla legge, non funzioni indirette o a lui

delegate; nel primo invece la competenza è statutariamente, e perciò

costituzionalmente, assegnata alla Regione, che solo affida ad altri

l'esercizio di sue attribuzioni. Mentre nel primo caso la legge stessa

(citato art. 152) sottopone il Sindaco, per quelle sue attribuzioni,

alle autorità governative superiori, manca nell'altro un rapporto

gerarchico, che è insussistente nel caso di delegazione e non può

esistere fra enti pubblici - Regione e Comune - che sono entrambi,

nella rispettiva sfera, in condizioni di indipendenza e di parità. Ma

pur non sussistendo un rapporto gerarchico vero e proprio fra i detti

enti, è innegabile che, sia pure soltanto per effetto della

delegazione, viene necessariamente a crearsi un rapporto particolare,

il quale giustifica il potere di vigilanza dell'ente delegante, se non

sull'ente delegato, sugli atti che questo compie per effetto della

delegazione (citata sentenza n. 39 del 1957).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

pronunciando sul ricorso proposto dalla Provincia di Bolzano per

conflitto di attribuzione circa la delibera della Giunta regionale del

Trentino-Alto Adige del 30 giugno 1959, con la quale veniva nominato un

Commissario straordinario presso il Comune di Bressanone con l'incarico

di nominare i signori Heiseler Eranz e Lapper Josef rispettivamente

comandante e vice-comandante del Corpo dei vigili del fuoco volontari

del detto Comune:

dichiara la competenza della Regione ad adottare il provvedimento

preso con la indicata delibera;

respinge, in conseguenza, il ricorso.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 maggio 1960.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA.

ECLI:IT:COST:1960:36 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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