Corte costituzionale

Sentenza n. 36/1959

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 27/06/1959 · relatore Francesco Gabrieli Pantaleo

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 del

D.L.C.P.S. 8 novembre 1947, n. 1417, promosso con ordinanza emessa il 6

giugno 1958 dal Tribunale di Bassano del Grappa nel procedimento civile

vertente tra la Società per azioni Liquigas e il Comune di Marostica

nonché l'Agenzia pubblicità Cavalieri di Vicenza, iscritta al n. 24

del Registro ordinanze del 1958 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 161 del 5 luglio 1958.

Vista la dichiarazione d'intervento del Presidente del Consiglio

dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 29 aprile 1959 la relazione del

Giudice Francesco Pantaleo Gabrieli;

uditi l'avv. Willy Bagnoli, per la Società Liquigas, e il vice

avvocato generale dello Stato Cesare Arias, per il Presidente del

Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

La questione di legittimà costituzionale, che forma oggetto del

presente giudizio promosso con ordinanza 6 giugno 1958 del Tribunale di

Bassano del Grappa, è stata sollevata nel corso del procedimento

civile vertente tra la Società per azioni Liquigas di Milano ed il

Comune di Marostica, nonché l'Agenzia pubblicità Cavalieri di

Vicenza, appaltatrice del servizio pubbliche affissioni del detto

Comune.

La cennata ordinanza, notificata alle parti ed al Presidente del

Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere, è

stata pubblicata per disposizione del Presidente di questa Corte, ai

sensi dell'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 161 del 5 luglio 1958 ed iscritta al n.

24 del Reg. ord. del 1958.

Nel giudizio avanti questa Corte si è costituita la Società

Liquigas di Milano in persona del direttore generale, dott. Raffaele

Ursini e del dettore, geometra Luigi Bianchi, depositando in

cancelleria il 28 giugno 1958 le proprie deduzioni con procura

conferita agli avvocati Willy Bagnoli e Giuseppe Vitali, con elezione

di domicilio in Roma, presso quest'ultimo, via Valadier, 42.

Con atto depositato in cancelleria il 1 luglio 1958 è intervenuto

il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso, come

per legge, dall'Avvocato generale dello Stato.

Nella citata ordinanza si premette che il servizio pubbliche

affissioni del Comune di Marostica, gestito dalla Agenzia pubblicità

Cavalieri di Vicenza, richiese alla Società per azioni Liquigas di

Milano il pagamento dei diritti per la pubblicità acustica e visiva

che tale società aveva effettuato l'11 ottobre 1957, facendo circolare

nel territorio di detto Comune alcuni autoveicoli pubblicitari.

La Liquigas non versò le somme relative alla pubblicità visiva,

ritenendole non dovute e propose altresì opposizione all'ingiunzione

successivamente notificatale per l'importo di L. 31.580, eccependo, tra

l'altro, la illegittimità costituzionale dell'art. 2 del D.L.C.P.S. 8

novembre 1947, n. 1417.

Per quest'articolo i Comuni hanno facoltà "di stabilire le tariffe

per il servizio delle pubbliche affissioni e della pubblicità affine,

salva l'osservanza delle norme del presente decreto".

Tali norme - continua testualmente l'ordinanza - disciplinando le

pubbliche affissioni e la pubblicità affine, soddisfano formalmente al

precetto dell'art. 23 della Costituzione che si preoccupa di impedire

ogni arbitrio nella imposizione di prestazioni al privato cittadino.

Senonché fissare un tributo in base alla legge, non significa

limitarsi a dichiarare "è istituito il tributo, ecc.", ma determinare

con la necessaria accuratezza, secondo la natura del tributo, la

situazione-base o presupposta dell'imposizione, i soggetti passivi, le

aliquote, per lo meno rapportate a inequivocabili elementi, e l'oggetto

specifico dell'imposizione".

Si conclude che l'eccezione proposta dalla Società Liquigas non è

manifestamente infondata e si dispone la sospensione del procedimento e

la trasmissione degli atti a questa Corte.

Nelle deduzioni della Liquigas si fa preliminarmente richiamo alle

sentenze n. 30 e n. 47 del 1957 di questa Corte, e più specialmente

alla seconda di esse nella quale, dopo essersi riconosciuta la

legittimità costituzionale delle norme che attribuiscono ad enti

pubblici il potere di imporre obbligatoriamente prestazioni, si afferma

"la necessità, nel fare applicazione del principio ai singoli casi, di

accertare se la legge, nella quale trovi nella specie fondamento il

potere di imposizione, stabilisca criteri e limiti, variabili peraltro

da caso a caso per la particolarità della materia, ma che comunque,

nel loro complesso, soddisfino le esigenze sopra delineate

relativamente alla determinazione dei presupposti soggettivi e

oggettivi della prestazione, del quantum e dei controlli da parte

dell'autorità governativa".

Ciò posto - continua la Società Liquigas - manca nel D.L.C.P.S.

8 novembre 1947, n. 1417, qualunque criterio o limite per una

determinazione del quantum del tributo. Infatti il secondo comma del

ripetuto articolo 2 prescrive che le tariffe per il servizio delle

pubbliche affissioni e della pubblicità affine stabilite dai Comuni

devono essere approvate dalla Giunta provinciale amministrativa,

sentito il Comitato provinciale dei prezzi e devono altresì, dopo tale

approvazione, essere comunicate al Ministero delle finanze che,

d'intesa con quello dell'interno, può annullarle in tutto o in parte,

in quanto siano contrarie al "presente decreto". Il quale, precisa la

Liquigas, nei successivi articoli prevede i casi di esenzione dal

tributo e di riduzione della tariffa normale, le dimensioni degli

stampati da affiggere, la possibilità di differenziare gli spazi

destinati alle affissioni secondo la importanza e la centralità delle

zone in cui si trovano, le modalità per il pagamento delle

commissioni, ecc. ecc., ma nulla aggiunge a quanto stabilito nell'art.

2 relativamente alla determinazione della misura delle tariffe. Di

conseguenza non è neppure configurabile l'annullamento del

provvedimento comunale sotto il profilo del contrasto con il decreto n.

1417 per motivi inerenti alla misura delle tariffe.

"Orbene non solo il fatto che il quantum sia stabilito con un

provvedimento che non è legislativo, ma altresì la constatazione che

nella legge è omesso ogni criterio direttivo per la determinazione

della entità della prestazione patrimoniale che, almeno nel nostro

caso, cioè per la pubblicità eseguita con altri mezzi, ha carattere

di imposta, induce a concludere che l'art. 2 D.L.C.P.S. 8 novembre

1947, n. 1417, è in contrasto con l'art. 23 della Costituzione".

Al fine di offrire una ulteriore dimostrazione della genericità e

della indeterminatezza della norma di cui si discute, la Società

Liquigas sottolinea il rilevante divario esistente tra le tariffe

stabilite da alcuni Comuni per il medesimo tipo di pubblicità

(automezzi pubblicitari); e cioè lire 80 al mq. il Comune di

Marostica, lire 1500 quello di Jesolo e lire 300 quello di Forlì. E

per dimostrare altresì quanto la norma sia poco vincolante per i

Comuni, si aggiunge che quello di Chiavari in seguito ai reiterati

rifiuti di pagamento di essa Liquigas ha ridotto la tariffa

originariamente applicata nella misura di lire 1800 al mq., a lire 300,

lire 150 e, quindi, a lire 100 al mq.

La Società Liquigas si richiama infine ancora una volta alla

sentenza n. 47 dell'8 marzo 1957 di questa Corte, la quale ha ritenuto

viziate di illegittimità costituzionale le norme contenute nell'art.

9 del R.D.L. 20 giugno 1935, n. 1425, e nell'art. 2 del R.D.L. 12

novembre 1936, n. 2302, perché inidonee a delimitare e a circoscrivere

la discrezionalità dell'esercizio del potere di imposizione tributaria

da parte della pubblica Amministrazione. E ciò nonostante tali norme

stabilissero, tra l'altro, che i contributi a favore degli Enti

provinciali per il turismo, a carico dei privati "saranno determinati

in rapporto al movimento dei forestieri ed in proporzione alla loro

potenzialità finanziaria ed economica, anche desunta dall'imposta di

ricchezza mobile che a carico di ciascuno di essi sia stata accertata

nell'esercizio precedente".

Di conseguenza - si argomenta - non può non dirsi altrettanto

dell'art. 2 del D.L.C.P.S. 8 novembre 1947, n. 1417, nel quale non è

previsto alcun criterio, oggettivo o soggettivo, diretto o indiretto,

per la fissazione della misura del tributo.

Si conclude, pertanto, chiedendo la dichiarazione di illegittimità

costituzionale di tale articolo.

Nelle deduzioni dell'Avvocatura dello Stato si premette che, nella

specie, non si controverte in materia di "prestazioni patrimoniali" o

di "imposte" ma in materia di compensi per servizi pubblici di cui

volontariamente si usufruisce. Il che si evincerebbe dall'art. 1 del

R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578, che disciplina le pubbliche affissioni

come un servizio pubblico, né più né meno come altri servizi

(impianto ed esercizio di farmacie, nettezza urbana, trasporti

funebri).

E per quanto attiene, si aggiunge, ai criteri generali per la

determinazione delle tariffe delle pubbliche affissioni e della

pubblicità affine, essi sono indicati negli artt. 7 e segg. del R.D.

14 giugno 1928, n. 1399.

Ma se anche si volesse riconoscere alle tariffe per la pubblicità

stabilite dai Comuni il carattere di prestazione personale - eccepisce

l'Avvocatura - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2

del D.L.C.P.S. 8 novembre 1947, n. 1417, sarebbe egualmente infondata.

Tale articolo, infatti, va valutato tenendo costantemente presente

l'intera legge della quale esso fa parte. E questa legge regola con

dettagliate disposizioni i casi di esenzione, i luoghi dove possono

essere affissi i manifesti, le dimensioni, la durata delle affissioni e

tutte quelle altre forme di pubblicità speciale soggette a tassazione.

Né questa legge - sottolinea ancora l'Avvocatura - ha previsto

unicamente l'ammontare delle aliquote dei menzionati tributi senza

fissare il minimo e il massimo delle relative tariffe e senza regolare

i controlli sulla relativa attività dei Comuni. Ed infatti i criteri

generali per la determinazione delle tariffe stesse sono stabiliti come

già detto negli artt. 7 e segg. del R.D. 14 giugno 1928, n. 1399.

Proprio l'art. 2 del quale si controverte prescrive, poi, che le

tariffe sono fissate con regolamento comunale ed approvate dalla Giunta

provinciale amministrativa su parere del Comitato provinciale dei

prezzi. Un ulteriore controllo viene poi esercitato dal Ministero delle

finanze il quale potrà annullare, d'intesa con il Ministero

dell'interno, le norme regolamentari contrarie alla legge generale. Le

eventuali modifiche delle tariffe sono ulteriormente soggette ad altri

controlli: approvazione della Giunta provinciale amministrativa ed

omologazione ministeriale ai sensi dell'art. 273 del vigente T.U. della

finanza locale.

Si ritiene, pertanto, conclude l'Avvocatura, che il D.L.C.P.S. 8

novembre 1947, n. 1417, sia costituzionalmente legittimo, perché

nell'istituire i tributi ha fornito sufficienti elementi, per

individuare la natura, i limiti, l'oggetto dell'imposizione ed i

soggetti passivi. Costituzionalmente corretta appare altresì

l'integrazione regolamentare della legge riconosciuta all'ente locale.

Anche l'Avvocatura dello Stato infine richiama la sentenza n. 47

dell'8 marzo 1957 di questa Corte e rileva che in tale sentenza le

norme contenute nell'art. 9 del R.D.L. 20 giugno 1935, n. 1425, e

nell'art. 2 del R.D.L. 12 novembre 1936, n. 2302, sono state ritenute

viziate di illegittimità costituzionale, "non precisando i soggetti

passivi della prestazione né indicando i criteri, che valgano a

delimitare o circoscrivere in modo idoneo la discrezionalità

nell'esercizio del potere di imposizione".

Non sembra però, afferma l'Avvocatura, che le norme della legge 8

novembre 1947, n. 1417, siano inficiate dagli stessi vizi riscontrati

per i contributi turistici a carico dei privati.

La legge, nel dare all'art. 1 la definizione delle pubbliche

affissioni e della pubblicità affine, automaticamente individua i

soggetti passivi del tributo in coloro che svolgono quelle determinate

forme pubblicitarie. Né, per i motivi innanzi esposti, può dirsi che

nelle disposizioni della legge 8 novembre 1947, n. 1417, si riscontri

un ampio potere discrezionale dell'autorità amministrativa nella

determinazione della imposizione, come la Corte costituzionale ha

invece ritenuto avvenisse per le procedure di accertamento dei

contributi in favore degli Enti provinciali per il turismo.

Ribadendo poi che per la fissazione delle tariffe la legge 8

novembre 1947, n. 1417, fa implicito riferimento ai criteri generali

stabiliti dal R.D. 14 giugno 1928, n. 1399, l'Avvocatura conclude

chiedendo che sia respinta la questione di legittimità costituzionale

della norma contenuta nell'art. 2 del D.L.C.P.S. 8 novembre 1947, n.

1417.

La Società Liquigas ha depositato, nella cancelleria della Corte,

memoria in data 14 aprile 1959. Con essa si confuta, richiamando

sentenze della Corte suprema di cassazione, la pregiudiziale posta

dall'Avvocatura dello Stato con cui si nega alle tariffe comunali per

il servizio delle pubbliche affissioni carattere tributario.

Secondo la Liquigas il rapporto fra privato e pubblica

Amministrazione muta col mutare dei mezzi di pubblicità contemplati

dalla legge e tra di loro sostanzialmente diversi. Nel caso di

affissione di manifesti pubblicitari l'amministrazione presta un

servizio ed il privato deve un corrispettivo. Quando invece il privato

effettua, come nella specie, la pubblicità a mezzo di scritte apposte

sui propri autoveicoli non chiede ai Comuni nel cui territorio

circolerà alcuna prestazione. In tale ipotesi i Comuni effettuano un

prelievo di ricchezza che ha il suo presupposto nell'occasionale

passaggio degli automezzi e nella capacità patrimoniale del privato.

Nel merito insiste per la dichiarazione d'incostituzionalità del

citato art. 2 della legge n. 1417, non contenendo tale norma alcuna

indicazione in ordine al la determinazione del quantum del tributo da

parte dell'Ente impositore. Né infine le tariffe contenute nel R.D. 14

giugno 1928, n. 1399, possono considerarsi un criterio indicativo,

perché la legge n. 1417 del 1947, regolando l'intera materia, non

contiene una norma di riferimento al predetto decreto, e comunque

sarebbe necessario un coefficiente di adeguamento per la svalutazione

della lira.

Anche l'Avvocatura dello Stato ha presentato memoria illustrativa

(depositata il 15 aprile 1959) con la quale, richiamando i precedenti

di questa Corte, ribatte la tesi che le tariffe per il servizio delle

pubbliche affissioni nulla hanno a che vedere con le prestazioni

patrimoniali o personali imposte, cioè con i vari tributi o contributi

di cui tratta l'art. 23 della Costituzione. Esse sono un compenso

dovuto ai Comuni per un servizio di pubblicità da loro prestato; il

corrispettivo di un rapporto instaurato tra l'ente pubblico e il

privato. Se si trattasse di un tributo, le norme sulle tariffe

dovrebbero trovare sede nel T.U. sulla finanza locale e non nel T.U.

della legge sulla assunzione diretta dei servizi pubblici da parte dei

comuni e delle provincie. Da numerose disposizioni di questo T.U. si

desume il carattere non tributario delle tariffe e la natura economica

e commerciale dei servizi stessi (R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578: artt.

1, 2, 4, 5, 19, 26). Infine il fatto che le tariffe devono essere

approvate con l'intervento del Comitato provinciale dei prezzi sta a

significare che i corripondenti servizi vanno intesi come servizi

economici e prestazioni derivanti da obbligazione volontariamente

assunta; giacché il Comitato non ha istituzionalmente alcuna

interferenza nel campo dei tributi e in quello delle prestazioni

personali o patrimoniali imposte.

L'Avvocatura richiama infine i limiti alla discrezionalità

dell'ente impositore e i controlli già indicati nelle precedenti

deduzioni, concludendo per la legittimità costituzionale della norma

contenuta nel citato art. 2.

Nell'udienza del 29 aprile la difesa delle parti ha illustrato le

precedenti deduzioni. Considerato in diritto :

Per risolvere la questione di legttimità costituzionale dell'art.

2 del D.L.C.P.S. 8 novembre 1947, n. 1417 - riguardante la disciplina

delle pubbliche affissioni e della pubblicità affine - in riferimento

alla norma dell'art. 23 della Costituzione, occorre preliminarmente

precisare la natura giuridica delle prestazioni pecuniarie dovute ai

Comuni per la pubblicità visiva e sonora effettuata direttamente

dall'interessato attraversando con autoveicoli propri il territorio di

un Comune.

Per tale tipo di pubblicità il Comune non è tenuto ad alcuna

prestazione a favore del privato, contrariamente a quanto accade per la

pubblicità effettuata con l'esposizione di manifesti, avvisi ecc. per

la quale il Comune deve predisporre e mantenere apposite tabelle e,

quindi, curare l'affissione dei manifesti (artt. 10-12 citata legge n.

1417).

Ciò premesso, sebbene l'art. 2 della legge in questione parli

genericamente di "tariffe", è a ritenere che le prestazioni pecuniarie

dovute per le pubbliche affissioni rappresentano, almeno in parte, il

corrispettivo di un servizio reso dal Comune, mentre le stesse

prestazioni dovute per la pubblicità effettuata dal privato

esclusivamente con mezzi propri hanno natura di prestazione

patrimoniale imposta (art. 23 Costituzione).

Né questa distinzione può essere esclusa dal fatto che il citato

art. 2 parla di tariffe per qualsiasi forma di pubblicità, giacché il

collegamento è puramente formale e la circostanza della gestione unica

per le varie specie pubblicitarie da parte dell'azienda speciale

preveduta dall'art. 2 del T.U. 15 ottobre 1925, n. 2578, non muta la

natura delle prestazioni pecuniarie dovute dal privato.

Giova a tal punto ricordare che la giurisprudenza della Corte di

cassazione ha, in proposito, ritenuto che le prestazioni pecuniarie

dovute ai Comuni per le pubbliche affissioni costituiscono entrate di

diritto privato, mentre quelle relative alla pubblicità effettuata dal

privato hanno carattere di tributi e non di cespiti patrimoniali per la

mancanza di qualsiasi rapporto di corrispettività.

Lo stesso principio ha affermato la giurisprudenza amministrativa,

stabilendo che non è soggetto alla imposta di ricchezza mobile il

provento che un Comune ritrae dalla concessione della pubblicità

luminosa, poiché tale provento riveste carattere di tassa.

Questa Corte d'altra parte ha ritenuto che quando si ha una

prestazione patrimoniale legittimamente imposta, cioè stabilita come

obbligatoria a carico di una persona senza che la volontà di questa vi

abbia concorso, essa rientra nella sfera di applicazione dell'art. 23

della Costituzione. Ed ha precisato altresì che la denominazione della

prestazione è irrilevante, poiché il criterio decisivo per ritenere

applicabile l'art. 23 è che si tratti di prestazione obbligatoria in

quanto istituita da un atto di autorità (sent. n. 4 del 16 gennaio

1957; sent. n. 30 del 23 gennaio 1957; sent. n. 47 dell'8 marzo 1957).

E nella specie non è a dubitare che ricorrano entrambi i detti

requisiti. Il potere d'imposizione è infatti riconosciuto al Comune

dall'art. 2 della legge del 1947, n. 1417, ed il sorgere dell'obbligo

della prestazione patrimoniale è indipendente da qualsiasi precedente

rapporto tra ente impositore e colui che richiede di effettuare la

pubblicità

Stabilito che trattasi di tributo, rimane da esaminare se la legge

che lo ha istituito sia conforme alla norme dell'art. 23 della

Costituzione.

Questa Corte oltre ad avere chiarito, con le citate sentenze, che

il principio dell'art. 23 della Costituzione si applica ad ogni

"prestazione imposta", ha anche ritenuto che la cennata norma

costituzionale, prescrivendo che l'imposizione di una prestazione

patrimoniale abbia "base" in una legge, non esige che la legge, che

conferisce il potere di imporre una prestazione, contenga

necessariamente l'indicazione del limite massimo della prestazione

imponibile, ma implica che la legge non lasci all'arbitrio dell'ente

impositore la determinazione della prestazione. È necessario, cioè,

che la legge indichi i criteri idonei a delimitare la discrezionalità

dell'ente impositore nell'esercizio del potere attribuitogli.

Da tali premesse consegue che l'art. 2 della legge n. 1417 sarebbe

costituzionalmente legittimo, se la legge stessa contenesse i criteri

su menzionati. Ma dall'esame dell'art. 2, primo comma, coordinato con

le disposizioni dell'intero testo legislativo, non emerge alcun

criterio idoneo a delimitare l'ambito del potere discrezionale del

Consiglio comunale per ciò che attiene al quantum delle tariffe.

Invero le disposizioni della legge n. 1417, che regolano le

modalità del servizio delle pubbliche affissioni e della pubblicità

affine, se valgono a specificare gli atti economici che possono formare

oggetto della imposizione e i possibili soggetti passivi della

prestazione imposta, nessuna direttiva contengono per la determinazione

del tributo, sì da potere costituire un criterio limite per fissarne

il quantum. Tale mancanza si appalesa ancor più grave, ove si

consideri che né del Consiglio comunale, che esercita il potere

impositore, né della G.P.A., che esercita il controllo sulle tariffe

fissate dal Comune, fanno parte esponenti qualificati delle categorie

interessate alla pubblicità. Una rappresentanza degli utenti della

pubblicità, cioè dei produttori e dei commercianti, possibili

soggetti passivi del tributo, interviene nella Commissione consultiva

di cui si avvale il Comitato provinciale dei prezzi chiamato a dare il

parere sulle tariffe già fissate dal Comune e prima che siano

approvate dalla G.P.A. (D.L.C.P.S. 15 settembre 1947, n. 896; art. 2,

secondo comma, cit. legge n. 1417). Ma interviene soltanto per

manifestare un parere consultivo, non vincolante, e peraltro in un

momento posteriore alla deliberazione consigliare che fissa le tabelle.

Né efficacia di limite alla discrezionalità dell'ente impositore

può avere l'intervento del Ministero delle finanze il quale, d'intesa

col Ministero dell'interno, esercita soltanto un sindacato di

legittimità sulle tariffe (cit. art. 2, secondo comma). Tale sindacato

infatti può determinare l'annullamento in tutto o in parte del

regolamento speciale relativo al servizio, ma non può investire i

criteri in base ai quali sono stati determinati i massimi e minimi

delle tariffe pubblicitarie, non essendo configurabile una disposizione

regolamentare in tal senso, contraria alla legge che in proposito, come

si è detto, non appresta alcun criterio.

Infine non può accogliersi la tesi dell'Avvocatura dello Stato,

secondo la quale il decreto legislativo 14 giugno 1928, n. 1399, deve

ritenersi tuttora in vigore relativamente ai limiti minimi e massimi

delle tariffe (art. 15). Invero la legge del 1947, n. 1417, ha regolato

l'intera materia delle pubbliche affissioni e della pubblicità affine,

senza alcun riferimento alla legge precedente, tanto che nell'art. 24

con una norma transitoria era riconosciuta efficacia agli aumenti

eventualmente apportati dai Comuni alle tariffe riguardanti le

pubbliche affissioni e la pubblicità affine prima della entrata in

vigore della legge n. 1417, sempre che le relative deliberazioni

fossero, entro sessanta giorni della suddetta data, comunicate al

Ministero delle finanze ai fini dell'art. 2, secondo comma, della

stessa legge. Il che conferma che le tariffe pubblicitarie devono

essere per l'avvenire regolate esclusivamente dalle disposizioni del

citato art. 2.

Pertanto la disposizione dell'art. 2 deve considerarsi

costituzionalmente legittima per le tariffe riguardanti forme di

pubblicità, che richiedono da parte del Comune una prestazione a

favore del privato, che della pubblicità abbia fatto richiesta.

Invece per le tariffe relative a forme pubblicitarie effettuate dal

privato con mezzi propri e senza alcuna prestazione del Comune, le

modalità della legge stabilite per l'esercizio del potere

d'imposizione, considerate nel loro complesso, non costituiscono

garanzie sufficienti a delimitare la discrezionalità dell'ente

impositore del tributo, onde è da ravvisare in tal caso una violazione

dell'art. 23 della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 2 del

D.L.C.P.S. 8 novembre 1947, n. 1417, concernente la disciplina delle

pubbliche affissioni e della pubblicità affine, in quanto comprende

nella fissazione delle tariffe per il servizio di pubblicità

imposizioni tributarie senza determinare criteri e limiti, in

riferimento alla norma contenuta nell'art. 23 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 giugno 1959.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA.

ECLI:IT:COST:1959:36 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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