Corte costituzionale

Sentenza n. 36/1957

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/01/1957 · relatore Giovanni Cassandro

Epigrafe

ha pronunziato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 4, n.

2, della legge regionale siciliana 14 luglio 1950, n. 55, in relazione

all'art. 3 della medesima legge, e dell'art. 4 della legge regionale

siciliana 18 agosto 1951, n. 45, in riferimento all'art. 14, lett. a,

dello Statuto speciale della Regione siciliana, promossi con le

seguenti ordinanze:

1. - Ordinanza 20 aprile - 19 giugno 1956 della Corte di

cassazione, Sezioni unite civili, pronunziata nel procedimento vertente

fra Catalano Filippo e La Cara Rosario, pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 188 del 28 luglio 1956 ed iscritta al n.

228 del Reg. ord. 1956.

2. - Ordinanza 14 giugno 1956 della Corte di appello di

Caltanissetta, Sezione agraria specializzata, pronunziata nel

procedimento vertente fra Aiello Angelo e Costa Luigi, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 213 del 25 agosto 1956 ed

iscritta al n. 241 del Reg. ord. 1956.

3. - Ordinanza 4 agosto 1956 del Tribunale di Sciacca, Sezione

agraria specializzata, pronunziata nel procedimento vertente fra

Carlino Maria e altri e la Società mutua cooperativa agricola "G.

Aurora", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 266

del 20 ottobre 1956 ed iscritta al n. 307 del Reg. ord. 1956.

Vista la costituzione in giudizio del Presidente della Regione

siciliana;

udita nell'udienza pubblica del 19 dicembre 1956 la relazione del

Giudice Giovanni Cassandro;

uditi gli avvocati Carlo Arturo Jemolo e Vezio Crisafulli.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nella causa dibattuta davanti alla Corte di cassazione,

Sezioni unite, a seguito di ricorso proposto contro una sentenza della

Corte di appello di Caltanissetta, il ricorrente Catalano Filippo

eccepì, come già nei precedenti gradi di giudizio, l'illegittimità

costituzionale delle leggi regionali siciliane 14 luglio 1950, n. 55;

18 agosto 1951, n. 45; 26 giugno 1952, n. 16; lamentando che queste

leggi, regolanti, tra l'altro, la proroga dei contratti agrari,

incidono su rapporti di diritto privato in contrasto con l'art. 14,

lett. a, dello Statuto siciliano, che non riconoscerebbe una competenza

legislativa della Regione in tale materia. Più precisamente, sosteneva

il Catalano che le leggi regionali e quelle statali delineano un

diverso regime della proroga dei contratti agrari. Infatti, mentre la

legge regionale 14 luglio 1950, n. 55, all'art. 4, n. 2, stabilisce che

la proroga dei contratti agrari non è ammessa se il concedente, che

sia o sia stato coltivatore diretto, dichiari di voler coltivare il

fondo e disponga della capacità lavorativa indicata nell'art. 3 della

stessa legge e cioè non inferiore al terzo di quella occorrente per le

normali necessità di coltivazione del fondo stesso, senza alcun

riferimento al tempo nel quale il concedente sia diventato proprietario

del fondo; la legge statale, invece, distingue tra i fondi che siano

stati acquistati per atto fra vivi dopo il 31 dicembre 1950 e i fondi

acquistati anteriormente a tale data e laddove per i primi stabilisce

che la proroga non è ammessa se il concedente, che sia o sia stato

coltivatore diretto, dichiari di voler coltivare il fondo e la

capacità lavorativa della sua famiglia sia all'uopo proporzionata, per

i secondi chiede che la famiglia del concedente non abbia alcun altro

fondo in conduzione o abbia altri fondi che assorbano soltanto la metà

della capacità lavorativa familiare (D.L.C.P.S. 1 aprile 1947, n.

273, art. l, lett. a; legge 15 luglio 1950, n. 505, art. 1, comma

terzo; legge 16 giugno 1951, n. 435, art. 2; legge 11 luglio 1952, n.

765, art. 2).

Il resistente La Cara Rosario oppose l'irrilevanza, ai fini della

causa, della eccepita questione di legittimità costituzionale,

assumendo che, avendo egli acquistato il fondo coi benefici concessi

per la formazione della piccola proprietà contadina, ai sensi del

D.P.R. 24 febbraio 1948, n. 114, la Corte di cassazione avrebbe dovuto,

semmai, sostituire la motivazione della Sezione specializzata agraria

della Corte di appello di Caltanissetta, fondando il diritto di esso

concedente a rientrare nel possesso del proprio fondo sul citato

decreto legge, art. 8, e non sulle leggi regionali siciliane.

La Corte di cassazione non ha ritenuto di accogliere l'eccezione.

La rilevanza della questione ai fini della decisione deriva, come è

detto nell'ordinanza, dal fatto che, anche in tema di formazione della

piccola proprietà contadina, legge statale e legge regionale

divergono, dato che, mentre la legge regionale riconosce efficacia, per

la cessazione della proroga, agli acquisti avvenuti entro il 31

dicembre 1950 (legge regionale 18 agosto 1951, n. 45, art. 4), le leggi

dello Stato stabiliscono, invece, che il concedente coltivatore

diretto, che abbia acquistato il fondo ai fini della formazione della

piccola proprietà contadina e che si trovi in determinate condizioni,

può ottenere la risoluzione del contratto di affitto durante il

periodo di tempo entro il quale hanno efficacia i benefici concessi

dalla legge, periodo, che, da ultimo, è stato fissato, con l'art. 6

della legge 1 febbraio 1956, n. 53, al 30 giugno 1960 (D.P.R. 24

febbraio 1948, n. 114, art. 8; legge 11 dicembre 1952, n. 2362, art.

1; legge 6 agosto 1954, n. 604, art. 6).

Sicché, avendo il La Cara acquistato il fondo nel 1951, soltanto

la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge regionale

n. 45 del 1951 potrebbe consentire l'invocata sostituzione della

motivazione della sentenza impugnata e aprire l'ingresso

all'applicazione delle leggi statali.

2. - Ammessa la rilevanza della proposta questione di legittimità

costituzionale, la Corte di cassazione ha ritenuto che essa non fosse

manifestamente infondata. Afferma, infatti, la Corte che le leggi

regionali sicillane in materia di contratti agrari siano

incostituzionali nei punti nei quali differiscono dalle leggi dello

Stato, dato che l'art. 14, lett. a, dello Statuto regionale contempla

una competenza della Regione in materia di agricoltura e foreste che

"non si estenderebbe alle norme incidenti sui rapporti di diritto

privato, che costituiscono materia riservata soltanto alle leggi della

Repubblica".

3. - Questa, dunque, la motivazione dell'ordinanza 20 aprile-19

giugno 1956 della Corte di cassazione, con la quale è stata sollevata

la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, n. 2, in

relazione all'art. 3, della legge regionale siciliana 14 luglio 1950,

n. 55, prorogata dalle leggi 18 agosto 1951, n. 45, e 26 giugno 1952,

n. 16, e dell'art. 4 della legge regionale siciliana 18 agosto 1951, n.

45, prorogata dalla legge 26 giugno 1952, n. 16, perché in contrasto

tutti e tre con l'art. 14, lett. a, dello Statuto della Regione

siciliana e inoltre i primi due anche con l'art. 1, lett. a, del

D.L.C.P.S. 1 aprile 1947, n. 273, l'art. 1 della legge 15 luglio 1950,

n. 505, e l'art. 2 delle leggi 16 giugno 1951, n. 435, e 11 luglio

1952, n. 765, il terzo con il D.P.R. 24 febbraio 1948, n. 114, e le

successive leggi 11 dicembre 1952, n. 236, 5 giugno 1954, n. 380, e 6

agosto 1954, n. 604.

4. - L'ordinanza è stata notificata al Presidente della Giunta

regionale siciliana il 23 giugno 1956 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica del 28 luglio 1956 e in quella della Regione

siciliana del 27 dello stesso mese.

5. - La Regione siciliana si è costituita depositando le sue

deduzioni il 12 luglio 1956 e ha chiesto che la Corte affermi la

legittimità dell'art. 4, n. 2, della legge regionale 14 luglio 1950,

n. 55, in relazione con l'art. 3 della medesima legge, nonché

dell'art. 4 della legge regionale 18 agosto 1951, n. 45. Sostiene la

difesa della Regione che lo Statuto, nel conferire alla Regione

competenza legislativa in materia di agricoltura e foreste (art. 14,

lett. a), non ha voluto limitare codesta competenza alle "semplici

leggi amministrative". Tale limitazione non è compresa nei limiti che

espressamente pone all'inizio il medesimo art. 14 e risulta esclusa

dall'art. 17 del medesimo Statuto che, non considerando punto la

materia dell'agricoltura, confermerebbe che questa è in toto conferita

alla Regione col richiamato art. 14. Se può essere esatto affermare -

prosegue la difesa della Regione - che le regioni non hanno competenza

a legiferare in materia di diritto privato, è altrettanto esatto però

che non è più possibile far coincidere la sfera del diritto privato

con l'altra dei rapporti intersubiettivi.

Vi sarebbero "ambiti" nei quali si dà una normazione che attiene

agli interessi generali raggiungibili tanto con leggi amministrative o

fiscali - amministrative, quanto con norme che disciplinano rapporti

tra soggetti di diritto privato, modificando il regolamento che a

questi si è dato in via generale e in rapporto ad interessi

particolari. Tra le norme di questa specie andrebbero ricomprese quelle

relative alla proroga dei contratti agrari, che non possono essere

considerate modificatrici del diritto civile, così come la difesa

regionale lo definisce e limita.

La difesa della Regione esclude poi che nel caso ricorrano

questioni di diritto intertemporale. O la legge regionale è stata fin

dal principio fuori della competenza normativa della Regione o essa è

posteriore alla legge nazionale del 1947 sulla proroga dei contratti

agrari o del 1948 sulla piccola proprietà contadina. Non occorre

perciò ricorrere a quanto sarebbe pacifico circa il punto che ogni

legge nazionale o regionale deve intendersi emanata sul presupposto che

non voglia invadere l'ambito che non sia il suo, né occorre insistere

sulla impossibilità di ritenere recepite dalla Regione, anche in

mancanza di esplicita impugnazione, leggi nazionali che non

dichiarassero espressamente la loro applicabilità in tutto il

territorio dello Stato, invadendo così la sfera della legislazione

esclusiva regionale.

6. - Con memoria depositata il 6 dicembre 1956 la Regione ha

insistito su questi argomenti e in particolare sul punto che la

competenza legislativa anche in rapporti di diritto privato in materia

di agricoltura è confermata, argomentando a contrario, dalla lett. d

del medesimo art. 14 dello Statuto regionale, che relativamente alla

legislazione in materia di industria e commercio fa salva la disciplina

dei rapporti privati, e dalla lett. e sempre dall'art. 14, dove

veramente sarebbe contemplata la legislazione "propriamente

amministrativistica", ed ha respinto l'obiezione che le norme sulla

proroga dei contratti sarebbero solo apparentemente norme regolanti la

materia dell'agricoltura e conterrebbero provvidenze di natura

speciale, dato, invece, che quelle norme avrebbero il fine di

proteggere la produzione nell'interesse generale.

7. - La questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, n. 2,

della legge regionale 14 luglio 1950, n. 55, è stata sollevata anche

nel corso di un giudizio davanti alla Corte di appello di

Caltanissetta, Sezione agraria specializzata, tra Aiello Angelo e Costa

Luigi e la Corte l'ha ritenuta rilevante per la causa e non

manifestamente infondata.

Con una elaborata ordinanza la Corte di appello, constatata la

diversità del regime della proroga dei contratti agrari stabilita

dalla legge statale e da quella regionale, ha ricordato il contrasto

che è in dottrina e giurisprudenza intorno ai limiti della competenza

legislativa della Regione ex articolo 14, lett. a, dello Statuto

speciale, quale si è venuto delineando prima dell'entrata in funzione

della Corte costituzionale. Ha poi riaffermato che la competenza di

questa Corte a decidere le questioni di legittimità sorte in via

incidentale delle leggi siciliane o statali, ai fini dell'efficacia di

queste ultime nel territorio della Regione, non è contestabile e che

non vi è possibilità di conflitto tra il giudizio che sia per emanare

la Corte costituzionale con l'altro dell'Alta Corte per la Sicilia,

dato che questa non si è pronunciata per difetto di impugnativa da

parte del Commissario dello Stato, né potrà mai pronunciarsi per

essere decorsi i termini per una tale impugnativa. Ha infine, ex

officio, sollevata la questione sulla legittimità costituzionale

dell'art. 4 della legge regionale 18 agosto 1951, n. 45, affermando la

rilevanza di quest'altro giudizio di legittimità, stante che

l'affermata ipotesi di incostituzionalità di detto articolo porterebbe

con sé l'applicabilità anche in Sicilia dell'art. 1 della legge 1

febbraio 1956, n. 53, che ha prorogato il termine di efficacia dei

benefici concessi per la formazione della piccola proprietà contadina

dal D.L. 24 febbraio 1948, n. 114, al 30 giugno 1960.

8. - L'ordinanza della Corte di appello di Caltanissetta, che reca

la data 14 - 21 giugno 1956, è stata notificata al Presidente della

Giunta regionale siciliana il 2 luglio 1956 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica del 25 agosto 1956 e in quella della Regione

siciliana del 16 dello stesso mese.

9. - Anche in questo secondo giudizio la Regione siciliana si è

costituita depositando le sue deduzioni il 22 luglio 1956 e ha chiesto

la dichiarazione di legittimità costituzionale delle norme impugnate.

Gli argomenti addotti a sostegno della richiesta sono i seguenti:

1) la potestà legislativa, primaria o esclusiva della Regione, è

in condizione di parità con quella dello Stato che trova limite

soltanto nell'osservanza delle leggi costituzionali;

2) nelle materie di cui all'art. 14 le leggi regionali escludono le

leggi statali "senza limitazione di sorta, fatta eccezione della

materia di industria e commercio di cui alla lettera d";

3) la disciplina dei rapporti privati dettata dalle leggi regionali

impugnate è disciplina fondamentalmente pubblicistica posta in

funzione dello sviluppo dell'agricoltura isolana e rappresenterebbe un

caso di "amministrazione pubblica del diritto privato, che non può non

essere di competenza della Regione".

10. - Con memoria depositata il 6 dicembre 1956 la difesa della

Regione, sottolineate le differenze che passano tra potestà

regolamentare e potestà legislativa, richiamata la importanza che la

materia di agricoltura e foreste ha nel quadro della forma particolare

di autonomia riconosciuta alla Sicilia, ha sostenuto che un limite alla

potestà legislativa delle regioni in materia di regolamento di

rapporti privati non sussiste nemmeno per le regioni a statuto comune.

L'art. 117 della Costituzione infatti si limiterebbe a fissare alla

competenza legislativa regionale due limiti, oltre quello oggettivo

delle materie: un primo rappresentato dall'interesse nazionale o da

quello delle altre regioni e un secondo segnato dai principi

fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato. E poiché quest'ultimo

limite deve essere posto dalle cosidette leggi cornici, soltanto queste

potrebbero interdire alla Regione di derogare alla disciplina dei

rapporti privati posta dal Codice civile. Tanto meno perciò una

riserva legislativa statale dei rapporti privati può invocarsi per la

Regione siciliana, la quale è la sola ad avere, nelle materie indicate

nell'art. 14, una potestà legislativa esclusiva e quindi piena,

essendo la pienezza della competenza una nota essenziale

dell'esclusività.

11. - Il Tribunale di Sciacca, nel corso di un giudizio tra Carlino

Maria ed altri contro la cooperativa "Aurora", ha sollevato d'ufficio

con una diffusa ordinanza 4 agosto - 5 settembre 1956 la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 4, n. 2, in relazione all'art. 3

della legge siciliana 14 luglio 1950, n. 55, e dell'art. 4 della legge

regionale siciliana 18 agosto 1951, n. 45, assumendo che queste norme

siano in contrasto, oltre che con lo Statuto siciliano, con le leggi

dello Stato in materia di proroga di contratti agrari, e ha proposto la

questione di legittimità costituzionale nei medesimi termini in cui

essa era stata proposta dalla ordinanza della Corte di cassazione

sopra riferita.

12. - L'ordinanza fu notificata al Presidente della Giunta

regionale siciliana il 14 settembre 1956 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica e in quella della Regione siciliana

rispettivamente il 20 e il 30 ottobre 1956.

13. - La Regione siciliana si è costituita anche in questo

giudizio mediante deposito di deduzioni il 30 ottobre 1956 ed ha

chiesto alla Corte di dichiarare infondata la questione di legittimità

costituzionale delle norme regionali impugnate.

Affermato il carattere esclusivo della competenza legislativa della

Regione siciliana in materia di agricoltura ex articolo 14, lett. a, in

riferimento anche alla lettera d del medesimo articolo e all'art. 17

dello Statuto, la difesa della Regione sostiene in via subordinata che

legiferare in materia di agricoltura significa "certamente, ed almeno,

disciplinare l'economia agraria della regione, incidendo perciò con

norme speciali su quegli aspetti della disciplina generale dei

rapporti privati che sono strettamente connessi con la tutela di

interessi generali di dimensione regionale, attinenti alla situazione e

allo sviluppo dell'agricoltura in Sicilia", che sarebbe appunto il caso

delle leggi regionali di cui si discute: "leggi speciali, temporanee,

di innegabile impronta pubblicistica, le quali intervengono nel regime

amministrativo della proprietà agraria e di altri rapporti

contrattuali ad essa attinenti".

14. - Nella memoria illustrativa depositata il 6 dicembre 1956 la

difesa della Regione ha svolto ampiamente anche la tesi seguente.

Pur concessa in teoria la legittimità dell'esigenza di un

regolamento uniforme per tutto il territorio nazionale dei rapporti di

diritto privato, perché un limite in tal senso al potere legislativo

delle regioni abbia valore cogente di diritto positivo, deve essere

possibile rinvenire nel sistema un principio di ordine costituzionale

che quel limite renda effettivo. Ora altro limite non si ricaverebbe

dal sistema se non quello che la materia dei rapporti privati è

sottratta, come tale, alla legislazione regionale e che invece

sottratta non è quella dei rapporti privati inerenti alle singole

materie di competenza legislativa delle regioni. In relazione a questi

rapporti e per quello che riguarda particolarmente la Sicilia e la

materia dell'agricoltura e foreste, un esame della Costituzione e dello

Statuto speciale e il confronto di questo con gli altri statuti

speciali, chiarisce che un limite, se ci fosse, dovrebbe essere anche

esso di ordine costituzionale.

Ora, se è vero che la Costituzione concede guarantigia

costituzionale agli istituti della proprietà privata e dell'autonomia

contrattuale, è anche vero che la stessa Costituzione consente alla

legge di intervenite ponendo limiti all'uno e all'altro "con riguardo

al rispetto della sicurezza della libertà e della dignità umana".

Questo rinvio alla legge non sarebbe un rinvio alla sola legge

statale, ma anche alla legge regionale - legge formale come la prima -,

dato che la materia da regolare è, nel caso, attribuita alla

competenza esclusiva della Regione.

Il Presidente avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 15

delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte, ha

disposto che le tre cause promosse con le sopra indicate ordinanze e

chiamate alla stessa udienza siano congiuntamente discusse. Considerato in diritto :

La Corte ha ravvisato l'opportunità della riunione delle tre cause

per la loro decisione con unica sentenza, dato che identico è, in

sostanza, l'oggetto della questione di legittimità costituzionale che

è stata sollevata.

Il quesito fondamentale sottoposto al giudizio della Corte concerne

la determinazione dei limiti della competenza legislativa della Regione

siciliana in materia di agricoltura e foreste. Osservano le Sezioni

unite della Corte di cassazione nella ordinanza, con la quale è stata

proposta la questione di legittimità costituzionale, che la Cassazione

ha più volte ritenuto "che siffatta potestà legislativa di quella

Assemblea regionale (siciliana) in materia di agricoltura e foreste non

possa comprendere la regolamentazione dei rapporti di diritto privato

sostanziale, che continuano ad essere uniformemente regolati per tutto

il territorio nazionale dalle leggi dello Stato"; proseguono tuttavia

che "può anche ammettersi che la questione meriti un nuovo esame e che

possa anche essere suscettibile di diversa soluzione".

Chiamata a procedere a tale esame, la Corte costituzionale deve

anzitutto ricordare i principi da essa fermati in materia di competenza

legislativa regionale con la precedente sentenza n. 7 del 15 giugno

1956, ancorché tale decisione concernesse oggetti diversi e persino

una regione diversa. In tale occasione la Corte affermò la massima che

"i limiti della competenza regionale. . . vanno ricercati, più che

nella natura delle norme da emanare, nelle finalità per cui l'ente

regione è stato creato. E poiché non è da dubitare che il

decentramento regionale è in funzione del soddisfacimento di interessi

pubblici, le finalità che la Regione deve perseguire qualificano la

competenza legislativa attribuitale; la quale quindi deve limitarsi

alla disciplina dell'agricoltura per quanto attiene a detti interessi".

A ulteriore chiarimento del criterio che si è adottato in via di

principio, salvo adeguarlo ai particolari aspetti dei singoli casi,

come fu fatto appunto in occasione di quel giudizio, nel quale esso

venne applicato in due sensi diversi, in relazione a due diverse

specie, si può aggiungere che il riferimento alle finalità per cui

l'ente regione è stato creato e che esso deve perseguire implica la

conseguenza che il limite da osservare non è segnato dal fatto che una

data materia sia tradizionalmente compresa nell'ambito del diritto

privato, le cui norme sono sempre esposte evidentemente ad essere

sostituite da altre norme di carattere pubblico, ma dalla rilevanza che

i rapporti intersubiettivi da regolare presentano rispetto alle

specifiche finalità che l'ente dotato di autonomia deve perseguire e,

si intende, perseguire in modi propri, diversi da quelli adottati da

altri enti consimili o dallo Stato.

I rapporti intersubiettivi fra singoli, che presentano in minor

misura tale rilevanza, sono indubbiamente quelli solitamente regolati

da norme di ditto privato, quali sono la maggior parte delle norme del

Codice civile (escluse le norme di ordine pubblico e quelle che fanno

sempre più frequente rinvio a leggi speciali), addotte quale tipico

esempio nella sentenza sopra menzionata, tanto che il regolamento

giuridico di quei rapporti tende essenzialmente ad attuare non già

fini specifici di un ente, fosse pure lo Stato, ma esigenze più

generali di giustizia commutativa fra i soggetti dei rapporti stessi,

e di garanzia di pacifica convivenza, né si presterebbe a

differenziazioni regionali, come si presta sempre meno anche a

diversità nazionali. Ma non si possono escludere a priori e

apoditticamente nelle ipotesi che altri tipi di rapporti meritino un

analogo regolamento giuridico unitario, e quindi sottratto alla

competenza legislativa regionale, né l'altra ipotesi che alcuni tipi

dei primi consentano invece il riconoscimento di tale competenza,

sempre entro i limiti stabiliti dalle norme costituzionali, ove si

dimostri che il perseguimento delle finalità assegnate alle regioni lo

rende giustificato.

Venendo alla applicazione dei criteri adottati alla specie di norme

sottoposte all'odierno giudizio della Corte, sembra esatto ritenere che

l'attribuzione alla Regione siciliana di una competenza primaria in

materia di agricoltura e foreste, così come è disposta dall'art. 14

dello Statuto regionale, implica il riconoscimento che a tale Regione

sono stati assegnati dal legislatore costituente compiti di particolare

rilievo, in considerazione di circostanze ambientali equiparabili a

quelle, che indussero già la Corte, nella sentenza n. 7 del 1956, a

dichiarare costituzionalmente legittima la legge regionale sarà 6

marzo 1950.

La ricorrente necessità di ricomporre il turbato equilibrio di

fattori essenziali dell'ordine economico, equilibrio indispensabile

alla tipica economia agricola di una regione meno favorita in confronto

di altra, non è propria esclusivamente della Sardegna, ma deve

analogamente essersi imposta all'attenzione del Costituente anche nei

riguardi della Sicilia; ed offre una esauriente spiegazione del fatto,

che l'art. 14, lett. a, dello Statuto speciale della Regione siciliana

attribuisce a questa la così detta "legislazione esclusiva" in materia

di agricoltura e foreste, nell'ambito della Regione e nei limiti delle

leggi costituzionali dello Stato, e senza pregiudizio delle riforme

agrarie e industriali deliberate dalla Costituente del popolo italiano

(la quale riserva non avrebbe neppure senso, se la legislazione

regionale non potesse in alcun caso disciplinare rapporti

intersubiettivi fra singoli), come pure del fatto, che nella

disposizione citata non sia formulata la riserva "salva la disciplina

dei rapporti privati" contenuta nella lett. d dello stesso articolo,

concernente la materia dell'industria e del commercio.

Poste queste premesse, la Corte ritiene di dover limitare l'esame

ad essa demandato dalla Cassazione e dalle altre autorità

giurisdizionali con le ordinanze in epigrafe alla indagine sulla

conformità delle norme denunciate alle leggi costituzionali dello

Stato, essendo chiaro a sufficienza che le norme stesse non possono

recare pregiudizio a riforme agrarie di carattere nazionale. A

proposito di tali norme è stato posto in rilievo dalla Corte di

cassazione e da alcune magistrature di merito che esse divergono da

quelle contenute nelle analoghe leggi dello Stato; ma si osserva che

queste ultime non hanno carattere di leggi costituzionali e che, per

quanto concerne il rispetto delle garanzie concesse dalla Costituzione

della Repubblica alla proprietà privata, non risultano essere sempre

più riguardose delle leggi regionali in discussione, le quali, al

contrario, tendono, se mai, a limitare certe restrizioni e certi oneri

a carico dei proprietari.

E poiché tutto fa ritenere che le disposizioni particolari

adottate dalla Regione siano intese ad adeguare l'attuazione dei

principi stessi posti a base della legislazione statuale alle

particolari circostanze ambientali dell'isola, perseguendo in tal modo

proprio le finalità specifiche assegnate all'Ente regione, la Corte

non ravvisa elementi sufficienti per considerarle viziate di

illegittimità costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

pronunziando con unica sentenza nei giudizi riuniti indicati in

epigrafe:

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 4, n. 2, della legge regionale siciliana 14 luglio 1950, n.

55, in relazione all'art. 3 della medesima legge, e dell'art. 4 della

legge regionale siciliana 18 agosto 1951, n. 45, in riferimento

all'art. 14, lett. a, dello Statuto speciale della Regione siciliana,

proposto con le ordinanze 20 aprile - 19 giugno 1956 della Corte di

cassazione, Sezioni unite civili, 14 giugno 1956 della Corte di appello

di Caltanissetta, Sezione agraria specializzata, e 4 agosto - 5

settembre 1956 del Tribunale di Sciacca, Sezione agraria specializzata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 1957.

ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI -

GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI -

GASPARE AMBROSINI - ERNESTO

BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA.

ECLI:IT:COST:1957:36 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari