Corte costituzionale

Sentenza n. 359/1994

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 27/07/1994 · relatore Antonio Baldassarre

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione

Liguria riapprovata dal Consiglio regionale il 5 ottobre 1993, dal

titolo "Disposizioni relative al rilascio di permesso di ricerca e

all'esercizio di attività di cava e torbiera. Modificazioni ed

integrazioni della legge regionale 10 aprile 1979, n. 12", promosso

con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri notificato il

26 ottobre 1993, depositato in cancelleria il 2 novembre 1993 ed

iscritto al n. 65 del registro ricorsi 1993.

Udito nell'udienza pubblica del 5 luglio 1994 il Giudice relatore

Antonio Baldassarre;

Udito l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il ricorrente.

Motivazione

Ritenuto in fatto Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il Presidente del

Consiglio dei Ministri ha sollevato, in riferimento agli artt. 127 e

128 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

della legge della Regione Liguria, dal titolo "Disposizioni relative

al rilascio di permesso di ricerca e all'esercizio di attività di

cava e torbiera. Modificazioni ed integrazioni della legge regionale

10 aprile 1979, n. 12", riapprovata, a seguito di rinvio, il 5

ottobre 1993.

Il ricorrente, dopo aver ricordato che in sede di riesame la

Regione aveva apportato modifiche che solo in parte recepivano i

rilievi mossi con il rinvio, prospetta, in primo luogo, la violazione

dell'art. 127 della Costituzione, essendo avvenuta la riapprovazione

della legge a maggioranza semplice e non a maggioranza assoluta, come

prescritto dalla citata disposizione costituzionale. In effetti,

aggiunge il ricorrente, poiché sulla base della documentazione in

atti non è possibile ritenere che la Regione Liguria, dopo il rinvio

governativo, abbia inteso attivare un nuovo procedimento legislativo

e poiché le modificazioni apportate in sede di riesame interessano

solo le disposizioni oggetto di rinvio, la legge impugnata deve

considerarsi come "non nuova" e, quindi, la riapprovazione sarebbe

dovuta avvenire a maggioranza assoluta.

La stessa legge sarebbe, inoltre, illegittima per contrasto con

l'art. 128 della Costituzione, dal momento che, nell'attribuire

all'autorizzazione regionale il valore di approvazione della variante

urbanistica (art. 11, terzo comma), interferirebbe, comprimendola,

con la sfera di autonomia garantita ai comuni. Di qui, in

applicazione dei principi affermati da questa Corte nelle sentenze

nn. 157 del 1990 e 212 del 1991, deriverebbe

l'illegittimità costituzionale della legge impugnata o, quanto meno,

dell'art. 11, terzo comma, della stessa.

La Regione Liguria non si è costituita nel presente giudizio. Considerato in diritto Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha sollevato questione di

legittimità costituzionale della legge della Regione Liguria, dal

titolo "Disposizioni relative al rilascio di permesso di ricerca e

all'esercizio di attività di cava e torbiera. Modificazioni ed

integrazioni della legge regionale 10 aprile 1979, n. 12", per

violazione degli artt. 127, terzo e quarto comma, e 128 della

Costituzione.

La questione è fondata, poiché, come ha prospettato il

ricorrente, la legge regionale impugnata non può essere considerata

come "legge nuova" ai sensi e agli effetti dell'art. 127, terzo e

quarto comma, della Costituzione e, pertanto, avrebbe dovuto essere

riapprovata a maggioranza assoluta, non già a maggioranza semplice,

come invece è avvenuto.

A partire dalla sentenza n. 158 del 1988, questa Corte ha

costantemente affermato che, in base all'art. 127 della Costituzione,

una legge regionale, che sia stata rinviata dal Governo per il

riesame, deve essere considerata come "non nuova", non soltanto

nell'ipotesi in cui in sede di riesame il Consiglio regionale

riapprovi la legge senza apportare alcuna modificazione o innovando

solo parti dell'atto prive di significato normativo, ma anche nelle

ipotesi in cui vengano comunque modificate esclusivamente le

disposizioni direttamente o indirettamente interessate dalle

osservazioni formulate dal Governo al momento del rinvio. La stessa

Corte ha precisato anche che, quando il Consiglio regionale,

nell'ambito dello stesso procedimento legislativo, intende

riapprovare la legge rinviata, qualificabile come "non nuova" secondo

i criteri precedentemente indicati, deve farlo votando a maggioranza

assoluta (v. sentt. nn. 79 del 1989, 154 del 1990, 497 del 1992 e 287

del 1994).

Sulla base dei principi ora ricordati, la legge della Regione

Liguria oggetto di impugnazione del presente ricorso deve esser

considerata non validamente riapprovata, poiché la stessa legge,

essendo stata modificata soltanto nelle disposizioni interessate dal

rinvio governativo, non doveva essere ritenuta come "legge nuova" e,

pertanto, non poteva considerarsi "riapprovata", avendo riportato

soltanto la maggioranza semplice, e non quella dei componenti del

Consiglio regionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale della legge della Regione

Liguria dal titolo "Disposizioni relative al rilascio di permesso di

ricerca e all'esercizio di attività di cava e torbiera.

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 10 aprile 1979,

n. 12", riapprovata dal Consiglio regionale della Liguria nel corso

della seduta del 5 ottobre 1993.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, 19 luglio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 luglio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:359 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari