Corte costituzionale

Sentenza n. 358/1992

Altra decisione · depositata il 23/07/1992 · relatore Antonio Baldassarre

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Provincia autonoma di Bolzano

notificato il 6 dicembre 1991, depositato in cancelleria il 13

successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto

del Ministro della pubblica istruzione in data 12 settembre 1991, n.

274 ("Direttive intese a definire l'assetto strutturale e funzionale

del servizio ispettivo tecnico") ed iscritto al n. 46 del registro

conflitti 1991.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 2 giugno 1992 il Giudice relatore

Antonio Baldassarre;

Uditi gli Avvocati Roland Riz e Sergio Panunzio per la Provincia

autonoma di Bolzano e l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato, la

Provincia autonoma di Bolzano ha sollevato conflitto di attribuzione

nei confronti dello Stato in relazione al decreto del Ministro della

pubblica istruzione 12 settembre 1991, n. 274, con il quale sono

state dettate direttive intese a definire l'assetto strutturale e

funzionale del servizio ispettivo tecnico.

A giudizio della ricorrente, il decreto impugnato sarebbe lesivo

della competenza concorrente in materia di istruzione elementare e

secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica,

professionale e artistica) ad essa attribuita dall'art. 9, n. 2,

dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. Lo stesso decreto,

inoltre, contrasterebbe

con le previsioni contenute nell'art. 19 dello Statuto, come attuato

dal d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89, il quale detta norme speciali per

la disciplina dell'ordinamento scolastico nella Provincia autonoma di

Bolzano, preordinate, fra l'altro, alla tutela delle minoranze

linguistiche e all'amministrazione della scuola in lingua italiana,

in lingua tedesca e delle località ladine, ed in particolare con gli

artt. 14, 15 e 18 del citato d.P.R.

La Provincia autonoma di Bolzano impugna, in particolare, le

disposizioni dell'art. 1, secondo comma, lett. a), b), c), e), f), h)

e l) e degli artt. 6, 7, 8, 9 e 10, le quali disciplinerebbero le

finalità della funzione ispettiva in modo estremamente dettagliato,

in contrasto con i citati parametri statutari in base ai quali, in

ambito provinciale, questo compito spetterebbe solo alla Provincia.

La ricorrente censura, anche, le disposizioni di cui all'art. 2,

secondo e quarto comma, le quali, prevedendo che i corpi ispettivi,

in sede centrale e nelle sedi regionali, debbano redigere una

relazione sull'andamento generale dell'attività scolastica e dei

relativi servizi, relazioni destinate a confluire in una relazione

generale da presentarsi al Ministro, comprimerebbero indebitamente le

sue competenze.

E, ancora, la ricorrente censura le disposizioni contenute

nell'art. 3 del decreto impugnato, le quali disciplinano

l'organizzazione del servizio ispettivo e la funzione ispettiva

stabilendo che "gli ispettori tecnici dipendono funzionalmente dal

Ministro" e configurando un disegno organizzativo compiuto e

dettagliato, all'interno del quale al Ministro è riservato un ruolo

di assoluta preminenza.

Analoghe censure la ricorrente muove nei confronti del capoverso

dell'art. 5 del decreto impugnato, il quale prevede l'istituzione

della Conferenza per gli ispettori della Provincia autonoma di

Bolzano, e del quarto comma del medesimo articolo, che attribuisce

alle Conferenze regionali, e quindi anche alla Conferenza della

Provincia di Bolzano, il compito di definire i criteri per

l'attuazione delle linee direttive impartite dal Ministro.

In ogni caso, la ricorrente rileva che tutta la disciplina

organizzativa del servizio ispettivo e dell'"amministrazione del

ruolo unico degli ispettori tecnici" non potrebbe essere

legittimamente applicata in ambito provinciale, sia per le

peculiarità dell'ordinamento scolastico provinciale e della funzione

ispettiva, sia perché di fatto pretende di sovrapporsi alle norme di

attuazione, realizzando, in luogo di quelle, il coordinamento

previsto dall'art. 48 del d.P.R. n. 89 del 1983.

2. - Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, il

quale, riservandosi di sviluppare ulteriormente le proprie difese,

contesta comunque la fondatezza del ricorso e ne chiede il rigetto.

L'Avvocatura dello Stato osserva infatti che, ove il ricorso fosse

ritenuto ammissibile, superandosi la eccessiva genericità delle

conclusioni prospettate dalla ricorrente, lo stesso sarebbe non

fondato, dal momento che l'art. 3 del d.P.R. n. 89 del 1983

stabilisce che "le scuole di istruzione elementare e secondaria nella

Provincia di Bolzano hanno carattere statale" e che l'art. 12 dello

stesso decreto ribadisce che "il personale ispettivo, direttivo e

docente della scuola elementare e della scuola ed istituti di

istruzione secondaria è statale a tutti gli effetti".

3. - In prossimità dell'udienza, la Provincia autonoma di Bolzano

ha depositato un'ampia memoria difensiva, con la quale contesta le

deduzioni dell'Avvocatura dello Stato ed insiste per l'accoglimento

del ricorso.

In particolare, la ricorrente sottolinea che con il proprio

ricorso ha inteso contestare non già il potere di direttiva del

Ministro, ma l'estensione di questo potere al proprio territorio,

perché in tal modo risultano disattese le esigenze di

differenziazione della disciplina dell'ordinamento scolastico

provinciale. Considerato in diritto La Provincia autonoma di Bolzano ha sollevato conflitto di

attribuzione nei confronti dello Stato avverso il decreto in data 12

settembre 1991, n. 274, con il quale il Ministro della pubblica

istruzione ha dettato "direttive intese a definire l'assetto

strutturale e funzionale del servizio ispettivo tecnico", deducendo

la violazione delle competenze di tipo concorrente ad essa attribuite

dall'art. 9, n. 2, dello Statuto Speciale per il Trentino-Alto Adige

(d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), in materia di istruzione elementare

e secondaria, nell'attuazione ad esso data dal d.P.R. 10 febbraio

1983, n. 89.

Premesso che le censure mosse dalla ricorrente si appuntano

sull'assetto organizzativo della funzione ispettiva e, in

particolare, sulla Conferenza per gli ispettori della Provincia di

Bolzano, a causa dei riflessi che quell'assetto produce

sull'ordinamento scolastico provinciale, si deve dichiarare la

cessazione della materia del contendere del presente giudizio, in

quanto con il successivo decreto del Ministro della pubblica

istruzione, emesso in data 5 febbraio 1992, sono state apportate

modificazioni al decreto ministeriale impugnato tali da far ritenere

venuto meno l'interesse della ricorrente ad una decisione sul merito

della controversia.

Il decreto da ultimo citato, infatti, mentre ha modificato diversi

commi dell'art. 3 del decreto impugnato concernenti l'organizzazione

del servizio ispettivo, ha introdotto un ulteriore comma, il

diciassettesimo, il quale dispone: "Nulla è innovato per la Regione

Sicilia e per le Province autonome di Trento e di Bolzano, in attesa

della emanazione di specifiche disposizioni in materia". Inoltre, lo

stesso decreto ha soppresso il capoverso dell'art. 5 del decreto

impugnato, il quale prevedeva l'istituzione di un'apposita conferenza

per gli ispettori della Provincia autonoma di Bolzano.

Risulta, dunque, evidente che il decreto ministeriale oggetto del

presente giudizio, a seguito delle ricordate modificazioni, non può

determinare alcuna lesione delle competenze provinciali garantite

dall'art. 9, n. 2, dello Statuto Speciale per il Trentino-Alto Adige.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di

cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:358 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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