Corte costituzionale

Sentenza n. 357/1992

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/07/1992 · relatore Cesare Mirabelli

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge

Regione Veneto 30 gennaio 1990, n. 11 (Modifiche e integrazioni alle

leggi regionali 16 agosto 1984, n. 42 e 16 aprile 1985, n. 33, successive modifiche e integrazioni) che sostituisce l'art. 12 della

legge regionale 6 aprile 1985, n. 33 (Norme per la tutela

dell'ambiente) e dell'art. 20, primo comma, della legge Regione

Veneto 23 aprile 1990, n. 28 (Nuove norme per la tutela

dell'ambiente. Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1985, n.

33.Norme per la tutela dell'ambiente) che modifica l'art. 42, primo

comma, della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 (Norme per la

tutela dell'ambiente), promosso con ordinanza emessa l'11 luglio 1991

dal Tribunale amministrativo regionale per il Veneto sul ricorso

proposto dal Comune di Castelfranco Veneto ed altri contro la Regione

Veneto, iscritta al n. 77 del registro ordinanze 1992 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visti gli atti di costituzione del Comune di Castelfranco Veneto,

di Bolzon Nazzareno ed altri, della s.n.c. Guidolin Giuseppe e C. e

della Regione Veneto;

Udito nell'udienza pubblica del 19 maggio 1992 il Giudice relatore

Cesare Mirabelli;

Uditi gli avvocati Alberto Borella per il Comune di Castelfranco

Veneto e per Bolzon Nazzareno ed altri, Franco Zambelli per la s.n.c.

Guidolin Giuseppe e C. e Giorgio Berti e Guido Viola per la Regione

Veneto.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, con

ordinanza emessa l'11 luglio 1991, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 6 della

legge Regione Veneto 30 gennaio 1990, n. 11 (Modifiche e integrazioni

alle leggi regionali 16 agosto 1984, n. 42 e 16 aprile 1985, n. 33,

successive modifiche e integrazioni) e dell'art. 20, primo comma,

della legge Regione Veneto 23 aprile 1990, n. 28 (Nuove norme per la

tutela dell'ambiente. Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1985,

n. 33.Norme per la tutela dell'ambiente/), in riferimento agli artt.

5 e 117 della Costituzione.

La questione è stata sollevata nel corso di un giudizio volto

all'annullamento della deliberazione della Giunta regionale in data

13 novembre 1990 di autorizzazione all'esercizio di una discarica nel

Comune di Castelfranco Veneto.

Secondo il quadro normativo ricostruito dal Tribunale

amministrativo, l'autorità competente ad approvare il progetto

sarebbe stata, a seguito della legge regionale n. 28 del 1990, il

Presidente della Giunta regionale. Il giudice rimettente ritiene che

non ricorra nel caso l'ipotesi prevista dall'art. 33 di detta legge

(conversione di autorizzazione già concessa dalla Provincia),

essendo stato il precedente provvedimento annullato dallo stesso

Tribunale amministrativo, e che il nuovo ed autonomo provvedimento

debba essere emanato dal Presidente della Giunta regionale, sulla

base del parere della Commissione tecnica regionale, sezione

ambiente, parere che verrebbe a costituire parte integrante della

deliberazione, ai sensi dell'art. 3- bis del decreto-legge 31 agosto

1987, n. 361, aggiunto in sede di conversione dalla legge 29 ottobre

1987, n. 441. Da qui l'illegittimità del provvedimento

amministrativo impugnato, in quanto non adottato dall'organo

competente.

La composizione ed il funzionamento della Commissione tecnica

regionale, sezione ambiente, sono disciplinati dall'art. 6 della

legge regionale n. 11 del 1990 (che sostituisce l'art. 12 della legge

regionale 16 aprile 1985, n. 33). Essa svolge le "funzioni

dell'apposita conferenza" prevista dall'art. 3- bis del decreto-legge

n. 361 del 1987.

Il giudice a quo ritiene che la composizione della Commissione e

la scarza incidenza del voto del Sindaco in sede di deliberazione non

garantiscano un'adeguata considerazione dei diversi interessi

pubblici né la ponderata comparazione degli interessi alla sanità

dell'ambiente ed all'autonomia comunale in materia urbanistica, di

cui fa menzione l'art. 3- bis del decreto-legge n. 361 del 1987.

In questa prospettiva dovrebbe essere anche valutato l'art. 20

della legge regionale n. 28 del 1990, che, modificando l'art. 42,

primo comma, della legge regionale n. 33 del 1985, vede il solo

Presidente della Giunta regionale (o un suo delegato) competente ad

approvare i progetti degli impianti di prima categoria, rimanendo

comunque esclusa la Giunta regionale.

Per il Tribunale amministrativo rimettente la composizione ed il

funzionamento della Commissione tecnica regionale, sezione ambiente,

operante quale conferenza dei servizi ex art. 3- bis del decreto-legge n. 361 del 1987, dovrebbero essere tali da garantire l'adeguata

ponderazione degli interessi connessi all'autonomia comunale in

materia urbanistica; oppure la competenza all'approvazione dei

progetti dovrebbe essere attribuita alla Giunta, quale organo

collegiale di più elevata ponderazione di tali interessi, e non al

Presidente di essa.

Le norme denunciate violano, ad avviso del giudice a quo, gli

artt. 5 e 117 della Costituzione, in quanto implicano una eccessiva

compressione dell'autonomia comunale in materia urbanistica e

disciplinano un procedimento di approvazione dei progetti degli

impianti di trattamento e di stoccaggio dei rifiuti in modo

contrastante con i principi fondamentali stabiliti in materia

dall'art. 3 bis del decreto-legge n. 361 del 1987.

2. - Si è costituita nel giudizio la Regione Veneto, in persona

del Presidente della Giunta Regionale, la quale chiede che la

questione sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata.

La Regione osserva che la questione è da ritenere irrilevante, in

quanto il giudice a quo avrebbe già potuto decidere la controversia

dichiarando l'illegittimità del provvedimento impugnato.

Inoltre la dedotta illegittimità dell'art. 20 deriverebbe non

dall'impossibilità per la legge regionale di sostituire la

competenza del Presidente a quella della Giunta, ma dal mancato

coordinamento della competenza monocratica del Presidente con una

disciplina della Commissione tecnica tale da garantire, attraverso un

adeguato quorum strutturale e funzionale, il bilanciamento di tutti

gli interessi coinvolti in materia urbanistica.

Nel merito la Regione ritiene che la questione sia comunque

infondata.

Il Tribunale amministrativo rimettente, infatti, avrebbe

sostanzialmente configurato una illegittimità costituzionale del

combinato disposto della norma regionale che contempla la competenza

del Presidente della Giunta e di quella concernente la struttura ed

il funzionamento della Commissione tecnica, senza considerare che una

cosa è la Giunta regionale, organo politico sia pure collegiale, ed

altro è la Commissione tecnica, nella quale si pongono in evidenza e

si mettono a confronto interessi pubblici di vario genere, colti

sotto un profilo tecnico-amministrativo.

3. - Si è costituito il Comune di Castelfranco Veneto, in persona

del Sindaco pro tempore, il quale si richiama sostanzialmente alle

argomentazioni sviluppate nell'ordinanza di rimessione e chiede

conclusivamente una declaratoria di illegittimità costituzionale

delle norme denunciate.

Il Comune rileva in particolare che la disciplina della conferenza

di servizi, prefigurata dall'art. 12 della legge regionale n. 33 del

1985 (come novellato dalla legge regionale n. 11 del 1990), è tale

da vanificare il ruolo del Comune in ordine alla localizzazione degli

impianti di smaltimento dei rifiuti, in specie ove ciò avvenga in

contrasto con gli strumenti urbanistici comunali, disattendendo i

principi posti al riguardo dalla legge statale (segnatamente

dall'art. 3- bis del decreto-legge n. 361 del 1987).

4. - Si sono costituiti altresì Bolzon Nazzareno ed altri,

ricorrenti nel giudizio a quo, i quali, aderendo alle argomentazioni

sviluppate nell'ordinanza di rimessione, insistono per la

declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme censurate.

5. - Si è costituita, infine, la s.n.c. Guidolin Giuseppe e C.,

parte resistente nel giudizio dinanzi al Tribunale amministrativo,

che conclude, conformemente alle tesi sviluppate dalla Regione

Veneto, per la irricevibilità, la irrilevanza o, comunque, la

manifesta infondatezza della questione.

6. - La Regione Veneto, in prossimità dell'udienza, ha depositato

una memoria con la quale richiama le argomentazioni e le conclusioni

contenute nell'atto di costituzione.

7. - Anche il Comune di Castelfranco Veneto ha depositato una

memoria, con cui ribadisce le argomentazioni e le conclusioni formulate nell'atto di costituzione. Considerato in diritto

1. - Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto dubita

della legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 6

della legge Regione Veneto 30 gennaio 1990, n. 11 (Modifiche e

integrazioni alle leggi regionali 16 agosto 1984, n. 42 e 16 aprile

1985, n. 33, successive modifiche e integrazioni) e dell'art. 20,

primo comma, della legge Regione Veneto 23 aprile 1990, n. 28 (Nuove

norme per la tutela dell'ambiente. Modifiche alla legge regionale 6

aprile 1985, n. 33. "Norme per la tutela dell'ambiente").

La prima disposizione (art. 6 della legge regionale n. 11 del

1990) prevede la composizione ed il funzionamento della Commissione

tecnica regionale, sezione ambiente, alla quale partecipano con voto

deliberativo anche i sindaci dei Comuni direttamente interessati o

loro delegati. La Commissione delibera a maggioranza assoluta dei

presenti e svolge le funzioni dell'apposita conferenza, prevista per

la acquisizione e la valutazione di tutti gli elementi relativi alla

compatibilità dei progetti di nuovi impianti per il trattamento e lo

stoccaggio di rifiuti urbani con le esigenze ambientali e

territoriali.

La seconda disposizione (art. 20 della legge regionale n. 28 del

1990), sopprimendo la competenza del Presidente della Provincia per

la approvazione del progetto degli impianti di trattamento e

stoccaggio dei rifiuti, prevista dall'art. 42 della legge regionale

n. 33 del 1985, riserva (residualmente) tale competenza al Presidente

della Regione.

Le norme costituzionali invocate a parametro di valutazione della

legittimità delle disposizioni denunciate sono gli artt. 5 e 117

della Costituzione.

2. - Il giudice a quo ritiene che la questione di legittimità

costituzionale sia rilevante o, meglio, lo diventi, dopo aver

valutato che il provvedimento amministrativo, della cui validità era

chiamato a decidere, avrebbe dovuto essere annullato. Difatti la

deliberazione di autorizzazione all'esercizio della discarica,

adottata dalla Giunta regionale veneta (13 novembre 1990, n. 6113),

avrebbe dovuto essere emanata dal Presidente della Regione.

Ma proprio in ordine a tale competenza, ed alla sua legittimità,

l'ordinanza di rimessione prospetta una duplice ed alternativa

lettura. Sotto un primo profilo la rappresentanza e la incidenza

degli interessi locali nel procedimento per la individuazione dei

siti e per la autorizzazione all'esercizio delle discariche avrebbero

dovuto essere, secondo il giudice a quo, più consistenti nella

Commissione tecnica regionale, sezione ambiente (prevista dall'art.

12 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, come sostituito

dall'art. 6 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 11), in modo da

bilanciare il potere monocratico di emanazione dell'atto di

autorizzazione, attribuito al Presidente della Giunta regionale. In

alternativa il giudice rimettente, prospettando una seconda e diversa

soluzione, ritiene che il potere di adottare il provvedimento,

rimanendo invariate la composizione della Commissione tecnica e la

valutazione dei diversi interessi, debba spettare alla Giunta

regionale, quale organo collegiale di più ampia e bilanciata

ponderazione anche delle esigenze locali.

La questione di legittimità costituzionale risulta così

delineata in modo perplesso ed in termini sostanzialmente

alternativi, che non consentono di identificare con certezza quale

sia lo specifico e puntuale tema di decisione proposto.

La questione, assorbito ogni altro profilo, deve essere dunque

dichiarata inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la inammissibilità della questione di legittimità

costituzionale del combinato disposto dell'art. 6 della legge Regione

Veneto 30 gennaio 1990, n. 11 (Modifiche e integrazioni alle leggi

regionali 16 agosto 1984, n. 42 e 16 aprile 1985, n. 33, successive

modifiche e integrazioni) e dell'art. 20, primo comma, della legge

Regione Veneto 23 aprile 1990, n. 28

(Nuove norme per la tutela dell'ambiente. Modifiche alla legge

regionale 6 aprile 1985, n. 33. "Norme per la tutela dell'ambiente"),

sollevata, in riferimento agli artt. 5 e 117 della Costituzione, dal

Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, con ordinanza

emessa in data 11 luglio 1991.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:357 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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