Corte costituzionale

Sentenza n. 357/1991

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 18/07/1991 · relatore Antonio Baldassarre

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei

ministri, notificato l'11 marzo 1991 e depositato in cancelleria il

15 succesivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito dell'atto

di promulgazione della legge regionale del 12 gennaio 1991, n. 1

(Disposizioni di prima attuazione per la regolamentazione delle

materie di cui all'art. 3 della legge 10 aprile 1981, n. 151 ed

indirizzi circa i sistemi tariffari da applicarsi sui servizi di

pubblico trasporto di persone di interesse locale) ed iscritto al n.

15 del registro conflitti 1991;

Visto l'atto di costituzione della Regione Lazio;

Udito nell'udienza pubblica del 21 maggio 1991 il Giudice relatore

Antonio Baldassarre;

Udito l'Avvocato dello Stato Stefano Onufrio per il Presidente del

Consiglio dei Ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato, il

Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto conflitto di

attribuzione nei confronti della Regione Lazio in relazione all'atto

di promulgazione della legge regionale 12 gennaio 1991, n. 1

(Disposizioni di prima attuazione per la regolamentazione delle

materie di cui all'art. 3 della legge 10 aprile 1981, n. 151 ed

indirizzi circa i sistemi tariffari da applicarsi sui servizi di

pubblico trasporto di persone di interesse locale), pubblicata sul

Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 3 del 30 gennaio 1991,

adducendo che tale atto sia stato compiuto in violazione dell'art.

127 della Costituzione.

Il ricorrente premette che la legge regionale in questione è

stata approvata una prima volta durante la legislatura precedente

quella in corso, segnatamente il 21 marzo 1990, e, a seguito del

rinvio governativo, è stata riapprovata a maggioranza assoluta, con

modificazioni concernenti la sola parte oggetto del rinvio, nella

legislatura susseguente, cioè quella attualmente in corso,

segnatamente il 28 novembre 1990. Secondo il Governo, al quale la

riapprovazione della legge è stata comunicata il 17 dicembre 1990,

il Presidente della Regione non avrebbe dovuto promulgare la legge

regionale prima del decorso del termine di trenta giorni, stabilito

dall'art. 127, primo comma, della Costituzione per l'esercizio del

controllo governativo e l'apposizione del relativo visto. A

giustificazione di questa posizione il ricorrente afferma che il

mutamento della composizione di un'assemblea legislativa, conseguente

alla rinnovazione delle legislature, non potrebbe non comportare la

novità delle iniziative assunte dalla stessa assemblea nella nuova

composizione, anche se queste consistano soltanto nel riprodurre o

nel riproporre testi normativi già deliberati dalla medesima

assemblea nella composizione propria della precedente legislatura.

In altri termini, sostiene il ricorrente, in assenza di norme di

statuto o di regolamento consiliare dirette a introdurre espresse

deroghe, occorrerebbe ritenere che sia principio comune alle

assemblee legislative regionali (così come a quelle statali)

considerare decaduti i deliberati pendenti al momento della fine

della legislatura e supporre che l'eventuale ripresentazione e

approvazione nella legislatura susseguente di un medesimo testo

normativo debba qualificarsi, quantomeno ai fini dell'esercizio del

potere di rinvio governativo, come una legge nuova, per la

promulgazione della quale, in mancanza del visto, deve attendersi il

termine di trenta giorni, ai sensi dell'art. 127, primo comma, della

Costituzione. Su tale base interpretativa, l'atto di promulgazione

impugnato dovrebbe considerarsi illegittimo, dal momento che è

intervenuto quando non era ancora decorso il termine di trenta

giorni. In tal modo, conclude il ricorrente, la Regione avrebbe

ecceduto dalle proprie competenze, poiché, pur a prescindere dal

rilievo che non ha trasmesso al Governo la prescritta comunicazione

dell'avvenuta approvazione, ha considerato concluso un procedimento

legislativo che non lo era e non ha atteso le determinazioni del

Governo.

2. - La Regione Lazio ha presentato una memoria di costituzione in

data 13 aprile 1991, vale a dire oltre il termine di venti giorni

dalla notifica del ricorso, stabilito dall'art. 26, quarto comma,

delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale. Considerato in diritto

1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato

conflitto di attribuzione nei confronti della Regione Lazio in

relazione all'atto di promulgazione della legge regionale 12 gennaio

1991, n. 1 (Disposizioni di prima attuazione per la

regolamentazionedelle materie di cui all'art. 3 della legge 10 aprile

1981, n. 151 ed indirizzi circa i sistemi tariffari da applicarsi sui

servizi di pubblico trasporto di persone di interesse locale),

pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 3 del 30

gennaio 1991. Secondo il ricorrente, poiché la legge era stata

approvata e rinviata una prima volta nella legislatura precedente e

poiché dunque la "riapprovazione" della stessa nella legislatura

susseguente avrebbe dovuto esser qualificata come prima approvazione

di una legge nuova, il Presidente della Regione, prima di promulgare,

avrebbe dovuto attendere il termine di trenta giorni, prescritto

dall'art. 127, primo comma, della Costituzione, anziché procedere

alla promulgazione, come invece ha fatto, nel termine inferiore

previsto per il caso della riapprovazione di una legge

precedentemente rinviata.

2. - Il ricorso è inammissibile.

Il conflitto di attribuzione in esame sorge a seguito di una

sequenza di avvenimenti che si è svolta nel modo seguente. In data

21 marzo 1990, durante la quarta legislatura, il Consiglio regionale

ha approvato per la prima volta una legge che, nei termini prescritti

dall'art. 127 della Costituzione, è stata rinviata dal Governo in

data 19 maggio 1990, vale a dire dopo che si era verificata, ai sensi

dell'art. 3 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, la cessazione delle

funzioni dello stesso Consiglio.

Iniziata la quinta legislatura, il Consiglio regionale del Lazio

ha approvato in data 28 novembre 1990 un testo legislativo identico a

quello deliberato nella legislatura precedente, salvo alcune

modifiche alle disposizioni oggetto del predetto rinvio. In data 17

dicembre 1990, l'avvenuta deliberazione è stata comunicata al

Governo con la formula che, "ai sensi del quarto comma dell'art. 127

della Costituzione e dell'art. 31 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e

giusta la sentenza della Corte costituzionale n. 79 del 22 febbraio-3

marzo 1989", la legge approvata dal Consiglio regionale nella seduta

del 21 marzo 1990 e rinviata dal Governo in data 19 maggio 1990 è

stata "riapprovata con votazione finale a maggioranza assoluta nella

seduta del Consiglio regionale del 28 novembre 1990".

Poiché la Regione Lazio ha considerato l'approvazione avvenuta

durante la quinta legislatura come riapprovazione della legge

deliberata e rinviata nella precedente legislatura, essa si è

attenuta alle disposizioni del proprio Statuto che impongono al

Presidente della Regione la promulgazione della legge riapprovata a

seguito del rinvio entro il termine di 10 giorni dalla scadenza dei

15 giorni nei quali il Governo, ai sensi dell'art. 127, quarto comma,

della Costituzione, può proporre ricorso di legittimità

costituzionale davanti alla Corte costituzionale o può promuovere

questione di merito di fronte alle Camere. La legge regionale,

infatti, è stata promulgata in data 12 gennaio 1991, e cioè

l'ultimo giorno utile del periodo concesso dallo Statuto per la

promulgazione delle leggi riapprovate. La stessa legge è stata, poi,

pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio il 30 gennaio

1991.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, muovendo dalla opposta

premessa che ogni legge la quale non sia stata definitivamente

approvata entro la fine della legislatura in cui è stata per la

prima volta deliberata deve considerarsi decaduta, ha ritenuto di

valutare la deliberazione avvenuta nel corso della quinta legislatura

come una prima approvazione della legge regionale, in relazione alla

quale l'art. 127, primo comma, della Costituzione prevede un termine

di trenta giorni per l'apposizione del visto. Sicché, dopo che la

legge gli era stata comunicata il 17 dicembre 1991, lo stesso

Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato conflitto di

attribuzione nei confronti dell'atto di promulgazione avvenuto il 12

gennaio 1991, di cui era venuto a conoscenza a seguito della

pubblicazione della legge nel Bollettino ufficiale della Regione

Lazio del 30 gennaio 1991.

3. - Come questa Corte ha affermato nella sentenza n. 40 del 1977,

un conflitto di attribuzione sollevato dal Governo nei confronti

dell'atto di promulgazione di una legge regionale è pienamente

ammissibile, sempreché "dall'intervenuta promulgazione si assuma

risulti menomato un potere costituzionalmente spettante al Governo e

la proposizione del conflitto sia l'unico mezzo del quale esso

dispone per provocare una decisione di questa Corte che restauri

l'ordine delle competenze". E, in effetti, nel caso citato si

assumeva che l'atto di promulgazione impugnato aveva frustrato

l'esercizio, concretamente effettuato allora, del potere di rinvio da

parte del Governo nei confronti di una legge regionale.

La situazione, tuttavia, si presenta ben diversa nel caso

sottoposto ora al giudizio di questa Corte, poiché la competenza che

si assume lesa, cioè il rinvio della legge regionale approvata per

la prima volta, non è stata esercitata affatto dal Governo, che ha

lasciato scorrere inutilmente il termine di 30 giorni previsto

dall'art. 127, primo comma, della Costituzione.

L'esercizio del potere di rinvio da parte del Governo, di fronte a

una legge che era stata trasmessa come "riapprovata ai sensi del

quarto comma dell'art. 127 della Costituzione" e che ciononostante

non era stata impugnata davanti a questa Corte nel termine di

quindici giorni dalla comunicazione, si imponeva, non soltanto per

far valere nella sede propria, quella del giudizio di legittimità

costituzionale, le ragioni circa l'illegittimo comportamento del

Consiglio regionale, ma soprattutto, per quel che qui interessa, al

fine di qualificare la propria posizione come non priva del

necessario interesse a ricorrere. Infatti, in mancanza dell'esercizio

del potere di rinvio del Governo nel termine di 30 giorni,

l'eventuale accoglimento del ricorso per conflitto di attribuzione

promosso in relazione all'atto di promulgazione non potrebbe produrre

l'effetto di restaurare l'ordine delle competenze, nel senso che non

potrebbe vincolare il Consiglio regionale a un nuovo esame della

legge, ma comporterebbe soltanto il diverso effetto di imporre una

nuova promulgazione della legge stessa, considerato che il mancato

esercizio del potere di rinvio nel termine prescritto comporta di

ritenere come apposto il visto del Commissario del Governo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione

sollevato, con il ricorso indicato in epigrafe, dal Presidente del

Consiglio dei ministri nei confronti della Regione Lazio in relazione

all'atto di promulgazione della legge regionale 12 gennaio 1991, n. 1

(Disposizioni di prima attuazione per la regolamentazione delle

materie di cui all'art. 3 della legge 10 aprile 1981, n. 151 ed

indirizzi circa i sistemi tariffari da applicarsi sui servizi di

pubblico trasporto di persone di interesse locale), pubblicata nel

Bollettino ufficiale della Regione Lazio del 30 gennaio 1991, n. 3.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 luglio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:357 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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