Corte costituzionale

Sentenza n. 355/1992

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/07/1992 · relatore Antonio Baldassarre

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorsi della Regione Lombardia e delle

Province autonome di Bolzano e Trento notificati l'8 e l'11 febbraio

1992, depositati in cancelleria, rispettivamente, il 14, 17 e 21

febbraio 1992, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del

decreto del Ministro del Tesoro in data 21 novembre 1991 dal titolo

"Modalità per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato

presso le regioni", ed iscritti rispettivamente ai nn. 4, 5 e 6 del

registro conflitti 1992;

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 19 maggio 1992 il Giudice relatore

Antonio Baldassarre;

Uditi gli Avvocati Sergio Panunzio per la Provincia autonoma di

Bolzano, Giuseppe F. Ferrari per la Regione Lombardia, e Valerio

Onida per la Provincia autonoma di Trento e l'Avvocato dello Stato

Carlo Bafile per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato, la

Provincia autonoma di Bolzano ha sollevato conflitto di attribuzione

nei confronti dello Stato in relazione al decreto del Ministro del

tesoro in data 21 novembre 1991, adottato di concerto con il Ministro

degli affari sociali, intitolato "Modalità per la costituzione dei

fondi speciali per il volontariato presso le regioni", chiedendo,

previa declaratoria della propria competenza in materia,

l'annullamento dello stesso.

La Provincia, dopo aver ricordato l'impugnazione a suo tempo

proposta nei confronti della legge 11 agosto 1991 e, in particolare,

nei confronti dell'art. 15 della stessa e sul presupposto che i fondi

speciali disciplinati dal decreto impugnato concernono attività di

competenza provinciale, deduce la violazione delle attribuzioni ad

essa garantite dagli artt. 8, primo comma, nn. 1, 4, 25 e 29, 9, n.

10, e 16 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e relative

norme di attuazione, nonché la violazione della propria autonomia

finanziaria (titolo VI dello Statuto e legge 30 novembre 1989, n.

386).

La ricorrente rileva, infatti, come lo stesso Ministro del tesoro

sia consapevole della inerenza della materia disciplinata dal decreto

impugnato alle competenze regionali (o provinciali), dal momento che

ha previsto la necessaria partecipazione del Presidente della giunta

provinciale nel comitato di gestione del fondo speciale, attribuendo

altresì il compito di nominare altri membri del comitato al

Presidente del Consiglio provinciale; il che, peraltro, darebbe luogo

ad una specifica causa di illegittimità, non potendosi con atto

amministrativo attribuire poteri e funzioni ad organi regionali o

provinciali. Né la invasività del decreto impugnato potrebbe

ritenersi esclusa in forza dell'art. 6 dello stesso, il quale dispone

che "le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e

di Bolzano disciplinano con proprio provvedimento, tenendo conto

delle rispettive realtà locali, quanto previsto nei precedenti

articoli 2, 3, 4 e 5, nel rispetto dei principi contenuti nella legge

n. 266 del 1991 e dei criteri risultanti dalle norme del presente

decreto". La Provincia ricorrente deduce, infatti, che tale

disposizione sarebbe a sua volta illegittima, sia perché le impone

di disciplinare la materia con un determinato contenuto, sia e

soprattutto perché le impone di rispettare, non solo i principi

della legge n. 266 del 1991 (principi peraltro non idonei a limitare

le competenze provinciali), ma anche i criteri posti dallo stesso

decreto. Quest'ultimo, del resto, intervenendo in materie di

competenza provinciale sarebbe per ciò solo illegittimo (v. sent. n.

204 del 1991).

1.1. - Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,

il quale, sottolineando come le norme contenute nel decreto impugnato

siano rivolte direttamente agli istituti di credito ed esulino quindi

dalle competenze provinciali, ha chiesto la reiezione del ricorso.

Con particolare riferimento all'impugnazione concernente l'art. 6,

l'Avvocatura dello Stato rileva che lo stesso "mira a soddisfare le

rispettive realtà locali in merito a quanto disposto negli articoli

da 2 a 5", senza che ciò comporti la disciplina di attività di

competenza provinciale, né che le province debbano seguire i

principi e i criteri ivi stabiliti. Il decreto impugnato, infatti,

"ha disciplinato una attività statale finanziata attraverso gli

istituti di credito e destinata alla creazione di centri di servizio

gestiti dalle organizzazioni di volontariato; in tutto questo la

Provincia, che non ha alcuna competenza riservata, può partecipare

in maniera più che marginale nel rispetto della normativa statale".

2. - Con ricorso notificato al Ministro del tesoro, al Ministro

degli affari sociali e al Presidente del Consiglio dei ministri

presso l'Avvocatura generale dello Stato, anche la Regione Lombardia

ha impugnato il decreto del Ministro del tesoro 21 novembre 1991.

La ricorrente, muovendo dalla premessa che la previsione

legislativa della costituzione di fondi speciali presso le regioni al

fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di

servizio (art. 15, primo comma, legge n. 266 del 1991) non può non

presupporre la gestione regionale dei fondi, rileva, innanzitutto,

che la disposizione di cui all'art. 2, secondo comma, del decreto

impugnato, disciplina, al contrario, la composizione del comitato di

gestione del fondo comprimendo fino ad annullarla la potestà

organizzativa regionale. La Regione Lombardia deduce, poi, che l'art.

1, primo comma, il quale prevede la sottrazione al fondo speciale del

50 per cento delle somme da erogarsi da parte degli enti creditizi, e

la destinazione di queste ad altri fondi speciali scelti dai soggetti

erogatori, sarebbe lesivo delle attribuzioni regionali, così come

lesivi delle medesime attribuzioni sarebbero gli artt. 2, quarto

comma, 3, e 5, secondo comma, i quali demandano al comitato di

gestione, oltre all'istituzione, anche la predisposizione dell'elenco

regionale, il controllo, il funzionamento dei centri e la

ripartizione dei fondi speciali.

Da ultimo, la Regione Lombardia contesta la legittimità dell'art.

4, il quale, nell'affidare ai centri di servizio il compito di

erogare le proprie prestazioni sotto forma di servizi, attribuirebbe

agli stessi centri compiti che sicuramente (lett. a, b e c) rientrano

nell'ambito delle competenze regionali.

2.1. - Anche in questo giudizio si è costituito il Presidente del

Consiglio dei ministri chiedendo la reiezione del ricorso.

L'Avvocatura dello Stato, oltre a ribadire argomentazioni già

svolte nel precedente giudizio, sottolinea come sia del tutto

ragionevole che agli istituti di credito erogatori sia attribuita,

nella misura del 50 per cento, la facoltà di scegliere i destinatari

dei propri interventi. Dall'art. 15 della legge n. 266 del 1991,

deriverebbe anche, a giudizio dell'Avvocatura dello Stato, la

competenza del Ministro del tesoro a disciplinare il fondo speciale,

non ravvisandosi sul punto alcuna attribuzione regionale (semmai,

secondo la legge, sarebbero gli enti locali i soggetti maggiormente

interessati alla istituzione dei centri).

3. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato, la

Provincia autonoma di Trento ha sollevato conflitto di attribuzione

nei confronti dello Stato in relazione al decreto del Ministro del

Tesoro 21 novembre 1991, chiedendone, previa declaratoria della non

spettanza allo Stato del potere esercitato con il decreto impugnato,

l'annullamento.

La Provincia autonoma di Trento contesta, innanzitutto, la

legittimità dell'art. 6 del decreto impugnato, in quanto, da un

lato, la legge n. 266 del 1991 non sarebbe idonea a limitare la

competenza legislativa di tipo primario statutariamente attribuitale

nelle materie interessate dalla legge stessa, e, dall'altro, deve

sicuramente escludersi, in ossequio al principio di legalità

sostanziale, che la potestà legislativa provinciale possa essere

subordinata ai criteri risultanti dalle norme poste da un decreto

ministeriale (il quale certamente non può essere qualificato atto di

indirizzo e coordinamento).

La ricorrente contesta, poi, le singole disposizioni contenute nel

decreto, osservando, quanto all'art. 1, che la erogazione dei fondi

da parte degli enti creditizi, ancorché avvenga in ambito

provinciale e per finalità rientranti nelle competenze provinciali,

illegittimamente è sottratta, non solo ad ogni forma di disciplina

provinciale, ma anche al necessario coordinamento con la normativa

finanziaria provinciale.

La ricorrente deduce, quindi, che l'art. 2 del decreto impugnato

contiene un meccanismo attuativo non previsto dalla legge n. 266 del

1991, ed anzi in contrasto con essa. Mentre, infatti, la legge

prevede che il fondo speciale sia provinciale, e cioè gestito ed

amministrato in base alla normativa provinciale, e sia impiegato per

istituire, in base a determinazioni provinciali, i centri di

servizio, i quali devono a loro volta essere incardinati nella

organizzazione provinciale, l'art. 2, al contrario, prevede che ai

fondi non affluiscano le somme destinate dagli istituti di credito,

dovendo le stesse essere solo contabilizzate nel fondo, rimanendo

comunque di pertinenza degli istituti erogatori come "patrimonio

separato". In questo modo, pertanto, non vi sarebbe alcun fondo, ma

solo un comitato di gestione con il compito, non di amministrare il

fondo, ma di istituire centri di servizio e di ripartire le somme, le

quali passano direttamente dalle banche ai centri di servizio. La

stessa composizione del comitato di gestione, prosegue la ricorrente,

sarebbe lesiva delle attribuzioni provinciali, in quanto esclude la

possibilità di configurare il fondo come organo provinciale

assoggettato alla disciplina provinciale.

La Provincia autonoma di Trento contesta, infine, la legittimità

dell'art. 3 del decreto impugnato, dal momento che lo stesso

configurerebbe i centri di servizio, non come strutture pubbliche,

istituite dalle regioni o dalle province autonome per il tramite

degli enti locali, ma come organizzazioni di volontariato o soggetti

autonomi di imputazione di rapporti giuridici, istituiti dal comitato

di gestione del fondo speciale, alla regolamentazione dei quali la

provincia o la regione rimangono del tutto estranee. E ciò

nonostante che l'art. 4, nel disciplinare l'attività dei centri di

servizio, attribuisca agli stessi compiti sicuramente rientranti

nell'ambito delle competenze provinciali.

3.1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, costituitosi

chiedendo la reiezione del ricorso, oltre a ribadire le difese già

svolte negli altri giudizi, sottolinea come la sorte dell'art. 6 sia

strettamente legata a quella della legge n. 266 del 1991, nel senso

che, se si ritiene che la legge non viola le competenze provinciali,

deve conseguentemente ritenersi che il decreto ministeriale ha

legittimamente attuato, anche in ambito provinciale, quanto disposto

dall'art. 15. In sostanza, il decreto non impone alla Provincia di

disciplinare la materia nel rispetto delle norme in esso contenute,

ma è direttamente applicabile anche nella Provincia, salva la

possibilità, per quest'ultima, di integrare la normativa in base

alle realtà locali.

L'Avvocatura dello Stato rileva, poi, come le censure della

Provincia muovano dalla errata premessa che l'art. 15 della legge n.

266 del 1991 abbia inteso destinare gli utili degli istituti di

credito direttamente alla finanza provinciale; al contrario, il

legislatore, con l'art. 15, ha inteso istituire fondi autonomi,

semplicemente "ospitati" dalla Provincia, destinati a creare centri

di servizio autogestiti dalle organizzazioni di volontariato, il

tutto nell'ambito di una potestà soltanto statale.

Il decreto impugnato, anzi, sarebbe stato illegittimo se avesse

concepito i fondi speciali e i centri di servizio come strutture

pubbliche gestite dalla Provincia.

4. - In prossimità dell'udienza, la Provincia autonoma di Trento

ha depositato una memoria difensiva con la quale insiste per

l'accoglimento del ricorso.

La ricorrente, oltre a ribadire argomentazioni già svolte, prende

atto che questa Corte con la sentenza n. 75 del 1992, ha dichiarato

non fondate le questioni di legittimità costituzionale della legge

n. 266 del 1991 ed in particolare quella concernente l'art. 15,

quarto comma, ma precisa di ritenere l'affermazione contenuta nella

citata pronuncia, secondo la quale l'art. 15 della legge n. 266 del

1991 atterrebbe alla materia dell'ordinamento degli istituti di

credito (materia di spettanza statale), non convincente né

condivisibile. La previsione della costituzione di fondi speciali

"presso le regioni", infatti, sembrerebbe riferirsi più alla

disciplina delle organizzazioni di volontariato e dei centri di

servizio, che non a quella degli istituti di credito. Del resto, che

il riferimento alle regioni non valga soltanto ad individuare

l'ambito territoriale in relazione al quale i fondi speciali vanno

costituiti e resi operanti, sarebbe dimostrato, ad avviso della

ricorrente, dalla disposizione di cui all'art. 16 della legge n. 266

del 1991, la quale demanda alle regioni il compito di attuare i

principi della legge, facendo espressamente salve le competenze delle

regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di

Bolzano. Considerato in diritto

1. - Con distinti ricorsi la Regione Lombardia e le Province

autonome di Bolzano e di Trento hanno sollevato conflitto di

attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione al decreto del

Ministro del tesoro 21 novembre 1991, adottato di concerto con il

Ministro degli affari sociali, dal titolo "Modalità per la

costituzione dei fondi speciali per il volontariato presso le

regioni". Ad avviso delle ricorrenti, il decreto impugnato in

numerose sue disposizioni contiene prescrizioni lesive di varie

attribuzioni provinciali o regionali, e segnatamente di quelle

garantite alle Province autonome di Bolzano e di Trento dall'art. 8,

nn. 1 (ordinamento degli uffici provinciali), 4 (usi e costumi locali

e istituzioni culturali), 25 (assistenza e beneficenza pubblica), 29

(addestramento e formazione professionale), dall'art. 9, n. 10

(igiene e sanità), dall'art. 16 (potestà amministrative) e dal

titolo VI (finanza provinciale) dello Statuto speciale per il

Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670); nonché di

quelle garantite alla Regione Lombardia dagli artt. 117 e 118 della

Costituzione. Su tale base, le stesse ricorrenti chiedono

l'annullamento di varie disposizioni del predetto decreto, previa

declaratoria della propria competenza in materia.

Poiché i ricorsi investono disposizioni identiche o connesse

contenute in un medesimo atto, i relativi giudizi vanno riuniti per

essere decisi con un'unica sentenza.

2. - Il ricorso proposto dalla Regione Lombardia deve essere

dichiarato inammissibile. Esso, infatti, risulta notificato al

Ministro del tesoro e al Ministro degli affari sociali e al

Presidente del Consiglio dei ministri presso l'Avvocatura generale

dello Stato. Questa Corte ha già affermato che l'unico soggetto

legittimato a rappresentare lo Stato nel giudizio per conflitto di

attribuzione proposto dalle regioni (o dalle province autonome) è il

Presidente del Consiglio dei ministri (v. sent. n. 215 del 1988 e

ordd. nn. 652 e 653 del 1988) e che l'atto introduttivo del giudizio

deve essere notificato al Presidente del Consiglio dei ministri

personalmente, non essendo a tal fine sufficiente la notificazione

presso la sola Avvocatura generale dello Stato (v. sentt. nn. 13 del

1960 e 548 del 1989).

Per tali ragioni, il ricorso della Regione Lombardia deve essere

dichiarato inammissibile.

3. - Vanno accolte le censure che le Province autonome di Trento e

di Bolzano hanno sollevato nei confronti dell'art. 6 del decreto

impugnato, il quale stabilisce che "le regioni a statuto speciale e

le province autonome di Trento e Bolzano disciplinano con proprio

provvedimento, tenendo conto delle rispettive realtà locali, quanto

previsto nei precedenti articoli 2, 3, 4 e 5, nel rispetto dei

principi contenuti nella legge n. 266 del 1991 e dei criteri

risultanti dalle norme del presente decreto". Secondo le ricorrenti,

l'articolo appena riferito lederebbe le attribuzioni di tipo

esclusivo ricordate al punto 1 della motivazione, sia perché

vincolerebbe le Province a esercitare poteri in materie di loro

competenza esclusiva sulla base di principi stabiliti nella legge e,

persino, nello stesso decreto ministeriale impugnato, sia perché

stabilirebbe i suddetti vincoli senza che il relativo potere statale

abbia un adeguato fondamento in previe disposizioni di legge. Sebbene

non possa accettare le motivazioni delle ricorrenti nella loro

integrale formulazione, questa Corte non può esimersi dal

riconoscere nell'articolo impugnato una violazione del principio di

legalità sostanziale comportante un'ingiustificata interferenza e

una menomazione dell'autonomia costituzionalmente garantita alle

Province ricorrenti.

Con la sentenza n. 75 del 1992, questa Corte ha affermato, in via

generale, che "il volontariato costituisce, non già una materia, ma

un modo di essere della persona nell'ambito dei rapporti sociali o,

detto altrimenti, un paradigma dell'azione sociale riferibile a

singoli individui o ad associazioni di più individui". Con specifico

riferimento all'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato), le cui modalità di attuazione sono state

predisposte con il decreto impugnato, la stessa Corte, con la

medesima decisione, ha escluso che quell'articolo riguardasse materie

di competenza regionale o provinciale. Più precisamente, essa ha

affermato che, "poiché loro oggetto è l'accantonamento di quote

degli utili realizzati da istituti di credito e da casse di risparmio

affinché queste siano destinate in direzione della promozione e

dello sviluppo del volontariato, le disposizioni contenute nei primi

due commi dell'art. 15 riguardano la materia, di spettanza statale,

concernente l'ordinamento degli istituti di credito". Con tali

previsioni, è precisato nella stessa sentenza, "il legislatore ha

voluto prefigurare una soluzione organizzativa che, tendendo a

salvaguardare per quanto possibile l'autonomia delle attività di

volontariato e, quindi, a porle al riparo anche da condizionamenti

derivanti dalla gestione pubblica dei servizi di sostegno a favore

delle stesse attività, individua nella costituzione dei fondi

speciali presso le regioni o le province autonome, non già una

funzione conferita o demandata a tali enti autonomi, ma più

semplicemente, la collocazione e la operatività spaziale dei fondi

stessi: ( ..) di fondi destinati a finanziare centri di servizio a

sostegno delle organizzazioni di volontariato" e gestiti direttamente

da queste stesse.

Considerato entro l'anzidetto contesto legislativo, definito sulla

base di una interpretazione non contrastante con il riparto

costituzionale delle competenze tra Stato e regioni (o province

autonome), l'art. 6 del decreto impugnato si rivela lesivo

dell'autonomia costituzionalmente garantita alle Province ricorrenti,

per il fatto che, con un semplice atto amministrativo privo di

qualsiasi base legislativa demanda alle Province stesse, la

disciplina di determinati oggetti (segnatamente: l'istituzione e la

gestione di fondi speciali, l'organizzazione, i compiti e le

modalità di funzionamento dei centri di servizio), producendo così

un'illegittima interferenza nei confronti delle competenze

costituzionalmente imputate all'autonomia delle ricorrenti.

4. - Va, invece, respinta la censura che le Province autonome di

Trento e di Bolzano hanno proposto nei confronti dell'art. 2 del

decreto impugnato, nella parte in cui, nell'istituire presso ogni

regione (o provincia autonoma) un fondo speciale nel quale sono

contabilizzati gli importi segnalati dagli enti e dalle casse di

risparmio indicati nel primo comma dell'art. 1 dello steso decreto,

dispone che "tali somme costituiscono patrimonio separato avente

speciale destinazione, di pertinenza degli stessi enti e casse".

Premesso che, come si è già precisato, in ipotesi non si verte

in materia di competenza regionale o provinciale, occorre

sottolineare che il trasferimento delle somme da parte degli enti

creditizi e delle casse di risparmio sopra indicati è di natura

meramente contabile, di modo che, fino a che non verranno utilizzate

per l'istituzione dei centri di servizio previsti dall'art. 15 della

legge n. 266 del 1991, tali somme restano nella disponibilità dei

soggetti che sono tenuti a erogarle. Nel sistema stabilito dal

legislatore, come ha già riconosciuto questa Corte (v. sent. n. 75

del 1992), non c'è spazio per poteri di disciplina o di disposizione

delle regioni o delle province autonome o per esigenze di

coordinamento della finanza statale con quella regionale. E a questo

sistema si è coerentemente attenuto anche il decreto impugnato con

la disposizione oggetto della presente censura.

5. - Indubbiamente invasiva delle competenze costituzionalmente

assegnate alle Province autonome è la disposizione contenuta

nell'art. 2, secondo comma, del decreto impugnato, nella parte in

cui, nel definire la composizione del comitato di gestione dei fondi

speciali, designa direttamente gli organi regionali o provinciali che

vi partecipano o che sono tenuti a nominare ulteriori rappresentanti.

Pur se i comitati di gestione dei fondi speciali non possono

fondatamente esser considerati organi regionali (o provinciali) per

le ragioni già esposte da questa Corte nella sentenza n. 75 del 1992

e riprese nei punti precedenti della presente motivazione, nondimeno

tanto il diretto inserimento del Presidente della Giunta regionale (o

provinciale) nel comitato di gestione, quanto l'attribuzione al

Consiglio regionale (o provinciale) del potere di nomina dei quattro

rappresentanti delle organizzazioni di volontariato maggiormente

presenti nel territorio regionale (o provinciale), denotano

un'indubbia lesione delle competenze costituzionalmente assegnate

alle ricorrenti in materia di ordinamento degli uffici provinciali o

di organizzazione interna. Infatti, analogamente a quanto affermato

da questa Corte in altre occasioni (v. sent. n. 407 del 1989), va

ribadito che lo Stato, nello stabilire la composizione di organi

sottoposti alle proprie competenze eppur comprendenti rappresentanze

dirette o indirette delle regioni o delle province autonome, non può

esso stesso individuare gli organi o gli uffici regionali o

provinciali da includere nella predetta composizione, ma dovrà

lasciare che siano le regioni o le province autonome, nell'esercizio

della propria potestà in tema di organizzazione interna, a designare

le rappresentanze di propria competenza o a individuare i propri

organi o uffici destinati a rappresentare l'ente di appartenenza.

6. - Non possono invece essere accolte le censure che le Province

autonome di Trento e di Bolzano prospettano nei confronti dell'art.

3.

Nel dolersi che l'articolo impugnato esclude praticamente le province autonome dalla disciplina della costituzione e del funzionamento

dei centri di servizio, le ricorrenti mostrano di muovere

dall'erronea premessa che la materia regolata dall'art. 3 rientri

nelle proprie competenze. In realtà, l'art. 15 della legge n. 266

del 1991, di cui l'articolo impugnato rappresenta un coerente

svolgimento, prevede, come è già stato ricordato, un modello

organizzativo in base al quale, utilizzando le somme allo scopo

erogate dagli istituti di credito e dalle casse di risparmio, le

organizzazioni di volontariato costituiscono i centri di servizio e

ne gestiscono l'attività. Da questo circuito, chiaramente diretto a

tutelare l'autonomia delle organizzazioni di volontariato da

qualsivoglia autorità o soggetto pubblico, sono escluse, in base a

una valutazione non incostituzionale operata dalla legge e riflessa

nell'articolo impugnato, le province autonome.

7. - Per motivi identici a quelli appena esposti non possono

essere accolte neppure le censure che la Provincia autonoma di Trento

ha proposto nei confronti dell'art. 1, primo comma, né quella che la

Provincia autonoma di Bolzano ha prospettato in relazione all'art. 5.

In ambedue le ipotesi, infatti, vengono regolate attività interne al

circuito relativo alla erogazione delle somme da parte degli enti

creditizi e delle casse di risparmio a favore dei fondi speciali

ovvero a quello concernente le attività di controllo dei comitati di

gestione nei confronti dei centri di servizio, circuiti dai quali

sono escluse, in base alla legge-quadro sul volontariato, le regioni

e le province autonome.

Vanno rigettate anche le censure proposte da entrambe le Province

autonome nei confronti dell'art. 4. Pur in tal caso, infatti, non si

può parlare di invasione delle competenze provinciali, ovvero di

ingiustificata compressione delle stesse, per i motivi già fatti

valere da questa Corte con la sentenza n. 75 del 1992 in relazione

alle censure allora mosse all'art. 12 della legge n. 266 del 1991.

Nel definire i compiti dei centri di servizio istituiti e gestiti

dalle associazioni di volontariato utilizzando i fondi allo scopo

erogati dagli istituti di credito e dalle casse di risparmio indicati

nell'art. 15 della legge-quadro sul volontariato, l'art. 4,

analogamente a quanto compiuto dall'art. 12 della legge appena

ricordata, non interviene a ripartire materie fra gli ambiti di

competenza regionale (o provinciale) e gli ambiti riservati allo

Stato, ma determina, invece, le finalità generali in vista del

raggiungimento delle quali opereranno i centri di servizio (crescita

della cultura del volontariato, promozione di nuove iniziative e

rafforzamento di quelle già intraprese, erogazione di consulenza e

di assistenza qualificata nonché di sostegno a specifiche attività,

assunzione di iniziative di formazione e di qualificazione nei

confronti degli aderenti alle organizzazioni di volontariato,

attività di informazione e di documentazione). Il perseguimento di

tali finalità sarà soggetto alla disciplina statale ovvero a quella

regionale (o provinciale) a seconda che le attività di volontariato

poste in essere ineriranno a materie riservate allo Stato ovvero a

quelle attribuite alle regioni (o alle province autonome). Da ciò

deriva che l'impugnato art. 4 non può arrecare alcun pregiudizio

all'integrità delle competenze costituzionalmente garantite alle

ricorrenti.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi;

dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione promosso,

con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Regione Lombardia nei

confronti dello Stato in relazione al decreto del Ministro del tesoro

21 novembre 1991 ("Modalità per la costituzione dei fondi speciali

per il volontariato presso le regioni");

dichiara che spetta allo Stato adottare la disciplina relativa

alle modalità di costituzione dei fondi speciali per il volontariato

presso le regioni e le province autonome di cui agli artt. 1, 2,

primo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, 3, 4 e 5 del decreto del

Ministro del tesoro 21 novembre 1991 e, conseguentemente, rigetta,

per le parti citate, i ricorsi proposti dalle Province autonome di

Bolzano e di Trento indicati in epigrafe;

dichiara che non spetta allo Stato individuare l'organo

regionale (o provinciale) legittimato a partecipare al Comitato di

gestione del fondo speciale per il volontariato, nonché l'organo

regionale (o provinciale) competente a nominare i rappresentanti nel

predetto Comitato delle organizzazioni di volontariato maggiormente

presenti nel territorio regionale (o provinciale) e,

conseguentemente, annulla in parte qua l'art. 2 del decreto del

Ministro del tesoro 21 novembre 1991;

dichiara che non spetta allo Stato demandare, con decreto

ministeriale, alle Province autonome di Bolzano e di Trento, la

disciplina nei propri territori degli oggetti regolati dagli artt. 2,

3, 4 e 5, nel rispetto dei principi contenuti nella legge n. 266 del

1991 e dei criteri risultanti dalle norme del decreto del Ministro

del tesoro 21 novembre 1991, e, conseguentemente, annulla l'art. 6

del decreto da ultimo citato.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:355 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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