Corte costituzionale

Sentenza n. 352/2001

Questione dichiarata infondata · depositata il 06/11/2001 · relatore Franco Bile

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 35, comma 3,

della legge Regione Toscana 4 maggio 1989, n. 25 (Disciplina per

l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per

la determinazione del canone sociale) e dell'art. 32, comma 3, della

legge Regione Toscana 20 dicembre 1996, n. 96 (Disciplina per

l'assegnazione, gestione e determinazione del canone di locazione

degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), promossi dal

giudice di pace di Livorno con tre ordinanze emesse il 20 novembre

2000 nei procedimenti civili vertenti tra D'Aparo Salvatore e il

Condominio Via Ademollo nn. 4-6-8 di Livorno; Guadagnoli Patrizia e

il Condominio Via Turati n. 18/22 di Livorno ed altri; Pisani

Giovanni e il condominio Via Gobetti n. 28 di Stagno, iscritti ai nn.

69, 70 e 71 del registro ordinanze 2001 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 6, 1ª serie speciale dell'anno 2001.

Visti gli atti di intervento della Regione Toscana.

Udito nella camera di consiglio del 26 settembre il Giudice

relatore Franco Bile.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - In tre distinti giudizi, aventi tutti ad oggetto

l'opposizione a decreto d'ingiunzione emesso in favore del

richiedente amministratore di un condominio nei confronti di un

assegnatario in locazione di un appartamento dell'ATER (già IACP) di

Livorno per il pagamento di spese condominiali (per vari periodi

compresi tra il 1995 ed il 1997), il Giudice di pace di Livorno, con

tre ordinanze del 20 novembre 2000, ha ritenuto rilevante e non

manifestamente infondato - in riferimento agli artt. 108 e 117 della

Costituzione - il dubbio di legittimità costituzionale dell'art. 35,

comma 3, della legge Regione Toscana 4 maggio 1989, n. 25 (Disciplina

per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e

per la determinazione del canone sociale) e dell'art. 32, comma 3,

della legge Regione Toscana 20 dicembre 1996, n. 96 (Disciplina per

l'assegnazione, gestione e determinazione del canone di locazione

degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) nella parte in cui

prevedono che, in caso di assegnazione in locazione di alloggi

compresi negli stabili a regime condominiale, le spese relative ai

servizi a rimborso sono versate direttamente all'amministrazione del

condominio, cui compete di agire anche in giudizio per il recupero

nei confronti degli assegnatari inadempienti o morosi.

Il giudice rimettente ritiene che la citata normativa regionale,

nel conferire all'amministratore di condominio di edifici già di

proprietà pubblica (ma successivamente alienati perché dati a

riscatto o, comunque, locati con patto di futura vendita all'interno

dei quali l'ente pubblico conserva un numero minoritario di alloggi

assegnati in locazione semplice) il potere di agire anche in giudizio

nei confronti degli assegnatari in locazione di alloggi compresi

negli edifici a regime condominiale, abbia invaso il campo di materie

che alla stessa non sono riconosciute come attribuite dall'art. 117

della Carta costituzionale. Le norme regionali denunciate, con

l'attribuire all'amministratore del condominio azione diretta nei

confronti dell'assegnatario in locazione semplice, modificano sia

l'assetto processuale sia quello civilistico sostanziale quale

ricavabile dal nostro ordinamento civile e processuale civile. Ma

alla Regione non è riconosciuta dalla Carta costituzionale alcuna

possibilità di incidere né sulle regole del processo, né nei

rapporti tra privati, essendo la disciplina della materia del diritto

processuale civile (art. 108 Cost.) e del diritto civile sostanziale

(ex art. 117 Cost.) attribuita alla legislazione statale.

2. - In tutti i giudizi è intervenuta la Regione Toscana

chiedendo la declaratoria di inammissibilità o infondatezza della

questione.

In particolare osserva, in via preliminare, che l'art. 15, comma

3, della legge reg. n. 25 del 1989 è stato abrogato e sostituito

dall'art. 32, comma 3, della legge reg. n. 96 del 1996, con

conseguente inammissibilità della relativa questione di legittimità

costituzionale.

Nel merito, la difesa della Regione richiama la precedente

ordinanza n. 243 del 2000 della Corte, per sostenere che le

disposizioni censurate non dettano alcuna norma nelle materie della

giurisdizione e dell'attività processuale riservate allo Stato;

sicché non può dirsi violato l'art. 108 della Costituzione.

Quanto all'allegata violazione dell'art. 117 Cost., la difesa

della Regione rileva da una parte che la materia dell'edilizia

residenziale pubblica, pur se non ricompresa nell'art. 117 Cost., è

stata attribuita alle regioni prima dagli artt. 93 e seguenti del

d.P.R. n. 616 del 1977 e poi dall'art. 60 del decreto legislativo

n. 112 del 1998, che ha ampliato la sfera delle attribuzioni

regionali includendovi anche la gestione e l'attuazione degli

interventi, nonché la fissazione dei criteri per l'assegnazione

degli alloggi e la determinazione dei canoni. D'altra parte,

considera che in questo contesto la legge regionale ben può

prevedere una situazione soggettiva attiva del condominio

direttamente nei confronti degli assegnatari in locazione di alloggi

di edilizia residenziale pubblica, in quanto si tratterebbe di una

previsione non contrastante con i principi generali desumibili dalla

legislazione di diritto privato e, nello stesso tempo, finalizzata a

garantire il corretto funzionamento dell'amministrazione

condominiale. Considerato in diritto

1. - I tre giudizi, che pongono la stessa questione di

legittimità costituzionale, devono essere riuniti.

2. - La questione di legittimità costituzionale - sollevata in

riferimento agli artt. 117 e 108 della Costituzione - riguarda

l'art. 35, comma 3, della legge Regione Toscana 4 maggio 1989, n. 25

(Disciplina per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale

pubblica e per la determinazione del canone sociale) e l'art. 32,

comma 3, della legge Regione Toscana 20 dicembre 1996, n. 96

(Disciplina per l'assegnazione, gestione e determinazione del canone

di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) nella

parte in cui prevedono che, in caso di assegnazione in locazione di

alloggi compresi negli stabili a regime condominiale, le spese

relative ai servizi a rimborso sono versate direttamente

all'amministrazione del condominio, cui compete di agire anche in

giudizio per il recupero nei confronti degli assegnatari inadempienti

o morosi.

I giudici rimettenti allegano la violazione degli indicati

parametri per aver il legislatore regionale inciso sulle regole del

processo e sui rapporti tra privati, devoluti entrambi alla

competenza esclusiva del legislatore statale.

3. - L'eccezione sollevata dalla difesa della Regione intervenuta

- che ha sostenuto l'inammissibilità della questione di

costituzionalità riferita alla prima disposizione censurata, ossia

all'art. 35, comma 3, della legge Regione Toscana 4 maggio 1989,

n. 25, in quanto abrogato - è infondata.

Infatti, entrambe le disposizioni - che hanno, nella parte che

interessa, lo stesso contenuto e la stessa formulazione testuale ed

esprimono la medesima norma - sono applicabili nei giudizi a quibus

nei quali si controverte del rimborso di spese condominiali sia degli

esercizi 1995 e 1996 (ricadenti nel vigore della legge regionale

n. 25 del 1989), sia dell'esercizio 1997 (cui è riferibile invece la

successiva legge regionale n. 96 del 1996); sicché, ratione temporis

il giudice rimettente è chiamato ad applicare rispettivamente l'una

e l'altra disposizione, pur se recanti la medesima norma.

4. - Il quadro normativo di riferimento in cui si inseriscono le

disposizioni censurate è costituito dal titolo IV delle due leggi

regionali n. 96 del 1996 e n. 25 del 1989, che detta la disciplina

delle "autogestioni" nel più ampio contesto della regolamentazione

dell'assegnazione, gestione e determinazione del canone di locazione

degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

L'"autogestione" dei servizi, degli spazi comuni e delle

manutenzioni rappresenta una sorta di condominio anticipato

(denominato anche condominio di gestione) tra gli assegnatari, prima

della cessione in proprietà degli alloggi, e gli assegnatari in

locazione (per i quali non è previsto il trasferimento della

proprietà dell'alloggio). La finalità dell'istituto è quella di

sollevare l'ente pubblico, ancora proprietario degli alloggi,

dall'amministrazione dei servizi rimessa all'autogestione; questa è

quindi chiamata a governarne, attraverso i suoi organi, il

funzionamento nel rispetto, peraltro, del Regolamento di utenza degli

alloggi di edilizia residenziale pubblica (adottato con deliberazione

della Giunta regionale della Toscana del 15 giugno 1998, n. 608), che

disciplina in dettaglio la materia ed in particolare prevede che gli

stessi organi dell'autogestione possano recuperare le spese per i

servizi direttamente nei confronti dell'assegnatario moroso.

Questa disciplina è integrata dalla norma censurata (espressa

sia dall'art. 35, comma 3, della legge regionale 4 maggio 1989,

n. 25, sia dall'art. 32, comma 3, della legge regionale 20 dicembre

1996, n. 96), la quale - con riferimento all'ipotesi in cui

l'immobile di edilizia residenziale pubblica vedesse inizialmente

concorrere assegnatari destinati a diventare, e poi divenuti,

proprietari ed assegnatari semplici, rimasti tali - prevede, in

simmetria con la fattispecie del condominio di gestione, che gli

assegnatari in locazione semplice devono versare le spese relative ai

servizi a rimborso (per riscaldamento ed altro) all'amministratore

del condominio, il quale può agire in giudizio direttamente nei

confronti dell'assegnatario inadempiente per recuperare tali spese.

La norma pertanto - prevedendo un obbligo dell'assegnatario in

favore di un terzo (il condominio, riconosciuto quindi creditore)

nell'interesse indiretto dell'ente pubblico proprietario

dell'alloggio, pur senza interferire nei rapporti tra quest'ultimo ed

il condominio stesso - integra la disciplina codicistica, secondo cui

il condominio ha come debitori solo i singoli condomini e non anche i

conduttori degli alloggi.

5. - La Corte costituzionale ha già, con l'ordinanza n. 243 del

2000 dichiarato - in un giudizio vertente fra un condominio e l'ente

gestore - la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 32, comma 3, della legge Regione Toscana

n. 96 del 1996, sollevata in riferimento all'art. 108 Cost., in

quanto la materia della tutela giurisdizionale è riservata alla

potestà legislativa dello Stato, onde la disposizione censurata

avrebbe ecceduto le competenze regionali.

In particolare, la Corte ha ribadito che il legislatore regionale

non può emanare norme nella materia della giurisdizione ed in quella

processuale che l'art. 108 della Costituzione riserva alla competenza

del legislatore statale. Ed ha rilevato che peraltro la norma

censurata non concerne tali materie, in quanto si limita - per un

verso - a porre a carico degli assegnatari in locazione di alloggi

siti in stabili a regime condominiale un obbligo diretto (di natura

sostanziale) nei confronti del condominio e - per altro verso e

simmetricamente - ad attribuire al condominio un credito nei diretti

confronti degli assegnatari. Tale disciplina opera sul piano

sostanziale e non già su quello della tutela giurisdizionale, e non

altera la posizione dei diritti e degli obblighi dell'ente gestore

nei confronti del condominio stesso, né introduce alcuna ipotesi di

accollo privativo.

Pertanto, la questione di legittimità costituzionale delle norme

impugnate in riferimento all'art.108 della Costituzione - non ponendo

alcun profilo ulteriore rispetto a quelli considerati dalla

motivazione dell'ordinanza della Corte n. 243 del 2000 - deve essere

dichiarata manifestamente infondata.

6. - La questione è infondata anche in riferimento al vigente

art. 117 della Costituzione.

6.1. - I giudici rimettenti non dubitano del fatto che le

disposizioni censurate - in quanto disciplinanti un aspetto, seppur

marginale, dell'assegnazione di alloggi in locazione da parte

dell'ente pubblico deputato a perseguire la finalità di agevolare il

conseguimento di un'abitazione da parte di soggetti meno favoriti -

gravitino nell'ambito della materia dell'edilizia residenziale

pubblica, che rientra, entro certi limiti, nella competenza

regionale.

Questa Corte (con la sentenza n. 27 del 1996) ha già qualificato

l'edilizia residenziale pubblica "nuova materia di competenza

regionale", precisando che essa ricomprende la disciplina della

predisposizione di interventi pubblici di varia natura comunque

diretti al fine di provvedere al servizio sociale della provvista

degli alloggi a favore dei lavoratori e delle famiglie meno abbienti.

Da ultimo, poi, l'art. 60 del d.lgs. n. 112 del 1998 ha conferito

alle regioni tutte le funzioni amministrative relative alla gestione

e all'attuazione degli interventi in materia di edilizia residenziale

pubblica.

6.2. - Le censure del giudice rimettente si appuntano piuttosto

sull'allegato superamento del limite del diritto privato alla

potestà legislativa regionale.

Al riguardo, questa Corte ha più volte affermato (sentenze

n. 326 e 82 del 1998, n. 307 del 1996, n. 462 e 408 del 1995, n. 441

del 1994; ordinanza n. 243 del 2000) che l'ordinamento del diritto

privato si pone quale limite alla legislazione regionale, in quanto

fondato sull'esigenza, sottesa al principio costituzionale di

eguaglianza, di garantire nel territorio nazionale l'uniformità

della disciplina dettata per i rapporti fra privati. Esso, quindi,

identifica un'area riservata alla competenza esclusiva della

legislazione statale e comprendente i rapporti tradizionalmente

oggetto di codificazione, tra i quali, in particolare, per quanto

rileva in questo giudizio, rientrano i rapporti di condominio, quali

disciplinati dagli artt. 1117-1139 del codice civile. Si tratta di un

limite che attraversa le competenze legislative regionali, in ragione

appunto del rispetto del fondamentale principio di eguaglianza.

6.3. - L'incidenza sulla competenza regionale del limite del

diritto privato non opera però in modo assoluto, in quanto anche la

disciplina dei rapporti privatistici può subire un qualche

adattamento, ove questo risulti in stretta connessione con la materia

di competenza regionale e risponda al criterio di ragionevolezza, che

vale a soddisfare il rispetto del richiamato principio di eguaglianza

(sentenze n. 441 del 1994 e n. 35 del 1992).

Con riferimento alla fattispecie, è decisivo che - come già

affermato da questa Corte (ordinanza n. 243 del 2000) - la normativa

regionale censurata non tocca affatto il rapporto tra l'ente

pubblico, proprietario dell'alloggio, ed il condominio. Incide invece

marginalmente, in termini di integrazione della disciplina

civilistica piuttosto che di deroga, sul rapporto tra l'assegnatario

in locazione ed il condominio, rapporto che (diversamente dalla

fattispecie scrutinata con la citata ordinanza) è proprio quello

dedotto nei giudizi a quibus.

In riferimento a questo ulteriore, e più puntuale, profilo, il

denunciato vizio di incostituzionalità deve essere escluso, da un

lato, per la stretta connessione della norma censurata con la materia

dell'edilizia residenziale pubblica, resa palese dall'evidenziato

contesto normativo in cui essa si inserisce, che vede il condominio

ordinario innestarsi, senza soluzione di continuità, sul condominio

di gestione, tipico degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

e, dall'altro, per la finalità della normativa censurata, mirante ad

agevolare l'amministrazione dell'ente pubblico proprietario

dell'alloggio, esonerandola dalla gestione dei servizi definiti "a

rimborso".

In sostanza, l'obbligo dell'assegnatario in locazione di pagare

il costo di tali servizi direttamente al condominio è correlato al

beneficio dell'assegnazione, e si inserisce quindi nel contesto della

disciplina di quest'ultima, pur con effetti indiretti sulla posizione

del condominio, estraneo al rapporto di assegnazione.

D'altra parte, la norma censurata resiste alla verifica di

ragionevolezza, perché l'aggravamento della posizione

dell'assegnatario, obbligato direttamente nei confronti del

condominio e non soltanto nei confronti dell'ente gestore, va

considerato nel contesto del beneficio consistente nel godimento

dell'alloggio assegnato, connotato, tra l'altro, da un canone

sociale, come tale meno gravoso. E, d'altra parte, la posizione del

condominio risulta arricchita di una facoltà (di rivolgersi

direttamente all'assegnatario in locazione per il pagamento dei

servizi a rimborso), che lascia integra la posizione dell'ente e non

è in contrasto con la disciplina codicistica del condominio, e non

è neppure incoerente rispetto alla disciplina generale delle

obbligazioni e del contratto, la quale (nella fattispecie della

delegazione cumulativa) conosce la possibilità che al terzo

creditore sia assegnato un nuovo debitore.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

a) Dichiara manifestamente infondata la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 35, comma 3, della legge

Regione Toscana 4 maggio 1989, n. 25 (Disciplina per l'assegnazione

degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la

determinazione del canone sociale) e l'art. 32, comma 3, della legge

Regione Toscana 20 dicembre 1996, n. 96 (Disciplina per

l'assegnazione, gestione e determinazione del canone di locazione

degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) sollevata, in

riferimento all'art. 108 della Costituzione, dal Giudice di pace di

Livorno con le ordinanze indicate in epigrafe;

b) Dichiara non fondata la questione di legittimità

costituzionale delle stesse norme, sollevata, in riferimento

all'art. 117 della Costituzione, dal Giudice di pace di Livorno con

le medesime ordinanze.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

palazzo della Consulta, il 5 novembre 2001.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Bile

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 6 novembre 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:352 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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