Corte costituzionale

Sentenza n. 350/1991

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/07/1991 · relatore Enzo Cheli

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 61, comma

primo, lettera d), della legge della Regione Emilia-Romagna 15 maggio

1987, n. 20 (Organizzazione del territorio nella regione Emilia-Romagna ai fini della protezione della fauna selvatica e per

l'esercizio controllato della caccia. Norme di adeguamento alla legge

statale 27 dicembre 1977, n. 968. Abrogazione delle leggi regionali

16 agosto 1978, n. 431, 17 agosto 1978, n. 33, 6 marzo 1980, n. 14 e

loro successive modifiche ed integrazioni), promosso con ordinanza

emessa il 18 dicembre 1990 dal Pretore di Parma nel procedimento

civile vertente tra Gaboardi Alberto e Amministrazione provinciale di

Parma iscritta al n. 178 del registro ordinanze 1991 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie

speciale, dell'anno 1991;

Udito nell'udienza pubblica del 4 giugno 1991 il Giudice relatore

Enzo Cheli;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel giudizio di opposizione promosso da Alberto Gaboardi

avverso due ingiunzioni dell'Amministrazione provinciale di Parma per

violazione di una norma in materia di caccia (addestramento di un

cane in una zona di ripopolamento), il Pretore di Parma, con

ordinanza del 18 dicembre 1990 (R.O. n. 178 del 1991), ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 61, primo comma,

lettera d), della legge della Regione Emilia-Romagna n. 20 del 1987,

recante "Organizzazione del territorio nella regione Emilia-Romagna

ai fini della protezione della fauna selvatica e per l'esercizio

controllato della caccia. Norme di adeguamento alla legge statale 27

dicembre 1977, n. 968. Abrogazione delle leggi regionali 16 agosto

1978, n. 431, 17 agosto 1978, n. 33, 6 marzo 1980, n. 14 e loro successive modifiche ed integrazioni".

Nell'ordinanza si espone che la legge in questione individua come

"ambiti protetti" vari tipi di zone per la protezione e l'incremento

della fauna selvatica e prevede, all'art. 18, zone nelle quali è

permesso l'addestramento e l'allenamento dei cani, da ferma e da

seguito, previa autorizzazione. La stessa legge regionale dispone

poi, all'art. 61, primo comma, lettera d), che "l'addestramento dei

cani in ambiti protetti" venga punito con la sanzione amministrativa

che l'art. 31, lettera c), della legge quadro statale sulla caccia

(legge 27 dicembre 1977, n. 968) prevede per l'esercizio della caccia

in periodi non consentiti o in zone in cui sussiste il divieto di

caccia.

Dal raffronto tra la disposizione dettata dall'art. 31, lettera

c), della legge quadro statale e la norma regionale denunciata

deriva, secondo il giudice a quo, il dubbio che la disposizione

regionale sia lesiva dell'art. 117 della Costituzione, in base al

quale il potere legislativo delle Regioni deve essere esercitato "nei

limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato".

Ad avviso del giudice remittente, infatti, l'addestramento del

cane non può essere equiparato all'esercizio della caccia regolato

dall'art. 8 della legge statale n. 968, poiché il cane non è

considerato mezzo di caccia, ai sensi dell'art. 9 della stessa legge,

che prevede come mezzi di caccia solo il fucile, l'arco ed il falco.

Nell'ordinanza di rimessione si osserva, infine, che la stessa

legge della Regione Emilia-Romagna, in un'altra delle sue norme,

mostra di non considerare l'addestramento del cane come esercizio di

caccia, dal momento che, quando tale addestramento avviene in periodi

non consentiti, sia pure in zone in cui previa autorizzazione

potrebbe avere luogo, la sanzione prevista non è più quella

dell'art. 31, lettera c), della legge n. 968 del 1977, bensì quella

più modesta indicata nella lettera n) dello stesso articolo.

2. - Nel giudizio dinanzi alla Corte non si è costituita nessuna

delle parti né vi sono stati interventi. Considerato in diritto

1. - La questione sollevata dal Pretore di Parma investe l'art.

61, primo comma, lettera d), della legge regionale

dell'Emilia-Romagna 15 maggio 1987, n. 20, dove si prevede, per chi

addestri cani in ambiti protetti, l'applicazione della sanzione

amministrativa stabilita, per coloro che esercitano la caccia in zone

in cui sussiste il divieto di cacciare, dall'art. 31, lettera c),

della legge-quadro 27 dicembre 1977, n. 968.

Ad avviso del giudice a quo, la norma in questione sarebbe incorsa

nella violazione dell'art. 117 della Costituzione per il fatto di

aver esteso la nozione di caccia - in deroga ai principi generali

fissati dalla legge-quadro statale in tema di "esercizio della

caccia" (artt. 8 e 9 l. n. 968 del 1977) - anche all'ipotesi

dell'"addestramento dei cani".

2. - La questione è infondata.

Non può essere, infatti, condiviso l'assunto da cui muove

l'ordinanza di rinvio, secondo cui la norma impugnata -

nell'applicare all'ipotesi dell' "addestramento dei cani in ambiti

protetti" la sanzione amministrativa prevista dalla legge statale per

la caccia in zone in cui sussiste il divieto di cacciare - avrebbe

indebitamente esteso la nozione di caccia fissata nell'art. 8 della

legge n. 968, in relazione ai "mezzi di caccia" elencati nel

successivo art. 9 (che non comprendono i cani).

In realtà, una corretta lettura della norma impugnata convince

del fatto che il legislatore regionale non ha inteso né ampliare la

nozione di caccia fissata nella legge-quadro statale, né variare

l'elenco dei mezzi destinati alla caccia di cui alla stessa legge,

bensì soltanto definire, nell'ambito della materia venatoria

affidata alla sua competenza concorrente, una nuova fattispecie di

illecito amministrativo che viene aggiunta all'elenco degli illeciti

amministrativi di cui all'art. 31 della legge n. 968 e sanzionata per

relationem, mediante il richiamo alla sanzione prevista dalla legge

statale per una fattispecie diversa. Del resto, che la volontà del

legislatore regionale, nel porre la norma impugnata, fosse diretta

non tanto a estendere la nozione di caccia quanto a introdurre una

nuova e diversa ipotesi di illecito amministrativo, risulta

dimostrato - come rileva lo stesso giudice a quo - anche dalla

presenza, nella stessa legge regionale, di una norma quale quella

espressa nell'art. 61, sesto comma, lettera f), dove l'addestramento

del cane nei periodi non consentiti va incontro ad una sanzione molto

più lieve di quella prevista dall'art. 31, lettera c), della legge

statale per l'esercizio della caccia negli stessi periodi.

La norma regionale di cui è causa si sottrae, pertanto, alla

censura proposta, dal momento che - come questa Corte ha

costantemente affermato (v. sentt. n. 21 del 1957; n. 72 del 1977; n.

62 del 1979; nn. 97 e 192 del 1987; nn. 729 e 1034 del 1988), - il

legislatore regionale, nelle materie di propria competenza, può

definire e sanzionare, nel rispetto dei principi fondamentali posti

dal legislatore nazionale, gli illeciti di natura amministrativa,

anche in aggiunta o a specificazione di quanto prescritto dalla legge

statale.

Nella specie, nessun dubbio può sussistere né in ordine al fatto

che l' "addestramento dei cani", in quanto attività strumentale

all'esercizio venatorio, debba ricondursi alla materia "caccia" di

cui all'art. 117 della Costituzione, né in ordine alla rispondenza

del nuovo illecito sanzionato dalla legge regionale alle finalità

protezioniste perseguite, in linea preminente, dalla legge-quadro

statale.

Dal che l'infondatezza della questione proposta.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 61, comma primo, lettera d), della legge della Regione

Emilia-Romagna 15 maggio 1987, n. 20 (Organizzazione del territorio

nella regione Emilia-Romagna ai fini della protezione della fauna

selvatica e per l'esercizio controllato della caccia. Norme di

adeguamento alla legge statale 27 dicembre 1977, n. 968. Abrogazione

delle leggi regionali 16 agosto 1978, n. 431, 17 agosto 1978, n. 33,

6 marzo 1980, n. 14 e loro successive modifiche ed integrazioni), in

riferimento all'art. 117 della Costituzione, sollevata dal Pretore di

Parma con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 16 luglio 1991.

Il cancelliere: FRUSCELLA

ECLI:IT:COST:1991:350 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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