Corte costituzionale

Sentenza n. 350/1989

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/06/1989 · relatore Ettore Gallo

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Regione Toscana, notificato

il 2 marzo 1989, depositato in Cancelleria il 9 marzo 1989 ed

iscritto al n. 4 del registro ricorsi 1989, per conflitto di

attribuzione sorto a seguito della richiesta per citazione

direttissima del Procuratore della Repubblica di Firenze del 5

gennaio 1989, per l'udienza del 3 marzo 1989 nei confronti del

Consigliere regionale prof. Rinaldo Innaco;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 16 maggio 1989 il Giudice relatore

Ettore Gallo;

Uditi l'avvocato Giuseppe Stancarelli per la Regione e l'Avvocato

dello Stato Ivo M. Braguglia per il Presidente del Consiglio dei

ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso 27 febbraio 1989, la Regione Toscana sollevava

conflitto di attribuzione nei confronti del Governo "in relazione"

all'attività del Procuratore della Repubblica di Firenze. Questi,

infatti, con decreto 5 gennaio 1989, aveva ordinato, fra gli altri,

al Consigliere regionale Rinaldo Innaco di presentarsi davanti al

Tribunale di Firenze, Sezione promiscua, all'udienza penale del 3

maggio 1989 per essere giudicato in via direttissima. Gli si

contestava il delitto di cui agli articoli 585, comma I e III codice

penale e 13 legge 8 febbraio 1948 n. 47 per avere consegnato al

giornalista Gherardeschi del quotidiano "La Nazione" di Firenze il

testo di una interrogazione da lui presentata alla Giunta regionale:

testo che il giornalista pubblicava il 2 agosto 1988 in cronaca di

Prato del predetto giornale, e nel quale si accusava il dott. Ferone,

reggente dell'Ufficio IVA di Prato, di condotta immobilistica e di

comportamento arbitrario, e così diffamandolo.

In realtà, l'interrogante chiedeva di conoscere se la Giunta

regionale fosse al corrente delle gravi preoccupazioni economiche

della zona del pratese, che vedeva accresciuta la sua già critica

situazione dalla lentissima gestione dei rimborsi I.V.A. da parte

dell'Ufficio statale competente. Infatti, delle circa 3.300 pratiche

giacenti, fra rimborsi annuali del 1987 e trimestrali del 1988, per

un complessivo importo di lire 138 miliardi, ne erano state esaurite

appena 390 per complessive lire 13 miliardi: sicché all'economia

della zona mancavano 125 miliardi che avevano gettato lo sconcerto

fra i contribuenti. Ciononostante il titolare dott. Ferone, che era

stato assegnato ad altro ufficio di Firenze, non passava le consegne

al funzionario che doveva sostituirlo all'Ufficio I.V.A. di Prato, in

quanto asseriva di essere ammalato con una prognosi di quaranta

giorni. Chiedeva, perciò, l'interrogante se la Giunta intendesse

assumere le opportune iniziative del caso per sollecitare

provvedimenti atti ad assicurare un rapido espletamento dei rimborsi,

anche verificando l'autenticità della malattia.

2. - Lamentava la Regione nel ricorso la violazione dell'art. 122,

IV comma, della Costituzione in quanto il Procuratore della

Repubblica chiamava il Consigliere regionale a rispondere penalmente

di un atto, quale l'interrogazione, che il Consigliere aveva compiuto

nell'esercizio della sua pubblica funzione di componente del

Consiglio regionale, e perciò in condizioni di insindacabilità. Sul

punto veniva richiamata nel ricorso giurisprudenza di questa Corte e

della Corte di Cassazione, nonché dottrina penalistica e

costituzionalistica.

A conclusione del ricorso, chiedeva la Regione che fosse

dichiarato il difetto di giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ad

accertare la penale responsabilità del Consigliere regionale per i

fatti di cui alla citazione del Procuratore della Repubblica del 5

gennaio 1989, annullando gli atti processuali del detto procedimento.

3. - Pubblicata, comunicata e notificata, secondo il rito,

l'ordinanza de qua, con atto 21 marzo 1989 si costituiva nel giudizio

innanzi a questa Corte il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato.

Nell'atto stesso, l'Avvocatura Generale eccepiva l'inammissibilità

del ricorso perché proposto in relazione all'attività del

Procuratore della Repubblica di Firenze, "che non concreta esercizio

di potere giurisdizionale", trattandosi di semplice promovimento

dell'azione penale.

Successivamente, con memoria 26 aprile 1989, l'Avvocatura Generale

rilevava che il privilegio stabilito nell'art. 122, IV comma, della

Costituzione ha natura sostanziale, come affermato anche dalla

giurisprudenza della Corte di Cassazione: il che comporta che i

Consiglieri regionali sieno bensì sottratti, nelle situazioni

previste, all'esercizio del potere giurisdizionale ma non ad atti del

processo che non comportino ancora quell'esercizio. Tant'è vero che

i Consiglieri regionali non godono nemmeno della garenzia che l'art.

68, II comma, prevede invece per i membri del Parlamento. Del resto,

la sentenza di questa Corte, citata nel ricorso della Regione,

riguarda appunto - continua l'Avvocatura - un conflitto sollevato nei

confronti del Giudice istruttore. E di ciò si sarebbe resa conto la

stessa Regione ricorrente, che ha, infatti, concluso chiedendo

declaratoria di "difetto di giurisdizione dell'Autorità

giudiziaria": conclusione coerente con il sistema ma non con il

presente conflitto sollevato nei confronti del pubblico ministero,

che organo giurisdizionale non è. Ma - secondo l'Avvocatura - il

ricorso è anche infondato nel merito.

L'imputazione, infatti - si osserva - non è quella di avere

formulato l'interrogazione, ma bensì di essere concorso nel reato di

diffamazione, commesso poi dal giornalista, per avergli consegnato il

testo dell'interrogazione stessa: e quest'ultimo atto, posto a base

dell'imputazione, non potrebbe essere fatto rientrare tra le

"funzioni" dei Consiglieri regionali di cui al IV comma, dell'art.

122 Costituzione.

È ben vero - si soggiunge - che poi un tale comportamento

sarebbe, comunque, scriminato dalla pubblicità dei lavori

parlamentari, ma - precisa l'Avvocatura - questa sarebbe causa di non

punibilità diversa dalla precedente, così come opina la stessa

dottrina citata dalla Regione, là dove appunto è stato scritto che

"...è una scriminante che si fa risalire più alla pubblicità dei

lavori parlamentari, sancita sin dall'Editto sulla stampa, che non

alla funzione del parlamentare...".

Il che - dice l'Avvocatura - è questione di merito che va

accertata dal giudice, senza che ciò implichi invasività delle

competenze della Regione Toscana, costituzionalmente garentite.

All'udienza, il relatore dava atto che, con sentenza 14 aprile

1989, il Tribunale di Firenze aveva frattanto assolto il Consigliere

regionale perché non punibile avendo, mediante l'interrogazione,

compiuto atto insindacabile della sua pubblica funzione, ed il

giornalista per avere agito nell'esercizio del diritto di cronaca. La

sentenza è passata in giudicato il 14 maggio 1989.

Le parti hanno insistito nelle loro conclusioni. Considerato in diritto

1. - Lamenta la Regione Toscana, mediante il sollevato conflitto,

che la giurisdizione sia stata chiamata a conoscere della rilevanza

penale di un atto, l'interrogazione, che un suo Consigliere ha

compiuto nell'esercizio delle sue funzioni insindacabili, coperte

dalla tutela costituzionale di cui all'art. 122, quarto comma, della

Costituzione.

Eccepisce l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del

Presidente del Consiglio dei Ministri, l'inammissibilità del ricorso

perché proposto in relazione all'attività del Procuratore della

Repubblica, che non concreta esercizio di potere giurisdizionale,

trattandosi di semplice promuovimento dell'azione penale. Si

sostiene, infatti, che l'insindacabilità sancita nel citato art. 122

della Costituzione ha natura sostanziale, e perciò non potrebbe

essere sottratta ad atti del processo che non comportino ancora

esercizio del potere giurisdizionale.

In ogni caso, secondo l'Avvocatura, il ricorso sarebbe infondato

anche nel merito perché al Consigliere regionale non è stato

contestato alcun atto delle sue funzioni come elemento del delitto di

diffamazione. Spetta, quindi, alla giurisdizione conoscere del

comportamento del Consigliere regionale.

2. - Come si è detto, con sentenza divenuta irrevocabile il 14

maggio 1989, il Tribunale di Firenze ha assolto il Consigliere Innaco

dall'imputazione mossagli perché il fatto non costituisce reato.

Si è così esaurita l'azione penale intentata contro il

Consigliere regionale, con la conseguenza che il conflitto di

attribuzione sorto nei confronti dell'attività inquirente, in

relazione ad una citazione per direttissima, non è più sorretto da

un interesse attuale.

Da ciò consegue la pronuncia d'inammissibilità del proposto

conflitto.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'inammissibilità del conflitto di attribuzione

sollevato dalla Regione Toscana con ricorso 27 febbraio 1989 in

relazione all'atto 5 gennaio 1989 del Procuratore della Repubblica di

Firenze.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 giugno 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:350 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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