Corte costituzionale

Sentenza n. 35/1999

Altra decisione · depositata il 19/02/1999 · relatore Cesare Ruperto

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio promosso con ricorso del giudice per le indagini

preliminari presso il tribunale di Roma, notificato il 15 giugno

1998, depositato in Cancelleria il 16 settembre 1998, per conflitto

di attribuzione sorto a seguito della delibera della Camera dei

Deputati del 22 ottobre 1997 con la quale è stata dichiarata

l'insindacabilità delle opinioni espresse dall'on. Cesare Previti

nei confronti di David Maria Sassoli ed iscritto al n. 26 del

registro conflitti 1998.

Visto l'atto di costituzione della Camera dei Deputati nonché

l'atto di intervento di Previti Cesare;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1999 il giudice

relatore Cesare Ruperto.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un procedimento penale a carico del deputato

Cesare Previti - imputato del reato previsto e punito dagli artt.

595, primo e terzo comma, cod. pen. e 21 della legge 8 febbraio 1948,

n. 47, per avere a mezzo stampa offeso la reputazione del giornalista

David Maria Sassoli, rilasciando dichiarazioni destinate ai mezzi

d'informazione, ed effettivamente riprodotte in un comunicato ANSA

del 16 giugno 1995, in cui lo indicava "come partecipe di uno stile

giornalistico volutamente mistificatorio e diretto specificamente ad

annebbiare anche verità pacifiche e come giornalista capace di

mistificare anche fatti notori per scarsa professionalità o per

opportunità di disinformazione strumentalizzata ad impegno in

campagne politiche" - il giudice per le indagini preliminari di Roma,

con ordinanza emessa il 16 febbraio 1998, ha sollevato conflitto di

attribuzione tra poteri dello Stato, chiedendo alla Corte di

dichiarare che non spetta alla Camera dei deputati deliberare

l'insindacabilità dei fatti ascritti al Previti poiché essi non

ricadono nell'ipotesi di cui all'art. 68, primo comma, della

Costituzione. Infatti tale Camera - cui, a seguito di eccezione della

difesa dell'indagato circa l'applicabilità dell'art. 68 Cost., erano

stati trasmessi gli atti in data 13 dicembre 1996 - ha ritenuto, con

deliberazione del 22 ottobre 1997, che i fatti addebitati a quello

concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento

nell'esercizio delle sue funzioni.

A parere del G.I.P., quanto contestato al Previti non è invece da

qualificarsi in tal senso, proprio alla stregua della giurisprudenza

di questa Corte in materia di riferibilità dell'atto alla funzione

parlamentare; la quale può sì svolgersi in forma libera, ma non

può coincidere con l'intera attività politica, altrimenti la

prerogativa prevista dall'art. 68, primo comma, della Costituzione si

trasformerebbe in privilegio personale.

In proposito egli osserva che nella specie non è ravvisabile alcun

tipo di connessione tra la funzione svolta dal deputato e la

circostanza da cui sono scaturite le sue dichiarazioni all'ANSA. Né

gli atti parlamentari varrebbero a chiarire l'esistenza di alcun

nesso strumentale tra condotta e funzioni, risultando da essi solo

accenni ad una "polemica essenzialmente e squisitamente politica"

originata da "una certa malizia" del giornalista. Del resto -

aggiunge - anche riconoscendo una valenza politica al contesto in cui

sono inserite le dichiarazioni, le conclusioni non muterebbero

appunto perché, come affermato da questa Corte, è vietato

assimilare il concetto di funzione parlamentare a quello di attività

politica.

2. - Il conflitto è stato dichiarato ammissibile con ordinanza n.

261 del 30 giugno-9 luglio 1998.

Il G.I.P. presso il tribunale di Roma ha notificato in data 15

luglio 1998 il ricorso (contenuto nella sua ordinanza) e l'ordinanza

di ammissibilità alla Camera dei deputati, depositandoli poi,

insieme con la prova dell'avvenuta notifica, nella cancelleria della

Corte costituzionale in data 16 settembre 1998.

3. - Con atto depositato il 28 luglio 1998 si è costituita la

Camera dei deputati la quale, ricostruite le vicende processuali e

parlamentari che hanno dato origine alla pronuncia di

insindacabilità ed al susseguente conflitto, ha concluso per il

rigetto del ricorso. Essa - richiamando, in particolare, la

giurisprudenza costituzionale formatasi in materia - ha ribadito la

correttezza o, quantomeno, la plausibilità, in ragione della logica

motivazione ad essa sottesa, della sua delibera (adottata in Giunta

all'unanimità ed in Assemblea a stragrande maggioranza),

argomentando la diretta riconducibilità delle opinioni espresse dal

deputato Previti all'esercizio delle sue funzioni di parlamentare,

cui è riconnesso il diritto di difendere la propria figura politica

di parlamentare.

4. - Ha spiegato atto di intervento anche il deputato Previti, il

quale - con riserva di depositare ulteriori atti difensivi - ha

concluso per la declaratoria di inammissibilità, di improcedibilità

o di infondatezza del proposto ricorso. In una memoria depositata

nell'imminenza della camera di consiglio egli ha, in particolare,

insistito nell'eccezione di improcedibilità, deducendo la tardività

del deposito in Cancelleria del ricorso e dell'ordinanza di

ammissibilità dello stesso con la prova della notifica alla Camera. Considerato in diritto

1. - Il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, sollevato

dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Roma,

investe la deliberazione con cui, il 22 ottobre 1997, la Camera dei

deputati ha ritenuto insindacabili (ai sensi dell'art. 68, primo

comma, della Costituzione) i fatti per i quali il deputato Cesare

Previti è sottoposto a procedimento penale per diffamazione nei

confronti del giornalista David Maria Sassoli, siccome concernenti

opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle

sue funzioni.

Il ricorrente esprime l'avviso che le specifiche dichiarazioni

contestate all'imputato non possano in detto senso qualificarsi,

senza così trasformare in un privilegio personale la prerogativa

legata alla funzione parlamentare, la quale certamente non coincide

con l'intera attività politica.

1.2. - Il ricorso, unitamente all'ordinanza n. 261 del 1998, con

cui questa Corte lo ha dichiarato ammissibile, è stato ritualmente

notificato, a cura del ricorrente, alla Camera dei deputati in data

15 luglio 1998; il ricorso e l'ordinanza, con la prova dell'eseguita

notificazione, sono stati depositati nella cancelleria della Corte

costituzionale il successivo 16 settembre.

1.3. - La Camera dei deputati, tempestivamente costituitasi in

giudizio, ha concluso per il rigetto del conflitto, ribadendo la

diretta riconducibilità delle opinioni espresse dal deputato Previti

all'esercizio delle sue funzioni di parlamentare, cui è riconnesso

il diritto di difendere la propria figura politica di parlamentare.

1.4. - A sua volta, il deputato Previti ha spiegato atto di

intervento, concludendo per la declaratoria d'inammissibilità,

d'improcedibilità, ovvero d'infondatezza del proposto ricorso.

Trattasi, peraltro, di un intervento palesemente inammissibile,

poiché - secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte -

sono legittimati a partecipare al giudizio sul conflitto di

attribuzioni tra poteri dello Stato, esclusivamente i soggetti dai

quali o nei confronti dei quali il conflitto è sollevato (v.

sentenze n. 375 del 1997 e n. 419 del 1995).

2. - In via preliminare, va rilevata l'improcedibilità del

conflitto, non essendo stati depositati presso la cancelleria di

questa Corte, nei termini previsti dall'art. 26, terzo comma, delle

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, il

ricorso e l'ordinanza che ne ha dichiarata l'ammissibilità, l'uno e

l'altra già tempestivamente notificati.

2.1. - Secondo la particolare disciplina dei conflitti di

attribuzione tra poteri dello Stato, l'avvio delle due distinte fasi

procedurali - destinate a concludersi, la prima, con la delibazione

preliminare e sommaria dell'ammissibilità del ricorso e, la seconda,

con la decisione nel merito, oltre che con il definitivo giudizio

sulla ammissibilità del conflitto - è rimesso all'iniziativa della

parte interessata; la quale, in particolare, all'esito della prima

fase, ha l'onere di provvedere, nei termini previsti, non solo alla

notificazione del ricorso e dell'ordinanza che lo dichiara

ammissibile, ma anche al tempestivo deposito degli atti notificati

per il seguente giudizio (cfr. la sentenza n. 449 del 1997).

In proposito questa Corte ha già ripetutamente affermato che, data

l'autonomia delle due fasi, affinché si possa aprire la seconda di

esse (ai sensi del citato art. 26, terzo comma), è necessario che il

ricorrente - una volta notificati il ricorso e l'ordinanza di

ammissione agli organi interessati - provveda entro il termine di

venti giorni, decorrente dall'ultima notificazione, al deposito

presso la cancelleria della Corte del ricorso con la prova delle

notificazioni eseguite (v., da ultimo, le sentenze n. 274 e n. 342

del 1998). Trattasi di termine perentorio - non soggetto alla

sospensione feriale prevista dall'art. 1, primo comma, della legge 7

ottobre 1969, n. 742, disciplina inapplicabile ai giudizi davanti a

questa Corte (cfr. sentenza n. 233 del 1993 ed ordinanza n. 126 del

1997), che va dunque improrogabilmente osservato, anche perché da

esso decorre l'intera catena di ulteriori termini stabiliti per la

prosecuzione del giudizio (ex art. 26, quarto comma, delle norme

integrative).

2.2. - Il ricorrente non ha provveduto ritualmente al deposito, e

dunque non si può procedere allo svolgimento dell'ulteriore fase del

giudizio.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara improcedibile il conflitto di attribuzione tra poteri

dello Stato proposto dal giudice per le indagini preliminari presso

il tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati con il

ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 19 febbraio 1999

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:35 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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