Corte costituzionale

Sentenza n. 35/1995

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 13/02/1995 · relatore Fernando Santosuosso

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 9, primo

comma, lettera a), 10, primo comma, lettera a) della legge regionale

del Lazio, approvata il 2 marzo 1994 e riapprovata il 4 maggio 1994,

recante "Istituzione della riserva natura parziale Selva del Lamone",

promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri

notificato il 10 giugno 1994, depositato in cancelleria il 17 giugno

1994 ed iscritto al n. 50 del registro ricorsi 1994.

Visto l'atto di costituzione della Regione Lazio;

Udito nell'udienza pubblica del 24 gennaio 1995 il Giudice

relatore Fernando Santosuosso;

Udito l'Avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri, per il

ricorrente.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato, il

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale in via principale della legge regionale

del Lazio, approvata il 2 marzo 1994 e riapprovata il 4 maggio 1994,

recante "Istituzione della riserva natura parziale Selva del Lamone",

per contrasto con l'art. 117 della Costituzione.

Formano, in particolare oggetto di censura:

a) l'art. 9, primo comma, lettera a), relativo alla cattura di

specie animali a scopo di ricerca scientifica, che risulterebbe in

contrasto con il principio posto dall'art. 4, primo comma, della

legge 11 febbraio 1992, n. 157, che subordina la cattura per motivi

di studio e ricerca scientifica alle condizioni che sia

preventivamente udito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna

selvatica e che i beneficiari dell'autorizzazione alla cattura siano

esclusivamente istituti scientifici, universitari o del Consiglio

nazionale delle ricerche, oppure musei di storia naturale. Tali

condizioni, ritenute dal ricorrente necessarie per garantire

l'effettiva sussistenza di una motivazione scientifica ed altrettanto

scientifica utilizzazione delle specie catturate, sarebbero assenti

nella normativa regionale, con conseguente violazione dell'art. 117

della Costituzione;

b) l'art. 10, primo comma, lettera a), che nel vietare

all'interno del territorio della riserva naturale parziale "Selva del

Lamone" la caccia e l'uccellagione, fa salvi "i diritti di uso

civico". Tale limitazione del divieto sarebbe in contrasto, a parere

del ricorrente, con il coordinato disposto dalle leggi 11 febbraio

1992, n. 157 e 6 dicembre 1991, n. 394, che stabiliscono per un verso

il divieto assoluto di esercizio venatorio nei parchi e nelle riserve

naturali (art. 21.1 lettera a) - recte, lettera b) - della legge n.

157 del 1992); e per l'altro stabiliscono la liquidazione dei diritti

esclusivi di caccia delle collettività locali e di altri usi civici

di prelievo faunistico (art. 11, quinto comma, della legge n. 394 del

1991).

2. - Ha presentato domanda di intervento in giudizio la

Federazione italiana della caccia, in persona del presidente pro-tempore, concludendo nel senso dell'inammissibilità e

dell'infondatezza delle questioni di legittimità sollevate. Considerato in diritto

1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato

questione di legittimità costituzionale in via principale degli

artt. 9, primo comma, lettera a) e 10, primo comma, lettera a), della

legge regionale del Lazio, approvata il 2 marzo 1994 e riapprovata il

4 maggio 1994, recante "Istituzione della riserva natura parziale

Selva del Lamone", per contrasto con l'art. 117 della Costituzione,

in relazione ai principi posti, rispettivamente, dall'art. 4, primo

comma, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e del coordinato

disposto dalle leggi 11 febbraio 1992, n. 157 e 6 dicembre 1991, n.

394.

2. - Va preliminarmente dichiarato inammissibile l'intervento in

giudizio della Federazione italiana della caccia, in quanto, secondo

la costante giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo, sentenza

n. 172 del 1994), nei giudizi di legittimità costituzionale in via

principale non è ammessa la presenza di soggetti diversi dalla parte

ricorrente e dal titolare della potestà legislativa il cui atto è

oggetto di contestazione.

3. - La questione di legittimità costituzionale sollevata nei

riguardi dell'art. 9, primo comma, lettera a), è fondata.

La disposizione contenuta nella delibera legislativa della regione

Lazio stabilisce che nel territorio della riserva naturale istituito

nella stessa delibera è consentito catturare specie animali

selvatiche "solo a scopo di ricerca scientifica e sulla base di un

piano organico, funzionale alle finalità della riserva,

preventivamente approvato dall'ente gestore, sentito l'assessorato

regionale all'ambiente ed il comitato tecnico-scientifico di cui

all'art. 5".

La materia oggetto della disposizione testé richiamata rientra

tra quelle che l'art. 117 attribuisce alla competenza legislativa

delle regioni ad autonomia ordinaria, mentre le relative funzioni

amministrative sono state trasferite alle regioni con gli artt. 79 e

99 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. Secondo la disposizione

costituzionale, la competenza legislativa regionale è di tipo

concorrente, soggetta cioè ai principi fondamentali stabiliti con

legge dello Stato.

Al riguardo, la legislazione nazionale, mediante l'art. 4, primo

comma, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, ha introdotto il

principio della subordinazione della cattura di animali per motivi di

studio e ricerca scientifica alle condizioni che sia preventivamente

udito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica e che

i beneficiari dell'autorizzazione alla cattura siano esclusivamente

istituti scientifici, universitari o del Consiglio nazionale delle

ricerche, oppure musei di storia naturale.

Tale disposizione - che mira ad assicurare l'effettiva

realizzazione degli obiettivi scientifici nella cattura e

nell'utilizzazione delle specie cacciabili, coerentemente alle

finalità pubblicistiche complessive connesse alla protezione della

fauna selvatica che la legge-quadro statale ha inteso perseguire

(sentenza n. 454 del 1991), e che collega la decisione in merito alla

cattura a valutazioni tecniche e fattuali tendenti a limitare

l'ampiezza del potere discrezionale dell'ente gestore - rappresenta

indubbiamente un principio fondamentale della materia, tale da

condizionare e vincolare la potestà legislativa regionale.

Già in precedenti occasioni questa Corte aveva ritenuto, da un

lato, che le norme costituenti affievolimento del diritto di caccia,

attualmente subordinato all'interesse prevalente della conservazione

del patrimonio faunistico e della protezione dell'ambiente agrario,

rappresentano principi vincolanti la legislazione concorrente ed

anche quella esclusiva delle regioni (sentenza n. 1002 del 1988); e,

dall'altro, che l'istituzione di riserve naturali costituisce una

tipica forma di intervento preordinato alla protezione della natura

e, più precisamente, alla conservazione del bene naturale, in quanto

tale comportante l'esclusione di ogni attività che possa

comprometterne il relativo stato (sentenza n. 366 del 1992;

analogamente sentenza n. 223 del 1984).

Applicando detti principi al caso in esame, risulta con tutta

evidenza l'illegittimità costituzionale della disposizione contenuta

nella legge del Lazio che, nel disciplinare l'esercizio della caccia

a scopi scientifici nella riserva naturale del Parco del Lamone,

omette di conformarsi ai principi stabiliti dalla legge statale a

garanzia delle finalità sopra indicate.

È pur vero, peraltro, che la disposizione regionale prevede il

parere di un comitato tecnico-scientifico istituito dalla medesima

delibera legislativa: ma tale previsione non può ritenersi

sufficiente a soddisfare le esigenze di cui è espressione la

normativa statale, che non solo attribuisce ad un organismo operante

unitariamente su tutto il territorio nazionale l'espressione del

parere richiesto, ma - soprattutto - stabilisce che la cattura sia

riservata esclusivamente a determinati istituti scientifici, mentre

la disposizione regionale, non specificando a quali soggetti tale

facoltà sia attribuita, ne demanda l'individuazione all'ente

gestore, all'interno del "piano organico".

4. - La questione di legittimità costituzionale sollevata nei

riguardi dell'art. 10, primo comma, lettera a), va invece dichiarata

inammissibile.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo,

sentenze nn. 292, 256 e 172 del 1994 e n. 496 del 1993), la

necessaria previa delibera del Consiglio dei ministri, sulla cui base

il Presidente del Consiglio promuove mediante ricorso la questione di

legittimità costituzionale nei confronti delle delibere legislative

regionali ( ex artt. 31 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 2, terzo

comma, lettera d) della legge 23 agosto 1988, n. 400), ha la ratio

"in un'esigenza non di natura formale ma di sostanza, connessa

all'importanza dell'atto di impugnativa della legge e alla gravità

dei suoi possibili effetti di natura costituzionale": in quanto tale

essa "comporta una scelta di politica istituzionale diretta a

prefigurare, quantomeno nelle sue linee essenziali, la violazione

ipotizzata, al fine di delimitare con sufficiente chiarezza l'oggetto

della questione che si intende sollevare".

Nel caso presente, la delibera del Consiglio dei ministri posta a

base del ricorso introduttivo del presente giudizio non contiene

alcun riferimento all'art. 10 della legge regionale, né alla

questione della salvezza degli usi civici che discende da tale norma.

Infatti dall'estratto conforme al verbale, depositato in giudizio,

risulta testualmente che il Consiglio dei ministri, in data 24

settembre 1993, ha approvato la "determinazione di impugnare davanti

alla Corte costituzionale la legge della regione Lazio recante

istituzione della riserva naturale parziale Selva del Lamone, in

quanto, consentendo indiscriminatamente nel territorio della riserva

naturale la cattura di specie animali selvatiche a scopo di ricerca

scientifica, viola il principio contenuto nell'art. 4, primo comma,

della legge 11 febbraio 1992, n. 157, secondo cui tale attività è

autorizzabile solo a favore di determinati soggetti".

Dal tenore di tale delibera emerge con evidenza la volontà del

Consiglio dei ministri di impugnare la legge regionale con esclusivo

riguardo alla disposizione contenuta nell'art. 9: essa pertanto va

ritenuta inadeguata a fondare il ricorso presidenziale con

riferimento all'art. 10, essendo priva dei contenuti minimi

(rappresentati dall'oggetto della censura e dai parametri di

riferimento: cfr. sentenza n. 233 del 1994) necessari per dedurre la

volontà del Consiglio dei ministri di censurare anche detta

disposizione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, primo comma,

lettera a), della legge regionale del Lazio, approvata il 2 marzo

1994 e riapprovata il 4 maggio 1994, recante "Istituzione della

riserva natura parziale Selva del Lamone";

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 10, primo comma, lettera a), della legge regionale del

Lazio, approvata il 2 marzo 1994 e riapprovata il 4 maggio 1994,

sollevata, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, dal

Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 febbraio 1995.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 febbraio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:35 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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