Corte costituzionale

Sentenza n. 35/1993

Altra decisione · depositata il 04/02/1993 · relatore Giuliano Vassalli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio sull'ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma,

della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di

referendum popolare per l'abrogazione della legge 31 luglio 1959, n.

617 (istituzione del Ministero del turismo e dello spettacolo),

iscritto al n. 56 del registro referendum;

Vista l'ordinanza del 15 dicembre 1992 con la quale l'Ufficio

centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha

dichiarato legittima la richiesta;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1993 il giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Udito l'avv. Mario Bertolissi per i delegati dei Consigli

regionali del Veneto, della Toscana, della Lombardia e delle Marche.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la

Corte di cassazione, in applicazione della legge 25 maggio 1970, n.

352, e successive modificazioni, ha esaminato la richiesta di referendum popolare presentata il 22 gennaio 1992 dai delegati dei

Consigli regionali delle Regioni Trentino-Alto Adige, Umbria,

Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Marche, Basilicata, Toscana,

Emilia-Romagna e Veneto, sul seguente quesito: "Volete che sia

abrogata la legge 31 luglio 1959, n. 617 'istituzione del Ministero

del turismo e dello spettacolo'?".

2. - Con ordinanza del 15 dicembre 1992, l'Ufficio centrale per il

referendum, dato atto che le deliberazioni assunte dai Consigli

regionali sono state ritualmente adottate, ha dichiarato la

legittimità della richiesta di referendum come sopra formulata,

disponendo le conseguenti comunicazioni di legge.

3. - Ricevuta la comunicazione della ordinanza dell'Ufficio

centrale, relativa alla presente e ad altre richieste referendarie,

il Presidente di questa Corte ha fissato il giorno 13 gennaio 1993

per le conseguenti deliberazioni, dandone regolare comunicazione.

4. - L'8 gennaio 1993, i delegati per i Consigli regionali del

Veneto, della Toscana, della Lombardia e delle Marche hanno

depositato una articolata memoria nella quale, dopo aver passato in

rassegna le vicende che hanno riguardato il regionalismo negli anni

Settanta e che postulavano il riordinamento dei ministeri quale

imprescindibile momento attuativo dell'ordinamento regionale, ha

esaminato i diversi principi che questa Corte ha avuto modo di

affermare in tema di giudizio di ammissibilità del referendum per

concludere come, alla luce di tali principi, nessun ostacolo si

frapponga alla favorevole delibazione circa la ammissibilità del

quesito referendario oggetto del presente giudizio. Considerato in diritto La richiesta di referendum abrogativo, sulla cui ammissibilità la

Corte è chiamata a pronunciarsi, riguarda, nella sua interezza, la

legge 31 luglio 1959, n. 617, concernente la istituzione del

Ministero del turismo e dello spettacolo.

Nessun dubbio anzitutto sussiste circa l'ammissibilità del

quesito in rapporto alle ipotesi ostative enunciate dall'art. 75,

secondo comma, della Costituzione, posto che nessuna delle

disposizioni in cui si articola il provvedimento legislativo in

ordine al quale si sollecita il responso popolare può ritenersi

strutturalmente o funzionalmente inscrivibile nel novero delle leggi

tributarie o di bilancio, di amnistia o di indulto ovvero di

autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Ad un giudizio positivo deve pervenirsi anche per ciò che attiene

ai requisiti della chiarezza, univocità ed omogeneità del quesito,

considerato che, pur in presenza di un composito e stratificato

quadro normativo che disciplina le materie in ordine alle quali è

previsto, a vario titolo e per una molteplicità di effetti,

l'intervento del Ministero del turismo e dello spettacolo, non può

revocarsi in dubbio la circostanza che il quesito, essendo volto alla

abrogazione della stessa legge istitutiva del Ministero, propone,

quale unica e puntuale alternativa, quella di sopprimere ovvero

mantenere l'organismo ministeriale nel suo complesso.

Neppure è a dirsi che il referendum di cui qui si giudica

l'ammissibilità rinvenga a tal fine un qualche ostacolo alla luce

dei princip/' che questa Corte ha avuto modo di affermare in tema di

leggi a contenuto costituzionalmente vincolato od obbligatorio,

considerato che, nella specie, il quesito propone quale oggetto del

voto popolare non un organo o un istituto la cui esistenza è

presupposta dalla Costituzione o che può dirsi coessenziale alla

struttura ed al funzionamento del Governo, ma unicamente il

mantenimento ovvero la soppressione dell'apparato burocratico-amministrativo che il legislatore ha discrezionalmente ritenuto di

far assurgere al rango di ministero, così limitandosi a dare

attuazione alla riserva legislativa enunciata dall'art. 95, terzo

comma, della Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare per

l'abrogazione della legge 31 luglio 1959, n. 617 (istituzione del

Ministero del turismo e dello spettacolo), dichiarata legittima con

ordinanza del 15 dicembre 1992 dell'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 4 febbraio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:35 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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