Corte costituzionale

Sentenza n. 35/1962

Altra decisione · depositata il 19/04/1962 · relatore Antonio Manca

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso dal Presidente della Regione siciliana con

ricorso notificato il 28 agosto 1961, depositato nella cancelleria

della Corte costituzionale il 4 settembre successivo ed iscritto al n.

14 del Registro ricorsi 1961, per conflitto di attribuzione tra la

Regione siciliana e lo Stato, sorto per effetto del D.P.R. 31 marzo

1961, con il quale l'Ente per la riforma agraria in Sicilia (E.R.A.S.)

è stato dichiarato sottoposto al controllo della Corte dei Conti ai

sensi dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Udita nell'udienza pubblica del 21 febbraio 1962 la relazione del

Giudice Antonio Manca;

uditi gli avvocati Antonino Ramirez e Luigi Maniscalco Basile, per

il Presidente della Regione siciliana, e il sostituto avvocato generale

dello Stato Giuseppe Guglielmi, per il Presidente del Consiglio dei

Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con atto notificato il 28 agosto e depositato il 4 settembre 1961,

il Presidente della Regione siciliana, autorizzato dalla Giunta

regionale con deliberazione del 31 luglio 1961, ha proposto ricorso per

conflitto di attribuzione riguardo al decreto del Presidente della

Repubblica del 31 marzo 1961. Con questo provvedimento, l'Ente per la

riforma agraria in Sicilia (E. R. A. S.) è stato sottoposto al

controllo della Corte dei conti ai sensi dell'art. 12 della legge 21

marzo 1958, n. 259, concernente la partecipazione della Corte dei conti

al controllo sulla gestione finanziaria degli enti ai quali lo Stato

contribuisce in via ordinaria.

In questa sede si sono costituiti la Regione, rappresentata dagli

avv.ti Luigi Maniscalco Basile e Antonino Ramirez, ed il Presidente del

Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello

Stato.

Nel ricorso si deduce la illegittimità del predetto decreto per

violazione degli artt. 14, lett. a e p. e 20 dello Statuto speciale,

degli artt. 1 e seguenti del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 789,

relativo all'esercizio nella Regione siciliana delle attribuzioni del

Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e degli artt. 86, 87, 88,

89, 90 e 91 della Costituzione.

A sostegno della illegittimità del decreto si osserva che, in

attuazione della competenza normativa primaria spettante alla Regione,

in base alle ricordate norme statutarie, nella materia

dell'agricoltura, dell'incremento della produzione agricola e

industriale e circa l'ordinamento degli uffici e degli enti regionali,

è stata emanata la legge regionale del 12 maggio 1959, n. 21, con la

quale si è provveduto al riordinamento dell'E.R.A.S., ente la cui

attività si svolge esclusivamente nell'ambito del territorio della

Regione, regolandone la struttura e le funzioni. Si precisa che,

nell'art. 10 della stessa legge, è pure disciplinato il controllo

sulla gestione amministrativa e finanziaria, analogo a quello preveduto

dall'art. 12 della legge statale del 1958 sopra ricordata, data la

presenza, nel collegio sindacale, di un magistrato della Corte dei

conti, e di rappresentanti dei Ministeri del tesoro e dell'agricoltura.

Secondo la difesa della Regione questa legge avrebbe assorbito,

sostituito o abrogato le disposizioni contenute nella predetta legge

statale. Anche se ricorressero perciò le condizioni stabilite per

assoggettare l'E. R. A. S. al controllo della Corte dei conti (il che

si contesta), tali disposizioni non potrebbero applicarsi nei confronti

di un ente regionale, regolato dalla legge regionale, emanata in base

all'art. 14 dello Statuto speciale.

Ne deriverebbe che il decreto impugnato avrebbe illegittimamente

interferito nella competenza amministrativa, pure spettante alla

Regione in base all'art. 20 dello stesso Statuto.

Il provvedimento impugnato, d'altra parte, è stato emanato su

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i

Ministri per il tesoro e per l'agricoltura e si rileva, specialmente

per quanto riguarda il Ministero dell'agricoltura, che le sue

attribuzioni sono state già trasferite alla Regione con decreto

legislativo del 7 maggio 1948, n. 789.

In subordine la difesa della Regione solleva, in via incidentale,

la questione di legittimità costituzionale della legge 21 marzo 1958,

n. 259, in relazione all'art. 3, in quanto, sarebbe da escludere che al

Presidente della Repubblica il legislatore ordinario possa attribuire

funzioni amministrative, al di fuori dei casi espressamente preveduti

nella Costituzione.

Conclude, pertanto, in via principale, perché risolvendo il

conflitto di attribuzione, la Corte dichiari che il provvedimento

impugnato ha interferito nella sfera di competenza amministrativa

riservata agli organi regionali ed annulli, quindi, il provvedimento

stesso.

In via subordinata, perché sollevi in via incidentale la questione

circa la legittimità costituzionale della legge del 1958, n. 259.

Nelle deduzioni depositate l'11 settembre 1961, l'Avvocatura dello

Stato, a contestazione delle tesi prospettate nel ricorso, rileva:

1) che, con la legge del 21 marzo 1958, n. 259, emanata in

attuazione dell'art. 100 della Costituzione, è stato precisato quali

enti possano essere sottoposti al particolare controllo della Corte dei

conti, in quanto sovvenzionati in via ordinaria dallo Stato;

2) che tale controllo è deferito ad un organo statale di rilevanza

costituzionale, circa il quale nessuna norma dello Statuto speciale

attribuirebbe alla Regione potestà normativa e amministrativa;

3) che il controllo, cui si riferisce la legge del 1958, sarebbe

esercitato dall'esterno, cioè senza alcuna partecipazione dei

magistrati della Corte dei conti agli organi dell'ente, e, in quanto si

riferirebbe alla gestione dei fondi erogati dallo Stato, non avrebbe

alcun riferimento alle materie dell'agricoltura o della produzione

agricola oggetto dell'attività degli enti pubblici, né

all'ordinamento dei medesimi, né ai controlli ordinari ai quali sono

soggetti;

4) che, pertanto, nessuna rilevanza potrebbe attribuirsi, ai fini

della contestazione, alla circostanza che la Regione, nell'ambito della

sua competenza normativa, abbia regolato, con la legge regionale del 12

maggio 1959, il funzionamento dell'E.R.A.S.;

5) che tanto meno potrebbe ritenersi che la detta legge abbia

sostituito quella statale del 1958. Che se ciò potesse ipotizzarsi in

relazione all'art. 10 della citata legge regionale, tale disposizione

dovrebbe ritenersi costituzionalmente illegittima in quanto esulerebbe

dalla sfera di competenza della Regione.

Osserva, inoltre, che la questione di legittimità costituzionale

della legge del 1958 sollevata in via subordinata dalla Regione,

oltreché irrilevante, poiché il conflitto dovrebbe essere risolto in

base agli artt. 14 e 17 dello Statuto regionale, sarebbe manifestamente

infondata. Nessuna norma della Costituzione, infatti, vieterebbe che il

legislatore ordinario preveda l'intervento del Presidente della

Repubblica nell'attività amministrativa statale anche al di fuori dei

casi preveduti nella Costituzione.

Conclude, pertanto, perché si respinga il ricorso, dichiarando la

competenza dello Stato a regolare, in attuazione dell'art. 100 della

Costituzione, l'esercizio del controllo da parte della Corte dei conti

sugli enti interessanti la finanza statale e regionale.

Nella memoria depositata il 31 gennaio 1962, l'Avvocatura rileva

che l'E.R.A.S. sarebbe indubbiamente da comprendere fra gli enti

finanziati dallo Stato, ai sensi e per gli effetti della legge 21 marzo

1958 sopra ricordata, in relazione all'art. 100 della Costituzione,

poiché lo Stato ha partecipato alla formazione del capitale dell'ente

con un apporto di 75 milioni nel 1940, elevato a 120 milioni, con

decreto legislativo del 23 marzo 1946, n. 234.

Per quanto attiene, poi, alla natura del controllo pone

specialmente in rilievo: che sarebbe sostanzialmente diverso per la

finalità e la portata da quello attribuito agli organi ordinari

dell'ente dalla legge regionale del 1959; e che, trattandosi di

finanziamenti da parte dello Stato, il controllo stesso non potrebbe

non essere riservato ad organi del medesimo, estranei e non soggetti

alle disposizioni della legge regionale, e particolarmente a quelle

emanate nei riguardi dell'E.R.A.S.

Per ciò che riguarda, d'altra parte, la dedotta illegittimità del

provvedimento perché emanato di concerto con i Ministeri per il tesoro

e per l'agricoltura, l'Avvocatura osserva che sarebbe indubitabile la

competenza del Ministro per il tesoro, trattandosi di controllo

relativo ad enti sovvenzionati dallo Stato. E per quanto riguarda il

Ministro per l'agricoltura, il suo intervento troverebbe

giustificazione nella natura stessa del decreto impugnato, un'attività

cioè che non si svolgerebbe nell'ambito del territorio regionale,

entro il quale si eserciterebbero dagli organi della Regione le

attribuzioni già spettanti al Ministero dell'agricoltura.

La difesa della Regione, con memoria depositata l'8 febbraio 1962,

ribadisce le tesi sostenute nelle deduzioni. Contesta che l'E.R.A.S.

possa comprendersi fra gli enti finanziati dallo Stato in via

ordinaria, poiché le contribuzioni, delle quali fa cenno la difesa

dello Stato, non avrebbero quel carattere di periodicità richiesto

dall'art. 2, lett. a, della citata legge del 1958, come funzione

necessaria perché l'ente possa essere soggetto al controllo dalla

stessa legge preveduto. Si tratterebbe, invece, di un apporto al

capitale dell'ente di riforma agraria, concesso una tantum prima della

istituzione della Regione e prima che l'E.R.A.S. fosse disciplinato nel

suo ordinamento e sottoposto alla vigilanza ed al controllo della

Regione.

Insiste, quindi, nel sostenere l'illegittimità del decreto

impugnato per invasione della competenza regionale per l'interferenza

dello Stato sulla competenza spettante agli organi regionali,

interferenza che impedirebbe l'esercizio dell'attività riservata alla

Regione in base alla ricordata legge regionale del 1959. Considerato in diritto :

1. - La Corte non ritiene fondate le argomentazioni addotte dalla

Regione, per sostenere, sotto tre aspetti, l'illegittimità

costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica in data 31

marzo 1961. Il decreto, come si è in precedenza accennato, ha

sottoposto al controllo della Corte dei conti l'Ente per la riforma

agraria in Sicilia (E.R.A.S.), ai sensi dell'art. 12 della legge 21

marzo 1958, n. 259 (già ricordata), in quanto ente pubblico, al cui

patrimonio lo Stato ha contribuito con apporto al capitale.

Secondo la difesa della Regione le disposizioni di questa legge non

sarebbero applicabili nei confronti dell'E.R.A.S. Si tratterebbe,

infatti, di ente regionale che, in base all'art. 1 della legge del 12

maggio 1959, n. 21 (emanata dalla Regione in riferimento all'art. 4,

lett. a e p. dello Statuto speciale), è sottoposto alla vigilanza

dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste; è soggetto, inoltre,

per quanto attiene alla gestione amministrativa e finanziaria, al

controllo del collegio sindacale, del quale, ai sensi dell'art. 10

della stessa legge, fa parte, come presidente, un magistrato della

Sezione speciale della Corte dei conti: controllo che avrebbe natura

analoga a quello preveduto dall'art. 12 della legge statale del 21

marzo 1958 e sarebbe, quindi, a questo sostituito. Ne deriverebbe

un'invasione, da parte del decreto impugnato, nella sfera di competenza

riservata agli organi locali.

2. - Ad avviso della Corte è anzitutto da escludere l'asserita

equivalenza dei controlli rispettivamente preveduti dalle disposizioni

delle due leggi sopraindicate. Fra essi, infatti, sussistono

sostanziali differenze nella struttura e nella finalità, agevolmente

desumibili dalla legge statale del 1958 e, in particolare, dall'art.

12, di cui si discute nell'attuale controversia. Differenza per ciò

che concerne le modalità del controllo, poiché, secondo tale

articolo, che riguarda gli enti pubblici con apporti statali al

patrimonio, in capitale o servizi, ovvero mediante concessione di

garanzia finanziaria, viene esercitato, oltre che con l'invio dei conti

consuntivi, dei bilanci di esercizio e del conto dei profitti e

perdite, con le relazioni illustrative (art. 4 della legge del 1958),

anche mediante l'assistenza alle sedute degli organi di amministrazione

e di revisione, di un magistrato della Corte dei conti designato dal

Presidente di questa. Controllo che ha carattere di continuità, e che,

restando al di fuori degli organi dell'ente, contrariamente a quanto

sostiene la difesa della Regione, non può essere equiparato alla

partecipazione al collegio sindacale, preveduta dall'art. 10 della

legge regionale del 1959, di un magistrato della Corte dei conti,

nominato, con gli altri componenti, dall'Assessore per l'agricoltura e

le foreste; legato perciò alle deliberazioni della maggioranza del

collegio stesso. Differenza che si appalesa anche più chiaramente se

si ha riguardo alla finalità cui è diretto l'intervento della Corte

dei conti nel sistema della legge del 1958, poiché si ricollega

all'interesse preminente dello Stato (costituzionalmente rilevante per

l'art. 100 della Costituzione), che siano soggette a vigilanza le

gestioni relative ai finanziamenti che gravano sul proprio bilancio,

sottoponendole in definitiva al giudizio del Parlamento. Al quale (art.

7 della legge del 1958) la Corte dei conti deve trasmettere tutti i

documenti e riferire circa i risultati del controllo. Questo, pertanto,

non si esaurisce nell'ambito della Regione, come si verifica, invece,

in base alla legge regionale del 1959, dato che l'art. 10 dispone che

il collegio sindacale ha l'obbligo di trasmettere trimestralmente una

relazione sulla gestione dell'Ente all'Assessore per l'agricoltura e le

foreste.

Dai suesposti rilievi si desume l'infondatezza della tesi sostenuta

dalla Regione nel senso che il predetto art. 10 abbia assorbito e

sostituito, agli effetti dell'art. 100 della Costituzione, le

disposizioni della legge statale del 1958. L'incidenza delle quali nei

confronti dell'E.R.A.S., date le ragioni che le hanno determinate e lo

scopo cui si riferiscono, non interferisce nelle potestà normativa ed

amministrativa riservate alla Regione, che può liberamente esercitarle

nell'ambito della competenza statutaria. Si deve perciò concludere che

il decreto impugnato, emanato in base all'art. 12 della legge del 1958,

sotto l'aspetto ora esaminato, non è viziato da illegittimità.

Posto ciò non appare rilevante, ai fini dell'attuale controversia,

la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge

regionale del 1959, in riferimento agli artt. 14 e 17 dello Statuto

speciale; questione sollevata dall'Avvocatura dello Stato

esclusivamente per il caso che si ritenesse fondata la tesi della

difesa della Regione circa la portata del predetto articolo.

3. - Il decreto in esame, peraltro, non può ritenersi illegittimo

neppure per il fatto che esso riguarda un ente pubblico che svolge la

sua attività nel territorio della Regione, ed è soggetto alla

vigilanza ed alla tutela degli organi locali. Il che risulta dalle

varie leggi regionali sulla riforma agraria (legge 27 dicembre 1950, n.

104, e successive modificazioni) e specialmente da quella già

ricordata del 12 maggio 1959, n. 21, che ha riordinato l'Ente nella

struttura e nel funzionamento, disciplinando anche i compiti ad esso

affidati.

Al riguardo è da tener presente che la legge statale del 21 marzo

1958, più volte ricordata, oltre alle Regioni, alle Provincie, ai

Comuni, alle istituzioni pubbliche di beneficenza ed agli istituti di

credito soggetti alla vigilanza dell'Ispettorato, esclude dal controllo

(art. 3, secondo comma) gli enti di interesse "esclusivamente locale".

Ma l'E.R.A.S. non può evidentemente ritenersi compreso in questa

categoria, se si considerano la vastità dei compiti ad esso affidati e

le finalità sociali che vi sono inscindibilmente collegate. Compiti

che riguardano la trasformazione agraria e fondiaria, estesa a tutto il

territorio della Regione (legge regionale del 27 dicembre 1950, cui si

richiama l'art. 2 della citata legge 12 maggio 1959), le opere

pubbliche (stradali, idrauliche e di irrigazione) necessariamente

connesse, e altresì l'estensione ai coltivatori diretti

dell'assistenza già preveduta per gli assegnatari dei terreni, in

applicazione della riforma (art. 13 della legge del 1959). Si tratta,

quindi, di un complesso di attività, la cui importanza sul piano

nazionale è confermata anche dagli ingenti finanziamenti da parte

dello Stato conferiti, com'è notorio, in applicazione dell'art. 48

della legge regionale del 1950, che richiama quella statale del 10

aprile 1950, n. 646, sulla istituzione della Cassa per le opere

straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale.

In conseguenza, se l'attività dell'E.R.A.S. interessa

direttamente la Regione, in quanto si svolge nel suo territorio, si è

tuttavia in presenza di un fenomeno, come del resto non disconosce la

difesa della Regione, che assume tale rilevanza da trascendere l'ambito

regionale e deve essere perciò considerato nel quadro più ampio della

riforma agraria attuata nel territorio dello Stato. La quale interessa

indubbiamente la collettività per gli innegabili riflessi

sull'economia generale e per l'incidenza sulla funzione sociale della

proprietà.

Tutto ciò da un lato esclude che l'E.R.A.S. possa ritenersi

compreso, quanto al controllo, fra le eccezioni prevedute dall'art. 3,

e giustifica dall'altro che lo svolgimento dell'attività dell'Ente

possa essere assoggettato alla vigilanza dello Stato, nei modi e per i

fini ai quali si è accennato, qualora ovviamente si verifichino le

altre condizioni richieste dall'art. 100 della Costituzione e dalla

legge del 21 marzo 1958 sopra citata.

4. - Ed al difetto, appunto, della condizione fondamentale

richiesta dall'art. 100 della Costituzione fa riferimento la difesa

della Regione per contestare, sotto un aspetto particolare, la

legittimità del decreto impugnato. In quanto cioè le contribuzioni di

75 milioni erogate in base al decreto-legge del 26 febbraio 1940, n.

247, e di 120 milioni, in base al decreto legislativo del 23 marzo

1946, n. 234, ripartite rispettivamente in tre esercizi finanziari,

delle quali è menzione nella memoria dell'Avvocatura, non si

potrebbero ritenere effettuate in via ordinaria, come si esige dal

ricordato art. 100 e dalla legge del 1958 che vi ha dato attuazione.

Con il decreto impugnato, quindi, il Governo avrebbe ecceduto i limiti

dei poteri conferitigli dalle predette norme, adottando il

provvedimento nei confronti di un ente regolato dalla legge regionale,

emanata in base alla potestà normativa riservata alla Regione.

Che, anche sotto questo aspetto, secondo l'orientamento di questa

Corte (sentenze n. 82 del 1958 e n. 58 del 1959) sia configurabile un

conflitto di attribuzione non è da dubitare. Siccome, peraltro, il

decreto impugnato si fonda sull'art. 12 della legge del 1958, che

prevede, come si è accennato, l'assoggettabilità al controllo

particolare da parte della Corte dei conti degli enti pubblici con

sovvenzioni al capitale, la risoluzione del conflitto implica

necessariamente l'indagine se questa forma di partecipazione rientri o

meno nell'ambito del precetto costituzionale, che non definisce quali

siano le contribuzioni di carattere ordinario, né dai lavori

preparatori si desumono al riguardo apprezzabili elementi.

La Corte ritiene che al quesito debba darsi risposta affermativa.

È vero che, secondo la legge del 1958, art. 2, devono essere

considerate contribuzioni ordinarie: lett. a, quelle assunte da una

pubblica Amministrazione o da un'azienda statale, con carattere di

periodicità, o che da oltre due anni siano iscritte nei bilanci; ed

inoltre, lett. b, le imposizioni tributarie consentite in via

continuativa agli enti sovvenzionati o ad essi devolute. A queste

indicazioni, peraltro, non si può attribuire importanza decisiva, come

deduce la difesa della Regione a sostegno della sua tesi. Occorre,

infatti, ricordate che, nel disegno di legge (che poi divenne la legge

del 21 marzo 1958, n. 259) presentato al Senato dal Presidente del

Consiglio dei Ministri, l'art. 2, come risulta dalla relazione, oltre

ai casi ora menzionati, comprendeva, fra le contribuzioni ordinarie,

sotto la lett. b, gli apporti al patrimonio degli enti in capitale,

servizi o beni. Queste ipotesi, eliminate nel testo approvato dal

Senato, furono poi dalla Camera dei Deputati inserite non più

nell'art. 2, bensì nell'art. 12 del testo definitivo, con specifico

riferimento agli enti pubblici, comprendendovi anche la concessione di

garanzie finanziarie e istituendo d'altra parte quella particolare

forma di controllo alla quale si è già sopra accennato.

Il fatto, peraltro, che queste ipotesi siano comprese in un

articolo diverso non autorizza a ritenere necessariamente, come si

sostiene, che esse debbano essere considerate come sovvenzioni di

carattere straordinario, le quali per sé stesse ed in vista delle

finalità cui sono destinate, sono effettuate una tantum, in via

eccezionale, quando si verifichino circostanze eccezionali e del tutto

contingenti, ed alla gestione delle quali lo Stato non ricollega

interessi pubblici di tale rilievo da sottoporla a particolare

vigilanza.

A questo tipo di sovvenzioni non possono equipararsi gli apporti al

capitale, ora in discussione. Occorre considerare, infatti, che essi

importano una partecipazione totale, o anche parziale, dello Stato, di

solito con somme ingenti, alla formazione del fondo di dotazione, cui

è inscindibilmente collegato lo svolgimento dell'attività dell'ente

sovvenzionato per il conseguimento dei fini istituzionali di interesse

generale che gli sono propri. Finalità che costituiscono la ragione

determinante della partecipazione statale, i cui effetti, destinati a

perdurare nel tempo, giustificano l'intervento da parte dello Stato,

con un controllo continuo, anche di carattere politico, sulla gestione

dei fondi stanziati nel proprio bilancio.

Non si può, quindi, fondatamente disconoscere che le sovvenzioni

al patrimonio in capitale, menzionate nell'art. 12 della legge statale

del 1958, anche se non erogate secondo le modalità tipiche indicate

nell'art. 2 della detta legge, tuttavia, data la loro portata

sostanziale cui si è accennato, l'incidenza e le ripercussioni nella

vita stessa dell'Ente, non possono non ritenersi comprese nell'ambito

dell'art. 100 della Costituzione, in relazione agli interessi

costituzionalmente rilevanti che la disposizione ha inteso tutelare.

Non ha poi rilievo l'obiezione della difesa regionale che,

comunque, le sovvenzioni prevedute dal decreto-legge del 1940 e dal

decreto legislativo del 1946, sarebbero state erogate prima della

istituzione della Regione e a favore dell'Ente di colonizzazione del

latifondo siciliano.

Sul primo punto è, infatti, da osservare che, ai fini

dell'assoggettamento al controllo della Corte dei conti preveduto dalla

legge del 1958, occorre fare riferimento all'origine della

contribuzione finanziaria, in quanto cioè risulti, come nella specie,

costituita con fondi stanziati nel bilancio dello Stato: origine che,

per se stessa e in mancanza di disposizione in contrario, non viene

meno anche se l'Ente menzionato sia poi passato sotto la vigilanza e il

controllo della Regione.

Quanto al secondo punto, è da tenere presente che, in base

all'art. 2 della legge regionale del 27 dicembre 1950, n. 104, la

riforma agraria è stata affidata all'Ente di colonizzazione anzidetto

che ha assunto, come espressamente risulta dalla norma, la

denominazione di Ente per la riforma agraria in Sicilia, al cui

riordinamento si doveva procedere con ulteriori provvedimenti

regionali. Nulla risulta che sia stato modificato però quanto agli

apporti al capitale, ai quali anche faceva riferimento l'art. 8 del

decreto legislativo del Presidente della Regione 15 giugno 1949, n. 15,

relativo all'ordinamento dell'Ente con riferimento al decreto-legge del

26 febbraio 1940. n. 247.

5. - È pure infondato il terzo aspetto con cui è prospettata

dalla Regione la illegittimità del decreto impugnato.

A parte il fatto che nessuna invasione della competenza regionale

può ovviamente ravvisarsi nell'intervento del Ministro per il tesoro,

sul quale punto non insiste neppure la difesa della Regione, nessuna

interferenza nella competenza stessa è riscontrabile, ad avviso della

Corte, in relazione all'intervento del Ministro per l'agricoltura. È

vero che, in base al decreto legislativo del 7 maggio 1948, n. 789, le

attribuzioni del Ministero dell'agricoltura, nel territorio della

Sicilia, sono esercitate dall'amministrazione regionale. Ma è da

obiettare che, nel caso in esame, come si è in precedenza chiarito, il

decreto impugnato ha per oggetto una materia che trascende l'ambito

della competenza riservata alla Regione, in quanto si riferisce alla

possibilità di assoggettare al controllo speciale della Corte dei

conti, e in definitiva al Parlamento, la gestione di un ente nella

quale è direttamente interessato lo Stato, in dipendenza della

partecipazione finanziaria alla formazione del capitale. L'intervento,

quindi, del Ministro per l'agricoltura nell'emanazione del decreto

impugnato, rientra nel quadro dell'interesse generale da valutarsi sul

piano nazionale e non viola, pertanto, le anzidette norme di

attuazione.

6. - La Corte ritiene, infine, priva di fondamento la questione di

legittimità costituzionale dedotta in subordine dalla ricorrente, in

relazione, come si è accennato, all'art. 3, primo comma, della

ricordata legge del 21 marzo 1958, n. 259, e in riferimento agli attt.

86, 87, 88, 89, 90 e 91 della Costituzione, in quanto il predetto art.

3 richiede l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica

per assoggettare gli enti al particolare controllo preveduto dalla

legge del 1958.

È vero, infatti, che, ai sensi dell'art. 92 della Costituzione,

concernente la composizione del Governo, e dell'art. 95, che precisa le

funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri, relativamente

all'attività governativa e di amministrazione, non può ritenersi

riconosciuta al Capo dello Stato quel complesso di poteri già

spettanti, secondo la precedente legislazione statutaria. Onde si

ritiene generalmente che, alla stregua delle accennate disposizioni, il

Presidente della Repubblica, non può essere considerato né come

organo di Governo, né come organo della pubblica Amministrazione,

anche se l'art. 87 della Costituzione gli deferisce particolari

attribuzioni riferentisi all'una e all'altra funzione. È da tenere

presente, tuttavia, che, per quanto attiene alla funzione

amministrativa, secondo una prassi seguita sin dall'entrata in vigore

della Costituzione, molte leggi deferiscono alla firma del Capo dello

Stato, non soltanto i regolamenti, cioè gli atti di normazione

generale amministrativa, dei quali è espressa menzione nell'art. 87,

ma anche provvedimenti attinenti in concreto all'attività della

pubblica Amministrazione. Ciò nei casi di maggior rilievo, nei quali

l'intervento del Capo dello Stato appare giustificato, e dato che non

è richiesto come partecipazione determinante all'emanazione dell'atto.

Ne deriva che la disposizione impugnata, contenuta in una legge che

concerne una categoria limitata di provvedimenti, indubbiamente con

riflessi di carattere politico, in quanto riguardano anche l'attività

di controllo deferita al Parlamento, non può ritenersi in contrasto

con gli articoli della Costituzione sopra citati, ai quali occorre

riferirsi, poiché gli altri articoli ricordati dalla difesa della

ricorrente non hanno alcuna attinenza col caso in esame.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

pronunciando nel conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione

siciliana con atto notificato il 28 agosto 1961 in relazione al decreto

del Presidente della Repubblica del 31 marzo 1961:

dichiara la competenza dello Stato ad emanare il decreto con il

quale l'Ente per la riforma agraria in Sicilia (E.R.A.S.) è sottoposto

al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 12 della legge

21 marzo 1958, n. 259;

respinge, pertanto, il ricorso proposto dalla Regione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1962.

GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -

MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO

GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -

ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI.

ECLI:IT:COST:1962:35 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

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Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari