Corte costituzionale

Sentenza n. 35/1957

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/01/1957 · relatore Francesco Gabrieli Pantaleo

Epigrafe

ha pronunziato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale:

1) dell'art. 2 della legge regionale siciliana 14 luglio 1950, n.

54, e dell'art. 1 della legge regionale siciliana 25 luglio 1952, n.

47, in riferimento all'art. 14, lett. a, dello Statuto speciale della

Regione siciliana, proposto con l'ordinanza 20 aprile 1956 della Corte

di cassazione, sezioni unite civili, nel procedimento vertente fra

Indovino Giuseppe e Barcia Luigi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 195 del 4 agosto 1956 ed iscritta al n. 238 del

Reg. ord. 1956;

2) dell'art. 5 della legge regionale siciliana 14 luglio 1950, in

riferimento all'art. 14, lett. a, dello Statuto speciale della Regione

siciliana, proposto con l'ordinanza 25 giugno 1956 della Corte di

appello di Caltanissetta, sezione agraria specializzata, nel

procedimento vertente fra Montagna Castagnolo Carmelo e Meli Maria e

Pirriatore Maria, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 213 del 25 agosto 1956 ed iscritta al n. 242 del Reg. ord. 1956.

Vista la costituzione in giudizio del Presidente della Regione

siciliana;

udita nell'udienza pubblica del 19 dicembre 1956 la relazione del

Giudice Francesco Pantaleo Gabrieli;

udito l'avv. Francesco Santoro Passarelli per il Presidente della

Regione siciliana.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Il Tribunale di Mistretta - sezione specializzata agraria con

sentenza 23 - 30 giugno 1954 pronunciata nella causa Barcia - Indovino

in punto di pagamento di canone dovuto dal convenuto per la locazione

di un fondo rustico per l'annata agraria 1951 - 1952, ritenne che, ai

sensi dell'art. 1 della legge regionale 25 luglio 1952, n. 47, la

riduzione del 30 % dell'estaglio, quale premio di coltivazione,

spettasse soltanto agli affittuari conduttori diretti, secondo la

disposizione dell'art. 2 della legge regionale 14 luglio 1950, n. 54;

e, negando all'Indovino tale qualificazione, gli attribuì soltanto la

riduzione del 5 % del canone su ha 18 per danni subiti, ai sensi della

citata legge regionale n. 47.

Contro questa sentenza l'Indovino propose ricorso per cassazione,

deducendo la incostituzionalità degli artt. 2 della legge regionale

siciliana 14 luglio 1950, n. 54, e 1 della legge regionale siciliana 25

luglio 1952, n. 47: perché contrastanti con l'art. 1 comma terzo,

della legge dello Stato 11 luglio 1952, n. 765, in relazione agli artt.

2 e 3, comma primo, della legge 15 luglio 1950, n. 505, 1 della legge 3

agosto 1949, n. 476, e 3 della legge 18 agosto 1948, n. 1140: perché

la materia dei rapporti di diritto privato, con essi disciplinata,

esula dall'ambito della potestà legislativa riconosciuta alla Regione

siciliana in materia di agricoltura e foreste dall'art. 14 lett. a

dello Statuto di detta regione, approvato con D.L.L. 15 maggio 1946,

n. 455, e convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.

2.

La Corte Suprema di Cassazione, a sezioni unite civili, con

ordinanza 20 aprile - 25 giugno 1956, pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica del 4 agosto 1956, ritenne non

manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità e, sospeso

il giudizio in corso, dispose la trasmissione degli atti alla Corte

costituzionale, perché decidesse sulla dedotta questione di

legittimità costituzionale.

Il Supremo Collegio con la citata ordinanza ammette il contrasto

tra le menzionate leggi statali e quelle regionali applicate dal

tribunale di Mistretta, in quanto mentre le prime riconoscono il

diritto alla riduzione del 30 %, quale premio di coltivazione a favore

di tutti gli affittuari senza alcuna distinzione, le seconde limitano

il diritto stesso ai soli affittuari coltivatori diretti dei fondi: il

che mena ad interpretare l'art. 14, lett. a, dello Statuto siciliano:

se cioè la potestà legislativa di quell'Assemblea regionale, in

materia di agricoltura e foreste, possa comprendere anche la

regolamentazione di rapporti di diritto privato.

Nel giudizio le parti Indovino e Barcia non si sono costituite. È

però intervenuto il Presidente della Giunta regionale siciliana,

rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Santoro Passarelli, in

virtù di procura speciale 14 luglio 1956, comprensiva anche della

elezione di domicilio, in Roma, presso lo studio del medesimo avvocato,

in corso Trieste, n. 95. Nell'atto di intervento, dopo una rapida

rassegna della dottrina e della giurisprudenza in proposito, si rileva

che la potestà legislativa esclusiva attribuita per determinate

materie alla Regione siciliana incontra oltre quello territoriale, il

solo limite delle leggi costituzionali dello Stato. In queste materie,

la funzione legislativa della Regione ha carattere primario e, a

differenza della potestà normativa delle Regioni a statuto ordinario,

trovasi in condizione di parità con quella dello Stato: le leggi

regionali sono sullo stesso piano delle leggi ordinarie dello Stato, e,

come queste, subordinate soltanto alle leggi costituzionali.

In via polemica la difesa della Regione siciliana contrasta la

tesi, secondo la quale la frase "nei limiti delle leggi costituzionali

dello Stato", contenuta nell'art. 14, primo comma, dello Statuto

siciliano, non starebbe soltanto a significare che le leggi regionali

non incontrano altro limite se non quello delle leggi costituzionali

dello Stato, ma comporterebbe altresì, proprio per il richiamo alle

leggi costituzionali, la necessità per la Regione di uniformarsi

anch'essa ai "principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato",

limiti posti dall'art. 117 della Costituzione esplicitamente per le

Regioni a statuto ordinario.

La difesa della Regione assume infine che, essendo le leggi

regionali siciliane, nelle materie riservate alla Regione, subordinate

soltanto alle leggi costituzionali, non si comprende come possano

essere subordinate alle leggi ordinarie per ciò che attiene alla

regolamentazione dei rapporti privati e particolarmente ai contratti

agrari, al punto che per questa parte la potestà normativa della

Regione rimarrebbe del tutto esclusa.

L'art. 14 dice esattamente il contrario: statuisce cioè che, in

materia di agricoltura e foreste, nell'ambito territoriale della

Regione, le leggi regionali escludono quelle statali. Solo in materia

di industria e commercio l'art. 14, lett. d, pone una limitazione di

competenza, facendo "salva la disciplina dei rapporti privati". In

questa limitazione, concernente la sola legislazione sull'industria e

il commercio, si ha la conferma della pienezza, che è una nota

dell'esclusività, della potestà normativa attribuita alla Regione

siciliana nelle altre materie.

La difesa della Regione siciliana conclude per la dichiarazione di

legittimità costituzionale delle norme contenute nelle leggi della

Regione siciliana, per cui è stata sollevata questione incidentale di

illegittimità costituzionale.

La difesa della Regione siciliana ha, nei termini, depositato una

memoria illustrativa, con la quale dà più ampio sviluppo alle

deduzioni precedenti. La difesa precisa che il contenuto dell'autonomia

normativa degli enti pubblici non è limitato alla materia

amministrativa (oggetto della comune facoltà regolamentare), ma si

estende alla disciplina dei rapporti privati, come, ad esempio, i

regolamenti comunali di polizia edilizia, i contratti collettivi, le

convenzioni intersindacali; che pongono tutti limitazioni all'autonomia

privata, regolando rapporti privatistici. In modo particolare i

contratti collettivi offrirebbero occasione per ricordare l'estensione

della predetta facoltà anche ai principali rapporti agrari della

disciplina collettiva. Utilizzando il principio del contenuto "non

amministrativo" della cennata autonomia, se ne fa applicazione

all'autonomia regionale, molto più ampia di quella degli enti

pubblici, perché fornita della potestà di emanare norme legislative,

potestà a carattere primario, a differenza della potestà

regolamentare; per indurne che, anche sotto tale profilo, non può

contestarsi alla Regione siciliana il potere di dettare norme in

materia di contratti agrari.

La norma dell'art. 117 della Costituzione, prosegue la difesa,

applicabile soltanto alle regioni a statuto ordinario, pone - per le

materie ivi indicate - alla potestà legislativa della regione "i

limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi statali"; entro

questa cornice può muoversi la potestà legislativa della Regione

anche in materia di agricoltura e foreste. La potestà legislativa è

piena, ma lo Stato può infrenarla, stabilendo i principi fondamentali

invalicabili; soltanto per questa via è possibile interdire alla

regione di derogare al Codice civile, e quindi di modificare la

disciplina dei rapporti privati. Questo sistema elastico, che consente

allo Stato di regolare, di volta in volta, i confini legislativi delle

regioni ordinarie, non è applicabile al potere normativo della Regione

siciliana nei cui confronti né dalla Costituzione, né tanto meno

dalle disposizioni costituzionali speciali può desumersi la riserva

della disciplina dei rapporti privati a favore delle leggi statali.

Altro argomento per la tesi regionalistica si verrebbe a desumere

dalla specialissima competenza legislativa attribuita alla Regione

siciliana per le materie indicate nell'art. 14 dello Statuto siciliano:

competenza diversa da quella delle regioni a statuto ordinario (art.

117 Cost. ) e più ampia di quella delle regioni a statuto speciale. E

mentre a tutte le regioni a statuto speciale sono attribuite "forme e

condizioni particolari di autonomia secondo statuti speciali adottati

con leggi costituzionali" (art. 116 Cost. ), soltanto alla Regione

siciliana per le materie indicate nell'art. 14 è stata riconosciuta

una potestà legislativa qualificata "esclusiva" col solo limite, oltre

quello territoriale, delle leggi costituzionali dello Stato. Inoltre

anche la potestà normativa concorrente, attribuita alla Regione

siciliana (art. 17 Statuto siciliano), è più ampia di quella

riconosciuta alle regioni ordinarie e della corrispondente potestà

attribuita alle regioni a statuto speciale. Siffatta competenza

esclusiva si svolge su di un piano di parità con quella dello Stato,

con la quale si trova in un rapporto di reciproca separazione.

La difesa della Regione osserva, inoltre, che l'art. 14, lett. b,

dello Statuto siciliano, nell'attribuire alla Regione potestà

normativa in materia di industria e commercio, fa "salva la disciplina

dei rapporti privati". Tale limite, espressamente introdotto, e non

voluto per le altre materie indicate nello stesso art. 14, sta a

significare che si è inteso escludere dal potere normativo soltanto

"quelle norme che pongono in essere il regime di diritto privato, che

ha la sua sede nel Codice civile, che si è voluto mantenere immutato

tra i cittadini dello Stato". Orbene per sostenere la

incostituzionalità delle norme impugnate si dovrebbe ammettere che il

detto limite si dovrebbe estendere alla materia dell'"agricoltura",

operando con maggior rigore. Giacché le norme impugnate non pongono

in essere un regime di diritto privato, che ha la sua sede nel Codice

civile, ma, come le corrispondenti leggi statali, che sono leggi

speciali, dettano disposizioni contingenti e temporanee, nel quadro

dell'attuale sistema vincolistico, e perciò pubblicistico dei rapporti

agrari.

Altro argomento si desume dalla sedes materiae: tra le materie

attribuite alla competenza legislativa esclusiva della Regione

siciliana lo Statuto prevede per prima "l'agricoltura e foreste".

Comparativamente con l'art. 117 della Costituzione e con gli altri

statuti speciali, tale collocazione ha un particolare significato, in

quanto la materia dell'agricoltura, nel quadro delle "forme e

condizioni particolari dell'autonomia" riconosciuta alla Regione

siciliana, esprime la preminenza che l'agricoltura occupa nella

economia dell'isola; posizione ribadita dalla facoltà data alla stessa

Regione di dettare norme per l'incremento della produzione agricola e

per la valorizzazione, distribuzione e difesa dei prodotti agricoli

(art. 14, lett. c). Ciò contrasta col voler limitare la potestà

normativa regionale alla emanazione di provvedimenti attinenti allo

sviluppo agricolo e forestale dell'isola.

La difesa rileva infine che, se è vero che l'autonomia regionale

ha finalità pubblicistiche, la crescente interferenza tra la sfera

pubblicistica e la sfera privatistica dei rapporti giuridici, che

caratterizza le moderne legislazioni, non consente di argomentare la

esclusione dei rapporti privati dalla competenza legislativa della

Regione. Più che alla natura pubblica o privata dei rapporti, si

dovrebbe avere riguardo alla natura pubblicistica o privatistica della

disciplina giuridica che li regola.

La Regione non potrebbe legiferare in materia di agricoltura senza

incidere sui rapporti privati di cui è intessuta l'economia agraria.

In questa materia l'interesse pubblico si realizza attraverso la

disciplina dei rapporti privati, disciplina mutevolissima, che sfugge

ad una regolamentazione uniforme. Le leggi agrarie in oggetto

corrispondono alle particolari esigenze dell'agricoltura siciliana, che

si presenta con caratteri propri, e che perciò giustifica le

difformità dalle corrispondenti leggi nazionali. L'affitto a

conduttore diretto (c. d. gabelloto o massaro) pone in essere un

contratto sui generis che, staccandosi dal tipico affitto, richiede una

regola diversa, come è stato praticato dall'Assemblea regionale:

disciplina essenzialmente pubblicistica che non può escludersi dal

potere normativo della Regione siciliana.

2. - Con ricorso 27 ottobre 1955, Pirriatore Maria e Meli Maria,

premesso di essere proprietarie di 24 tomoli di terreno, pari ad ettari

5,10 circa, siti in contrada Finocchiaro di Regalbuto, tenuti in fitto

al canone annuo di kg. 1050 di grano da Montagna Castagnolo Carmelo; di

aver costui corrisposto soltanto kg. 630 di grano per l'annata agraria

1953 - 1954 e nulla per l'annata agraria 1954 - 1955 e di pretendere

di compensare il proprio debito, ammontante a kg. 1470 di grano, con

l'importo dei premi di coltivazione (riduzione del 30 % del canone

annuo di fitto) non percepiti; di non avere il Montagna diritto alla

cennata riduzione, possedendo esse ricorrenti meno di 12 ettari di

terreno (art. 5 della legge regionale 14 luglio 1950, n. 54); tutto

ciò premesso, chiedevano che la Sezione specializzata agraria del

Tribunale di Nicosia condannasse il Montagna al pagamento dei 1470

chilogrammi di grano, ed, in mancanza, al relativo importo di lire 135.

000 e dichiarasse risoluto il contratto per la grave inadempienza

dell'affittuario, ordinando il rilascio del fondo.

Il Montagna, costituitosi, negava di essere debitore, assumendo

l'applicabilità, nella specie, non già della norma contenuta

nell'art. 5 della suindicata legge regionale, perché incostituzionale,

ma di quella contenuta nell'art. 1 della legge nazionale 3 agosto 1949,

n. 476, e successive proroghe e modificazioni, che attribuisce

all'affittuario il premio di coltivazione in misura del 30 % del

canone di affitto, indipendentemente dalla quantità di terreno

posseduta dal concedente.

Il Tribunale di Nicosia, con sentenza 16 dicembre 1955 - 31 gennaio

1956, ritenuta applicabile la legge nazionale, riconosceva al convenuto

il diritto al premio suddetto per le annate agrarie 1953 - 1954 e 1954

- 1955. Rilevato tuttavia che il Montagna restava pur sempre debitore

di kg. 840 di grano per il saldo degli estagli di tali annate, lo

condannava a versare detta quantità di grano o il prezzo

corrispondente di lire 67. 200 e, ritenuta altresì la grave

inadempienza, ordinava il rilascio del fondo.

Appellava il Montagna dolendosi della pronuncia di risoluzione.

Resistevano le appellate e proponevano altresì appello incidentale,

deducendo la piena legittimità costituzionale della disposizione

dell'art. 5 della ripetuta legge regionale.

Con ordinanza 25 giugno 1956, la Corte di appello di Caltanissetta,

Sezione specializzata per i contratti agrari, rilevata la divergenza di

orientamenti tra la giurisprudenza della Corte di cassazione e la

giurisprudenza dell'Alta Corte per la Sicilia circa la possibilità, da

parte della Regione siciliana, di disciplinare anche rapporti di

diritto privato con provvedimenti legislativi, in materia di

agricoltura e foreste, e ritenuta pertanto la questione non

manifestamente infondata, ha disposto l'immediata trasmissione degli

atti alla Corte costituzionale per il conseguente giudizio di

legittimità (art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87).

L'ordinanza era regolarmente notificata il 2 luglio 1956,

comunicata al Presidente dell'Assemblea regionale siciliana, pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 213 del 25 agosto 1956 e

nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 45 del 27 luglio

1956.

Le parti Pirriatore, Meli e Montagna non si sono costituite nel

presente giudizio; è però intervenuto il Presidente della Giunta

regionale siciliana, rappresentato e difeso dall'avv. prof. Francesco

Santoro Passarelli, in virtù di procura speciale 14 luglio 1956,

comprensiva anche della elezione di domicilio in Roma presso lo studio

del medesimo avvocato in corso Trieste n. 95.

Nell'atto di intervento, depositato il 22 luglio 1956, premesso che

la legge regionale esclude il diritto dell'affittuario alla riduzione

dell'estaglio, "allorquando il concedente possegga, a qualsiasi titolo,

complessivamente una estensione di terra non superiore ai 12 ettari",

mentre una tale limitazione non è scritta nella legge statale, la

difesa passa ad esaminare se la potestà legislativa attribuita

all'Assemblea regionale possa modificare, nel campo del diritto privato

e particolarmente per i contratti agrari, le leggi dello Stato. Ed

all'uopo, sia nel ripetuto atto di intervento che in una memoria

illustrativa depositata nei termini, ripete le argomentazioni svolte

nel giudizio promosso con l'ordinanza 20 aprile 1956 delle Sezioni

unite civili della Corte di cassazione e innanzi riportate.

Il Presidente, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 15

delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte, ha

disposto che le due cause, promosse con le sopra indicate ordinanze e

chiamate alla stessa udienza, siano congiuntamente discusse. Considerato in diritto :

La Corte ha ravvisato l'opportunità della riunione delle due cause

per la loro decisione con unica sentenza, dato che identico è, in

sostanza, l'oggetto della questione di legittimità costituzionale che

è stata sollevata.

Il quesito fondamentale sottoposto al giudizio della Corte concerne

la determinazione dei limiti della competenza legislativa della Regione

siciliana in materia di agricoltura e foreste. Osservano le Sezioni

unite della Corte di cassazione nell'ordinanza, con la quale è stata

proposta la questione di legittimità costituzionale, che la Cassazione

ha più volte ritenuto "che siffatta potestà legislativa di

quell'Assemblea regionale (siciliana) in materia di agricoltura e

foreste non possa comprendere la regolamentazione dei rapporti di

diritto privato sostanziale, che continuano ad essere uniformemente

regolati per tutto il territorio nazionale dalle leggi dello Stato";

proseguono tuttavia che "può anche ammettersi che la questione meriti

un nuovo esame e che possa anche essere suscettibile di diversa

soluzione".

Chiamata a procedere a tale esame, la Corte costituzionale deve

anzitutto ricordare i principi da essa fermati in materia di competenza

legislativa regionale con la precedente sentenza n. 7 del 15 giugno

1956, ancorché tale decisione concernesse oggetti diversi e persino

una regione diversa. In tale occasione la Corte affermò la massima che

"i limiti della competenza regionale. . . vanno ricercati, più che

nella natura delle norme da emanare, nelle finalità per cui l'ente

regione è stato creato. E poiché non è da dubitare che il

decentramento regionale è in funzione del soddisfacimento di interessi

pubblici, le finalità che la Regione deve perseguire qualificano la

competenza legislativa attribuitale; la quale quindi deve limitarsi

alla disciplina dell'agricoltura per quanto attiene a detti interessi".

Ad ulteriore chiarimento del criterio che si è adottato in via di

principio, salvo adeguarlo ai particolari aspetti dei singoli casi,

come fu fatto appunto in occasione di quel giudizio, nel quale esso

venne applicato in due sensi diversi in relazione a due diverse specie,

si può aggiungere che il riferimento alle finalità per cui l'ente

regione è stato creato e che esso deve perseguire implica la

conseguenza che il limite da osservare non è segnato dal fatto che una

data materia sia tradizionalmente compresa nell'ambito del diritto

privato, le cui norme sono sempre esposte evidentemente ad essere

sostituite da altre norme di carattere pubblico, ma dalla rilevanza che

i rapporti intersubbiettivi da regolare presentano rispetto alle

specifiche finalità che l'ente dotato di autonomia deve perseguire e,

si intende, perseguire in modi propri, diversi da quelli adottati da

altri enti consimili e dallo Stato.

I rapporti intersubbiettivi fra singoli, che presentano in minor

misura tale rilevanza, sono indubbiamente quelli solitamente regolati

da norme di diritto privato, quali sono la maggior parte delle norme

del Codice civile (escluse le norme di ordine pubblico e quelle che

fanno sempre più frequente rinvio a leggi speciali), addotte quale

tipico esempio nella sentenza sopra menzionata, tanto che il

regolamento giuridico di quei rapporti tende essenzialmente ad attuare

non già fini specifici di un ente, fosse pure lo Stato, ma esigenze

più generali di giustizia commutativa fra i soggetti dei rapporti

stessi, e di garanzia di pacifica convivenza, né si presterebbe a

differenziazioni regionali, come si presta sempre meno anche a

diversità nazionali. Ma non si possono escludere a priori e

apoditticamente né l'ipotesi che altri tipi di rapporti meritino un

analogo regolamento giuridico unitario, e quindi sottratto alla

competenza legislativa regionale, né l'altra ipotesi che alcuni tipi

dei primi consentano invece il riconoscimento di tale competenza,

sempre entro i limiti stabiliti dalle norme costituzionali, ove si

dimostri che il perseguimento delle finalità assegnate alle Regioni lo

rende giustificato.

Venendo all'applicazione dei criteri adottati alla specie di norme

sottoposte all'odierno giudizio della Corte, sembra esatto ritenere che

l'attribuzione alla Regione siciliana di una competenza primaria in

materia di agricoltura e foreste, così come è disposta dall'art. 14

dello Statuto regionale, implica il riconoscimento che a tale Regione

sono stati assegnati dal legislatore costituente compiti di particolare

rilievo, in considerazione di circostanze ambientali equiparabili a

quelle, che indussero già la Corte, nella sentenza n. 7 del 1956, a

dichiarare costituzionalmente legittima la legge regionale sarda 6

marzo 1950.

La ricorrente necessità di ricomporre il turbato equilibrio di

fattori essenziali dell'ordine economico, equilibrio indispensabile

alla tipica economia agricola di una regione meno favorita in confronto

di altre, non è propria esclusivamente della Sardegna, ma deve

analogamente essersi imposta all'attenzione del Costituente anche nei

riguardi della Sicilia; ed offre una esauriente spiegazione del fatto,

che l'art. 14, lettera a, dello Statuto speciale della Regione

siciliana attribuisce a questa la così detta "legislazione esclusiva"

in materia di agricoltura e foreste, nell'ambito della Regione e nei

limiti delle leggi costituzionali dello Stato, e senza pregiudizio

delle riforme agrarie e industriali deliberate dalla Costituente del

popolo italiano (la quale riserva non avrebbe neppure senso, se la

legislazione regionale non potesse, in alcun caso, disciplinare

rapporti intersubbiettivi fra singoli), come pure del fatto, che nella

disposizione citata non sia formulata la riserva "salva la disciplina

dei rapporti privati" contenuta nella lettera d dello stesso articolo,

concernente la materia dell'industria e del commercio.

Poste queste premesse, la Corte ritiene di dover limitare l'esame

ad essa demandato dalla Cassazione e dalle altre autorità

giurisdizionali con le ordinanze in epigrafe all'indagine sulla

conformità delle norme denunciate alle leggi costituzionali dello

Stato, essendo chiaro a sufficienza che le norme stesse non possono

recare pregiudizio a riforme agrarie di carattere nazionale. A

proposito di tali norme è stato posto in rilievo dalla Corte di

cassazione e da alcune magistrature di merito che esse divergono da

quelle contenute nelle analoghe leggi dello Stato; ma si osserva che

queste ultime non hanno carattere di leggi costituzionali e che, per

quanto concerne il rispetto delle garanzie concesse dalla Costituzione

della Repubblica alla proprietà privata, non risultano essere sempre

più riguardose delle leggi regionali in discussione, le quali, al

contrario, tendono, se mai, a limitare certe restrizioni e certi oneri

a carico dei proprietari.

E poiché tutto fa ritenere che le disposizioni particolari

adottate dalla Regione siano intese ad adeguare l'attuazione dei

principi stessi posti a base della legislazione statuale alle

particolari circostanze ambientali dell'isola, perseguendo in tal modo

proprio le finalità specifiche assegnate all'Ente regione, la Corte

non ravvisa elementi sufficienti per considerarle viziate di

illegittimità costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

pronunciando con unica sentenza nei giudizi riuniti indicati in

epigrafe:

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2 della legge regionale siciliana 14 luglio 1950, n. 54, e

dell'art. 1 della legge regionale siciliana 25 luglio 1952, n. 47, in

riferimento all'art. 14, lett. a, dello Statuto speciale della Regione

siciliana, proposta con l'ordinanza 20 aprile - 25 giugno 1956, della

Corte di cassazione, Sezioni unite civili, e dell'art. 5 della legge

regionale siciliana 14 luglio 1950, n. 54, in riferimento all'art. 14,

lett. a, dello Statuto speciale della Regione siciliana, proposta con

l'ordinanza 25 giugno 1956 della Corte di appello di Caltanissetta,

Sezione agraria specializzata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 1957.

ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI -

GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI -

GASPARE AMBROSINI - ERNESTO

BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA.

ECLI:IT:COST:1957:35 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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