Corte costituzionale

Sentenza n. 348/2000

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 25/07/2000 · relatore Valerio Onida

Norme in gioco

dichiarata illegittima

  • art. 64legge 449/1997

applicata al caso

  • art. 17legge 449/1997
  • art. 18legge 449/1997
  • art. 26legge 449/1997

usata come parametro

  • art. 36d.P.R. 1074/1965
  • art. 2d.P.R. 1074/1965

citata

  • art. 17d.P.R. 1074/1965

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 17, comma 22,

18, 26 e 64 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante "Misure per

la stabilizzazione della finanza pubblica", promosso con ricorso

della regione siciliana, notificato il 28 gennaio 1998, depositato in

cancelleria il 2 febbraio 1998 ed iscritto al n. 11 del registro

ricorsi 1998;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 6 giugno 2000 il giudice relatore

Valerio Onida;

Uditi gli avvocati Francesco Castaldi e Sergio Abbate per la

regione siciliana e l'avvocato dello Stato Giancarlo Mandò per il

Presidente del Consiglio dei Ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso notificato il 28 gennaio e depositato il

successivo 2 febbraio 1998, la regione siciliana ha proposto

questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 36

dello statuto speciale e alle relative norme di attuazione in materia

finanziaria, di cui all'art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074,

degli artt. 17, comma 22, 18, 26 e 64 della legge 27 dicembre 1997,

n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

La Regione censura in primo luogo l'art. 64 della legge

impugnata, che riserva all'erario le entrate derivanti dalla stessa

legge destinandole a finalità di risanamento del bilancio statale e

demanda ad un decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il

Ministro del tesoro, il compito di stabilire, ove necessario, le

modalità di attuazione del medesimo articolo.

La ricorrente osserva che la legge impugnata contiene diverse

norme in materia tributaria che danno luogo ad incrementi di entrata

non conseguenti ad atti impositivi nuovi o ad aumenti di aliquota di

tributi esistenti, bensì a "rimodulazioni" delle basi imponibili di

tributi esistenti il cui gettito spetta alla Regione, o alla

istituzione di imposte sostitutive di altre di spettanza regionale.

Si citano in proposito l'art. 14, comma 13, ove si prevede un

piano straordinario di attività finalizzato al completo classamento

delle unità immobiliari, piano che secondo la ricorrente sarebbe

volto al conseguimento di maggiori entrate imprevedibili e

indeterminabili; l'art. 17, che opera da un lato la soppressione del

canone di abbonamento per l'autoradio e della tassa sulle concessioni

governative per le patenti di guida (tributi di spettanza regionale),

e dall'altro lato modifica i criteri di tassazione dei veicoli a

motore, determinando nuove entrate che verrebbero riservate

all'erario statale; gli artt. 21, comma 1 (concernente la imposizione

sostitutiva dei redditi di capitale di fonte estera), 29, comma 2

(concernente la imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e

dell'IRAP, applicata, in caso di assegnazione ai soci di beni di

società o di trasformazione in società semplici delle società che

hanno per oggetto la gestione di detti beni, sulla differenza tra il

valore normale dei beni assegnati o posseduti all'atto della

trasformazione e il loro costo fiscalmente riconosciuto), e 30, comma

1 (concernente la imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRAP e

dell'IVA sui beni immobili strumentali che vengono esclusi dal

patrimonio dell'impresa), disposizioni, queste ultime, che

istituirebbero imposte sostitutive di altre preesistenti di spettanza

regionale.

Gli interventi disposti con tali norme non darebbero luogo a

nuove entrate tributarie suscettibili di essere riservate allo Stato,

poiché tali sarebbero solo le entrate derivanti da tributi di nuova

istituzione o da incremento delle aliquote di tributi preesistenti.

Onde la devoluzione allo Stato dei maggiori proventi derivanti dalle

norme in questione sarebbe illegittima.

La ricorrente lamenta poi che l'art. 64 impugnato non indichi

alcun criterio per selezionare le nuove entrate da quello che nuovo

non è, ma si limiti a rinviare ad un decreto interministeriale,

impedendo così il controllo sul corretto uso della deroga alla

devoluzione del gettito a favore della Regione, e facendo venir meno

la prevedibilità delle decisioni degli organi ministeriali, con

violazione del principio della certezza del diritto. Sarebbe inoltre

vulnerato il principio di leale collaborazione fra Stato e regione,

per non essere stata prevista alcuna forma di partecipazione e di

consultazione della Regione, essendosi negata sia la partecipazione

del presidente della regione al consiglio dei ministri che approvò

il disegno di legge, sia una partecipazione della Regione nel

procedimento di determinazione discrezionale dell'entità

dei maggiori proventi riservati allo Stato.

2. - In secondo luogo la ricorrente censura l'art. 17 della legge

che, nel ridisegnare la disciplina della tassazione dei veicoli a

motore, con abolizione o riduzione contemporanea di alcune imposte,

stabilisce al comma 22 che l'insieme dei provvedimenti previsti dallo

stesso articolo deve consentire di realizzare maggiori entrate nette

a favore del bilancio dello Stato per almeno 100 miliardi di lire.

Tale ultima disposizione sarebbe illegittima in quanto sembrerebbe,

secondo la ricorrente, voler apporre una ulteriore riserva a favore

dell'erario statale, pur non trattandosi nella fattispecie né di

nuovi tributi né di aumento di aliquote, ma di rideterminazione di

base imponibile o di minori entrate per soppressione di preesistenti

tributi; e in quanto non è prevista a favore della regione

siciliana, come invece prevede il comma 23 dello stesso art. 17 a

favore della regione Sardegna, un trasferimento compensativo della

perdita di gettito derivante dall'abolizione di tributi esistenti.

3. - In terzo luogo la Regione lamenta che l'art. 18 della legge

impugnata - il quale istituisce una imposta "erariale regionale"

sulle emissioni sonore derivanti dal traffico aereo, prevedendo che

il relativo gettito sia assegnato "allo stato di previsione degli

assessorati regionali" per essere destinato, con modalità da questi

ultimi stabilite, a sovvenzioni e indennizzi a favore delle

amministrazioni e dei soggetti residenti nelle zone limitrofe agli

aeroscali - non tenga conto della peculiarità della struttura della

finanza regionale siciliana, in forza della quale spetterebbe alla

Regione istituire il tributo in oggetto con propria legge,

attenendosi ai principi individuati nella legislazione statale.

4. - Infine la ricorrente censura l'art. 26 della legge, che

consente ai concessionari dei servizi di riscossione di compiere fino

al 31 dicembre 1998 atti e adempimenti, diretti alla riscossione di

tributi e al rimborso delle somme inesigibili, i cui termini siano

scaduti al 31 dicembre 1996. L'esercizio di tale facoltà è

condizionato all'autorizzazione della direzione regionale delle

entrate e al versamento di somme. La Regione lamenta che il comma 3

dell'art. 26, prevedendo che la devoluzione dei proventi erariali

spettanti alle regioni a statuto speciale, ai sensi dei rispettivi

statuti e delle norme di attuazione, sia effettuata considerando

anche le somme oggetto di versamento unificato da parte dei

contribuenti, non distingua la situazione della regione siciliana e

non richiami l'art. 21 del d. lgs n. 241 del 1997, secondo cui le

somme riscosse in Sicilia in forza dei versamenti unificati sono

versate alla cassa regionale siciliana di Palermo. In tal modo la

disposizione predetta violerebbe l'art. 36 dello statuto e l'art. 2

della norme di attuazione di cui al d.P.R. n. 074 del 1965,

limitando arbitrariamente la potestà di riscossione dei tributi

spettante alla Regione.

5. - Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio,

chiedendo il rigetto del ricorso.

In relazione all'art. 64 della legge, la difesa erariale osserva

che l'operazione di classamento degli immobili non dà luogo

all'attribuzione all'erario del maggior gettito, che sarebbe

impossibile determinare.

In una successiva memoria l'avvocatura erariale sostiene che

entrate nuove suscettibili di essere riservate allo Stato sono tutte

quelle che trovano la loro fonte in altre disposizioni della stessa

legge, volte appunto a procurare incrementi di gettito; e contesta

che nella fattispecie fosse prescritta la partecipazione del

presidente della regione siciliana al Consiglio dei Ministri che

deliberò il progetto di legge, non sussistendo in argomento un

interesse differenziato della Regione medesima.

Quanto all'art. 17, l'avvocatura erariale, nell'atto di

costituzione, sostiene che la determinazione su basi completamente

nuove della tassa di circolazione sui veicoli a motore dà luogo a

una nuova entrata, mentre la legge potrebbe sopprimere un tributo

esistente con effetto anche nella regione siciliana.

Nella successiva memoria si precisa che non potrebbe derivare

alcuna lesione dell'autonomia finanziaria della Regione da una

disposizione che assicura la invarianza del gettito delle tasse

automobilistiche, così escludendo che si dia luogo a nuove entrate;

mentre, per ciò che riguarda il maggior gettito atteso in misura non

inferiore a 100 miliardi, esso riguarderebbe non già le tasse

automobilistiche, ma altre disposizioni contenute nel medesimo

art. 17, dirette a procurare maggiori entrate, che vengono riservate

allo Stato. Né la regione siciliana potrebbe lamentare l'assenza di

una disposizione che la riguardi, analoga a quella del comma 23

relativa alla regione Sardegna: sarebbe inammissibile una censura

ancorata ad una pretesa disparità di trattamento fra regioni; e

comunque la disposizione in esame, relativa alla regione Sardegna,

sarebbe giustificata per il fatto che le entrate di tale Regione sono

costituite da quote di tributi erariali specificamente indicati, fra

cui la abolita tassa di concessione governativa sulle patenti di

guida, mentre alla regione siciliana è devoluto l'intero gettito dei

tributi riscossi nel suo territorio, ivi compreso quello delle tasse

automobilistiche, il cui gettito complessivo rimane invariato tenendo

anche conto della abolizione della tassa di concessione sulle

patenti.

In relazione all'art. 18, la memoria del Presidente del Consiglio

sostiene che la imposta sulle emissioni sonore è un'imposta statale,

istituita con carattere di uniformità per l'intero territorio

nazionale, e denominata "regionale" perché il relativo gettito è

destinato ad essere utilizzato secondo modalità stabilite dagli

assessorati regionali. Alla Regione spetterebbe invece solo il potere

di istituire tributi propri in corrispondenza alle particolari

esigenze della comunità regionale (art. 6 del d.P.R. n. 1074 del

1965).

Infine, con riguardo all'art. 26, si osserva nella memoria che la

disposizione in esame concerne le regioni a statuto speciale e le

province autonome il cui sistema finanziario si fonda sulla

devoluzione di quote del gettito di tributi erariali; la regione

siciliana, a cui spettano tutte le entrate tributarie erariali

riscosse nel suo territorio, salvo quelle eccettuate e quelle

riservate allo Stato, non sarebbe interessata dalla disposizione

medesima. Né vi sarebbe stata necessità di richiamare l'art. 21 del

d.lgs. n. 241 del 1997, che permane in vigore anche nella parte in

cui prevede il versamento, da parte delle banche, delle somme

riscosse alla cassa regionale siciliana. Considerato in diritto

1. - La regione siciliana ha impugnato quattro disposizioni

contenute nella legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la

stabilizzazione della finanza pubblica), per contrasto con l'art. 36

dello statuto speciale e con le norme di attuazione di cui all'art. 2

del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074.

Conviene prendere le mosse dalle censure sollevate nei confronti

dell'art. 64, e più precisamente del comma 1. Esso dispone che "le

entrate derivanti" dalla medesima legge "sono riservate all'erario" e

sono destinate a finalità identificate con formula consueta - di

copertura degli oneri del debito pubblico e di riequilibrio del

bilancio; e che le modalità di attuazione del medesimo articolo sono

stabilite, ove necessario, con decreto del Ministro delle finanze, di

concerto con il Ministro del tesoro.

Secondo la Regione ricorrente, la disposizione sarebbe lesiva

dell'autonomia finanziaria ad essa spettante, in primo luogo in

quanto le entrate derivanti dalla legge impugnata non conseguirebbero

alla istituzione di nuovi tributi o all'incremento delle aliquote di

tributi esistenti, ma alla rideterminazione della base imponibile di

tributi esistenti, di spettanza regionale, o alla istituzione di

tributi che sarebbero sostitutivi di altri preesistenti pure

spettanti alla Regione. In secondo luogo, l'illegittimità della

disposizione discenderebbe dal fatto che essa non precisa i criteri

di distinzione fra nuove entrate riservate allo Stato e ciò che non

è nuovo, ma rinvia ad un decreto ministeriale, che potrebbe

determinare discrezionalmente l'entità delle entrate riservate,

senza alcuna partecipazione della Regione, con ciò causando

incertezza per la Regione e violando il principio di leale

cooperazione.

2. - La questione è fondata nei limiti di seguito precisati.

Questa Corte ha già avuto occasione di chiarire che clausole

legislative generiche come quella in esame, che si limitano a

riservare all'erario le entrate "derivanti" da altre disposizioni

contenute negli stessi provvedimenti legislativi in cui sono

contenute, e cioè le entrate che trovano in essi la loro fonte, non

comportano che si considerino come nuove entrate tributarie,

riservate allo Stato, entrate cui non si debba invece riconoscere

tale carattere, perché non sono "nuove" nel senso ora detto: onde è

in sede di applicazione concreta di tali clausole che la Regione, ove

riscontri che lo Stato pretende di avocare a sé entrate prive di

detto carattere, potrà difendere la propria autonomia finanziaria

dalla lesione che ne deriverebbe, attraverso gli strumenti

appropriati, ivi compreso, se del caso, il conflitto di attribuzioni

(sentenza n. 98 del 2000).

Si può qui aggiungere che, quando la legge comprenda sia misure

accrescitive delle entrate ( e così introduzione di nuovi tributi,

aumento di aliquote o estensione delle basi imponibili di tributi

preesistenti), sia misure destinate invece a ridurre le entrate (e

così soppressione di tributi esistenti, riduzione di aliquote o

restrizioni di basi imponibili di tributi), per nuove entrate

riservate allo Stato devono intendersi, nel silenzio della legge,

solo le maggiori entrate nette derivanti dalla legge, e dunque solo

le maggiori entrate che eccedono le minori entrate contemporaneamente

derivanti dallo stesso provvedimento. Diversamente, all'aumento delle

entrate per lo Stato farebbe riscontro non già come è conforme alla

ratio delle clausole di riserva di nuove entrate all'erario

l'invarianza del gettito a favore della Regione, ma una diminuzione

di quest'ultimo: il che andrebbe al di là di ciò che prevede la

norma di attuazione, quando consente di sottrarre alla Regione, per

riservarlo a finalità specifiche dello Stato, il gettito aggiuntivo

di entrate tributarie altrimenti spettanti alla Regione (cfr.

sentenza n. 198 del 1999, nonché sentenza n. 49 del 1972).

3. - Mentre, dunque, sotto questo profilo la questione non è

fondata, è invece fondata sotto il profilo della mancata previsione

di una partecipazione della Regione nel procedimento previsto per

l'attuazione della clausola di riserva. Come la Corte ha affermato a

proposito di clausole legislative identiche a quella qui in esame,

contenute nella legge n. 662 del 1996 e nel decreto legge n. 669 del

1996, la riserva allo Stato di nuove entrate tributarie rappresenta

un meccanismo derogatorio, rispetto al principio della attribuzione

alla Regione del gettito dei tributi erariali riscossi nel suo

territorio, la cui attuazione incide direttamente sulla effettiva

garanzia della autonomia finanziaria della stessa Regione: onde il

principio di leale cooperazione esige che tale meccanismo, in

particolare quando esso comporti stime e valutazioni tecnicamente

complesse in vista della ripartizione fra Stato e regione del gettito

dei medesimi tributi, si attui mediante procedimenti non unilaterali,

ma che contemplino una partecipazione della Regione (sentenza n. 98

del 2000).

La disposizione impugnata, al pari di quelle già dichiarate

costituzionalmente illegittime dalla Corte nella citata sentenza

n. 98 del 2000, rinvia invece, per stabilire, ove necessario, le

modalità di attuazione della riserva di nuove entrate allo Stato, ad

un decreto del Ministro delle finanze di concerto con quello del

tesoro, senza alcuna partecipazione della Regione. In questa parte,

dunque, la norma impugnata incorre nello stesso vizio di legittimità

costituzionale già accertato con riguardo alle analoghe disposizioni

ora ricordate.

4. - La ricorrente censura, in secondo luogo, l'art. 17, comma

22, della legge impugnata. L'art. 17 contiene una serie di

disposizioni in materia tributaria, per lo più, ma non sempre,

concernenti i veicoli. Alcune si riferiscono al sistema delle tasse

automobilistiche, con soppressione di alcune specifiche voci

impositive (commi 4, 6, 7, 8), riduzione delle tasse per alcuni

veicoli (comma 5), nuova disciplina della riscossione (commi da 10 a

14), nuovi criteri per la determinazione delle tariffe (commi 15 e

16); altre riguardano i criteri di determinazione dell'imposta di

registro sugli atti e formalità relativi ai veicoli a motore (comma

17) e la soppressione della tassa sulle concessioni governative per

le patenti di guida (comma 21); altre ancora riguardano la

istituzione della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di

ossidi di azoto dei grandi impianti di combustione (commi da 29 a

33), e altre materie anche non tributarie.

Il comma 22 stabilisce che "le tariffe delle tasse

automobilistiche devono fornire un gettito equivalente a quello delle

stesse tasse automobilistiche vigenti al 31 dicembre

1997", maggiorato di un importo pari a quello delle imposte abolite e

delle riduzioni disposte; riduce la quota dell'accisa sulla benzina

spettante alle regioni a statuto ordinario; e dispone (terzo periodo)

che "l'insieme dei provvedimenti di cui al presente articolo deve

consentire di realizzare maggiori entrate nette al bilancio dello

Stato per almeno 100 miliardi di lire".

A sua volta il comma 23 prevede un trasferimento di somme a

favore della regione Sardegna a compensazione della perdita di

gettito derivante dall'abolizione della tassa sulle concessioni

governative per le patenti di guida.

La Regione ricorrente lamenta che il citato comma 22 preveda una

riserva di entrata a favore dello Stato, che non sarebbe legittima in

quanto non si tratterebbe di nuovi tributi né di aumento di

aliquote, bensì di rideterminazione di base imponibile o di

riduzione di entrate per soppressione di preesistenti tributi di

spettanza regionale; e che non sia prevista alcuna forma di

compensazione per la perdita di gettito a favore della regione

siciliana, analoga a quella prevista a favore della regione Sardegna

dal comma 23.

5. - La questione non è fondata.

L'art. 17 della legge contiene una serie di misure, alcune delle

quali comportano maggiori entrate, altre comportano minori entrate.

Per quanto riguarda in particolare le entrate derivanti dalle tasse

automobilistiche (il cui gettito riscosso nella regione siciliana è

di spettanza di quest'ultima), la stessa disposizione impone di

configurarne le nuove tariffe, ai sensi del comma 16, in modo tale da

fornire "un gettito equivalente" a quello delle stesse tasse vigenti

al 31 dicembre 1997, maggiorato di un importo pari a quello delle

soppressioni e riduzioni di tributi previste dalla medesima

disposizione. Non sono previste nuove entrate nette derivanti dalle

tasse automobilistiche, e non opera dunque, in proposito per le

ragioni sopra esposte al n. 2 la riserva di entrate a favore

dell'erario di cui all'art. 64 della legge.

Quanto poi al disposto dell'ultimo periodo del comma 22, secondo

cui "l'insieme dei provvedimenti di cui al presente articolo deve

consentire di realizzare maggiori entrate nette al bilancio dello

Stato per almeno 100 miliardi di lire", esso non può riferirsi al

gettito delle tasse automobilistiche, di spettanza regionale, perché

ciò sarebbe in contraddizione con il criterio di invarianza del

gettito stabilito nella prima parte del medesimo comma 22.

Le maggiori entrate attese sono dunque quelle derivanti da misure

incidenti su oggetti diversi dalle tasse automobilistiche devolute

alla Regione. E poiché si prevede la realizzazione a favore del

bilancio dello Stato di maggiori entrate nette l'ipotesi della

riserva all'erario si realizza in conformità alle norme di

attuazione dello statuto, secondo quanto si è più sopra precisato.

Né vi sarebbe stato luogo per operare compensazioni a favore

della regione siciliana, analoghe a quella prevista a favore della

regione Sardegna dal comma 23. Quest'ultima, infatti, non usufruisce,

a differenza della regione siciliana, del gettito delle tasse

automobilistiche riscosse nel suo territorio, onde la soppressione

della tassa sulle concessioni governative per le patenti (già

devoluta pro quota invece, alla Regione) avrebbe prodotto, senza la

compensazione prevista, una diminuzione di gettito. Tale effetto non

si produce invece per la regione siciliana, garantita dal criterio di

invarianza del gettito delle tasse automobilistiche (riscosse dalla

Regione) previsto dallo stesso comma 22, e la cui applicazione tiene

conto anche, come è stabilito espressamente sempre dal comma 22,

della abolizione della tassa di concessione governativa sulle

patenti.

6. - La terza censura mossa col ricorso riguarda l'art. 18 della

legge impugnata, che istituisce una "imposta erariale regionale"

sulle emissioni sonore derivanti dal traffico aereo, demandando ad un

regolamento la determinazione delle modalità di accertamento nonché

della misura dell'aliquota, commisurata alla rumorosità degli

aeromobili, e stabilendo che il gettito dell'imposta sia assegnato

nell'anno successivo "allo stato di previsione degli assessorati

regionali per essere destinato, con modalità stabilite dagli stessi

assessorati, a sovvenzioni ed indennizzi alle amministrazioni ed ai

soggetti residenti nelle zone limitrofe agli aeroscali".

La ricorrente lamenta che la norma non tenga conto della

peculiarità della finanza della regione siciliana, in forza della

quale la istituzione di siffatto tributo spetterebbe alla Regione,

nei limiti dei principi individuati dalla legislazione statale.

7. - La questione non è fondata.

La nuova imposta, pur definita "erariale regionale", è un

tributo istituito dallo Stato in tutto il territorio nazionale, fra

l'altro in connessione con materia, come il traffico aereo, di

competenza statale, e disciplinato dallo Stato come gli altri tributi

erariali. È solo il suo gettito che è devoluto alle regioni, e

dunque anche alla regione siciliana, per un utilizzo vincolato alle

finalità precisate dallo stesso art. 18, comma 3: salva la

possibilità per la Regione, nei limiti in cui la materia lo

consenta, di esercitare a sua volta la competenza legislativa di cui

essa gode in relazione alla disciplina dei tributi erariali il cui

gettito è devoluto alla stessa Regione.

8. - Da ultimo la Regione impugna l'art. 26, comma 3, della legge

in esame. L'art. 26 riapre, a determinate condizioni, i termini per

gli adempimenti dei soggetti incaricati della riscossione. Il comma 3

stabilisce che "la devoluzione delle quote dei proventi erariali

spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome ai

sensi dei rispettivi statuti e relative norme di attuazione è

effettuata considerando anche le somme oggetto di versamento

unificato e di compensazione nell'ambito territoriale della regione o

provincia autonoma medesima, affluite all'apposita contabilità

speciale intestata al Ministero delle finanze, dipartimento delle

entrate, direzione centrale della riscossione, determinate e

ripartite dalla struttura di gestione di cui all'art. 22, comma 1,

del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241".

La ricorrente lamenta che, operando un indistinto riferimento a

tutte le regioni a statuto speciale, e omettendo il richiamo alla

disposizione di cui all'art. 21 del decreto legislativo n. 241 del

1997, che prevede il versamento delle somme, riscosse a seguito dei

versamenti unitari, alla cassa regionale siciliana di Palermo, il

legislatore avrebbe limitato arbitrariamente la potestà di

riscossione dei tributi spettante alla Regione medesima.

9. - La questione non è fondata.

La disposizione impugnata non innova in nulla quanto alla

disciplina generale dei rapporti fra Stato e regione siciliana in

ordine alla riscossione dei tributi, ma si riferisce alle ipotesi in

cui il gettito di determinati tributi è ripartito per quote fra

Stato e regione, limitandosi a precisare che la devoluzione alle

regioni delle quote di loro spettanza deve tener conto delle somme

oggetto di versamento unificato e di compensazione, secondo le nuove

norme che consentono ai contribuenti di versare unitariamente le

imposte, i contributi dovuti all'INPS e le altre somme a favore dello

Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale

compensazione dei crediti, relativi allo stesso periodo, nei

confronti dei medesimi soggetti (art. 1 del d.lgs. 8 luglio 1997,

n. 241).

Il richiamo all'art. 22 del d.lgs. n. 241 del 1997 riguarda la

già prevista struttura di gestione incaricata della suddivisione

delle somme fra gli enti destinatari, e non tocca in alcun modo la

perdurante applicabilità della diversa disposizione di cui

all'art. 21 dello stesso decreto legislativo, che disciplina gli

adempimenti delle banche, delegate dai contribuenti per i pagamenti

delle imposte, in tema di versamento delle somme riscosse alla

tesoreria dello Stato o alla cassa regionale siciliana di Palermo.

Nessuna lesione dell'autonomia della regione siciliana, pertanto,

deriva dalla disposizione denunciata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 64, comma

1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la

stabilizzazione della finanza pubblica), nella parte in cui, nello

stabilire che le modalità di attuazione dello stesso articolo 64

sono definite con decreto ministeriale, non prevede la partecipazione

della regione siciliana al relativo procedimento;

b) dichiara non fondata, per la parte non compresa nel precedente

capo a) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 64

della predetta legge n. 449 del 1997, sollevata, in riferimento

all'art. 36 dello statuto speciale e alle relative norme di

attuazione in materia finanziaria, di cui all'art. 2 del d.P.R.

26 luglio 1965, n. 1074, dalla regione siciliana con il ricorso in

epigrafe;

c) dichiara non fondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 17, comma 22, della predetta legge n. 449

del 1997, sollevata, in riferimento all'art. 36 dello statuto

speciale e alle relative norme di attuazione in materia finanziaria,

di cui all'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965, dalla regione

siciliana con il ricorso in epigrafe;

d) dichiara non fondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 18 della predetta legge n. 449 del 1997,

sollevata, in riferimento all'art. 36 dello statuto speciale e alle

relative norme di attuazione in materia finanziaria, di cui

all'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965, dalla regione siciliana con

il ricorso in epigrafe;

e) dichiara non fondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 26 della predetta legge n. 449 del 1997,

sollevata, in riferimento all'art. 36 dello statuto speciale e alle

relative norme di attuazione in materia finanziaria, di cui

all'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965, dalla regione siciliana con

il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 25 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:348 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari