Corte costituzionale

Sentenza n. 348/1999

Altra decisione · depositata il 22/07/1999 · relatore Massimo Vari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge

della Regione Siciliana, approvata il 19 giugno 1997, recante

"Interventi per la campagna di meccanizzazione agricola 1996-1997 e

disposizioni varie in materia di agricoltura e foreste", promosso con

ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana,

notificato il 28 giugno 1997, depositato in Cancelleria il 5 luglio

successivo ed iscritto al n. 45 del registro ricorsi 1997.

Udito nell'udienza pubblica dell'8 giugno 1999 il giudice relatore

Massimo Vari;

Udito l'Avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente del

Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato, il

Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha proposto

questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge

approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 19

giugno 1997 (Interventi per la campagna di meccanizzazione agricola

1996-1997 e disposizioni varie in materia di agricoltura e foreste).

Secondo il ricorrente, la denunciata disposizione avrebbe "il fine

di sanare indirettamente rapporti di lavoro instauratisi in

violazione di preesistenti norme regionali, che imponevano ai

consorzi di bonifica l'assoluto divieto di assunzioni, sotto

qualsiasi forma, di nuove unità di personale (art. 3 della legge

regionale n. 49 del 1981)".

Nel ritenere la disposizione denunciata "censurabile sotto il

profilo del mancato rispetto del principio di buon andamento di cui

all'art. 97 della Costituzione", il Commissario dello Stato ravvisa

anche un vulnus all'art. 81 della Costituzione, avendo il legislatore

regionale omesso di quantificare l'onere e di indicare i mezzi di

copertura.

2. - Con memoria depositata il 25 maggio 1999, il Commissario dello

Stato per la Regione Siciliana, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, ha chiesto che, in ordine al

giudizio in epigrafe, venga dichiarata cessata la materia del

contendere, in quanto il Presidente della Regione Siciliana, dopo

l'instaurazione del giudizio stesso, ha promulgato parzialmente la

delibera impugnata, divenuta legge regionale 2 luglio 1997, n. 20,

con omissione della disposizione censurata. Considerato in diritto Con il ricorso in epigrafe viene denunciato, per contrasto con gli

artt. 81, quarto comma, e 97 della Costituzione, l'art. 2 della legge

approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 19 giugno 1997,

recante "Interventi per la campagna di meccanizzazione agricola

1996-1997 e disposizioni varie in materia di agricoltura e foreste".

Come già accennato nelle premesse in fatto, la delibera

legislativa sulla quale si appuntano i dubbi di costituzionalità del

Commissario dello Stato è stata promulgata dal Presidente della

Regione Siciliana, con omissione della disposizione impugnata,

divenendo la legge 2 luglio 1997, n. 20 (in Gazzetta Ufficiale della

Regione Siciliana 4 luglio 1997, n. 32).

Pertanto, conformemente alla costante giurisprudenza di questa

Corte (da ultimo, sentenza n. 139 del 1999), va dichiarata cessata la

materia del contendere.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di

cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 luglio 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:348 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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