Corte costituzionale

Sentenza n. 345/1990

Altra decisione · depositata il 20/07/1990 · relatore Antonio Baldassarre

Norme in gioco

citata

  • art. 20legge 67/1988

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi promossi con ricorsi delle Province autonome di Trento e

di Bolzano notificati il 2 marzo 1990, depositati in Cancelleria il 7

successivo, per conflitti di attribuzione sorti a seguito del decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri in data 22 dicembre 1989,

dal titolo "Atto di indirizzo e coordinamento dell'attività

amministrativa delle Regioni e Province autonome concernente la

realizzazione di strutture sanitarie nazionali per anziani non

autosufficienti non assistibili a domicilio o nei servizi

semiresidenziali" ed iscritti ai nn. 7 e 8 del registro conflitti

1990;

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 22 maggio 1990 il Giudice relatore

Antonio Baldassarre;

Uditi gli Avvocati Sergio Panunzio per la Provincia autonoma di

Trento, Roland Riz e Sergio Panunzio per la Provincia autonoma di

Bolzano e l'Avvocato dello Stato Mario Cevaro per il Presidente del

Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - La Provincia autonoma di Trento ha proposto un ricorso,

regolarmente notificato e depositato, con il quale ha sollevato

conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione al

d.P.C.M. 22 dicembre 1989, dal titolo "Atto di indirizzo e

coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni e province

autonome concernente la realizzazione di strutture sanitarie

residenziali per anziani non autosufficienti non assistibili a

domicilio o nei servizi semiresidenziali". Tale atto, secondo la

ricorrente, lederebbe le competenze costituzionalmente garantite alla

Provincia dagli artt. 4, 8, n. 17) e n. 25), 9, n. 10) e 16 del

d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Testo Unico delle leggi costituzionali

concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), nonché

le relative norme di attuazione, anche in riferimento ai principi che

presiedono all'esercizio del potere governativo di indirizzo e

coordinamento.

Premesso che possiede competenza esclusiva in materia di lavori

pubblici e di assistenza, nonché competenza concorrente in materia

di igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria, la

Provincia di Trento, nel ricordare che la disciplina considerata deve

tener conto delle abitudini di vita peculiari delle singole zone,

ritiene che i pur necessari standards relativi alle strutture

residenziali per anziani non possano andare al di là di quanto

strettamente necessario per la salvaguardia di esigenze unitarie

veramente essenziali. Tanto più ciò varrebbe ove si tenesse

presente che la materia disciplinata verte in gran parte nell'ambito

di competenze esclusive e che lo Statuto del Trentino-Alto Adige

dispone che l'interesse nazionale deve ricomprendere anche la tutela

delle minoranze linguistiche locali.

Più in particolare, la ricorrente osserva che risulterebbe

violato il principio di legalità, richiesto da un corretto esercizio

della funzione di indirizzo e coordinamento, laddove l'atto impugnato

disciplina oggetti che non sarebbero ricompresi nella legge. Questa,

infatti, prevedrebbe standards di carattere puramente dimensionale,

relativi soltanto alle nuove strutture destinate esclusivamente ad

"anziani che non possono essere assistiti a domicilio". Il decreto

sarebbe pertanto illegittimo nelle seguenti parti: a) nell'art. 1 e

nell'Allegato A (annesso come "parte integrante del presente

decreto") in tutte le sue prescrizioni, fuorché in quelle comprese

nel n. 10, in quanto fisserebbero anche le "tipologie" delle

residenze, i criteri progettuali e quelli relativi all'organizzazione

e al funzionamento delle residenze; b) nell'art. 2, in quanto

estenderebbe l'obbligo di osservare i requisiti richiesti anche alle

istituzioni che si convenzionano o già convenzionate con il Servizio

sanitario nazionale (le quali sarebbero estranee al programma

finanziato dall'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Legge

finanziaria 1988); c) nell'art. 3, in quanto assoggetterebbe al

medesimo obbligo tutti "i soggetti non autosufficienti" anche diversi

dagli anziani (cui, invece, farebbe esclusivo riferimento il citato

art. 20).

In secondo luogo, il decreto impugnato sarebbe illegittimo per il

fatto che mancherebbe nella disposizione legislativa che prevede

l'atto di indirizzo e coordinamento l'indicazione dei criteri per

l'esercizio della relativa funzione.

Infine, sempre a giudizio della ricorrente, l'atto di indirizzo e

coordinamento sarebbe illegittimo in quanto, anziché porre programmi

o indirizzi, assumerebbe forme così analitiche e dettagliate da non

lasciare alcuno spazio all'autonomia provinciale.

2. - Contro lo stesso d.P.C.M. 22 dicembre 1989 ha presentato

ricorso per conflitto di attribuzione anche la Provincia autonoma di

Bolzano, la quale - dopo aver ricordato di aver già adottato più

leggi (l. prov. 30 ottobre 1973, n. 77 e l. prov. 18 agosto 1988, n.

33 che prevede un regolamento della Giunta Provinciale sulle

caratteristiche tecniche degli edifici, sulle dimensioni minime e

massime, nonché sugli standards di personale) - sostiene, in primo

luogo, che della funzione di indirizzo e coordinamento sarebbero

destinatarie soltanto le regioni a statuto ordinario. Ciò varrebbe,

in particolare, nella materia considerata, dato che l'art. 80 della

legge n. 833 del 1978 farebbe salva, anche in relazione alla funzione

d'indirizzo e coordinamento, l'autonomia delle Province autonome.

Sicché, non essendo riferibile alla ricorrente l'art. 5 della legge

n. 833 del 1978, non sarebbe neppure applicabile ad essa l'art. 20,

secondo comma, lettera f), della legge n. 67 del 1988, sul quale si

fonda l'atto impugnato.

Per i restanti profili il ricorso della Provincia di Bolzano è

identico a quello della Provincia di Trento, salva l'aggiunta di un

invito a questa Corte di ripensare l'intera problematica

dell'applicazione alle suddette Province della funzione d'indirizzo e

coordinamento, anche al fine di portare a conclusione l'attuazione

del c.d. pacchetto delle misure per le popolazioni alto-atesine,

concordato nel novembre del 1969.

3. - In relazione ad ambedue i ricorsi si è costituito il

Presidente del Consiglio dei ministri al fine di sostenere il loro

rigetto.

Il resistente, dopo aver ricordato le sentenze di questa Corte che

escludono la non applicabilità della funzione di indirizzo e

coordinamento alle Province autonome, sottolinea l'irrilevanza della

tutela delle minoranze linguistiche rispetto a una materia come

quella delle strutture edilizie di ricovero e di cura per gli anziani

non autosufficienti.

In particolare, poi, l'Avvocatura dello Stato nega che nel caso

dedotto in giudizio risulti violato il principio di legalità da

parte dell'impugnato atto d'indirizzo e coordinamento. Quest'ultimo,

infatti, si rapporterebbe direttamente all'art. 5 della legge n. 833

del 1978, il quale soddisfa il predetto principio. In secondo luogo,

la legge n. 67 del 1988 farebbe riferimento, non solo alle

dimensioni, ma anche alla tipologia: gli standards, infatti,

sarebbero modelli o tipi cui uniformarsi per meglio spendere le somme

stanziate dall'art. 20 della legge n. 67 del 1988, somme sulle quali

inciderebbero tanto le dimensioni quanto la tipologia dell'edificio

da destinare a residenze per gli anziani non autosufficienti. In

terzo luogo, anche la previsione dell'art. 2, relativo all'obbligo

per le strutture convenzionate di osservare i requisiti delineati

nell'atto impugnato, troverebbe la propria giustificazione nell'art.

5 della legge n. 833 del 1978. Oltre a ciò, continua l'Avvocatura

dello Stato, l'estensione disposta nell'art. 3 del decreto impugnato

a tutti i soggetti non autosufficienti sarebbe giustificata dall'art.

20, primo comma, della legge n. 67 del 1988. Quanto, poi, alla

dedotta mancanza dei criteri direttivi necessari per l'esercizio

della funzione d'indirizzo e di coordinamento, l'Avvocatura dello

Stato precisa che anche tale censura non terrebbe conto sia del fatto

che fonte del potere in questione sarebbe l'art. 5 della legge n. 833

del 1978, sia del rilievo che il semplice riferimento a standards

dimensionali e tipologici rappresenterebbe già un criterio

sufficientemente dettagliato. Infine, conclude il resistente, l'atto

impugnato lascerebbe sufficienti spazi all'autonomia delle Province

autonome, in quanto ciascuno dei criteri delineati nell'allegato " A"

consentirebbe una variegata molteplicità di soluzioni che potrebbe

essere diversificata in funzione delle differenti esigenze locali.

4. - In prossimità dell'udienza hanno presentato memorie sia le

Province che il Presidente del Consiglio dei ministri.

Le ricorrenti, oltre a ribadire le proprie posizioni, replicano

all'argomento dello Stato per il quale l'atto impugnato risponderebbe

alle esigenze proprie del principio di legalità sostenendo che

l'art. 5 della legge n. 833 del 1978 non sarebbe idoneo a fornire la

predetta copertura legislativa, dal momento che conterrebbe soltanto

una disciplina procedurale per l'esercizio della funzione di

indirizzo e coordinamento, e non già gli indirizzi e i criteri

richiesti dalla giurisprudenza di questa Corte al fine

dell'osservanza del principio di legalità (sostanziale)

nell'esercizio della suddetta funzione.

La memoria della difesa dello Stato è stata depositata soltanto

il 18 maggio 1990 e, pertanto, deve considerarsi fuori termine. Considerato in diritto

1. - Le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno presentato

due distinti ricorsi per conflitto di attribuzioni nei confronti

dello Stato in relazione al d.P.C.M. 22 dicembre 1989, intitolato

"Atto di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa

delle regioni e province autonome concernente la realizzazione di

strutture sanitarie residenziali per anziani non autosufficienti non

assistibili a domicilio o nei servizi semiresidenziali". Tutte e due

le ricorrenti lamentano la lesione delle competenze

costituzionalmente garantite alle Province autonome dagli artt. 4

(tutela delle minoranze linguistiche locali nell'ambito

dell'interesse nazionale), 8, nn. 17 e 25 (competenza esclusiva in

materia di lavori pubblici e di assistenza e beneficenza pubblica),

9, n. 10 (competenza concorrente in materia di igiene e sanità, ivi

compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera), e 16 (competenze

amministrative nelle materie in cui le Province possono emanare norme

legislative) del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Testo Unico delle

leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il

Trentino-Alto Adige), nonché dalle relative norme di attuazione,

anche in riferimento ai principi che presiedono all'esercizio della

funzione governativa di indirizzo e coordinamento e, in particolare,

al principio di legalità.

Poiché i due ricorsi lamentano per le rispettive Province

autonome la lesione di un'identica sfera di competenza e richiedono

l'annullamento del medesimo atto, i relativi giudizi possono essere

riuniti per essere decisi con un'unica sentenza.

2. - Al fine di decidere i conflitti si rende necessario

verificare la natura giuridica dell'atto impugnato e, più in

particolare, se esso sia riconducibile alla funzione di indirizzo e

coordinamento che il Governo possiede nei confronti delle competenze

attribuite alle regioni. Sebbene il d.P.C.M. 22 dicembre 1989 si

autoqualifichi - nel titolo e nella premessa - come atto di indirizzo

e coordinamento e sebbene alla relativa funzione sembri far

riferimento anche la disposizione di legge attributiva del potere di

cui è esercizio (v. art. 20, secondo comma, lettera f, della legge

11 marzo 1988, n. 67), mancano nell'atto impugnato alcuni elementi

essenziali che possano fondatamente indurre a collocarlo fra gli atti

rientranti nella predetta funzione.

2.1. - Il decreto contestato si pone in attuazione di una

previsione legislativa (art. 20 della legge n. 67 del 1988) diretta

ad autorizzare un programma decennale di interventi finanziari in

materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico

del patrimonio sanitario pubblico, nonché - ed è ciò che qui

interessa - in materia di realizzazione di residenze per anziani e

per soggetti non autosufficienti. Si tratta di una programmazione di

settore mirante ad incentivare le regioni e le province autonome a

predisporre progetti speciali, che, una volta approvati e inseriti in

un programma nazionale deliberato dal CIPE (su proposta del Ministro

della sanità), sono finanziati al 95% della spesa totale da mutui il

cui onere di ammortamento è assunto a carico del bilancio dello

Stato.

Il punto da sottolineare è che le regioni e le province autonome

non sono obbligate a presentare i propri progetti di intervento, ma,

soltanto ove intendano giovarsi dei vantaggiosi mutui offerti dallo

Stato, debbono predisporre, entro quattro mesi dalla pubblicazione

del decreto ministeriale che fissa i criteri generali per la

programmazione della realizzazione delle strutture edilizie in

oggetto, un programma triennale concernente gli interventi di cui

chiedono il finanziamento con la specificazione dei progetti da

realizzare (art. 20, quarto comma, della legge n. 67 del 1988). Tanto

che, nel caso che vi siano regioni o province autonome che non

abbiano presentato proposte di intervento nel termine indicato, non

solo non è previsto alcun meccanismo sostitutivo, ma si provvede, da

parte del CIPE, alla ripartizione dell'intera quota dei mutui

disponibile per le prime due annualità fra le regioni (e le province

autonome) che abbiano presentato i programmi nel termine, salva la

distribuzione di una quota maggiorata operata nella terza annualità

a fini di compensazione a favore delle regioni (o delle province

autonome) che abbiano eventualmente presentato in ritardo i predetti

programmi (v. art. 6, quarto comma, del d.M. 29 agosto 1989, n. 321).

All'interno di questa cornice programmatoria è previsto che le

regioni o le province autonome che intendano beneficiare delle

agevolazioni predisposte dallo Stato debbano conformare i propri

programmi d'intervento in ordine alla realizzazione delle residenze

per anziani e per i soggetti non autosufficienti, oltreché ai

criteri e agli obiettivi fissati, in parte, dall'art. 20 della legge

n. 67 del 1988 e, in parte, dall'art. 1 del d.M. 29 agosto 1989, n.

321, agli "standards" dimensionali stabiliti "a norma dell'art. 5

della legge 23 dicembre 1978, n. 833", vale a dire agli standards

fissati con le forme e le procedure proprie della funzione

governativa di indirizzo e coordinamento. A quest'ultimo scopo è

preordinato l'atto impugnato, il quale, per l'appunto, determina,

nella forma di una deliberazione del Consiglio dei ministri adottata

su proposta del Ministro della sanità, i requisiti dimensionali e

funzionali che le residenze per anziani e per soggetti non

autosufficienti devono possedere al fine di render possibile

l'approvazione da parte del CIPE dei relativi progetti regionali (o

provinciali) e il conseguente ottenimento, da parte delle regioni (o

delle province autonome) proponenti, del beneficio dei mutui statali

agevolati.

2.2. - Dal quadro normativo ora tracciato risulta evidente che

l'atto impugnato si inserisce in una catena programmatoria diretta a

stabilire un concorso finanziario da parte dello Stato a favore della

risoluzione di un problema, quello della realizzazione di residenze

per anziani e per soggetti non autosufficienti, che rientra fra gli

oggetti delle competenze riservate alle regioni (e alle province

autonome) in materia di sanità e di assistenza sociale. Si tratta,

in altre parole, di un insieme di misure finanziarie e normative

diretto a realizzare scopi particolari, ordinariamente spettanti alle

regioni (e alle province autonome), attraverso l'erogazione, da parte

dello Stato, di un contributo finanziario speciale e aggiuntivo a

favore delle regioni (o delle province autonome) che intendano

realizzare i propri programmi di costruzione delle residenze per gli

anziani e per i soggetti non autosufficienti in armonia con gli

standards dimensionali e funzionali fissati dal decreto impugnato.

Ebbene, l'atto statale con il quale vengono determinati gli anzidetti

standards è un atto governativo che, pur se pone indirizzi e fissa

obiettivi, non possiede le caratteristiche essenziali per esser

ricondotto alla funzione governativa di indirizzo e coordinamento,

quale risulta delineata dalla legge e dalla giurisprudenza di questa

Corte.

Nel d.P.C.M. 22 dicembre 1989 manca, innanzitutto, la base

legittimante propria di un atto di indirizzo e di coordinamento, che

è quella di porre direttive alle regioni (e alle province autonome)

nelle materie di loro competenza affinché le relative funzioni siano

esercitate nel rispetto di esigenze unitarie e di interessi

infrazionabili, valevoli per tutto il territorio nazionale (v.,

spec., sentt. nn. 39 del 1971; 142 del 1972; 340 del 1983; 304 del

1987; 214 del 1988; 242 e 389 del 1989). Scopo dell'atto impugnato,

infatti, non è quello di indirizzare le autonomie regionali (o

provinciali) verso fini radicati in interessi della collettività

generale e perciò inderogabili da parte delle singole regioni (o

province autonome), ma è, invece, quello di porre opportune esigenze

funzionali e dimensionali relative alle residenze per anziani e per

soggetti non autosufficienti, il cui inglobamento nei progetti di

realizzazione delle predette residenze da parte delle regioni (o

delle province autonome) viene considerato una condizione essenziale

per l'approvazione da parte del CIPE dei progetti stessi e per

l'inserimento di questi ultimi nel piano nazionale di riparto delle

quote di mutuo. In altre parole, gli standards posti nell'atto

impugnato non sono espressione di esigenze unitarie in grado di

vincolare tutte le regioni (o le province autonome) nell'esercizio

delle loro funzioni in materia di sanità e di assistenza sociale, ma

costituiscono un vincolo per le sole regioni che, intendendo

avvalersi dei fondi speciali messi a disposizione dallo Stato per la

realizzazione delle anzidette residenze, decidono di presentare al

Ministro della sanità i relativi programmi di costruzione o di

ristrutturazione, programmi che si aggiungono a quelli eventualmente

adottati dalle regioni (e dalle province autonome) nell'esercizio

delle loro proprie competenze e sulla base dei finanziamenti ad esse

spettanti in via ordinaria.

Inoltre, proprio in ragione del carattere aggiuntivo

dell'intervento previsto e della natura di contributo finanziario

speciale finalizzato al migliore espletamento di talune funzioni

regionali, non può collegarsi l'atto impugnato ad alcuno dei limiti

costituzionali posti alle competenze legislative e amministrative

delle regioni (e delle province autonome). Sicché viene meno

quell'ancoraggio essenziale alle norme costituzionali sui limiti alle

competenze regionali (o provinciali) che, a partire dalla sentenza n.

39 del 1971 di questa Corte, è stato configurato come il fondamento

costituzionale della funzione governativa di indirizzo e

coordinamento.

2.3. - La mancanza di qualsiasi base normativa che possa indurre a

considerare l'atto impugnato come esercizio della funzione

governativa di indirizzo e di coordinamento non può essere surrogata

o scavalcata dalla dizione letterale dell'art. 20, secondo comma,

lettera f, della legge n. 67 del 1988, il quale stabilisce che le

strutture residenziali dovranno conformarsi a standards "che saranno

emanati a norma dell'art. 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833".

Quest'ultimo articolo, infatti, determina le procedure e le forme

attraverso cui vanno emanati gli atti governativi di indirizzo e

coordinamento in materia sanitaria. Sicché il rinvio a tale

disposizione ai fini della fissazione degli standards dimensionali

delle strutture residenziali ha, di per sé, il puro scopo di

individuare le procedure e le forme del correlativo atto, e non già

quello di qualificarlo come esercizio della funzione governativa di

indirizzo e coordinamento.

Per quanto siffatta previsione legislativa possa apparire

eccessiva e persino incongrua, sopratutto se messa a confronto con la

disposizione contenuta nello stesso articolo che affida a un semplice

decreto del Ministro della sanità la determinazione dei "criteri

generali per la programmazione degli interventi" e la specificazione

degli obiettivi di massima, non si può ravvisare in essa un

illegittimo esercizio di competenze statali. Non si può negare,

infatti, che il legislatore possa prevedere una forma particolarmente

impegnativa, quale la deliberazione del Consiglio dei ministri, pur

in relazione ad atti diretti a stabilire le dimensioni e le

caratteristiche funzionali di residenze per anziani e per soggetti

non autosufficienti che le regioni (e le province autonome) dovranno

realizzare all'interno di un programma di interventi finanziato in

larghissima misura dallo Stato. In ogni caso, al di là delle

determinazioni o delle qualificazioni del legislatore statale, resta

il fatto che l'atto impugnato, non essendo rivolto a vincolare le

attività legislative o amministrative delle regioni o delle province

autonome, non può esser configurato come esercizio della funzione

governativa d'indirizzo e di coordinamento.

3. - Alla luce delle considerazioni ora esposte, vengono meno le

contestazioni delle Province ricorrenti, le quali si basano sulla

pretesa violazione, da parte del decreto impugnato, dei principi

costituzionali relativi all'esercizio della funzione governativa

d'indirizzo e coordinamento e, in particolare, del principio di

legalità "sostanziale". Ciò non esclude, tuttavia, che questa Corte

sia egualmente tenuta a verificare se l'atto impugnato sia rispettoso

dei limiti di legittimità ad esso relativi e, in particolare, se

abbia un'adeguata base legale.

L'art. 20, secondo comma, lettera f), della legge n. 67 del 1988

autorizza il Governo, nell'ambito del programma diretto a realizzare

140.000 posti in strutture residenziali, a determinare gli standards

dimensionali delle predette residenze, precisando che tali dimensioni

debbono essere adeguate all'ambiente e integrate con i servizi

sanitari e sociali di distretto e con istituzioni di ricovero e cura

in grado di provvedere al riequilibrio di condizioni deteriorate.

L'atto impugnato si colloca all'interno di questa attribuzione di

potere in ciascuna delle sue disposizioni.

L'art. 1, infatti, nel determinare gli standards cui debbono

conformarsi le regioni o le province autonome che intendono

partecipare al programma di costruzione o di ristrutturazione delle

residenze per anziani non assistibili a domicilio e che richiedono

trattamenti continui, si riferisce a un concetto ampio di standard

dimensionale, comprensivo della definizione degli spazi a

disposizione dei singoli e dei gruppi, dell'organizzazione (per

nuclei) e dei servizi, della distribuzione degli ambienti di vita

personale e collettiva, dell'uso di materiali e tecnologie che

facilitino l'assistenza e la sicurezza degli assistiti, delle misure

degli alloggi e della localizzazione delle residenze (v. allegato

"A"). Si tratta, in ogni caso, di indicazioni che rientrano nella

definizione legislativa della dimensione delle residenze, atteso che

questa è posta dalla legge stessa in collegamento con l'ambiente e i

relativi servizi e che non può essere concepita altro che come

determinazione degli spazi di vita degli anziani in relazione alle

finalità di assistenza e di socializzazione degli stessi. Di qui

deriva la copertura legale di un potere, come quello contestato, il

quale è diretto a definire i criteri concernenti la disposizione

degli spazi, criteri rilevanti per chi deve progettare la costruzione

o la ristrutturazione delle residenze per anziani non

autosufficienti.

Anche l'art. 2 del decreto impugnato, il quale estende

l'osservanza dei criteri anzidetti alle istituzioni che si

convenzionano con il Servizio sanitario regionale e a quelle già

convenzionate, non esorbita dai limiti del potere attribuito al

Governo dall'art. 20, secondo comma, lettera f), della legge n. 67

del 1988. Il significato di questa disposizione è, infatti, quello

di indurre le regioni (e le province autonome) che intendono

beneficiare del programma di intervento statale previsto dal citato

art. 20 a realizzare residenze per anziani dotate delle

caratteristiche indicate non solo nel settore delle istituzioni

pubbliche, ma anche in quello delle istituzioni convenzionate. Questa

estensione, oltre a non essere preclusa dal ricordato art. 20 - il

quale, al primo comma, mentre limita il proprio oggetto al patrimonio

sanitario pubblico per quanto riguarda la ristrutturazione edilizia e

l'ammodernamento tecnologico, non contiene analoga limitazione per

ciò che concerne le residenze per anziani e per soggetti non

autosufficienti -, risponde alla esigenza logica di incentivare le

regioni (e le province autonome) a conformarsi agli standards

indicati in relazione a tutti i tipi di strutture residenziali

sottoposte alle proprie competenze.

Infine, non può negarsi che anche l'art. 3 del decreto impugnato

goda di una sicura copertura legale, dal momento che l'estensione

dell'osservanza degli standards delineati dall'allegato "A" anche

alle strutture residenziali per soggetti non autosufficienti, pur se

non anziani, è prefigurata dall'art. 20 della legge n. 67 del 1988,

che, al primo comma, nel delineare l'oggetto dei programmi previsti

si riferisce espressamente alla "realizzazione di residenze per

anziani e soggetti non autosufficienti".

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che spetta allo Stato adottare, con le modalità di cui al

d.P.C.M. 22 dicembre 1989, gli standards dimensionali per la

realizzazione di strutture sanitarie residenziali per anziani e

soggetti non autosufficienti, previsti dall'art. 20, secondo comma,

lettera f), della legge 11 marzo 1988, n. 67.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 20 luglio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:345 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari