Corte costituzionale

Sentenza n. 342/2001

Altra decisione · depositata il 24/10/2001 · relatore Riccardo Chieppa

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito della nota

del Direttore generale del Ministero del tesoro, del bilancio e della

programmazione economica del 31 maggio 2000, prot. n. 306633,

concernente "Legge 23 dicembre 1998, n. 461. Decreto legislativo

17 maggio 1999, n. 153. Atto di indirizzo 5 agosto 1999. Modifiche

statutarie della Fondazione Banco di Sicilia", promosso con ricorso

della regione siciliana, notificato il 27 luglio 2000, depositato in

cancelleria il 3 agosto 2000 ed iscritto al n. 34 del registro

conflitti 2000.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 3 luglio 2001 il giudice relatore

Riccardo Chieppa;

Uditi gli avvocati Giovanni Carapezza Figlia e Giovanni Lo Bue

per la regione siciliana e l'avvocato dello Stato Gabriella Palmieri

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - La regione siciliana, con ricorso notificato il 27 luglio

2000 e depositato il 3 agosto 2000, ha sollevato conflitto di

attribuzione nei confronti dello Stato in relazione alla nota del

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica -

dipartimento del tesoro - Direzione IV, prot. n. 306633 del 31 maggio

2000, avente ad oggetto "legge 23 dicembre 1998, n. 461. Decreto

legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Atto di indirizzo 5 agosto 1999.

Modifiche statutarie della fondazione Banco di Sicilia".

Premette la regione ricorrente che il Presidente della regione,

preso atto del procedimento approvativo dello statuto della

fondazione Banco di Sicilia da parte del Ministero del tesoro, ha

espresso "l'intendimento della regione siciliana di avvalersi delle

previsioni dell'art. 4 del d.P.R. 27 giugno 1952, n. 1133".

L'autorità statale, di contro, ha respinto tale richiesta in

considerazione della circostanza che la Fondazione in questione non

può essere più ricompresa tra gli enti bancari, né può trovare

applicazione la richiamata sentenza della Corte costituzionale

(sentenza n. 163 del 1995), giacché la Fondazione stessa non detiene

più alcuna partecipazione di controllo nella società conferitaria

e, quindi, ha definitivamente perso l'originaria caratterizzazione

bancaria.

La regione ricorrente assume, con un unico ed articolato motivo,

la violazione di norme statutarie, in particolare gli artt. 17,

lettera e) e 20 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455

(Approvazione dello statuto della regione siciliana), nonché

dell'art. 4 del d.P.R. 27 giugno 1952, n. 1133 (Norme di attuazione

dello statuto siciliano in materia di credito e risparmio), che

integra il parametro di costituzionalità in qualità di norma

interposta.

Assume, in sostanza, la regione ricorrente, che le norme

statutarie e, in particolare, il citato art. 4 delle norme di

attuazione, operano una precisa attribuzione di competenza regionale

in materia di credito e risparmio.

A differenza di quanto affermato nella nota impugnata, anche alla

luce del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (Disciplina

civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'art. 11, comma

1, del d.lgs. 20 novembre 1990, n. 356 e disciplina fiscale delle

operazioni di ristrutturazione bancaria a norma dell'art. 1 della

legge 23 dicembre 1998, n. 461) gli enti di credito e, in

particolare, la Fondazione Banco di Sicilia, fino a quando mantengono

una partecipazione di controllo nella società bancaria conferitaria,

conservano la natura di enti creditizi. In proposito viene richiamata

la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 163 del 1995).

Peraltro, aggiunge la ricorrente, la norma attributiva di tale

competenza all'Autorità centrale non può ritenersi prevalente sulle

puntuali disposizioni di attuazione dello statuto, le quali, come ha

avuto modo di affermare la stessa Corte (sentenza n. 30 del 1959) si

pongono ad un livello "diverso e superiore" rispetto alla

legislazione ordinaria.

La ricorrente precisa, inoltre, che proprio la individuazione del

Ministero del tesoro, quale Autorità di vigilanza, dimostra la

permanenza, in capo agli enti che hanno effettuato il conferimento

dell'azienda bancaria (decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356

recante "Disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del

gruppo creditizio"), di un pregnante carattere bancario.

Sottolinea, in proposito, che anche la semplice gestione delle

partecipazioni non di controllo nelle società conferitarie può

assumere rilievo, così come è possibile una potestà di controllo

sulla società conferitaria anche al di fuori delle ipotesi di cui

all'art. 6 del d.lgs. n. 153 del 1999.

Evidenzia la ricorrente, che l'atto impugnato può costituire la

base del conflitto, giacché esso costituisce manifestazione di

volontà in ordine all'affermazione di una competenza statale ed alla

correlata negazione di una competenza regionale, con la conseguente

menomazione di attribuzioni costituzionalmente garantite, a nulla

rilevando che non sia stata sollevata questione di legittimità

costituzionale in via principale della norma interessata (art. 10 del

d.lgs. n. 153 del 1999), ben potendosi ritenere che fosse tuttora

vigente il meccanismo di collaborazione costituito dall'intesa.

Conclude la regione siciliana, osservando che la nota impugnata

esprime valutazioni discrezionali e, come tali, non idonee a

salvaguardare la certezza dell'esercizio delle competenze proprie

della Regione stessa.

2. - Nel giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio

dei ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato,

il quale conclude per la infondatezza del ricorso.

In particolare, si sottolinea, la norma di attuazione invocata

dalla ricorrente (art. 4 del d.P.R. n. 1133 del 1952) non può

trovare applicazione nel caso specifico, atteso che tale disposizione

si riferisce esclusivamente ad enti di natura bancaria,

caratteristica che la Fondazione Banco di Sicilia non ha più, come

non detiene più la partecipazione di controllo nella società

conferitaria.

Ed invero, assume l'Autorità resistente, il nuovo assetto

normativo introdotto dalla legge 23 dicembre 1998, n. 461 e dal

decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, definisce la natura

giuridico-istituzionale e le specifiche finalità delle fondazioni ex

bancarie, dando ad esse una configurazione che le sottrae dalla sfera

di attrazione delle aziende di credito.

Aggiunge, infine, che la competenza dell'Autorità centrale

risponde al fine di consentire la dismissione delle partecipazioni di

controllo nelle banche conferitarie. Infatti, una volta dismesso il

controllo, le fondazioni saranno sottoposte alla vigilanza di una

nuova autorità di controllo sulle persone giuridiche di cui al

Titolo II del libro primo del codice civile. Considerato in diritto

1. - Il conflitto di attribuzione sollevato nei confronti dello

Stato dalla regione siciliana riguarda la spettanza, o meno, allo

Stato del potere di adottare modifiche statutarie della Fondazione

Banco di Sicilia senza l'intesa con il Presidente della regione, e

chiede, di conseguenza, l'annullamento della nota del Ministero del

tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento

del tesoro - Direzione IV - prot. n. 306633 del 31 maggio 2000,

avente ad oggetto "Legge 23 dicembre 1998, n. 461. Decreto

legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Atto di indirizzo 5 agosto 1999.

Modifiche statutarie della Fondazione Banco di Sicilia".

Il conflitto deve essere risolto sulla base della interpretazione

degli effetti degli artt. 10, comma 3, lettera c) e 11, comma 1, del

d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153 in ordine alle preesistenti previsioni

dello statuto di regione ad autonomia speciale e relative norme di

attuazione in materia di credito e risparmio, ed in particolare

risolvendo la questione se dette norme ordinarie possano avere

effetti innovativi su divergenti disposizioni specifiche dello

statuto regionale (legge costituzionale 28 febbraio 1948, n. 2) e

relative norme di attuazione (art. 4 del d.P.R. 27 giugno 1952,

n. 1133 recante "Norme di attuazione dello Statuto siciliano in

materia di credito e risparmio").

2. - Il ricorso per conflitto di attribuzioni proposto dalla

regione siciliana è fondato.

I problemi anzidetti sono stati già sostanzialmente affrontati

da questa Corte con sentenza n. 341 del 2001, che ha escluso che la

nuova normativa sugli enti conferenti di cui all'art. 11, comma 1,

del predetto d.lgs. 20 novembre 1990, n. 356 possa avere l'effetto di

eliminare le competenze attribuite dallo statuto e dalle relative

norme di attuazione di una regione a statuto speciale, in quanto

dotate di forza prevalente su quella delle leggi ordinarie. Nel

contempo l'art. 10, comma 1, del d.lgs n. 153 del 1999 è stato

interpretato nel senso (conforme a Costituzione) che rimane salvo

l'esercizio dei poteri regionali previsti dallo statuto speciale di

autonomia e dalle relative norme di attuazione.

Le stesse conclusioni devono essere accolte nella presente

fattispecie in quanto, di fronte alla formulazione letterale delle

citate disposizioni del d.lgs. n. 153 del 1999 senza alcun

riferimento all'applicabilità anche alla regione siciliana, esiste

una previsione statutaria circa la disciplina del credito e del

risparmio di interesse regionale [art. 17, lettera e), dello statuto]

con attribuzione in una norma di attuazione dello statuto, al

Presidente della regione siciliana del potere di partecipare,

mediante "intesa", nell'approvazione degli statuti degli istituti di

credito di diritto pubblico e delle banche di interesse nazionale

aventi la sede centrale in Sicilia (art. 4 del d.P.R. 27 giugno 1952,

n. 1133).

3. - Nel contempo deve essere riconfermato, anche rispetto alla

regione siciliana, che le fondazioni conferenti enti creditizi di

interesse regionale continuano attualmente a rientrare nelle

previsioni relative agli enti creditizi contenute nello statuto ad

autonomia speciale e relative norme di attuazione.

Nel periodo transitorio delle operazioni di ristrutturazione

bancaria, fino a quando il Ministero del tesoro eserciterà i poteri

di vigilanza sulle fondazioni (enti che hanno effettuato il

conferimento di azienda bancaria ai sensi del d.lgs. 20 novembre

1990, n. 356), deve ritenersi che sia rimasta la qualificazione di

ente creditizio, in mancanza della quale non vi sarebbe alcuna

giustificazione dell'attribuzione di poteri allo stesso Ministero del

tesoro. Va pertanto affermata la sussistenza di un vincolo genetico e

funzionale tra enti conferenti e società bancarie conferitarie in

presenza di una partecipazione e degli altri presupposti previsti per

l'esercizio in via generale della transitoria vigilanza sulle

anzidette fondazioni (sentenza n. 341 del 2001).

In realtà la perdita di tale qualificazione è destinata a

verificarsi al compimento della trasformazione sia con la dismissione

della partecipazione rilevante nella società bancaria conferitaria e

delle altre partecipazioni non più consentite, sia con l'adeguamento

degli statuti e loro relativa approvazione. Le fondazioni anzidette,

prima di tale momento, non assumono la natura di persone giuridiche

private senza fini di lucro con gli inseparabili scopi di utilità

sociale e di promozione dello sviluppo economico rimessi alla

previsione degli stessi statuti (argomentando dal combinato disposto

degli artt. 2 e 28, comma 2, del d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153)

(sentenza n. 341 del 2001).

D'altro canto le modifiche statutarie devono avvenire applicando

le regole proprie della natura dell'ente in base alle funzioni ed

agli scopi previsti dallo statuto in vigore prima delle stesse

modifiche statutarie, e, quindi, con l'esercizio delle competenze

della regione siciliana attualmente previste per gli istituti di

credito di interesse regionale. Ed anzi, dopo le modifiche

statutarie, si porrà il problema del coordinamento con il nuovo

regime delle persone giuridiche private e delle trasformate

istituzioni pubbliche di assistenza in associazioni e fondazioni con

personalità di diritto privato senza fine di lucro, anche in

relazione agli scopi ed ai settori di attività previsti per la

fondazione (ex bancaria) ed alle materie di competenza (esclusiva o

concorrente) regionale ed ai poteri regionali in ordine alle persone

giuridiche private (d.lgs. 29 gennaio 1997, n. 26, recante "Norme di

attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di

persone giuridiche private") (cfr. sentenza n. 341 del 2001).

4. - Ulteriore conferma della attuale non completa definitiva

separazione dal settore bancario-creditizio delle fondazioni

anzidette può rinvenirsi nella previsione della possibilità di

partecipazione al capitale della Banca d'Italia (art. 27, del d.lgs.

17 maggio 1999, n. 153) e nella ratio delle incompatibilità previste

per le funzioni di consigliere di amministrazione nella società

bancaria conferitaria (art. 4, comma 3, e art. 28, comma 4, del

d.lgs. n. 153 del 1999, con operatività non oltre la data di

adozione del nuovo statuto).

5. - Dall'accoglimento del ricorso per conflitto segue

l'annullamento dell'atto impugnato, in quanto nega l'esercizio della

partecipazione mediante "intesa" del Presidente della regione

siciliana alla approvazione delle modifiche statutarie della

Fondazione Banco di Sicilia.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spetta allo Stato, e per esso al Ministro del

tesoro, ora Ministro dell'economia e delle finanze, approvare, senza

l'intesa con il Presidente della regione siciliana, le modifiche

statutarie della Fondazione Banco di Sicilia; conseguentemente

annulla la nota del Ministero del tesoro impugnata con il ricorso in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 ottobre 2001.

Il Presidente: Vari

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 24 ottobre 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:342 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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