Corte costituzionale

Sentenza n. 342/1998

Altra decisione · depositata il 24/07/1998 · relatore Riccardo Chieppa

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio promosso con ricorso del Tribunale di Palermo notificato

il 2 febbraio 1998, depositato in cancelleria il 2 maggio 1998 per

conflitto di attribuzione sorto a seguito della delibera con la quale

il Senato della Repubblica in data 20 settembre 1995 ha dichiarato

l'insindacabilità delle opinioni espresse dal senatore Carmine

Mancuso ed iscritto al n. 11 del registro conflitti 1998.

Visto l'atto di costituzione del Senato della Repubblica;

Udito nella camera di consiglio del 1 luglio 1998 il giudice

relatore Riccardo Chieppa.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Tribunale di Palermo ha proposto, con ordinanza del 13

maggio 1997, ricorso per conflitto di attribuzione nei confronti del

Senato della Repubblica, in relazione alla deliberazione adottata il

20 settembre 1997 con la quale l'Assemblea parlamentare ha dichiarato

che i fatti per i quali il senatore Carmine Mancuso è sottoposto a

procedimento penale innanzi al Tribunale ricorrente concernono

opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni di parlamentare ai

sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione.

Il conflitto trae origine da una complessa vicenda, compendiata nei

seguenti termini.

Nel corso di una trasmissione televisiva andata in onda il 5 maggio

1993, dedicata a gravi delitti di mafia, il senatore Carmine Mancuso,

riferendosi a suo padre, il maresciallo Lenin Mancuso, rimasto

mortalmente ferito nell'agguato teso al giudice Cesare Terranova,

pronunciava espressioni ritenute offensive, e quindi veniva querelato

dal dott. Contrada per il reato di diffamazione aggravata ai sensi

dell'art. 595, secondo comma, cod. pen.

Con ordinanza del 10 maggio 1994 il giudice per le indagini

preliminari presso il Tribunale di Palermo dichiarò manifestamente

infondata l'eccezione di applicabilità dell'art. 68, primo comma,

della Costituzione, sul riflesso che l'offesa consiste

nell'attribuzione di un fatto determinato, non semplicemente nella

manifestazione di un'opinione. Conseguentemente ordinò la

restituzione degli atti al pubblico ministero per l'ulteriore corso

del processo.

Ai sensi dell'allora vigente art. 3 del d.-l. 16 maggio 1994, n.

291, copia dell'ordinanza fu inviata, in data 25 novembre 1994, al

Presidente del Senato, che la trasmise al Presidente della Giunta

delle elezioni e delle immunità parlamentari.

In data 21 luglio 1995 il Presidente del Senato comunicò al

Presidente della Sezione dei GIP di Palermo la delibera della Giunta

di richiedere copia degli atti processuali ai sensi dell'art. 3 del

decreto-legge, nel frattempo più volte reiterato fino al d.-l. 7

luglio 1995, n. 276, in vigore a quella data. Nella seduta del 20

settembre 1995 il Senato deliberò di dichiarare insindacabili, ai

sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, le opinioni

espresse dal senatore Mancuso, e il Presidente ne informò, con

lettera di pari data, il Presidente della Sezione II penale del

Tribunale di Palermo.

Con ordinanza in data 16 ottobre 1995, il Tribunale di Palermo -

ritenuto che l'art. 68, primo comma, della Costituzione, prevede una

condizione di non punibilità, e non semplicemente di procedibilità,

con conseguente inapplicabilità del combinato disposto degli artt.

129, comma 2, e 469 cod. proc. pen., i quali non contemplano tra le

ipotesi di proscioglimento prima del dibattimento la non punibilità

dell'imputato - ha disposto "procedersi al dibattimento, dovendo

peraltro trovare tutela l'interesse dell'imputato all'accertamento

della sua totale estraneità ai fatti di reato".

A seguito di tale provvedimento il Senato, nella seduta del 9

novembre 1995, deliberava di sollevare conflitto di attribuzione nei

confronti del Tribunale di Palermo.

La Corte costituzionale, ritenuta l'ammissibilità del conflitto

con ordinanza n. 6 del 1996, successivamente, con sentenza n. 129 del

1996 ha dichiarato che non spettava al Tribunale di Palermo ordinare

la celebrazione del dibattimento nel processo penale pendente a

carico del senatore Carmine Mancuso per diffamazione aggravata in

danno del dott. Bruno Contrada, annullando, perciò, l'ordinanza

emessa da detto Tribunale in data 26 ottobre 1995.

Quest'ultimo, con il ricorso all'esame, ha, a sua volta, sollevato

conflitto di attribuzione nei confronti del Senato ritenendo che

l'Assemblea parlamentare non abbia fatto corretto uso del proprio

potere, illegittimamente comprimendo le competenze riservate dalla

legge all'organo giurisdizionale. Al riguardo, il Tribunale ritiene,

infatti, che il comportamento addebitato al Mancuso non rientrasse

nell'esercizio delle funzioni parlamentari, e che, al contrario, esso

fosse attinente a vicende personali ed ai rapporti tra il senatore

stesso, il proprio genitore ed il querelante.

Con ordinanza n. 469 del 10-16 dicembre 1997, il conflitto è stato

dichiarato ammissibile, disponendosi che, a cura del Tribunale di

Palermo, il ricorso e l'ordinanza venissero notificati al Senato

entro trenta giorni dalla comunicazione al ricorrente.

Il Tribunale di Palermo ha provveduto alla prescritta

notificazione, effettuata il 2 febbraio 1998, ed al successivo

deposito a mezzo posta avvenuto il 2 maggio 1998.

Si è costituito in giudizio il Senato della Repubblica, chiedendo

che il ricorso sia dichiarato inammissibile o infondato.

L'omessa specifica indicazione da parte del Tribunale ricorrente

dei motivi per i quali ritiene lesa la propria competenza, articolati

nella puntuale precisazione degli argomenti tesi a dimostrare la

scorrettezza o l'irragionevolezza delle valutazioni del Senato, rende

a giudizio di quest'ultimo il ricorso inammissibile per difetto del

presupposto oggettivo del conflitto.

In prossimità dell'udienza il Senato della Repubblica ha eccepito

altresì l'improcedibilità del ricorso, per essere il deposito

avvenuto il 2 maggio 1998, oltre il termine di venti giorni

dall'ultima notifica di data 2 febbraio 1998, richiamando la

giurisprudenza della Corte (sentenze n. 87 del 1977 e n. 449 del

1997) che ha confermato una rigida griglia di termini e preclusioni

diretta a garantire che l'interesse costituzionalmente rilevante

fatto valere con il conflitto sia soddisfatto nel più breve termine

possibile. Da ciò conseguirebbe, oltre l'improcedibilità ai sensi

dell'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale, il venir meno dell'interesse al

giudizio con la conseguente declaratoria di estinzione. Considerato in diritto Il conflitto di attribuzioni fra poteri dello Stato, sollevato dal

Tribunale di Palermo, investe la deliberazione del 20 settembre 1997,

con la quale il Senato della Repubblica, in riferimento al

procedimento penale nei confronti del senatore Carmine Mancuso, ha

ritenuto che i fatti per i quali è in corso procedimento penale

concernono opinioni espresse nell'esercizio di funzioni di

parlamentare, insindacabili ai sensi dell'art. 68, primo comma, della

Costituzione.

Il Tribunale di Palermo ritiene che il comportamento del querelato

senatore Mancuso non fosse in alcun modo riconducibile all'esercizio

delle funzioni di parlamentare, dovendosi, viceversa, ascriversi a

vicende e rapporti personali, per nulla afferenti all'esercizio del

mandato di senatore.

Il ricorso, unitamente all'ordinanza n. 469 del 1997 che lo ha

dichiarato ammissibile, è stato notificato, a cura del Tribunale di

Palermo, al Senato della Repubblica il 2 febbraio 1998, e depositato

a mezzo posta presso la cancelleria della Corte il 2 maggio 1998.

Il Senato della Repubblica, costituitosi nei termini, ha eccepito

in limine oltre l'estinzione del giudizio per carenza d'interesse e

l'inammissibilità per difetto di motivi specifici,

l'improcedibilità del conflitto, per essere stato il ricorso

depositato dopo la scadenza del termine di venti giorni di cui al

combinato disposto degli artt. 22, 25, secondo comma, e 37 della

legge 11 marzo 1953, n. 87: adempimento - da effettuarsi entro il

detto termine di venti giorni necessario - alla rituale instaurazione

della seconda fase, destinata alla decisione di merito, in cui si

articola il giudizio sul conflitto, come espressamente affermato

dalla Corte con le sentenze n. 87 del 1977 e n. 449 del 1997.

Ha carattere pregiudiziale l'eccezione di improcedibilità che

attiene alla corretta e rituale instaurazione del giudizio.

L'eccezione è fondata.

La giurisprudenza costituzionale ha già affermato che, affinché

si apra ritualmente la seconda fase successiva a quella di

ammissibilità del conflitto, è necessario (art. 26, terzo comma,

delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale) che il ricorrente notifichi il ricorso e l'ordinanza

di ammissibilità agli organi interessati, ed entro venti giorni

dall'ultima notificazione depositi presso la cancelleria della Corte

il ricorso stesso con la prova delle notificazioni eseguite (sentenze

n. 87 del 1977 e n. 449 del 1997). Nell'attuale regolamentazione si

tratta di un adempimento necessario, che deve essere compiuto nel

termine previsto, entro il quale deve aver luogo anche la

costituzione delle parti; dal medesimo termine decorre infine la

intera sequenza di ulteriori termini previsti per la prosecuzione del

giudizio (art. 26, quarto comma, delle norme integrative).

A tale adempimento non ha provveduto il Tribunale di Palermo. Ne

segue che non può procedersi alla ulteriore fase del giudizio.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara improcedibile il conflitto di attribuzione tra poteri

dello Stato proposto dal Tribunale di Palermo nei confronti del

Senato della Repubblica con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1998.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 24 luglio 1998.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1998:342 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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