Corte costituzionale

Sentenza n. 342/1995

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 21/07/1995 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, quinto

(recte: sesto) comma, della legge della Regione Campania 26 maggio

1975, n. 40 (Legge generale sui trasporti pubblici in concessione,

sulla incentivazione alla costituzione e al potenziamento dei

consorzi tra comuni e province nonché sull'equiparazione del

trattamento economico e normativo del personale addetto alle

autolinee in concessione e contributi di esercizio alle autolinee),

promosso con ordinanza emessa il 27 gennaio 1994 dal Tribunale

amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto dalla Ditta

Marino Michele contro la Regione Campania ed altra, iscritta al n.

117 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visti gli atti di costituzione della Regione Campania e della

Ditta Marino Michele;

Udito nell'udienza pubblica del 13 giugno 1995 il Giudice relatore

Vincenzo Caianiello;

Uditi l'avv. Vittorio Zammit per la Ditta Marino Michele e Tommaso

M. Monti per la Regione Campania;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio promosso per l'annullamento di

provvedimenti della Regione Campania relativi alla concessione

dell'autolinea Napoli-Foggia, il Tribunale amministrativo regionale

del Lazio, Sez. prima- ter, con ordinanza del 27 gennaio 1994

(pervenuta alla Corte costituzionale il 20 febbraio 1995) ha

sollevato, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, ultimo comma,

della legge della Regione Campania 26 maggio 1975, n. 40 (Legge

generale sui trasporti pubblici in concessione, sulla incentivazione

alla costituzione e al potenziamento dei consorzi tra comuni e province nonché sull'equiparazione del trattamento economico e normativo

del personale addetto alle autolinee in concessione e contributi di

esercizio alle autolinee), che, per l'istituzione da parte della

regione di autolinee di interesse comunale o ultracomunale

interferenti con gli impianti fissi ferroviari gestiti o concessi

dallo Stato, avrebbe trasformato il previsto parere del Ministero dei

trasporti (art. 46, ultimo comma, del d.P.R. 28 giugno 1955, n. 771)

in una forma di silenzio-assenso.

Si sostiene nell'ordinanza che, nonostante il trasferimento delle

funzioni alle regioni operato con il d.P.R. n. 5 del 1972, sarebbe

stato mantenuto il previsto parere a tutela di un interesse

"ultraregionale, quale è quello della salvaguardia dei trasporti

statali", mentre la norma regionale, lungi dal recare una disciplina

meramente procedurale, sostituirebbe integralmente, anche nel suo

contenuto sostanziale, la norma statale (art. 46, ultimo comma,

cit.), così violando i limiti costituzionali posti all'autonomia

regionale. Né alcun rilievo potrebbe avere la successiva legge-quadro in materia di trasporti pubblici locali (legge 10 aprile 1981,

n. 151), in quanto "inidonea ad abrogare la norma regionale".

2. - Si è costituita in giudizio la parte privata, ricorrente nel

giudizio a quo, aderendo alle considerazioni svolte nell'ordinanza di

rimessione.

Nella memoria di udienza precisa che l'art. 4, comma 4, della

legge-quadro n. 151 del 1981 ha mantenuto in vigore le norme di cui

al capo I della legge 28 settembre 1939, n. 1822 e successive

modificazioni - fra le quali l'art. 2, ultimo comma, come modificato

dall'art. 46 del d.P.R. 28 giugno 1955, n. 771 - "fino all'entrata in

vigore delle rispettive leggi regionali di cui al precedente secondo

comma"; ma la legge regionale n. 40 del 1975, ora impugnata, poiché

è precedente alla citata legge-quadro, non può escludere

l'applicazione di quella legislazione statale opportunamente

richiamata, potendo a ciò la regione provvedere soltanto con una

futura legge regionale "da emanarsi in attuazione della legge-quadro

.. e nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello

Stato". Ne deriva che la norma regionale denunciata sarebbe ormai

abrogata dalla nuova legge statale di principio; onde, in via

preliminare, l'irrilevanza della questione. Nel merito, richiama

precedenti pronunzie costituzionali e di giudici amministrativi e

conclude, in via subordinata, per l'illegittimità costituzionale

della norma impugnata.

3. - È intervenuta la Regione Campania sostenendo, invece, che la

legge-quadro n. 151 del 1981 (art. 4, comma 4) cit. avrebbe abrogato

tutte le disposizioni statali precedenti - in un primo momento

mantenute ferme dall'art. 9, primo comma, del d.P.R. n. 5 del 1972, e

tra queste anche l'art. 46 del d.P.R. n. 771 del 1955 - mentre

avrebbe ribadito l'esclusione dal trasferimento dei soli trasporti di

competenza statale, senza fare più alcun riferimento ad un assenso

del Ministero in caso di interferenza delle istituende autolinee

regionali con linee ferroviarie e stradali, ritenendosi pacificamente

la materia di competenza regionale e, per la Regione Campania,

disciplinata dalla legge regionale n. 40 del 1975. Considerato in diritto

1. - È stata sollevata questione di legittimità costituzionale

dell'art. 13, quinto (recte: sesto) comma, della legge della Regione

Campania n. 40 del 1975, il quale prevede che, ai fini del rilascio

dei provvedimenti di concessione di autolinee che interferiscono con

servizi di trasporto di competenza statale, trascorsi trenta giorni

dalla richiesta del parere del Ministero dei trasporti indicato nel

quinto comma dello stesso articolo, il parere "ove .. non sia

pervenuto, si intende favorevole".

Ad avviso del giudice a quo la disposizione impugnata è in

contrasto con gli artt. 117 e 118 della Costituzione perché essa,

"ben lungi dall'inserire nell'ordinamento regionale una regola

procedimentale, sostituisce integralmente - anche nel suo contenuto

sostanziale - la norma statale (art. 46, ultimo comma, del d.P.R. 28

giugno 1955, n. 771) con l'indubbia violazione dei limiti

costituzionali dell'autonomia legislativa regionale".

2. - Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di

inammissibilità, adombrata dalla difesa della parte privata, sotto

il profilo della già avvenuta abrogazione della norma regionale

impugnata per il sopravvenire della legge dello Stato n. 151 del

1981.

In proposito il giudice a quo ha motivato, in modo non

implausibile, circa l'attuale vigenza di detta norma, e ciò è

sufficiente ai fini del giudizio di rilevanza (v., ex plurimis,

sentenze nn. 79 del 1994, 238 e 103 del 1993, 436 del 1992). Ciò non

senza considerare che questa Corte ha di recente affermato (sentenza

n. 153 del 1995) che, nel dubbio circa l'avvenuta abrogazione di una

legge regionale ad opera di una legge-quadro statale sopravvenuta,

ragioni di certezza del diritto inducono ad una dichiarazione di

illegittimità costituzionale della norma che risulti in contrasto

con i parametri invocati.

3. - Nel merito la questione è fondata.

Anche se la difesa della Regione sembrerebbe adombrare la

eventualità che il parere dell'organo statale non sia più richiesto

dalla normativa vigente, l'ordinanza di rinvio muove dal presupposto

della perdurante vigenza dell'art. 46 del d.P.R. 28 giugno 1955, n.

771 che lo prevede e "che deve considerarsi mantenuto fermo anche

dopo il passaggio alle regioni della materia dei trasporti ai sensi

dell'art. 9, primo comma, del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5 (e non è

contestata, in fatto, la circostanza che l'autolinea in questione, in

quanto intercorrente tra due capoluoghi di regione, insiste su un

percorso interferente sul servizio ferroviario)". In base a tale

premessa interpretativa deve ritenersi che la norma regionale

denunciata viola gli artt. 117 e 118 della Costituzione, perché

incide su di una materia di competenza dello Stato, spettando senza

dubbio a questo di stabilire le modalità con le quali il parere di

un suo organo debba intendersi espresso.

È appena il caso di considerare che la legge regionale in esame

non può giustificarsi in vista dell'esigenza di consentire alla

regione di essere messa in condizione di esercitare le proprie

funzioni nella materia, nell'ipotesi di prolungata inerzia

dell'organo dello Stato competente ad emettere il previsto parere.

Qualora ciò dovesse accadere, la regione potrebbe difatti avvalersi,

per superare l'inerzia, del rimedio del conflitto di attribuzione

certamente idoneo a rimuovere l'ostacolo che dovesse in tal modo

essere frapposto ai fini di quell'esercizio.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, sesto comma,

della legge della Regione Campania 26 maggio 1975, n. 40 (Legge

generale sui trasporti pubblici in concessione, sulla incentivazione

alla costituzione e al potenziamento dei consorzi tra comuni e province nonché sull'equiparazione del trattamento economico e normativo

del personale addetto alle autolinee in concessione e contributi di

esercizio alle autolinee).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:342 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari