Corte costituzionale

Sentenza n. 342/1990

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 20/07/1990 · relatore Mauro Ferri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, secondo

comma, e 3, secondo comma, della legge della Regione Puglia

riapprovata il 5 marzo 1990 avente per oggetto: "Disciplina

dell'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del

personale dei servizi psichiatrici utilizzato ai sensi dell'art. 64

della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e della legge regionale 20

giugno 1980, n. 72", promosso con ricorso del Presidente del

Consiglio dei ministri, notificato il 28 marzo 1990, depositato in

cancelleria il 7 aprile successivo ed iscritto al n. 31 del registro

ricorsi 1990;

Udito nell'udienza pubblica del 27 giugno 1990 il Giudice relatore

Mauro Ferri;

Udito l'Avvocato dello Stato Mario Cevaro per il ricorrente;

Motivazione

Ritenuto in fatto Con ricorso notificato il 28 marzo 1990, il Presidente del

Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità

costituzionale degli artt. 1, 2, secondo comma, e 3, secondo comma,

della legge della Regione Puglia riapprovata il 5 marzo 1990, recante

"Disciplina dell'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali

del personale dei servizi psichiatrici utilizzato ai sensi dell'art.

64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e della legge regionale 20

giugno 1980, n. 72".

Rileva il ricorrente che con il provvedimento in esame

(riapprovato nel testo già rinviato dal Governo con telegramma del

27 ottobre 1989) la Regione intende dare una definitiva sistemazione

alla posizione del personale degli Istituti privati psichiatrici

convenzionati, già assegnato ai servizi psichiatrici pubblici delle

uu.ss.ll. in virtù di due successive leggi regionali,

rispettivamente n. 72 del 1980 e n. 33 del 1985. In particolare,

l'art. 1 della legge intende inquadrare direttamente nei ruoli

nominativi del servizio regionale sanitario il predetto personale

privato, estendendo allo stesso, ora per allora, la normativa della

legge statale n. 207 del 1985 (c.d. legge di sanatoria), con la

quale il legislatore statale ha previsto l'immissione diretta nei

ruoli delle uu.ss.ll. del personale che si trovava, entro determinate

date e con determinati requisiti, in servizio presso le uu.ss.ll.

medesime, in posizione di "precariato".

Le altre norme del provvedimento concernono la possibilità per il

predetto personale di scegliere sedi diverse rispetto a quelle in cui

attualmente opera (art. 2), nonché la possibilità di sostenere

concorsi per chiamata diretta da parte del restante personale che non

viene fatto transitare nei ruoli delle uu.ss.ll. ai sensi dell'art. 1

della legge (art. 4).

Ciò premesso, l'Avvocatura dello Stato osserva preliminarmente

che - come già rilevato nel citato telegramma di rinvio - l'art. 1

reca un assorbente motivo di illegittimità laddove prevede

l'applicazione - come sopra accennato - della legge n. 207 del 1985

al personale ivi contemplato, che non ha tuttavia i requisiti da essa

previsti, con particolare riferimento all'anzianità di servizio

fissata dall'art. 3 della legge statale medesima.

Mentre infatti quest'ultima norma ha chiaramente previsto, oltre

ad altri requisiti, che il personale privato con rapporto

convenzionale dovesse essere comunque in servizio alla data del 31

dicembre 1983, l'art. 1 del provvedimento in esame prevede tale

anzianità di servizio dalla data del trasferimento alle uu.ss.ll.

delle funzioni inerenti all'assistenza psichiatrica e cioè,

presumibilmente, a decorrere dall'entrata in vigore della legge

regionale n. 33 del 1985 (giugno 1985), che ha appunto contemplato

tale trasferimento.

Pertanto, l'Avvocatura deduce l'illegittimità costituzionale

della disposizione ora riassunta (art. 1) per violazione delle norme

di principio dettate, in tema di inquadramento straordinario in ruolo

di personale con rapporto convenzionato, dall'art. 3 della legge n.

207 del 1985.

Ove poi si dovesse ritenere che l'applicabilità al personale in

argomento della legge n. 207 trovi la sua causa giuridica nell'art.

5, terzo comma, della legge regionale n. 33 del 1985, dovrebbe

dedursi incidentalmente, prosegue il ricorrente, l'illegittimità

costituzionale di quest'ultima norma, per violazione dei principi

stabiliti nella ripetuta legge statale n. 207 (art. 3), con

riferimento all'art. 117 della Costituzione.

Infine, il ricorrente osserva che nel telegramma di rinvio sono

stati sollevati altri due rilievi: l'uno in relazione alla non chiara

formulazione dell'art. 2, secondo comma, che non precisa quale sia la

"deroga" alle percentuali di riserva dei posti da mettere a concorso;

l'altro in relazione all'art. 3, secondo comma, che illegittimamente

estende agli infermieri non di ruolo di cui alla legge in esame le

disposizioni della legge regionale n. 7 del 1983, che riguarda solo

gli infermieri di ruolo ai fini della loro straordinaria

riqualificazione. Considerato in diritto

1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato

questione di legittimità costituzionale di alcune norme della legge

della Regione Puglia riapprovata il 5 marzo 1990, recante "Disciplina

dell'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del

personale dei servizi psichiatrici utilizzato ai sensi dell'art. 64

della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e della legge regionale 20

giugno 1980, n. 72". In particolare, le censure concernono:

a) l'art. 1, nella parte in cui dichiara applicabili le norme

della legge (statale) 20 maggio 1985, n. 207 (in tema di

inquadramento straordinario nei ruoli nominativi regionali del

personale non di ruolo delle uu.ss.ll.) al personale degli Istituti

psichiatrici convenzionati, assegnato ai servizi psichiatrici

pubblici ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 20 giugno 1980 n.

72, "in servizio alla data di trasferimento alle uu.ss.ll. delle

funzioni inerenti all'assistenza psichiatrica"; la norma violerebbe,

ad avviso del ricorrente, l'art. 3 della citata legge n. 207 del

1985, in quanto l'anzianità di servizio da essa richiesta - la cui

decorrenza è da ricondurre al 19 giugno 1985, data di entrata in

vigore della legge regionale 22 maggio 1985, n. 33, che ha appunto

operato il trasferimento alle uu.ss.ll. delle funzioni relative

all'assistenza psichiatrica - è difforme da quella stabilita da

detta norma statale (da ritenere norma di principio), la quale

dispone che il personale dovesse essere in servizio non di ruolo

"alla data del 31 dicembre 1983";

b) l'art. 2, secondo comma, in quanto, nello stabilire che il

personale degli Istituti psichiatrici convenzionati destinato presso

sedi non richieste può chiedere di essere assegnato a dipartimenti

di salute mentale con posti vacanti in organico "anche in deroga alle

percentuali di riserva di cui all'art. 5, primo comma, della legge

regionale 22 maggio 1985, n. 33", non precisa l'entità di tale

deroga;

c) l'art. 3, secondo comma, in quanto estende al personale non

di ruolo di cui alla legge impugnata, con qualifica di infermiere

psichiatrico, le norme della legge regionale 27 maggio 1983, n. 7, la

quale invece riguarda soltanto gli infermieri di ruolo.

2. - La questione relativa all'art. 1 (da limitare al solo primo

comma, in base alla prospettazione del ricorrente) è fondata.

In materia di status giuridico del personale delle unità sanitarie

locali, alle regioni spetta soltanto, ai sensi dell'art. 47, quarto

comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il potere di emanare

norme di attuazione della legislazione statale (art. 117, ultimo

comma, della Costituzione); e questa Corte ha varie volte ritenuto

che la riserva allo Stato di tale materia è giustificata da evidenti

esigenze di uniformità di disciplina (cfr. sentt. nn. 1061 e 1127

del 1988, 122, 181 e 308 del 1990). In particolare, la Corte ha già

avuto modo di sottolineare (v. la citata sent. n. 1061 del 1988) che

risponde pienamente alle indicate esigenze il fatto che ai fini

dell'inquadramento in ruolo del personale di cui trattasi si faccia

riferimento a requisiti, anche temporali, uniformi per tutti gli

interessati, con conseguente inderogabilità degli stessi da parte

delle regioni.

Ciò posto, è evidente che le condizioni prescritte dalla legge

n. 207 del 1985 affinché il personale in essa considerato possa

usufruire in via transitoria dell'inquadramento straordinario in

ruolo non possono essere modificate dalle regioni e che, in

particolare, non può essere derogato il requisito dell'anzianità di

servizio, ancorandone la decorrenza ad una data successiva a quella

stabilita in detta legge.

Ora, la norma censurata richiede ai fini dell'applicabilità della

legge n. 207/85 al personale in essa contemplato, che lo stesso fosse

in servizio ad una data diversa e posteriore a quella indicata

nell'art. 3 della legge stessa, articolo cui in particolare fa

riferimento il ricorrente e che consente l'inquadramento a domanda

del personale - diverso da quello "incaricato" di cui agli articoli

precedenti - che fosse in servizio non di ruolo, compreso quello a

rapporto convenzionale, presso strutture, presidi o servizi delle

uu.ss.ll. alla data del 31 dicembre 1983; ciò chiaramente esorbita

dai limiti propri della potestà legislativa di attuazione (e non

concorrente, come sembra ritenere l'Avvocatura dello Stato)

attribuita, come detto, alle regioni nella materia de qua.

Né a diversa conclusione può condurre il richiamo effettuato

dalla norma in esame all'art. 5, terzo comma, della legge regionale

22 maggio 1985, n. 33, la quale ha operato, fra l'altro, il

trasferimento (provvisorio, in attesa dell'espletamento dei concorsi)

alle unità sanitarie locali del personale degli Ospedali

psichiatrici convenzionati, già assegnato ai servizi psichiatrici

pubblici con precedente legge regionale. Va, infatti, osservato che

la norma richiamata, che dispone l'applicabilità al detto personale

del decreto-legge n. 672 del 1984, convertito in legge 15 dicembre

1984, n. 835 (recante proroga degli incarichi del personale delle

uu.ss.ll.), non appare di per sé idonea ad eliminare l'accertata

difformità dell'impugnato art. 1, quanto all'anzianità di servizio

richiesta, rispetto alla sopra indicata norma statale.

3. - Le questioni concernenti gli artt. 2, secondo comma, e 3,

secondo comma, sono inammissibili.

Mentre, infatti, quanto alla censura relativa all'art. 1, la

espressa e precisa indicazione nel telegramma di rinvio della norma

statale ritenuta violata appare sufficiente a far sì che la regione

fosse posta in grado di comprendere la sostanza della censura stessa,

nonostante il mancato esplicito riferimento al parametro

costituzionale in ipotesi leso (cfr., da ultimo, sentt. nn. 561 del

1989, 100 e 122 del 1990), i rilievi concernenti le altre norme ora

in esame si limitano a denunciare più che altro difetti di chiarezza

delle norme stesse, o di coordinamento con altre disposizioni

regionali precedenti, e comunque non contengono elementi idonei a

cogliere il livello costituzionale delle censure.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma,

della legge della Regione Puglia riapprovata il 5 marzo 1990, recante

"Disciplina dell'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali

del personale dei servizi psichiatrici utilizzato ai sensi dell'art.

64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e della legge regionale 20

giugno 1980, n. 72";

Dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale

degli artt. 2, secondo comma, e 3, secondo comma, della legge della

Regione Puglia sopra indicata, sollevate dal Presidente del Consiglio

dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 20 luglio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:342 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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