Corte costituzionale

Sentenza n. 341/2001

Questione dichiarata infondata · depositata il 24/10/2001 · relatore Riccardo Chieppa

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1,

del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, (Disciplina

civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'art. 11, comma

1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 e disciplina

fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma

dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461), promosso con

ricorso della Regione Trentino-Alto Adige, notificato il 1 luglio

1999, depositato in cancelleria il 7 successivo ed iscritto al n. 22

del registro ricorsi 1999 e nel giudizio per conflitto di

attribuzione sorto a seguito della deliberazione della giunta

regionale del Trentino-Alto Adige n. 688 del 22 maggio 2000, recante

"Modifiche dello statuto della Fondazione Cassa di Risparmio di

Bolzano", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei

ministri, notificato il 10 agosto 2000, depositato in cancelleria il

12 successivo ed iscritto al n. 37 del registro conflitti 2000.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri e della Regione Trentino-Alto Adige;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 maggio 2001 il giudice

relatore Riccardo Chieppa;

Uditi l'avvocato Giandomenico Falcon per la Regione Trentino-Alto

Adige e l'Avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - La Regione Trentino-Alto Adige, con ricorso notificato il 1

luglio 1999 e depositato il 7 luglio 1999, ha sollevato in via

principale questione di legittimità costituzionale dell'art. 10,

comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (Disciplina

civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'art. 11,

comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 e

disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a

norma dell'art. 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 461), in

connessione con l'art. 10, comma 3, con l'art. 11, commi 1, 7, 8, 9,

e con l'art. 25, comma 3, dello stesso decreto legislativo, nella

parte in cui statuiscono la competenza statale, nella specie del

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,

all'esercizio dei poteri di vigilanza sugli enti di credito

regionali, ivi comprese le fondazioni bancarie.

Tali poteri di vigilanza - secondo l'assunto della ricorrente -

spetterebbero, di contro, alla Regione stessa in forza degli artt. 5,

numero 3, e 16, primo comma, dello statuto speciale, approvato con

d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:

illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, del

d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153, in quanto tale disposizione assegna al

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,

il potere di vigilanza sulle fondazioni, senza fare salvi i poteri

costituzionalmente garantiti della Regione Trentino-Alto Adige.

La ricorrente Regione muove dal presupposto che le fondazioni

conservino, almeno fino a quando mantengono la partecipazione di

controllo nella società bancaria conferitaria, la natura di enti

creditizi, in quanto "attratti" nell'orbita di questi ultimi, come,

d'altro canto, affermato dalla giurisprudenza costituzionale

(sentenza n. 163 del 1995). Precisa, inoltre, che trattasi di

vigilanza tipicamente amministrativa esercitata sulla fondazione

titolare del pacchetto azionario di controllo della società bancaria

conferitaria, del tutto diversa dalla vigilanza sull'attività

bancaria di cui all'art. 51 e ss. del testo unico, spettante alla

Banca d'Italia;

i poteri connessi alla vigilanza, i cui atti sono stati

elencati nel decreto legislativo impugnato, si concretizzerebbero, in

sostanza, in provvedimenti riguardanti gli enti e le aziende di

credito; essi, in base alle norme di attuazione di cui all'art. 2 del

d.P.R. n. 234 del 1977, appartengono alla competenza propria della

Regione ricorrente quando si tratti di aziende di credito regionali,

nel senso precisato dalle stesse norme di attuazione.

In particolare, sottolinea la Regione ricorrente, l'elencazione

dell'art. 3 delle norme di attuazione è meramente esemplificativa di

una competenza estesa a tutti i provvedimenti relativi agli istituti

di credito in cui può estrinsecarsi la "vigilanza amministrativa"

sull'ente.

2. - Nel giudizio si è costituito il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, che ha concluso per la infondatezza del ricorso.

In particolare, l'autorità resistente sottolinea che il decreto

legislativo n. 153 del 1999 ha dettato una nuova disciplina

civilistica e fiscale degli enti conferenti e, diversamente dal

sistema di cui al decreto legislativo n. 356 del 1990, non ha più

assegnato alle fondazioni il compito di amministrare le

partecipazioni di controllo nelle società bancarie conferitarie.

Esse potrebbero perseguire esclusivamente scopi di utilità sociale e

di promozione dello sviluppo economico, con espresso divieto

dell'esercizio delle funzioni creditizie ed esclusione di qualsiasi

forma di finanziamento, di erogazione o, comunque, di sovvenzione,

diretta o indiretta, ad altri enti con fini di lucro od a favore di

imprese di qualsiasi natura.

L'attuale configurazione istituzionale delle fondazioni

allontanerebbe tali soggetti dall'originaria matrice creditizia.

L'Avvocatura generale dello Stato rileva ancora la inconsistenza

dell'assunto della Regione ricorrente, secondo cui i poteri di

vigilanza sulle fondazioni affidati al Ministero del tesoro

coinciderebbero con i tipici provvedimenti riguardanti gli enti e le

aziende di credito, soggetti alla competenza regionale nel caso di

aziende di credito regionali; tuttavia, quando anche sussistesse

un'analogia tra le due sfere di attribuzione, queste insistono su

oggetti ontologicamente diversi, in guisa che la disciplina statale

giammai potrebbe ledere le competenze regionali.

Sottolinea, infine, l'Avvocatura resistente che i poteri di

vigilanza attribuiti al Ministero del tesoro sarebbero stati

configurati dal legislatore con riferimento all'istituenda autorità

di controllo sulle persone giuridiche di cui al titolo secondo del

libro I del codice civile.

In sostanza, il nuovo assetto normativo darebbe una diversa

configurazione giuridica alle fondazioni - che le sottrarrebbe dalla

sfera di attrazione delle aziende di credito - rompendo il vincolo

genetico e funzionale tra enti conferenti e società bancarie

conferitarie. Si appaleserebbe, pertanto, inconferente, osserva

ancora l'Avvocatura resistente, il richiamo alla giurisprudenza

costituzionale, che aveva riconosciuto una "vis" attrattiva alle

aziende di credito nei confronti delle fondazioni, atteso che tale

descrizione era stata ispirata da una diversa regolamentazione

(d.lgs. n. 356 del 1990).

3. - In prossimità della data fissata per la pubblica udienza,

la Regione Trentino-Alto Adige ha depositato una memoria, con cui

confuta la tesi sostenuta dall'Avvocatura dello Stato tendente a

dimostrare l'eliminazione, in virtù delle innovazioni apportate dal

decreto legislativo n. 153 del 1999, del vincolo genetico e

funzionale tra enti conferenti e società bancarie conferitarie,

ravvisato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 163 del 1995.

In particolare nella memoria si sottolinea come la titolarità di

una partecipazione di controllo in una s.p.a. implichi "naturaliter"

il potere di amministrare la partecipazione stessa. D'altro canto, il

decreto legislativo n. 153 del 1999 non ha eliminato il potere delle

fondazioni di amministrare le proprie partecipazioni di controllo

nelle società conferitarie, ancorché l'art. 30 dello stesso decreto

abbia abrogato l'art. 12 del decreto legislativo n. 356 del 1990.

L'abrogazione si sarebbe, infatti, resa necessaria al solo fine di

evitare sovrapposizioni di disciplina, atteso che il contenuto degli

statuti è regolato dallo stesso d.lgs. n. 153 del 1999 (artt. 2, 3 e

4).

Ulteriore argomento a sostegno della persistenza di un vincolo

genetico e funzionale tra enti conferenti e società bancarie

conferitarie è ravvisato dalla Regione ricorrente dal fatto che le

fondazioni continuano ad essere possibili titolari delle quote di

partecipazione del capitale della Banca d'Italia, qualora abbiano

provveduto alle modificazioni statutarie previste dalla legge [legge

n. 461 del 1998, art. 2, lettera m)].

La Regione rileva, infine, che proprio il persistente

collegamento fra le fondazioni e le società bancarie

giustificherebbe la competenza del Ministero del tesoro, giacché,

qualora si ritenesse reciso tale collegamento ancor meno si

legittimerebbe la competenza statale in luogo di quella della Regione

o della Provincia autonoma di Trento.

4. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso

notificato il 10 agosto 2000 e depositato il 12 dello stesso mese, ha

sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Regione

Trentino-Alto Adige, chiedendo l'annullamento della deliberazione

della giunta regionale del 22 maggio 2000, n. 688 (comunicata dalla

giunta al Ministero del tesoro con nota 15 giugno 2000), recante:

"Modifiche dello statuto della Fondazione Cassa di Risparmio di

Bolzano", per contrasto con l'art. 10, comma 1, del decreto

legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

Espone, in fatto, l'autorità ricorrente che la Regione

Trentino-Alto Adige, in palese contrasto con la disposizione sopra

richiamata, ha in un primo momento inviato una richiesta di parere al

Ministero del tesoro, ai sensi delle norme di attuazione (art. 3 del

d.P.R. 26 marzo 1977, n. 234), al fine di poter provvedere

all'approvazione dello statuto della Fondazione Cassa di Risparmio di

Bolzano. Successivamente, dopo il rifiuto del Ministero stesso ad

esprimere il parere richiesto e dopo l'invito da questi rivolto alla

fondazione medesima ad inviare il proprio statuto per la prevista

approvazione, la stessa Regione ha provveduto ad approvare il nuovo

statuto della richiamata fondazione.

La Regione avrebbe fondato tale suo potere sulla considerazione

che i poteri di approvazione degli statuti, affidati in via generale

al Ministero del tesoro dal decreto legislativo n. 153 del 1999,

integrerebbero i tipici provvedimenti riguardanti enti o aziende di

credito che lo statuto di autonomia affida alla competenza della

Regione stessa (art. 3 del d.P.R. 26 marzo 1977, n. 234).

La stessa Regione, infatti, avrebbe ritenuto che tale competenza

possa estendersi anche alla fondazione di cui trattasi, possedendo

questa ancora una partecipazione di controllo sulla società bancaria

conferitaria che legittimerebbe la sussistenza dei citati poteri

regionali.

A supporto di tale convincimento riporta la giurisprudenza

costituzionale (sentenza n. 163 del 1995) che aveva riconosciuto la

competenza della Regione all'approvazione delle modifiche dello

statuto della Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano, in virtù di

una "attrazione" di quest'ultima nell'orbita dell'ente creditizio.

Sennonché, osserva l'autorità ricorrente, anche nel previgente

ordinamento la giurisprudenza costituzionale non avrebbe ritenuto

sufficiente a determinare il nesso di funzionalità, che giustificava

l'effetto di attrazione, la semplice titolarità della partecipazione

di controllo se ad essa non si accompagnava l'attività di

amministrare la partecipazione della società conferitaria.

Viceversa, la nuova disciplina dettata dal decreto legislativo

n. 153 del 1999, a differenza del decreto legislativo n. 356 del

1990, non assegnerebbe più alle fondazioni il compito di

amministrare le partecipazioni di controllo nelle società bancarie

conferitarie, detenibili, peraltro, solo in via transitoria.

Ed invero, osserva il ricorrente, a titolo esemplificativo,

l'art. 30 del citato d.lgs. n. 153 del 1999 abroga espressamente

l'art. 12 del d.lgs. n. 356 del 1990 e, per quanto concerne le

partecipazioni di controllo nelle società bancarie conferitarie in

essere alla data di entrata in vigore del ripetuto decreto

legislativo, queste possono continuare ad essere detenute, in via

transitoria, per il periodo di quattro anni, per essere poi dimesse.

In conclusione, la nuova configurazione istituzionale data alle

fondazioni dalla disciplina di cui al decreto legislativo n. 153 del

1999 non consentirebbe di ritenere tuttora esistente un vincolo

genetico e funzionale tra enti conferenti e società bancarie

conferitarie, come ritenuto dalla precedente giurisprudenza, cui si

è fatto cenno.

Osserva, infine, l'autorità ricorrente che i caratteri assunti

dalla vigilanza, che il legislatore, nell'ambito della sua

discrezionalità, ha voluto affidare al Ministero del tesoro,

sarebbero stati concepiti con riferimento all'istituenda autorità di

controllo sulle persone giuridiche di cui al titolo secondo del libro

primo del codice civile. Essa assumerebbe, infatti, i caratteri di

una vigilanza tipicamente amministrativa ed è funzionale alla

dismissione delle partecipazioni nelle società bancarie conferitarie

ancora detenute dalle fondazioni, tenuto conto che tali fondazioni

perseguono esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione

dello sviluppo economico.

5. - Si è costituita in giudizio la Regione Trentino-Alto Adige,

chiedendo che il ricorso sia dichiarato infondato.

6. - Nell'imminenza della data fissata per la udienza pubblica,

la Regione Trentino-Alto Adige ha depositato una memoria, in cui

ribadisce le proprie conclusioni con argomentazioni adesive a quelle

formulate nella memoria depositata per il ricorso n. 22 del 1999. Considerato in diritto

1. - La questione di legittimità costituzionale, proposta in via

principale dalla Regione Trentino-Alto Adige e sottoposta all'esame

della Corte con un primo ricorso notificato il 1 luglio 1999 (r. ric.

n. 22 del 1999), ha per oggetto l'art. 10, comma 1, del decreto

legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (Disciplina civilistica e fiscale

degli enti conferenti di cui all'art. 11, comma 1, del d.lgs.

20 novembre 1990, n. 356 e disciplina fiscale delle operazioni di

ristrutturazione bancaria, a norma dell'art. 1 della legge

23 dicembre 1998, n. 461), in connessione con l'art. 10, comma 3, con

l'art. 11, commi 1, 7, 8, 9, e con l'art. 25, comma 3, dello stesso

decreto legislativo. La questione è sollevata sotto il profilo che

la normativa denunciata assegna al Ministero del tesoro, del bilancio

e della programmazione economica la vigilanza sulle fondazioni, nel

periodo transitorio, "finché ciascuna fondazione rimarrà titolare

di partecipazioni di controllo, diretto o indiretto, in società

bancarie ovvero concorrerà al controllo, diretto o indiretto, di

dette società attraverso la partecipazione a patti di sindacato o

accordi di qualunque tipo". È denunciato il contrasto con gli

artt. 5, numero 3, e 16, primo comma, dello statuto speciale di cui

al d.P.R. n. 670 del 1972, nonché con le norme di attuazione emanate

con d.P.R. 26 marzo 1977, n. 234, con violazione dei poteri

costituzionalmente spettanti alla Regione Trentino-Alto Adige.

2. - Il conflitto di attribuzione è proposto dallo Stato nei

confronti della Regione Trentino-Alto Adige, con un successivo

ricorso notificato il 10 agosto 2000, con cui viene impugnata la

deliberazione della giunta regionale del 22 maggio 2000, n. 688

(comunicata dalla giunta al Ministero del tesoro con nota 15 giugno

2000), recante: "Modifiche dello statuto della Fondazione Cassa di

Risparmio di Bolzano", per contrasto con l'art. 10, comma 1, del

d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153, rivendicandone il relativo potere.

Il ricorso assume la spettanza allo Stato, a norma dell'art. 10,

comma 1, del d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153, del potere di adottare

modifiche allo statuto della Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano

e, conseguentemente, chiede l'annullamento della deliberazione della

giunta regionale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 22 maggio

2000, n. 688, recante "Modifiche dello statuto della Fondazione Cassa

di Risparmio di Bolzano" (r. confl. n. 37 del 2000).

3. - Stante la evidente connessione soggettiva ed oggettiva i due

ricorsi possono essere riuniti e decisi con unica sentenza.

Ambedue i ricorsi hanno come punto comune il profilo della

spettanza del potere di vigilanza e di approvazione degli statuti

degli enti di credito regionali, ivi comprese le "fondazioni

bancarie", nel periodo transitorio fino alla entrata in vigore della

nuova disciplina dell'autorità di controllo sulle persone giuridiche

di cui al titolo II del libro primo del codice civile ed anche

successivamente, finché ciascuna fondazione rimarrà titolare di

partecipazione di controllo, diretto o indiretto, in società

bancarie o si troverà in situazioni considerate similari dal

legislatore.

Durante questo periodo transitorio il potere di vigilanza

(amministrativo) e di indirizzo è stato affidato, in via generale,

al Ministero del tesoro dall'art. 10, comma 1, del d.lgs. 17 maggio

1999, n. 153, con attribuzione specifica, tra l'altro, del potere di

autorizzare le operazioni di trasformazione e fusione e di approvare,

al fine di verificare il rispetto degli scopi fissati dalla stessa

norma [art. 10, comma 3, lettere a) e c) in relazione al comma 2, del

d.lgs. n. 153 del 1999], le modificazioni statutarie delle fondazioni

anzidette.

L'anzidetto decreto legislativo attribuisce una competenza

generale di vigilanza (amministrativa), al Ministero del tesoro,

senza alcuna salvezza delle previsioni degli specifici poteri in

precedenza riconosciuti alle Regioni a statuto speciale in ordine a

taluni istituti di credito considerati di interesse regionale o

locale. Tale interpretazione, del resto, è stata fatta propria dallo

Stato e dallo stesso Ministero del tesoro, che hanno sostenuto

l'applicabilità della disposizione anche rispetto ad una fondazione

che abbia conferito un istituto di credito regionale del

Trentino-Alto Adige (nella specie Fondazione Cassa di Risparmio di

Bolzano).

4. - Preliminarmente, deve essere posto in rilievo che la nuova

normativa degli enti conferenti di cui all'art. 11, comma 1, del

d.lgs. 20 novembre 1990, n. 356, non può legittimamente avere

l'effetto di eliminare le specifiche competenze statutariamente

attribuite alla Regione Trentino-Alto Adige in relazione

all'ordinamento degli enti creditizi a carattere regionale

contemplati dall'art. 5, numero 3, dello statuto speciale. Nella

competenza regionale rientrano una serie di provvedimenti

riguardanti, secondo la specificazione contenuta dalle relative norme

di attuazione [art. 3, primo comma, lettera d), del d.P.R. 26 marzo

1977, n. 234, recante "Norme di attuazione dello statuto speciale

della Regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento delle

aziende di credito a carattere regionale"], anche le approvazioni di

modifiche statutarie di detti enti (v. sentenza n. 135 del 1984). La

sottrazione di competenze, affidate alla Regione e fissate secondo la

tipologia dei provvedimenti determinati dalle predette norme

speciali, non poteva avvenire correttamente sul piano costituzionale,

se non ricorrendo alla procedura particolare di modifica delle norme

di attuazione dello statuto speciale.

Dette norme di attuazione sono dotate di forza prevalente su

quella delle leggi ordinarie (sentenze n. 213 del 1998; n. 160 del

1985 e n. 151 del 1972).

Infatti le norme di attuazione dello statuto speciale si basano

su un potere attribuito dalla norma costituzionale in via permanente

e stabile (sentenza n. 212 del 1984; v. anche sentenza n. 160 del

1985), la cui competenza ha "carattere riservato e separato rispetto

a quella esercitabile dalle ordinarie leggi della Repubblica"

(sentenza n. 213 del 1998; n. 137 del 1998; n. 85 del 1990; n. 160

del 1985; n. 212 del 1984; n. 237 del 1983). Le predette norme di

attuazione, pertanto, prevalgono, nell'ambito della loro competenza,

sulle stesse leggi ordinarie, con possibilità, quindi, di derogarvi,

negli anzidetti limiti (sentenza n. 213 del 1998; n. 212 del 1984;

n. 151 del 1972).

Le norme di attuazione dello statuto regionale ad autonomia

speciale sono destinate a contenere, tra l'altro, non solo

disposizioni di vera e propria esecuzione o integrative secundum

legem, non essendo escluso un "contenuto praeter legem nel senso di

integrare le norme statutarie, anche aggiungendo ad esse qualche cosa

che le medesime non contenevano", con il "limite della corrispondenza

alle norme e alla finalità di attuazione dello statuto, nel contesto

del principio di autonomia regionale" (sentenza n. 212 del 1984;

n. 20 del 1956).

5. - La questione di legittimità costituzionale sollevata dalla

Regione Trentino-Alto Adige è infondata. Le disposizioni denunciate,

in quanto non contengono nella loro formulazione letterale alcuna

disposizione espressa circa l'applicabilità anche alla Regione

Trentino-Alto Adige, [per quanto riguarda le ipotesi contemplate

dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione in

materia di ordinamento delle aziende di credito a carattere

regionale], possono essere interpretate - conformemente a

Costituzione - nel senso che rimane salvo l'esercizio degli specifici

poteri regionali (e provinciali) previsti dallo statuto speciale di

autonomia e dalle relative norme di attuazione.

In altri termini prevale l'interpretazione, secondo cui,

l'anzidetta legge ordinaria (decreto legislativo e relativa legge di

delega) non abbia toccato (per mancanza di forza abrogatrice) le

norme costituzionali statutarie e le relative norme di attuazione

dello statuto speciale, con la conseguenza che devono considerarsi

immutate le attribuzioni previste dalle norme di attuazione dello

statuto speciale a favore della stessa Regione.

Giova chiarire, a questo riguardo, che non tutte le competenze di

vigilanza sulle predette fondazioni (fondazioni di origine bancaria o

c.d. fondazioni bancarie) affidate in via transitoria al Ministero

del tesoro sono soggette alla predetta interpretazione adeguatrice,

poiché questa riguarda solo quelle competenze incompatibili con i

poteri (provvedimentali o partecipativi) specificamente attribuiti

alla Regione Trentino-Alto Adige dallo statuto speciale e relative

norme di attuazione in ordine agli enti di credito di interesse

regionale. Allo stesso modo non risultano precluse in via assoluta

funzioni statali di coordinamento e di indirizzo, purché esercitate

secondo le procedure ed entro i limiti previsti per i rapporti tra

Stato e Regione ad autonomia speciale.

In conclusione l'asserito contrasto costituzionale può essere

superato, a questo riguardo, con una interpretazione adeguatrice

conforme a Costituzione.

6. - Quanto al conflitto di attribuzione, l'anzidetta

interpretazione conforme a Costituzione non esime dalla verifica se

la previsione dello statuto speciale e delle relative norme di

attuazione comprenda anche le fondazioni conferenti di enti creditizi

regionali e, nel periodo transitorio, connesse (al sistema bancario)

per origine e titolarità di partecipazioni rilevanti in detti enti

creditizi.

Nel periodo transitorio delle operazioni di ristrutturazione

bancaria, fino a quando il Ministero del tesoro eserciterà i poteri

di vigilanza sulle fondazioni (enti che hanno effettuato il

conferimento di azienda bancaria ai sensi del d.lgs. 20 novembre

1990, n. 356), deve ritenersi che permanga la qualificazione di ente

creditizio, in mancanza della quale non vi sarebbe alcuna

giustificazione di attribuzione di poteri allo stesso Ministero del

tesoro. Deve, pertanto, affermarsi la sussistenza di un vincolo

genetico e funzionale tra enti conferenti e società bancarie

conferitarie in presenza di partecipazione e degli altri presupposti

previsti per l'esercizio in via generale della transitoria vigilanza

sulle anzidette fondazioni.

In realtà la perdita di tale qualificazione è destinata a

verificarsi solo al compimento della trasformazione sia con la

dismissione della partecipazione rilevante nella società bancaria

conferitaria e delle altre partecipazioni non più consentite, sia

con l'adeguamento degli statuti e la relativa approvazione. Le

fondazioni anzidette, prima di tale momento, non assumono la natura

di persone giuridiche private senza fini di lucro e gli inseparabili

scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico

sono rimessi alla previsione degli stessi statuti (argomentando dal

combinato disposto degli artt. 2 e 28, comma 2, del d.lgs. 17 maggio

1999, n. 153).

D'altro canto, le modifiche statutarie devono essere operate

mediante l'applicazione delle regole proprie della natura dell'ente

in base alle funzioni e agli scopi previsti dallo statuto in vigore

prima delle stesse modifiche e quindi con l'esercizio delle

competenze della Regione Trentino-Alto Adige attualmente previste per

gli istituti di credito a carattere regionale. Ed anzi, dopo le

modifiche statutarie si porrà il problema del coordinamento con il

nuovo regime delle persone giuridiche private e delle trasformate

istituzioni pubbliche di assistenza in associazioni e fondazioni con

personalità di diritto privato senza fine di lucro, anche in

relazione agli scopi ed ai settori di attività previsti per la

fondazione (ex bancaria) e alle materie di competenza (esclusiva o

concorrente) regionale (o provinciale).

Sono, infatti, destinati ad assumere particolare rilevanza nel

regime civilistico e statutario delle predette fondazioni sia gli

scopi non lucrativi, di utilità sociale e promozione dello sviluppo,

sia l'attività che concretamente sarà svolta secondo le previsioni

statutarie, in settori considerati rilevanti dal legislatore. In tale

modo si tende a rivitalizzare le originarie finalità di

"beneficenza" e di "carità" aggiornate con profili attuali di

assistenza e solidarietà nei più svariati settori di sviluppo

scientifico, culturale, ambientale, sanitario ed anche economico. Di

modo che sarà innegabile un collegamento con il territorio e con i

profili che potranno interagire con le competenze regionali.

7. - Ulteriore conferma della attuale non completa definitiva

separazione dal settore bancario-creditizio delle fondazioni

anzidette può rinvenirsi nella previsione della possibilità di

partecipazione al capitale della Banca d'Italia (art. 27 del d.lgs.

17 maggio 1999, n. 153) e nella ratio delle incompatibilità previste

per le funzioni di consigliere di amministrazione nella società

bancaria conferitaria (art. 4, comma 3, e art. 28, comma 4, del

d.lgs. n. 153 del 1999, con operatività non oltre la data di

adozione del nuovo statuto).

8. - Sulla base delle predette considerazioni risulta la

infondatezza del ricorso per conflitto di attribuzioni proposto dallo

Stato contro la Regione Trentino-Alto Adige, in quanto nella fase

transitoria e nell'attuale configurazione delle fondazioni c.d.

bancarie devono considerarsi immutati ed utilizzabili i poteri della

Regione anzidetta di approvazione dello statuto previsti per gli enti

creditizi a carattere regionale. Infatti in detta fase l'approvazione

(e le modifiche) dei predetti statuti deve avvenire secondo le

previsioni delle norme di attuazione dello statuto speciale della

Regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento delle aziende

di credito a carattere regionale (d.P.R. 26 marzo 1977, n. 234) e

quindi con provvedimento regionale, sentito il Ministero del tesoro.

Nella specie considerata era stato dalla Regione richiesto al

Ministero del tesoro il parere, cui era seguito un rifiuto

rivendicando il Ministero il potere di approvazione.

Pertanto, il ricorso per conflitto di attribuzione non può

essere accolto, e deve dichiararsi che non spetta allo Stato, e per

esso al Ministro del tesoro, approvare le modifiche statutarie della

Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi,

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 1, del

decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (Disciplina civilistica e

fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del

decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale

delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'art. 1

della legge 23 dicembre 1998, n. 461), in connessione con l'art. 10,

comma 3, con l'art. 11, commi 1, 7, 8, 9, e con l'art. 25, comma 3,

dello stesso decreto legislativo, sollevata, in riferimento agli

artt. 5, numero 3, e 16, primo comma, dello statuto speciale (d.P.R.

31 agosto 1992, n. 670) e al d.P.R. 26 marzo 1977, n. 234, recante

"Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione

Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento delle aziende di

credito a carattere regionale", con il ricorso della Regione

Trentino-Alto Adige indicato in epigrafe;

Dichiara che non spetta allo Stato, e per esso al Ministro del

tesoro, ora Ministro dell'economia e delle finanze, approvare le

modifiche statutarie della Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 ottobre 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 24 ottobre 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:341 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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