Corte costituzionale

Sentenza n. 340/1996

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 18/10/1996 · relatore Valerio Onida

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 29 e 29 a)

del decreto del presidente della giunta provinciale di Bolzano del 28

dicembre 1978, n. 32, come modificato dalla legge provinciale 26

marzo 1982, n. 10 (Modifica del testo unificato delle leggi

provinciali sull'ordinamento dei masi chiusi, della legge provinciale

sull'assistenza creditizia per assuntori di masi chiusi e della legge

provinciale sull'amministrazione dei beni di uso civico), promosso

con ordinanza emessa il 29 settembre 1995 dal tribunale di Bolzano

nel procedimento civile vertente tra Othmar Staffler e Anton

Staffler, iscritta al n. 62 del registro ordinanze 1996 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale,

dell'anno 1996;

Visti gli atti di costituzione di Othmar Staffler e di Anton

Staffler nonché l'atto di intervento della provincia autonoma di

Bolzano;

Udito nell'udienza pubblica del 9 luglio 1996 il giudice relatore

Valerio Onida;

Uditi gli avvocati Roland Riz e Sergio Panunzio per la provincia

autonoma di Bolzano e l'avv. Michele Costa per Anton Staffler.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il tribunale di Bolzano, con ordinanza emessa il 29 settembre

1995, pervenuta a questa Corte il 16 gennaio 1996, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3

della Costituzione, degli artt. 29 e 29 a) del testo unificato delle

leggi provinciali della provincia di Bolzano sull'ordinamento dei

masi chiusi, emanato con decreto del presidente della giunta

provinciale di Bolzano del 28 dicembre 1978, n. 32, come modificato

dalla legge provinciale 26 marzo 1982, n. 10 (Modifica del testo

unificato delle leggi provinciali sull'ordinamento dei masi chiusi,

della legge provinciale sull'assistenza creditizia per assuntori di

masi chiusi e della legge provinciale sull'amministrazione dei beni

di uso civico), nella parte in cui "non prevedono che l'obbligo di

versamento alla massa ereditaria da parte dell'assuntore del maso,

per la divisione suppletoria - previsto in ipotesi di alienazione o

di esecuzione forzata - si estenda anche all'espropriazione per

pubblica utilità".

Secondo lo speciale ordinamento dei masi chiusi, disciplinato da

legge provinciale di Bolzano in base alla competenza attribuita alla

provincia dall'art. 11, n. 8, dello statuto speciale per il

Trentino-Alto Adige di cui al d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, le

aziende agricole costituite in maso chiuso sono considerate, in sede

di divisione ereditaria, unità indivisibili e non possono essere

assegnate che ad un unico erede o legatario, designato, in caso di

successione legittima, secondo un ordine di precedenza fissato dalla

legge, e che diviene l'"assuntore" del maso. Il valore o prezzo di

assunzione, di cui l'assuntore diviene debitore nei confronti della

massa ereditaria, se non è determinato dal de cuius e se gli

interessati non addivengono ad un accordo, è determinato "in base al

valore di reddito" dell'azienda. Tuttavia, in caso di alienazione

totale o parziale del maso entro il decennio dalla apertura della

successione, ovvero di vendita o assegnazione a creditori dello

stesso in esecuzione forzata, entro lo stesso termine, l'assuntore è

tenuto a versare alla massa ereditaria, per la divisione

"suppletoria", l'eccedenza sul prezzo di assunzione del ricavo della

alienazione, della vendita o del valore di assegnazione; ma se entro

due anni dal sorgere dell'obbligazione l'assuntore acquista un nuovo

maso ovvero acquista terreni da incorporare nel maso, o investe il

ricavato in miglioramenti, egli ha facoltà di dedurre dal versamento

alla massa ereditaria l'importo di detti investimenti.

La questione di legittimità costituzionale è sorta, su iniziativa

di parte, in un giudizio civile in cui un coerede dell'assuntore di

un maso chiuso chiedeva che quest'ultimo venisse condannato a versare

alla massa ereditaria, per la divisione "suppletoria", l'eccedenza,

rispetto al prezzo di assunzione del maso, del ricavo derivante dal

versamento di indennizzo per espropriazione del fondo per pubblica

utilità, così come previsto espressamente dalla legge per il caso

di alienazione totale o parziale e per il caso di vendita o

assegnazione del maso a creditori in sede di esecuzione forzata. Il

giudice remittente disattende anzitutto le eccezioni e contestazioni

del convenuto volte a negare la rilevanza della questione di

costituzionalità: in particolare afferma che si è in presenza di un

caso di assunzione del maso anche se questo fu ceduto a suo tempo a

titolo oneroso dal padre al figlio, attuale titolare dello stesso;

che l'esistenza di beni al tempo dell'apertura della successione e

l'avvenuta divisione fra coeredi non appaiono necessarie perché si

possa fare luogo alla divisione suppletoria; che la somma ricavata

dall'espropriazione non era stata se non in parte investita

dall'assuntore nel maso; che il diritto dei coeredi alla divisione

suppletoria non può ritenersi prescritto; che non vi è ragione di

applicare le norme del codice civile sul legato in sostituzione di

legittima e sulla divisione ereditaria, non rivestendo l'attore la

qualità di legatario.

Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, il giudice

a quo rileva che la divisione suppletoria era stata bensì

originariamente prevista dalla legge solo in rapporto all'alienazione

volontaria del bene, e l'estensione al caso della esecuzione forzata

era stata argomentata da questa Corte, nella sentenza n.505 del 1988,

anche con l'esigenza di scoraggiare operazioni speculative

dell'assuntore o una conduzione negligente o fraudolenta del maso

tale da provocare l'esecuzione forzata medesima (senza che peraltro

detta sentenza abbia limitato l'estensione dell'istituto al solo caso

di accertata condotta fraudolenta dell'assuntore): ma che l'istituto

della divisione suppletoria risponde anche ad esigenze di equità

distributiva, in funzione del riequilibrio delle sfere patrimoniali

dei coeredi. Né tale esigenza sarebbe smentita dalla norma che

stabilisce il termine decennale dall'apertura della successione per

l'applicabilità dell'istituto, in quanto tale termine sarebbe volto

allo scopo di non ostacolare eccessivamente la circolazione dei beni

immobiliari.

Ad avviso del remittente sarebbero compromessi innegabili principi

di giustizia sostanziale se il meccanismo di riequilibrio in

questione si applicasse solo nel caso di alienazione volontaria e di

esecuzione forzata, e non in caso di espropriazione, posto che gli

effetti economici di arricchimento dell'assuntore, per la differenza

fra valore di realizzo e prezzo di assunzione, sarebbero del tutto

identici.

2. - Si sono costituiti il signor Othmar Staffler, attore nel

giudizio a quo, ma con atto depositato fuori termine, e il sig. Anton

Staffler, convenuto nel giudizio a quo, quest'ultimo chiedendo che la

questione sia dichiarata manifestamente infondata.

Secondo la parte convenuta, se appare giustificata la divisione

suppletoria nel caso di alienazione o di esecuzione forzata, allo

scopo di evitare che l'assuntore possa effettuare operazioni

speculative a danno della massa ereditaria, ciò non varrebbe nel

caso di espropriazione per pubblica utilità. Mancherebbe in questo

caso un arricchimento dell'assuntore, perché l'indennizzo è per sua

natura inferiore al valore venale del bene, e anzi, verificandosi un

ristoro solo parziale del pregiudizio subito dall'espropriato, vi

sarebbe caso mai un diritto di quest'ultimo di pretendere dagli altri

coeredi la restituzione proporzionale di quanto ad essi versato

"sulla base della valutazione di un bene che per essere stato,

totalmente o parzialmente, espropriato, ha perso parte del proprio

valore originario".

3. - È intervenuto il presidente della giunta della provincia

autonoma di Bolzano, chiedendo che la questione sia dichiarata

infondata.

L'interveniente, richiamando la sentenza n. 505 del 1988 di questa

Corte, ritiene che il fondamento dell'obbligo di divisione

suppletoria vada individuato nella volontarietà dell'alienazione del

maso o almeno, nel caso di vendita forzata, nel comportamento

colpevole dell'assuntore che si sarebbe sottratto al proprio obbligo

di coltivazione del fondo: e dunque tale obbligo di divisione si

configurerebbe come una sanzione. Nel caso dell'espropriazione,

invece, secondo l'interveniente, si sarebbe di fronte ad una

oggettiva impossibilità di coltivare il maso; ed inoltre non sarebbe

nemmeno giustificato sotto l'aspetto della ragionevolezza sottoporre

l'assuntore espropriato ad una ulteriore "misura sanzionatoria" quale

la divisione suppletoria dell'indennizzo. Peraltro vi sarebbe una

differenza sostanziale fra alienazione o vendita forzata ed

espropriazione: in quest'ultimo caso si consegue non il prezzo di

mercato del bene, ma solo un indennizzo ad esso inferiore.

4. - In prossimità dell'udienza hanno presentato memorie l'attore

nel giudizio a quo (costituito però fuori termine), il convenuto

nello stesso giudizio e il Presidente della provincia interveniente.

La parte convenuta ripropone anzitutto l'eccezione già svolta

davanti al giudice remittente, secondo cui nella specie non si

sarebbe trattato di assunzione in quanto il convenuto aveva

acquistato il maso in forza di un contratto di compravendita, non

impugnato per simulazione dall'attore né da altri.

La parte insiste poi per l'infondatezza della questione,

richiamando la sentenza n. 505 del 1988 di questa Corte e rilevando

che nel caso dell'espropriazione, a differenza che nel caso di

esecuzione forzata - nel quale vi è pur sempre un comportamento

volontario dell'assuntore che con la propria condotta omissiva o

negligente ha determinato il disfacimento del patrimonio immobiliare

rappresentato dal maso -, l'assuntore sarebbe vittima e non autore

della vicenda che dà luogo al trasferimento del bene. L'assuntore,

se obbligato alla divisione suppletoria, subirebbe un ulteriore

pregiudizio dopo quello derivante dall'esproprio con un indennizzo

inferiore al valore del bene. Non dovrebbe trarre in inganno la

circostanza che l'indennizzo, in termini monetari, possa essere più

elevato del prezzo di assunzione, perché inciderebbero su ciò vari

elementi, fra i quali l'inflazione, che non sarebbero "comparabili

concettualmente". Inoltre, l'indennizzo ricompenserebbe l'espropriato

per la sottrazione di parte del bene, ma non per la perdita del

"valore aggiuntivo che la parte espropriata apportava al maso ai fini

della funzionalità dello stesso".

5. - A sua volta l'interveniente sostiene che elemento costitutivo

essenziale della ratio della disciplina in questione sarebbe la

"logica sanzionatoria", che non potrebbe operare nel caso di

espropriazione, costituente factum principis estraneo al

comportamento dell'assuntore.

D'altronde, secondo l'interveniente, se si applicasse la disciplina

in questione al caso dell'espropriazione, ne conseguirebbe

l'applicabilità a tutte le ipotesi di trasferimento di proprietà

del maso, il che equivarrebbe a trasformare radicalmente la ratio

della disciplina medesima. Quest'ultima dovrebbe rinvenirsi

unicamente in una esigenza redistributiva ed equiparativa. Questa

però non sarebbe sufficiente a costituire da sola, cioè senza

essere coniugata con una ratio sanzionatoria, il fondamento

dell'istituto della divisione suppletoria, sia perché non

spiegherebbe il termine decennale (che, secondo l'interveniente, non

potrebbe fondarsi su esigenze di circolazione dei beni), sia

soprattutto perché non sarebbe conciliabile con la norma (art. 29,

primo comma, t.u.) secondo cui non si considera alienazione e quindi

non dà luogo a divisione suppletoria la cessione del maso a parenti

in linea retta.

Una radicale trasformazione della ratio dell'istituto non potrebbe,

secondo l'interveniente, costituire l'esito del giudizio di

costituzionalità, soprattutto in considerazione delle

caratteristiche del tutto peculiari del maso chiuso, secondo la

tradizione normativa alla quale la disciplina provinciale non

potrebbe non essere aderente.

Infine l'interveniente argomenta che secondo i principi generali in

materia di divisione ereditaria ogni valutazione andrebbe fatta rebus

sic stantibus con riferimento al momento della divisione, e dunque

gli eventi successivi non potrebbero trovare alcuna considerazione,

così come accade per l'aumento di valore di un bene, diverso dal

maso chiuso, assegnato definitivamente nella divisione; e che

l'indennizzo di esproprio è inferiore al valore di mercato del bene,

specie dopo che a seguito della sentenza n. 80 del 1996 di questa

Corte risulta applicabile anche in provincia di Bolzano il criterio

di indennizzo stabilito dalla legge statale (art. 5-bis del d.-l. n.

333 del 1992), onde la differenza eventuale fra indennizzo e prezzo

di assunzione del maso risulterebbe ormai livellata, se non

addirittura invertita a vantaggio di quest'ultimo: il che toglierebbe

fondamento sostanziale alle esigenze di equità redistributiva

invocate dal giudice a quo. Considerato in diritto

1. - La questione, sollevata in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, investe gli articoli 29 e 29 a) del testo unificato

delle leggi provinciali della provincia di Bolzano sull'ordinamento

dei masi chiusi, in quanto non prevedono l'applicazione dell'istituto

della divisione suppletoria anche nel caso di espropriazione per

pubblica utilità del maso entro il decennio dall'assunzione. Ma in

sostanza la censura, che denuncia una omissione, e quindi postula una

pronuncia additiva, va riferita all'articolo 29, che disciplina

l'ipotesi principale e originaria dell'alienazione del maso o di

parti del medesimo, mentre il successivo art. 29 a) si limita a

contemplare l'ipotesi particolare della esecuzione forzata.

2. - L'eccezione di inammissibilità per irrilevanza proposta dalla

parte privata regolarmente costituita non può essere accolta.

La valutazione della rilevanza della questione, secondo la costante

giurisprudenza di questa Corte, spetta in via principale al giudice a

quo, e può essere disattesa solo se palesemente incongrua o

contraddetta dagli atti.

Ora, nel giudizio a quo il remittente ha respinto l'eccezione della

parte, fondata sulla asserita non configurabilità nella specie di

una assunzione del maso, acquistato a titolo oneroso dal convenuto, e

ha ritenuto la questione rilevante, con motivazione che non appare

prima facie implausibile.

3. - Nel merito, la questione è fondata.

L'istituto della divisione "suppletoria", inteso a ricondurre alla

massa ereditaria l'eccedenza del prezzo di cessione del maso rispetto

al valore di assunzione, commisurato al reddito e dunque

istituzionalmente assai inferiore al primo, era in origine previsto

dal legislatore provinciale solo con riferimento all'ipotesi

dell'alienazione volontaria del bene nel decennio dall'assunzione

ovvero, se l'assuntore era minorenne, dal raggiungimento da parte di

questi della maggiore età (art. 29, primo comma, del testo

unificato, nella formulazione anteriore alle modifiche apportate con

legge provinciale n. 10 del 1982).

Anche se in tale configurazione originaria l'istituto si prestava

ad essere inteso in una logica di tipo sanzionatorio, come strumento

cioè diretto a colpire l'assuntore che prima del termine decennale

previsto si liberasse del maso realizzandone il valore di mercato,

una siffatta logica non appare più esclusiva né dominante, ma anzi

è largamente soppiantata da criteri di carattere oggettivo (legati

alla funzione del maso chiuso e ad esigenze di ripristino

dell'equità distributiva fra i coeredi allorché tale funzione venga

meno) a seguito dell'intervento del legislatore provinciale del 1982.

Con la riforma recata dalla legge provinciale n. 10 del 1982, da un

lato si introdusse nel testo unificato l'art. 29 a), col quale

esplicitamente si estendeva l'obbligo di divisione suppletoria al

caso di vendita o di assegnazione in esecuzione forzata del maso,

sempre entro il termine del decennio, stabilendo che l'assuntore è

tenuto a versare alla massa ereditaria l'eccedenza del ricavo della

vendita o del valore di assegnazione sul prezzo di assunzione

(limitando però alla somma residua spettante al debitore esecutato

la facoltà dei coeredi di esercitare il proprio diritto sul ricavato

dell'esecuzione forzata: art. 29 a), secondo comma). Dall'altro lato,

venne riformulato l'art. 29 del testo unificato, sopprimendo

l'accenno alla volontarietà dell'alienazione come presupposto per

l'insorgere dell'obbligo di divisione suppletoria (primo comma, primo

periodo), e per altro verso stabilendo sia che la cessione del maso a

parenti in linea diretta non si considera a questi fini come

alienazione (primo comma, secondo periodo), sia che all'obbligo di

divisione suppletoria possono essere sottratte le somme reinvestite

dall'assuntore, entro due anni, per l'acquisto di un nuovo maso o per

l'ampliamento o il miglioramento del maso (quinto comma: tale regola

è estesa esplicitamente al caso della vendita o assegnazione forzata

dall'art. 29 a), secondo comma).

La nuova disciplina appare più chiaramente ispirata alle esigenze

di garantire la funzione oggettiva del maso nell'ambito della

famiglia (attraverso la norma di favore per la cessione a parenti in

linea diretta), e di collegare alla permanenza di tale funzione

(anche attraverso la sostituzione di altri fondi a quelli trasferiti)

il mantenimento del vantaggio patrimoniale discendente all'assuntore

dal criterio di calcolo del valore di assunzione commisurato al

reddito - evidentemente inteso a salvaguardare l'unità del maso

stesso - e la conseguente disuguaglianza che si produce a carico dei

coeredi diversi dall'assuntore.

Ora, quando quella funzione oggettiva venga meno, per effetto del

trasferimento della proprietà dei fondi fuori dall'ambito dei

parenti in linea diretta dell'assuntore, vuoi a seguito di vendita,

volontaria o forzata, vuoi a seguito di espropriazione per pubblica

utilità (e a tal proposito si può anche ricordare la norma che

prevede l'esproprio integrale del maso, a richiesta del proprietario,

qualora, a seguito della espropriazione parziale progettata, vengano

a mancare le caratteristiche oggettive che consentono di attribuire

all'azienda la qualifica di maso chiuso: art. 15 t.u.), viene meno la

fondamentale ragione giustificatrice della disparità fra coeredi, e

non può dunque non riespandersi l'esigenza di un loro eguale

trattamento.

4. - Non è mancato invero chi, a seguito dell'accennata riforma

legislativa, e in particolare della soppressione dell'avverbio

"volontariamente" nel primo comma dell'art.29, ha ritenuto che

l'obbligo di divisione suppletoria sorga ormai ogni volta che, entro

il decennio dall'assunzione, il maso venga trasferito in tutto o in

parte ricavandosene un corrispettivo, e dunque anche nel caso di

espropriazione (a parte il caso della vendita o assegnazione nel

procedimento di esecuzione forzata, espressamente regolato dall'art.

29 a). E tuttavia questa possibilità interpretativa, ignorata dal

giudice a quo, si scontra con la difficoltà di estendere ad una

ipotesi non prevista espressamente una disciplina che costituisce pur

sempre una eccezione alla più ampia eccezione, rispetto alle regole

generali, rappresentata dalla disciplina sulla divisione ereditaria

del patrimonio di cui faccia parte un maso chiuso. Conviene dunque

attenersi all'interpretazione fatta propria dal giudice remittente,

del resto non messa in discussione in alcun modo, nel presente

giudizio, dalle parti costituite o intervenute.

Così interpretata, la norma denunciata appare però in contrasto

con il principio costituzionale di eguaglianza. Una disciplina che

escluda l'obbligo di divisione suppletoria nel caso di espropriazione

per pubblica utilità, la quale faccia conseguire all'assuntore,

attraverso l'indennità, somme eccedenti il valore di assunzione del

maso (non reinvestite nel medesimo o in un'azienda che ne perpetui la

funzione), non appare infatti sorretta da ragioni giustificatrici

della disparità di trattamento fra erede assuntore del maso e altri

coeredi.

Non si tratta, come è ovvio, di disconoscere le caratteristiche

tutte particolari dell'istituto tradizionale del maso chiuso, come

sopravvive da noi nella legislazione della provincia autonoma di

Bolzano, caratteristiche che già questa Corte individuò in "quelle

della indivisibilità del fondo, della sua connessione con la

compagine familiare e della "assunzione" di esso fondo come "maso

chiuso" da parte di un unico soggetto, cui un sistema particolare -

anche relativo al procedimento di assegnazione e di determinazione

del valore del fondo nel caso di pluralità di eredi - permette di

perpetuare e garantire nel maso stesso il perseguimento delle

finalità economiche e sociali proprie dell'istituto" (sentenza n. 4

del 1956); né si deve ignorare che l'istituto "non può qualificarsi

né rivivere se non con le caratteristiche sue proprie derivanti

dalla tradizione e dal diritto vigente" prima del suo disconoscimento

legale, nell'ordinamento italiano, avvenuto con la estensione

all'Alto Adige della legislazione nazionale (ibidem). Ma si tratta

solo di seguire il criterio per cui deroghe all'eguaglianza davanti

alla legge nella disciplina di posizioni costituzionalmente

garantite, pur introdotte nell'esplicazione di una autonomia

legislativa connotata da particolare specialità, come è quella

della provincia di Bolzano, in tanto possono giustificarsi sul piano

costituzionale, in quanto trovino fondamento nella ratio della

speciale regolamentazione in questione: mentre al di fuori di questi

limiti torna a dominare l'esigenza di parità.

5. - In questo senso del resto è la ratio decidendi della sentenza

n. 505 del 1988, la quale, riferendosi alla disciplina anteriore alla

riforma del 1982, riconobbe che la "logica sanzionatoria" con cui si

spiegava l'esclusione della pretesa dei coeredi nell'ipotesi di

trasferimento coattivo del maso, "almeno nel caso di vendita o

assegnazione forzata per debiti (...) non è più integrata in una

giustificazione sostanziale che valga a legittimare la disparità di

trattamento dei coeredi", onde "si propaga anche al caso di vendita o

assegnazione forzata l'esigenza di equità che impone all'assuntore

l'obbligazione restitutoria verso i coeredi": così pervenendo a

dichiarare l'illegittimità costituzionale della norma allora

impugnata nella parte in cui non prevedeva l'applicazione della

divisione suppletoria "in caso di trasferimento coattivo del maso

chiuso, in un procedimento di esecuzione forzata instaurato entro il

termine ivi contemplato", senza peraltro alcun riferimento alle cause

del debito e dell'esecuzione forzata.

L'espropriazione per pubblica utilità costituisce certo una

ipotesi di trasferimento della proprietà in sé diversa da quella

della vendita o dell'assegnazione a seguito di esecuzione forzata: ma

non vi è differenza apprezzabile fra le due ipotesi (e fra queste e

l'ipotesi della vendita volontaria) sotto il profilo, che qui viene

in considerazione, dell'oggettivo venir meno della funzione del maso

e della sua permanenza nell'ambito della famiglia. Anche in questo

caso, dunque, devono riespandersi le esigenze di ripristino

dell'eguale trattamento, che stanno alla base dell'istituto della

divisione suppletoria.

6. - Né vale richiamarsi al principio, proprio del diritto delle

divisioni ereditarie, per cui non rileva, ai fini di rimettere in

discussione la divisione, l'eventualità che alcuno dei beni oggetto

della medesima abbia acquistato maggior valore per fatti successivi.

Nella specie, infatti, la differenza fra il valore di realizzo del

bene (attraverso il conseguimento del suo prezzo o dell'indennizzo di

espropriazione) e quello di assunzione non fa capo, in linea di

principio, ad eventi sopravvenuti alla assunzione del maso, ma alla

istituzionale divaricazione fra il valore di mercato del bene e il

criterio legale di computo del valore di assunzione, collegato al

reddito: ed è dunque una differenza non eventuale, ma presupposta e

voluta dalla legge, al fine di rendere possibile il mantenimento

dell'unità del maso, e dunque di assicurarne la funzione. Venuta

meno quest'ultima, o comunque realizzato il maggior valore di mercato

del bene, viene meno anche la ragione per la quale il legislatore ha

imposto tale divaricazione.

Né, infine, può aver rilievo il fatto che l'indennizzo di

esproprio sia inferiore al valore venale del bene. Infatti l'obbligo

di versamento alla massa ereditaria, per la divisione suppletoria,

riguarda soltanto l'eccedenza, quale che sia, della somma conseguita

rispetto al valore di assunzione, e che non venga reinvestita entro

il biennio per l'ampliamento o il miglioramento del maso o per

l'acquisto di un nuovo maso.

È poi problema interpretativo, che non deve essere risolto in

questa sede, quello di stabilire i criteri di determinazione

dell'eccedenza nel caso di espropriazione parziale del maso, che

incida sul valore della parte residua dello stesso.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 29 del "testo

unificato delle leggi provinciali sull'ordinamento dei masi chiusi"

approvato con decreto del presidente della giunta provinciale di

Bolzano del 28 dicembre 1978, n. 32, come modificato dalla legge

provinciale 26 marzo 1982, n. 10 (Modifica del testo unificato delle

leggi provinciali sull'ordinamento dei masi chiusi, della legge

provinciale sull'assistenza creditizia per assuntori di masi chiusi e

della legge provinciale sull'amministrazione dei beni di uso civico),

nella parte in cui non prevede l'obbligo di versamento alla massa

ereditaria, per la divisione suppletoria, anche dell'eccedenza,

rispetto al prezzo di assunzione, del valore conseguito

dall'assuntore a titolo di indennità di espropriazione per pubblica

utilità intervenuta entro dieci anni dall'apertura della

successione, con le stesse modalità e gli stessi limiti stabiliti

per il caso di alienazione del maso.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 ottobre 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:340 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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