Corte costituzionale

Sentenza n. 340/1994

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 25/07/1994 · relatore Cesare Mirabelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23, primo e

secondo comma, della legge 31 maggio 1975, n. 191 (Nuove norme per il

servizio di leva), promosso con ordinanza emessa il 21 settembre 1993

dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia - sezione

staccata di Brescia - sul ricorso proposto da Domenico Corbelli

contro il Ministero della difesa ed altri, iscritta al n. 723 del

registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Udito nella camera di consiglio del 27 aprile 1994 il Giudice

relatore Cesare Mirabelli;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso del giudizio promosso da Domenico Corbelli contro

il Ministero della difesa, il Distretto militare di Brescia ed il

Consiglio di leva di Brescia per ottenere l'annullamento del

provvedimento con cui il Consiglio di leva aveva rigettato la sua

istanza di dispensa dal servizio militare, il Tribunale

amministrativo regionale per la Lombardia - sezione staccata di

Brescia - con ordinanza emessa il 21 settembre 1993 ha sollevato

d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 23,

primo comma, della legge 31 maggio 1975, n. 191 (Nuove norme per il

servizio di leva), denunciandone il contrasto con gli artt. 97, 3,

23, 52 e 31, primo comma, della Costituzione; ovvero, in via

alternativa, dell'art. 23, secondo comma, della stessa legge, per

violazione dei medesimi parametri costituzionali, nella parte in cui

non menziona, tra le ipotesi in cui non è applicabile la

disposizione del primo comma, anche quella di cui al numero 6) del

primo comma dell'art. 22, nel testo risultante dalla sostituzione

operata dall'art. 3 della legge 11 agosto 1991, n. 269.

Il nuovo testo dell'art. 22, primo comma, numero 6), della legge

n. 191 del 1975 stabilisce che, in tempo di pace, hanno titolo per

conseguire la dispensa dal servizio militare coloro che appartengono

a famiglia di cui altri due figli abbiano prestato o prestino

servizio militare. L'art. 23 della stessa legge dispone, al primo

comma, che l'ammissione alla dispensa dalla ferma di leva, ai sensi

dell'articolo precedente, è consentita solo quando nessun fratello

vivente dell'iscritto, di età inferiore a quaranta anni, abbia

fruito di riduzione o dispensa della ferma di leva; il secondo comma

dell'art. 23 prevede come uniche eccezioni a questa restrizione della

possibilità di dispensa i casi indicati ai numeri 7) e 8) del primo

comma dell'art. 22.

Il giudice rimettente osserva che nella fattispecie sottoposta al

suo esame l'istanza del ricorrente era stata respinta perché,

sebbene altri tre fratelli avessero prestato servizio militare, un

quarto, di età inferiore a quaranta anni, aveva fruito di dispensa

dalla ferma di leva. Ricorda inoltre che il nuovo testo dell'art. 22,

primo comma, numero 6), non considera più rilevanti le necessità

economiche della famiglia e prevede quale presupposto per ottenere la

dispensa esclusivamente la circostanza di appartenere a famiglia di

cui altri due figli abbiano prestato o prestino servizio militare.

Secondo il Tribunale amministrativo sarebbe quindi radicalmente

mutata l'ispirazione della legge, in quanto ora assumerebbe rilievo,

agli effetti del conseguimento del beneficio, solo l'insieme delle

prestazioni personali per servizio militare di leva dei membri di una

famiglia. Sarebbe così venuta meno ogni giustificazione della

permanenza nell'ordinamento della deroga alla concessione del

beneficio dell'esonero contenuta nel primo comma dell'art. 23 della

legge n. 191 del 1975, in correlazione con la nuova formulazione

dell'art. 22, primo comma, numero 6), della stessa legge. Non sarebbe

difatti rispondente al principio di ragionevolezza che una

prestazione di servizio militare, ritenuta dallo stesso legislatore

quantitativamente considerevole per una famiglia, possa essere

vanificata nei suoi effetti per il solo fatto che un altro fratello

vivente abbia già goduto dello stesso o di minore beneficio.

Ad avviso del giudice rimettente l'art. 23, primo comma, della

legge n. 191 del 1975 violerebbe diverse disposizioni della

Costituzione: l'art. 97, sotto il profilo della imparzialità e del

buon andamento della pubblica amministrazione, perché pone una

disciplina arbitraria in rapporto al fine che intende perseguire;

l'art. 3, per la ingiustificata disparità di trattamento tra

soggetti che, altrimenti, avrebbero titolo a richiedere la dispensa;

l'art. 23, perché il riferimento all'età del fratello già

dispensato condurrebbe a discriminazioni non rispondenti al principio

di ragionevolezza; l'art. 52, per la presenza di immotivate ed

illogiche differenziazioni tra soggetti chiamati alla prestazione del

servizio militare; infine, l'art. 31, primo comma, che impone la

concessione di provvidenze a favore delle famiglie numerose.

Per gli stessi motivi e con riferimento ai medesimi parametri

sarebbe incostituzionale, in via alternativa, l'art. 23, secondo

comma, della legge n. 191 del 1975, nella parte in cui non comprende,

tra i casi in cui non trova applicazione il primo comma della stessa

disposizione, anche quello previsto dal numero 6) dell'art. 22, primo

comma, così come sostituito dall'art. 3 della legge n. 269 del 1991. Considerato in diritto

1. - Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia dubita

della legittimità costituzionale delle norme concernenti il servizio

di leva dettate dalla legge 31 maggio 1975, n. 191, che - essendo

consentito in tempo di pace conseguire la dispensa dalla ferma ai

giovani arruolati i quali appartengono a famiglia di cui altri due

figli abbiano prestato o prestino servizio militare (art. 22, primo

comma, n. 6) - escludono il beneficio quando un fratello vivente

dell'iscritto, di età inferiore a quaranta anni, abbia fruito di

riduzione o dispensa della ferma di leva, mentre il beneficio stesso

permane senza questa limitazione in altri casi.

La questione viene prospettata per l'art. 23, primo comma, che

stabilisce appunto come requisito per ottenere la dispensa anche il

mancato godimento di analogo beneficio da parte di un fratello, e per

l'art. 23, secondo comma, che, nell'escludere in alcuni casi

l'applicazione della disposizione enunciata nel primo comma, non

comprende tra essi anche quello considerato dal giudice rimettente.

Questa disciplina, ad avviso del Tribunale amministrativo,

presenta profili di irrazionalità. L'esclusione dal beneficio quando

un fratello dell'iscritto alle liste di leva abbia fruito di

riduzione o dispensa della ferma si inseriva, nell'originaria

formulazione dell'art. 22 della legge n. 191 del 1975, in un contesto

che richiedeva, quale ulteriore requisito per godere della dispensa,

che con la partenza alle armi dell'arruolato la famiglia venisse a

perdere i mezzi di sussistenza. Essendo stato abrogato questo

collegamento della dispensa con le necessità economiche della

famiglia dall'art. 3 della legge 11 agosto 1991, n. 269, non si

giustificherebbe più l'esclusione della dispensa quando un fratello

abbia già goduto del beneficio.

Il giudice rimettente ritiene che la disciplina ora vigente sia in

contrasto con la Costituzione e segnatamente: con l'art. 97, per la

immotivata discriminazione tra soggetti astrattamente ammessi alla

fruizione di un beneficio; con l'art. 3, oltre che per la già

dedotta irrazionalità, per la disparità di trattamento tra coloro

che avrebbero titolo per richiedere la dispensa; con gli artt. 23 e

52, per la immotivata ed illogica differenziazione tra soggetti

chiamati ad una prestazione personale nell'interesse collettivo; con

l'art. 31, primo comma, per la mancata considerazione delle esigenze

delle famiglie numerose.

2. - Il quesito di legittimità costituzionale, enunciato

formulando due questioni apparentemente prospettate come alternative,

le quali coinvolgono il primo o il secondo comma dell'art. 23 della

legge n. 191 del 1975, è in realtà sostanzialmente unico. La

disciplina normativa della dispensa dalla ferma di leva richiede due

requisiti: uno positivo, consistente nell'appartenere a famiglia di

cui altri due figli abbiano adempiuto all'obbligo della leva; l'altro

negativo, consistente nel non avere un fratello vivente, di età

inferiore a quaranta anni, già goduto del beneficio. Il giudice

rimettente pone in discussione quest'ultimo requisito e, mettendone

in dubbio la legittimità costituzionale, chiede anzitutto una

decisione più ampia, di caducazione della disposizione che lo

prevede, nella sua portata generale, comprensiva di ogni caso di

dispensa (art. 23, primo comma). Lo stesso giudice prospetta inoltre

una soluzione più circoscritta e ristretta, che riguarda

l'illegittimità del requisito negativo nel solo caso in cui il

titolo per godere della dispensa sia l'avere due fratelli adempiuto

all'obbligo di leva; propone quindi di limitare la portata dell'art.

23, primo comma, mediante l'inserimento anche di questo caso nella

previsione dell'art. 23, secondo comma, che già esclude in altri

casi l'applicazione della disposizione enunciata nel primo comma.

3. - La questione è fondata.

La legge n. 191 del 1975, nel suo testo originario, collegava il

godimento del beneficio della dispensa alle immediate necessità

economiche della famiglia che, con la partenza alle armi

dell'arruolato, avrebbe perduto i mezzi di sussistenza. Era del tutto

coerente con questo disegno prevedere che la dispensa fosse esclusa

quando un fratello dell'iscritto alle liste di leva, vivente e di

età inferiore a quaranta anni, avesse goduto del beneficio in modo

da potere e dovere provvedere ai bisogni familiari.

Successivamente è stato abrogato, nel caso considerato, il

riferimento alla necessità di assicurare i mezzi di sussistenza alla

famiglia. La legge n. 269 del 1991, che amplia i casi di dispensa

anche in considerazione delle sopravvenute minori esigenze quantitative della leva, ha limitato, con l'art. 3, le condizioni per

ottenere la dispensa al solo requisito positivo dell'avere due

fratelli già prestato servizio militare. La norma valuta quindi,

oramai, esclusivamente il contributo che la comunità familiare,

unitariamente considerata quale autonoma realtà sociale e giuridica,

ha dato alla leva militare con le prestazioni personali dei suoi

componenti. Ne risulta valorizzata la funzione che la dispensa

assolve quale provvidenza che, in coerenza con un valore, un precetto

ed un programma costituzionali, agevola le famiglie numerose (art. 31

della Costituzione).

In questa prospettiva - nuova e diversa, anche per i parametri di

scrutinio, rispetto a quella esaminata in precedenza dalla Corte in

altra questione, con riferimento allo stesso art. 23 della legge

(ordinanza n. 423 del 1992) - è palesemente irrazionale che la

dispensa, nel mutato contesto normativo, sia esclusa proprio quando

più numerosa è la famiglia. Difatti il titolo per conseguire la

dispensa, avendo altri due fratelli prestato servizio militare,

verrebbe meno se un altro fratello ha goduto del beneficio, quindi

per il quarto figlio e per i successivi.

Tale esito, del tutto incoerente con il valore costituzionale

tutelato, in ragione del sostegno da assicurare alle famiglie

numerose, viene superato con il più ristretto degli interventi

prospettati dal giudice rimettente, che comprende ed esaurisce la

questione di legittimità costituzionale legata alla fattispecie

sottoposta al suo esame.

L'esclusione, nel caso considerato, dell'applicabilità dell'art.

23, primo comma, viene ottenuta inserendo anche il richiamo del

numero 6) dell'art. 22, primo comma, nel secondo comma dell'art. 23,

che indica i casi in cui non si applica la prima disposizione.

Ogni altro profilo rimane così assorbito.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, secondo

comma, della legge 31 maggio 1975, n. 191 (Nuove norme per il

servizio di leva), nella parte in cui non prevede il numero 6)

dell'art. 22, primo comma, tra le ipotesi in cui non è applicabile

il primo comma dell'art. 23 della stessa legge.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, 19 luglio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 25 luglio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:340 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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