Corte costituzionale

Sentenza n. 34/1993

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 04/02/1993 · relatore Renato Granata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio sull'ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma,

della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di

referendum popolare per l'abrogazione della legge 13 marzo 1958, n.

296 "Costituzione del Ministero della sanità" iscritto al n. 52 del

registro referendum;

Vista l'ordinanza del 15 dicembre 1992 con la quale l'Ufficio

centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha

dichiarato legittima la richiesta;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1993 il giudice

relatore Renato Granata;

Udito l'avvocato Mario Bertolissi per i delegati dei consigli

regionali del Veneto, dell'Umbria, del Trentino-Alto Adige e delle

Marche.

Motivazione

Ritenuto in fatto 1. L'ufficio Centrale per il referendum, costituito presso la

Corte di cassazione, in applicazione della legge 25 maggio 1970, n.

352, e successive modificazioni, ha esaminato la richiesta di referendum popolare presentata il 22 gennaio 1992 da dieci delegati dei

consigli regionali delle regioni Trentino Alto Adige, Umbria,

Piemonte, Valle D'Aosta, Lombardia, Marche, Basilicata, Toscana,

Emilia Romagna e Veneto, tra l'altro, sul seguente quesito: "Volete

che sia abrogata la legge 13 marzo 1958, n. 296 (Costituzione del

Ministero della Sanità)?".

2. Con ordinanza del 15 dicembre 1992, l'Ufficio centrale,

richiamate le precedenti delibere, ha dato atto che le delibere dei

suddetti Consigli regionali sono state ritualmente adottate.

Ricevuta la comunicazione dell'ordinanza, il Presidente di questa

Corte ha fissato, per la conseguente deliberazione, il giorno 13

gennaio 1993, dandone comunicazione, a sua volta, ai presentatori

della richiesta e al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi

dell'art. 33, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352.

3. In data 8 gennaio 1993 i consiglieri delegati per i Consigli

regionali del Veneto, dell'Umbria, del Trentino Alto Adige e delle

Marche hanno depositato una memoria a sostegno dell'ammissibilità

del referendum.

4. Nella camera di consiglio del 13 gennaio è stato udito, in

qualità di difensore dei promotori, l'avvocato Mario Bertolissi, che

ha insistito per l'ammissibilità del referendum. Considerato in diritto Il quesito referendario è rivolto a porre all'elettore la domanda

se egli voglia "che sia abrogata la legge 13 marzo 1958 n. 296,

recante 'Costituzione del Ministero della sanità'".

Nella sua testuale formulazione, dunque, la proposta referendaria

sembra orientata al conseguimento del risultato di far scomparire dal

complesso dell'apparato di governo oggi esistente la struttura

ministeriale considerata.

È da rilevare, peraltro, che con una serie di provvedimenti

successivi alla legge n. 296 del 1958, il legislatore ha ridisegnato

un complesso di competenze attribuite sia al ministro che al

ministero (vedi, ad esempio, nel primo senso, art. 1, secondo comma,

art. 26, terzo comma, art. 27, primo e terzo comma, art. 28, primo

comma, art. 29, nono comma, art. 54, art. 58, art. 61, primo comma,

art. 62, primo comma, legge n. 132 del 1968; art. 5, art. 8, terzo,

quarto e settimo comma, art. 9, art. 51, secondo comma, legge n. 833

del 1978; e, nel secondo senso, art. 1, quinto comma, art. 28, primo

comma, lettera g), art. 56, secondo comma, legge n. 132 del 1968;

art. 7, secondo e terzo comma, art. 8, terzo comma, lettera b), art.

50, terzo comma, legge n. 833 del 1978), complesso di competenze che

implicano, ovviamente, la esistenza del ministero.

Questi testi legislativi, successivi alla legge n. 296 del 1958,

non sono stati dai promotori inclusi nella proposta referendaria.

Ne consegue che la richiesta abrogativa - limitata al primo

complesso normativo e non estesa anche al secondo - esprime un

quesito referendario privo di quella evidenza ed univocità del

momento teleologico, cioè del suo "fine intrinseco", di cui invece

deve essere dotato, secondo la giurisprudenza di questa Corte (sent.

29/1987; sent. 47/1991), affinché il corpo elettorale sia garantito

nell'esercizio del suo potere (sent. 29/1987); un quesito quindi

carente della chiarezza necessaria per assicurare l'espressione di un

voto consapevole (sent. 28/1987; sent. 29/1987).

La richiesta di referendum va quindi dichiarata inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la richiesta di referendum per l'abrogazione

della legge 13 marzo 1958 n. 296 (Costituzione del Ministero della

sanità).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 4 febbraio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:34 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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