Corte costituzionale

Sentenza n. 34/1974

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 13/02/1974 · relatore Giulio Gionfrida

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1d.P.R. 97/1959

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1,

secondo comma, lettere a e b, 2, 3, 5, 6, secondo e terzo comma, 7, 8 e

9 del d.P.R. 26 gennaio 1959, n. 97 (Norme di attuazione dello Statuto

speciale per la Regione Trentino - Alto Adige in materia di istituzioni

pubbliche di assistenza e beneficenza), promossi con i seguenti

ricorsi:

1) ricorso del Presidente della Giunta provinciale di Trento,

notificato il 18 febbraio 1972, depositato in cancelleria il 24

successivo ed iscritto al n. 10 del registro ricorsi 1972;

2) ricorso del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano,

notificato il 19 febbraio 1972, depositato in cancelleria il 29

successivo ed iscritto al n. 29 del registro ricorsi 1972.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 18 dicembre 1973 il Giudice

relatore Giulio Gionfrida;

uditi l'avv. Feliciano Benvenuti, per la Provincia di Trento,

l'avv. Giuseppe Guarino, per la Provincia di Bolzano, ed il sostituto

avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ricorso notificato il 18 febbraio 1972, la Provincia

autonoma di Trento (in persona del Presidente della Giunta Bruno

Kessler, debitamente autorizzato con delibera 11 febbraio 1972 del

Consiglio provinciale) ha promosso questione di legittimità

costituzionale, in via principale, degli artt. 1, comma secondo,

lettere a e b; 2; 3; 5; 6, commi secondo e terzo; 7 e 9 del d.P.R. 26

gennaio 1959, n. 97 (Norme di attuazione per lo Statuto speciale per la

Regione Trentino - Alto Adige), in relazione agli artt. 2, n. 9; 3, nn.

2 e 3; 5, nn. 25 e 26; 6, nn. 2 e 10, e 39 della legge costituzionale

10 novembre 1971, n. 1 (Modificazione ed integrazione dello Statuto

speciale per il Trentino - Alto Adige), nonché all'art. 13 della legge

costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 (Statuto speciale per il Trentino

- Alto Adige).

2. - Il ricorso investe la denunziata legge 1959 n. 97 nelle parti

in cui:

a) si mantiene "la competenza statale per quanto concerne la

disciplina degli istituti scolastici e di istruzione, di risparmio, di

previdenza, di cooperazione e di credito" di cui agli artt. 1 e 4 della

legge 1890 n. 6972 e "per quanto concerne i Comitati e le istituzioni

di cui all'art. 2 della legge 1890 n. 6972" (art. 1, comma secondo,

lettere a e b);

b) si ammette l'intervento del Commissario del Governo "in tutti i

giudizi in cui sia interessata la pubblica beneficenza" (art. 2);

c) si riconosce la competenza statale "per quanto concerne le

istituzioni che prestino assistenza o che eroghino la beneficenza... a

favore dei poveri di più Provincie, una delle quali sia compresa nel

territorio della Regione" (art. 3);

d) si consente il ricorso alla Giunta regionale "contro i

provvedimenti che la Giunta provinciale adotta nell'esercizio del

controllo di legittimità" (art. 5);

e) si prevede la facoltà del Ministero dell'interno di sollecitare

l'ingerenza della Regione nella sfera di competenza di Provincia e la

competenza del Ministero della sanità ad "esercitare l'alta

sorveglianza sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza"

(art. 6, secondo e terzo comma);

f) si stabilisce che il Commissario del Governo può sospendere e

sciogliere le Amministrazioni delle istituzioni di assistenza e

beneficenza anche nei casi di persistenti violazioni di leggi se gli

organi regionali non provvedono entro tre mesi dalla richiesta del

Commissario del Governo (art. 7);

g) si attribuisce, infine, al Governo il riparto dei fondi per

l'integrazione dei bilanci E.C.A. (art. 9).

Tale "congerie di disposizioni" verrebbe, appunto, ora, a

confliggere, con il nuovo e più ampio spazio di autonomia riconosciuto

alle Provincie di Trento (e Bolzano) con la legge costituzionale 1971

n. 1.

In particolare di tale ultima legge risulterebbero violati gli

attr. 2 n. 9, 3, nn. 2 e 3, 5, nn. 25 e 26, e 6, nn. 2 e 10 (che

prevedono la competenza legislativa rispettivamente, della Regione in

materia di "sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative",

"ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza" e

"degli enti di credito fondiario, agrario ecc." e della Provincia in

materia di "assistenza e beneficenza pubblica", "scuola materna",

"istruzione elementare e secondaria", "igiene e sanità, ivi compresa

l'assistenza sanitaria ed ospedaliera") nonché l'art. 39 (che consacra

l'autonomia finanziaria della Provincia).

La violazione si estenderebbe, infine, per relationem, anche

all'art. 13 dello Statuto T.-A.A. (legge costituzionale 1948 n. 5), che

attribuisce alla Provincia l'esercizio delle potestà amministrative

nelle materie in cui le spetti il potere di normazione.

3. - Anche la Provincia di Bolzano, con successivo ricorso

notificato il 19 febbraio 1972, ha denunciato la illegittimità delle

sopra indicate disposizioni del d.P.R. 1959 n. 97 (ad eccezione della

lettera b dell'art. 1, comma secondo), nonché dell'art. 8, il quale

attribuisce alla Giunta regionale la potestà normativa relativa alla

disciplina del libretto di assistenza di cui all'art. 15 del d.l.l. 22

marzo 1945, n. 173. Il ricorso è, nel suo contenuto, sostanzialmente

corrispondente a quello promosso dalla Provincia di Trento.

Anche le norme, di cui si assume la violazione, sono quelle stesse

già menzionate dalla legge costituzionale n. 1 del 1971, alla quale

si aggiunge, per quanto riguarda l'art. 5, il richiamo dei nn. 27 e 29,

relativi alla assistenza scolastica e alla materia dell'addestramento e

formazione professionale.

4. - L'Avvocatura dello Stato, costituitasi in entrambi i giudizi,

ha chiesto che i ricorsi siano dichiarati inammissibili per un duplice

alternativo ordine di ragioni: a) perché l'esplicito riconoscimento

contenuto negli artt. 57 e segg. della legge costituzionale n. 1 del

1971 della necessità di nuove norme di attuazione, importa che nel

frattempo, per la oggettiva incertezza di applicazione del nuovo

assetto statutario, debbano continuare ad applicarsi le precedenti

norme di attuazione; b) perché se si riconoscesse, invece, alle nuove

norme statutarie introdotte con legge costituzionale n. 1 del 1971 "una

carica di effettività, e quindi di applicabilità diretta ed

immediata, tale da colmare ogni possibile lacuna nella disciplina della

materia", ne discenderebbe l'automatica caducazione delle precedenti

norme di attuazione impugnate e dovrebbe escludersi l'esistenza di un

conflitto che possa formare oggetto di giudizio di legittimità

costituzionale. Considerato in diritto :

1. - Con entrambi i ricorsi in epigrafe indicati, che per la

sostanziale identità di contenuto possono essere riuniti, si

prospettano questioni involgenti la legittimità costituzionale di

varie disposizioni del d.P.R. 26 gennaio 1959, n. 97 - contenente

"Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino -

Alto Adige" (approvato con legge 1948, n. 5) - per asserito contrasto

con le norme della sopravvenuta legge costituzionale 10 novembre 1971,

n. 1, portante "modifiche ed integrazioni dello Statuto speciale"

anzidetto.

Per effetto di tali modifiche - si legge testualmente nel ricorso

della Provincia di Trento ed analogamente è detto nel ricorso della

Provincia di Bolzano - risulterebbe, infatti, ora riconosciuto, alle

ricorrenti Province, un "nuovo e più ampio spazio di autonomia": con

il quale verrebbero, appunto, a confliggere le indicate disposizioni

del d.P.R. 26 gennaio 1959, n. 97, attuative del precedente modificato

Statuto.

2. - I ricorsi sono inammissibili.

Non occorre qui esaminare se, come assume l'Avvocatura dello Stato,

gli articoli 57 e seguenti delle norme finali e transitorie della legge

costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, le quali prevedono, regolandone

le modalità, l'emanazione di norme di attuazione dello Statuto per il

Trentino - Alto Adige, quale risulta per effetto delle modificazioni e

integrazioni disposte dalla legge medesima, importino che

l'attribuzione alle Province di Trento e di Bolzano delle potestà

normative e amministrative in essa previste sia, per la sua

operatività, in ogni caso subordinata all'emanazione delle nuove norme

di attuazione, che per il settore in questione - quello dell'assistenza

e beneficenza pubblica - non è ancora avvenuta.

Pur se si ritenesse che anche rispetto alle predette modificazioni

statutarie per il Trentino - Alto Adige in questo giudizio assunte a

parametro, valga il principio espresso con le sentenze di questa Corte

n. 136 del 1969 e n. 108 del 1971, secondo cui la necessità di norme

di attuazione non è assoluta, in quanto la fonte statutaria, secondo

le circostanze, sempre che sia precisa e completa, può essere

sufficiente a conferire direttamente alla Regione o alla Provincia i

poteri legislativi e amministrativi nella materia considerata, non

perciò nella specie tra le anteriori norme di attuazione dello Statuto

del 1948, approvate con d.P.R. n. 97 del 1959, e le disposizioni della

legge costituzionale n. 1 del 1971, cui si riconoscesse efficacia

immediata e diretta, potrebbe ravvisarsi un conflitto in termini di

legittimità costituzionale.

È proprio infatti della natura e funzione strumentale delle norme

di attuazione che esse siano destinate a spiegare efficacia sino a che

rimarranno in vigore le disposizioni statutarie che esse interpretano o

integrano. Con la caducazione o modificazione delle relative norme

statutarie, e nei limiti relativi, le norme di attuazione vengono

pertanto a perdere efficacia, in dipendenza della loro intrinseca

natura.

In altri termini per la parte e nei limiti in cui alle nuove norme

statutarie si riconoscesse applicabilità diretta ed immediata, come le

Province ricorrenti assumono, queste sarebbero senz'altro legittimate

al concreto esercizio delle corrispondenti funzioni legislative e

amministrative. Nei limiti predetti, tale esercizio di funzioni non

potrebbe essere giudicato in termini di violazione delle norme di

attuazione del 1959, bensì potrebbe soltanto dar luogo a questioni di

legittimità costituzionale o a conflitti di attribuzione con diretto

riferimento alle nuove norme statutarie.

Lo stesso è a dire nell'ipotesi in cui si verificasse una indebita

invasione da parte dello Stato o della Regione nella sfera di

competenza assegnata alla Provincia.

Da tali considerazioni discende la inammissibilità degli attuali

ricorsi.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili i ricorsi in epigrafe della Provincia di

Trento e di quella di Bolzano nei confronti del d.P.R. 26 gennaio

1959, n. 97, contenente le norme di attuazione dello Statuto speciale

per la Regione Trentino - Alto Adige in materia di istituzioni

pubbliche di assistenza e beneficenza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:34 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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