Corte costituzionale

Sentenza n. 34/1969

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 17/03/1969 · relatore Costantino Mortati

Norme in gioco

citata

  • art. 7d.P.R. 740/1961

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto del

Presidente della Repubblica 9 maggio 1961, n. 740, nella parte in cui

rende efficace erga omnes l'art. 7, comma terzo, del contratto

collettivo di lavoro 22 settembre 1959 per gli operai dipendenti dalle

imprese delle industrie edilizia ed affini della provincia di Milano,

promosso con ordinanza emessa il 21 settembre 1967 dal tribunale di

Milano nel procedimento civile vertente tra la Cassa edile di

mutualità e assistenza di Milano ed il fallimento di Re Cecconi

Giovanni, iscritta al n. 112 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata

nella Gazetta Ufficiale della Repubblica n. 203 del 10 agosto 1968.

Udita nella camera di consiglio del 27 febbraio 1969 la relazione

del Giudice Costantino Mortati.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso del giudizio civile di opposizione allo stato passivo del

fallimento di Re Cecconi Giovanni promosso dalla Cassa edile di

mutualità e assistenza di Milano per ottenere il riconoscimento di un

credito rappresentato dalle somme dovute dal fallito ai dipendenti per

ferie e gratifica natalizia, il tribunale di Milano ha sollevato, con

ordinanza in data 21 settembre 1967, questione di legittimità

costituzionale dell'articolo unico del decreto del Presidente della

Repubblica 9 maggio 1961, n. 740, nella parte in cui rende efficace

erga omnes l'art. 7, comma terzo, dell'accordo collettivo 22 settembre

1959, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 24

luglio 1959, da valere per gli operai dipendenti dalle imprese delle

industrie edilizia e affini della provincia di Milano, il quale

stabilisce che l'accantonamento dell'importo delle percentuali dovute

per gratifica natalizia, ferie e festività deve essere effettuato

presso la suddetta Cassa edile.

Nell'ordinanza si fa presente che l'opponente non ha fornito prove

dell'appartenenza dell'impresa fallita ad una delle associazioni che

stipularono il contratto collettivo e che la norma invocata risulta

pertanto applicabile soltanto in virtù della estensione erga omnes

della sua efficacia disposta con il decreto suindicato.

Si osserva altresì che con la sentenza n. 129 del 1963 questa

Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico

del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1960, n. 1032,

nella parte in cui rendeva efficace erga omnes l'art. 62 del contratto

collettivo 24 luglio 1959 che disciplinava l'istituzione delle Casse

edili ed anche l'art. 34, relativo al trattamento economico per ferie,

gratifica natalizia e festività, "pel riferimento alle Casse edili di

cui alla fine del terzultimo comma", e che poiché tale pronuncia non

si estende automaticamente alle corrispondenti statuizioni dell'accordo

provinciale, è necessario che la consequenziale illegittimità di

queste sia dichiarata mediante una nuova pronuncia della Corte.

In considerazione di ciò, il tribunale ha disposto la sospensione

del giudizio e la trasmissione degli atti a questa Corte. L'ordinanza,

notificata e comunicata a termini di legge, è stata pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale n. 203 del 10 agosto 1968. Nessuna delle parti si è

costituita nel giudizio così promosso. Considerato in diritto :

La questione proposta con l'ordinanza del tribunale di Milano si

presenta corrispondente a quella risolta con la sentenza n. 129 del

1963 e confermata in altre successive (n. 31, 59, 78, 79 e 97 del 1964,

n. 100 del 1965, n. 48 del 1966, n. 41 e 73 del 1967) e, riguardando

una norma che ha una portata distinta da quella espressamente

dichiarata illegittima con tale pronuncia, anche se per il suo

contenuto analoga, deve essere nuovamente decisa con sentenza.

Nel merito tuttavia non vi è che da ripetere quanto allora fu

detto e cioè che le disposizioni degli accordi e contratti collettivi

relative agli obblighi derivanti per gli addetti alle industrie

edilizie ed affini dalla costituzione delle casse edili non

corrispondono alle finalità per l'adempimento delle quali è stato

attribuito il potere legislativo delegato ai sensi della legge 14

luglio 1959, n. 741, e pertanto tali obblighi non possono essere fatti

valere obbligatoriamente anche nei confronti dei non iscritti alle

associazioni che li hanno stipulati.

Donde l'illegittimità della norma qui impugnata che - senza

neppure consentire alternative, come faceva invece l'art. 34 del

contratto nazionale - prescrive l'accantonamento presso la cassa edile

delle somme dovute per gratifica natalizia, ferie e festività.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del

decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1961, n. 740, nella

parte in cui rende obbligatorio erga omnes il terzo comma dell'art. 7

dell'accordo collettivo 22 settembre 1959, integrativo del contratto

collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959, da valere per gli operai

dipendenti dalle imprese delle industrie edilizia e affini della

provincia di Milano.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 1969.

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - NICOLA REALE.

ECLI:IT:COST:1969:34 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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