Corte costituzionale

Sentenza n. 34/1968

Questione dichiarata infondata · depositata il 20/04/1968 · relatore Giuseppe Chiarelli

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 35d.P.R. 162/1965

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 35,

secondo comma, del D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, contenente norme

per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di

mosti, vini e aceti, promossi con tre ordinanze emesse il 1 dicembre

1966 dal pretore di Roma nei procedimenti penali a carico di Cardinali

Paolo, Angelelli Fernando e Mantegazza Alpinolo, iscritte ai nn. 179,

180 e 182 del Registro ordinanze 1967 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 258 del 14 ottobre 1967.

Udita nella camera di consiglio del 29 febbraio 1968 la relazione

del Giudice Giuseppe Chiarelli.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Il pretore di Roma, nei procedimenti penali a carico di Paolo

Cardinali, Fernando - Angelelli e Alpinolo Mantegazza, con ordinanze in

data 1 dicembre 1966, pervenute alla Corte il 31 luglio 1967, ha

proposto, su eccezione di parte, la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 35, secondo comma, del D.P.R. 12 febbraio

1965, in. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella

preparazione e nel commercio di mosti, vini ed aceti, in riferimento

all'art. 76 della Costituzione.

Le dette ordinanze hanno ritenuto la questione non manifestamente

infondata, in quanto l'imposizione alle cantine e agli stabilimenti

dell'obbligo di annotare, in registri di carico e scarico,

l'introduzione e l'estrazione di mosti e di vini non troverebbe

fondamento nella legge di delega, di cui si sarebbero pertanto

travalicati i limiti.

Non essendosi costituita nessuna delle parti, le cause sono state

decise in camera di consiglio, ai sensi degli artt. 26, secondo comma,

della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i

giudizi davanti a questa Corte. Considerato in diritto :

1. - Le tre ordinanze riguardano la stessa questione, e possono

pertanto esser decise con unica sentenza.

2. - La questione proposta ha per oggetto l'art. 35, secondo comma,

del D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, contenente norme per la

repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di mosti,

vini e aceti. Si assume nelle ordinanze che l'art. 35, secondo comma,

con l'imporre l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico per

l'introduzione e l'estrazione di mosti, vini ed aceti dalle cantine e

dagli stabilimenti enologici, avrebbe ecceduto dai limiti della delega,

contenuta nell'art. 2, comma primo, della legge 9 ottobre 1964, n.

991, perché, quando il legislatore delegante ha voluto imporre tale

obbligo, lo ha fatto esplicitamente come per gli zuccheri, nel n. 8

dello stesso comma prima' dell'art. 2.

Questa Corte, nella sentenza n. 106 del 1967, ha già ritenuto non

fondata la questione di legittimità costituzionale, per eccesso della

delega, del predetto art. 35, secondo comma. In tale sentenza si è

rilevato che la disposizione che impone la tenuta di registri di carico

e scarico è in stretta aderenza al n. 3 dell'art. 2 della legge di

delegazione, il quale prevede la predisposizione di cautele per

impedire frodi e facilitare il controllo; la tenuta di questi registri

è uno del mezzi precipui per rendere possibile la prevenzione delle

frodi e il controllo degli organi di vigilanza.

Le presenti ordinanze non recano argomenti che, a giudizio della

Corte, inducano a discostarsi dalla precedente decisione.

L'avere la legge di delega previsto l'obbligo della tenuta del

registri di carico e scarico per la preparazione e il commercio degli

zuccheri non indica una volontà del legislatore delegante di escludere

negli altri casi tale mezzo di prevenzione e controllo, che rientra tra

quelle cautele che lo stesso legislatore ha voluto assicurare per la

repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio del vini, e

di cui ha rimesso la predisposizione alla legge delegata.

L'obbligo di annotare negli appositi registri l'ingresso e l'uscita

del vini dagli stabilimenti e dalle cantine è pertanto un mezzo di

attuazione delle finalità che intendeva conseguire la legge contenente

la delega, disposto dalla legge delegata nei limiti e in conformità

del criteri fissati dalla prima.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 35, secondo comma, del D.P. R 12 febbraio 1965, n. 162,

contenente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e

nel commercio di mosti, vini e aceti, proposta con le ordinanze

indicate in epigrafe, in riferimento all'art. 76 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1968.

ALDO SANDULLI - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI.

ECLI:IT:COST:1968:34 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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