Corte costituzionale

Sentenza n. 34/1964

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 19/05/1964 · relatore Giuseppe Chiarelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 3 ottobre

1952, n. 1599, promosso con ordinanza emessa il 29 marzo 1963 dalla

Corte di appello di Cagliari nel procedimento civile vertente tra

Demuro Maria Francesca contro il Ministero dell'agricoltura e delle

foreste, l'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna

(E.T.F.A.S.) e Oro Sias Pietro ed altri, iscritta al n. 156 del

Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica, n. 231 del 31 agosto 1963.

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero

dell'agricoltura e delle foreste, dell'Ente per la trasformazione

fondiana e agraria in Sardegna e di Demuro Maria Francesca;

udita nell'udienza pubblica del 22 gennaio 1964 la relazione del

Giudice Giuseppe Chiarelli;

uditi gli avvocati Salvatore Satta e Antonio Dettori, per la

Demuro, e il sostituto avvocato generale dello Stato Luigi Tavassi La

Greca, per il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e per l'Ente

di riforma.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1 - Con decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1952, n.

1599, veniva disposto il trasferimento in proprietà all'Ente per la

trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna (E.T.F.A.S.) di terreni

di proprietà di Maria Francesca Demuro Spada, in Comune di Montresta

(Nuoro), per una superficie di ettari 61.54.31.

La signora Demuro, con atto di citazione 2 settembre 1957,

conveniva davanti al Tribunale di Cagliari il Ministero

dell'agricoltura e delle foreste, l'Ente per la trasformazione

fondiaria e il sig. Pietro Oro Sias per la revindica dei predetti

terreni e, in subordine, per l'annullamento della permuta di essi,

intervenuta tra l'Ente e il sig. Oro Sias, previa pronuncia della Corte

costituzionale di illegittimità del decreto presidenziale, per eccesso

di delega, essendo stato violato e modificato sostanzialmente il piano

particolareggiato di esproprio. Il giudizio veniva successivamente

integrato con la citazione degli altri fratelli Oro Sias, che però

restavano contumaci.

Il Tribunale di Cagliari, con sentenza 12 aprile 1960, respinse

come manifestamente irrilevante l'eccezione di illegittimità

costituzionale, ritenendo che, anche nell'ipotesi che fosse annullato

il decreto di scorporo, la retroattività agli effetti

dell'annullamento non avrebbe pregiudicato i terzi acquirenti di buona

fede a titolo oneroso (arg. ex art. 1445 del Cod. civile). Soggiungeva

che l'azione di revindica non era proponibile contro l'Ente

espropriante, perché prima della notifica della domanda giudiziale

esso aveva trasferito i beni espropriati ai fratelli Oro Sias, con un

atto di permuta; e non era proponibile contro i fratelli Oro Sias,

perché non era dimostrato che essi fossero nel possesso dei beni

rivendicati. Nel merito rigettava la domanda.

Contro tale sentenza la signora Demuro produceva appello, con atto

8 giugno 1960, riproponendo la questione di legittimità

costituzionale.

La Corte di appello di Cagliari, con ordinanza 29 marzo 1963,

regolarmente notificata, comunicata e pubblicata, modificava la

pronuncia del Tribunale relativa alla questione di legittimità,

osservando che erroneamente era stato richiamato l'art. 1445 del Cod.

civ., che si riferisce ai negozi annullabili, mentre invece la

decisione della Corte costituzionale non è di annullamento della legge

incostituzionale, ma è di accertamento della nullità di essa.

Comunque, prosegue l'ordinanza, l'azione di revindica poteva sempre

essere proposta ed accolta nei confronti di Pietro Oro Sias, che

dovrebbe considerarsi acquirente in mala fede, per effetto di diffida

notificatagli prima della permuta. Osserva, infine, che esisteva una

fondata presunzione che i fratelli Oro Sias, alla data di proposizione

della domanda, fossero nel possesso dei beni ricevuti in permuta, e

conclude nel senso che, essendo pacifico che col decreto di scorporo fu

modificato il piano particolareggiato di esproprio, senza che si

procedesse alla pubblicazione di un nuovo piano, la proposta questione

di legittimità costituzionale deve ritenersi non manifestamente

infondata.

2. - Nel presente giudizio si è costituita la signora Demuro, a

mezzo degli avvocati Salvatore Satta e Antonio Dettori, con memoria

depositata il 18 luglio 1963, nella, quale si riproduce la comparsa

conclusionale del giudizio di appello e si insiste per la dichiarazione

di illegittimità del decreto di esproprio.

Si sono anche costituiti l'Amministrazione dell'agricoltura e delle

foreste e l'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna

(E.T.F.A.S.), rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello

Stato, con deduzioni depositate il 31 agosto 1963. In esse si sostiene

l'irrilevanza della questione di legittimità costituzionale,

insistendo negli argomenti già dedotti nel giudizio di merito ed

esaminati nell'ordinanza di rimessione degli atti a questa Corte. Nel

merito si nega che sussista, nel decreto di scorporo, eccesso dalla

delega, in quanto, per l'art. 2 della legge 2 aprile 1952, n. 339, si

richiede la pubblicazione di un nuovo piano particolareggiato solo

quando vi sia stata variazione determinata da errori materiali o da

omissioni, ciò che non si è verificato nel caso presente. Si

sostiene, inoltre, che gli eventuali vizi del procedimento

amministrativo che precede il decreto legislativo non possono

condizionare o influenzare quest'ultimo, mentre, nella specie, il

parere della Commissione parlamentare fu espresso sul piano di

esproprio modificato, e non su quello che era stato precedentemente

pubblicato. La difesa dell'Amministrazione e dell'E.T.F.A.S. si dà

carico, inoltre, di contestare l'altro vizio di incostituzionalità che

era stato dedotto davanti ai giudici di merito, ma di cui non è parola

nell'ordinanza, e che consisterebbe nel mancato rispetto della

continuità territoriale dei fondi espropriati.

Le esposte ragioni sono state ribadite in memoria dell'Avvocatura

del 1 gennaio 1964, mentre ad esse si replica nelle controdeduzioni di

pari data per la signora Demuro, che sopra tutto si richiamano

all'ordinanza e alla comparsa conclusionale di appello.

Nella discussione orale le difese delle parti hanno insistito nelle

rispettive tesi. Considerato in diritto :

1. - L'ordinanza con cui la Corte d'appello di Cagliari ha rimesso

a questa Corte gli atti del presente giudizio ha ampiamente preso in

esame, anche con considerazioni relative a elementi di fatto, gli

argomenti con i quali era stata sostenuta l'irrilevanza, ai fini del

decidere, della sollevata questione di legittimità costituzionale.

Data l'adeguatezza della motivazione rispetto alle eccezioni

pregiudizialmente sollevate, la questione deve considerarsi ritualmente

proposta.

2. - Nel merito, la questione è fondata.

È pacifico che, nella specie, col decreto del Presidente della

Repubblica 3 ottobre 1952, n. 1599, fu approvato un piano

particolareggiato di espropriazione diverso da quello che era stato

pubblicato.

In casi del tutto analoghi, questa Corte ha affermato che, ove il

progetto di piano, prima della sua approvazione, venga a subire delle

modifiche, si rende necessaria una nuova pubblicazione, la cui

eventuale mancanza dà luogo a vizio di legittimità costituzionale

(sentenze n. 39 del 1962 e n. 126 del 1963).

Non vale invocare in contrario l'art. 2 della legge 2 aprile 1952,

n. 339, che prevede la pubblicazione di nuovi piani, posteriori al 31

dicembre 1951, per il caso in cui la variazione sia stata determinata

da errori materiali o da omissioni; ipotesi che, nella specie, non si

sarebbe verificata. La Corte ha avuto occasione di rilevare a questo

proposito che il citato art. 2, disponendo una proroga per la

pubblicazione del piano particolareggiato in casi tassativamente

indicati, non modifica il sistema secondo il quale il piano originario

deve essere ripubblicato quando per successivi eventi vi siano state

apportate modifiche tali da renderlo non più rispondente al decreto di

esproprio (sentenza n. 39 del 1962, precedentemente citata).

Non sussistono ragioni per discostarsi, nel caso presente, dalla

richiamata giurisprudenza. Non si può, infatti, concordare con la

tesi, sostenuta dall'Avvocatura dello Stato, secondo la quale, essendo

il decreto di scorporo una legge delegata, non si può dedurre come

vizio di esso il vizio del procedimento amministrativo che lo precede.

Quale che sia la natura di tale procedimento, è certo che, nel sistema

delle leggi di riforma agraria, il piano particolareggiato determina il

contenuto della legge-provvedimento in cui si concreta l'attività

delegata. Le prescritte forme di pubblicità, dirette a tutelare i

diritti dell'espropriando e dei terzi, condizionano, pertanto, la

legittimità costituzionale del decreto di esproprio, e le eventuali

irregolarità che si verifichino nel relativo procedimento, che

altrimenti resterebbero sottratte al controllo di legittimità,

configurano un vizio di legittimità costituzionale per eccesso dalla

delega.

Tale vizio va riconosciuto, in base ai non contestati elementi di

fatto sopra ricordati, nel decreto presidenziale che ha dato luogo al

presente giudizio.

3. - L'altra questione di legittimità costituzionale, proposta

davanti ai giudici del merito in relazione alla discontinuità dei

fondi espropriati, e sulla quale si è fermata l'Avvocatura dello

Stato, non può essere presa in esame, perché ad essa non fa alcun

riferimento l'ordinanza di rimessione a questa Corte. Comunque, sarebbe

rimasta assorbita dalla decisione relativa alla questione

precedentemente considerata;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale del decreto del

Presidente della Repubblica 3 ottobre 1952, n. 1599 (pubblicato nel

supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale, n. 274 del 26 novembre

1952), in relazione agli artt. 3 e 4 della legge 12 maggio 1950, n.

230, art. 1 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e art. 1 del D.P.R.

10 aprile 1951, n. 256, e con riferimento agli artt. 76 e 77, primo

comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1964.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1964:34 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari