Corte costituzionale

Sentenza n. 34/1962

Questione dichiarata infondata · depositata il 10/04/1962 · relatore Giuseppe Chiarelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13 della

legge regionale siciliana 30 luglio 1948, n. 37, promosso con

ordinanza emessa il 27 giugno 1956, rettificata da successiva ordinanza

15 novembre 1960, dalla Corte di cassazione nel procedimento civile

vertente tra Stella Gaetano ed altri e La Rosa Antonietta ed altri,

iscritta al n. 51 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 106 del 29 aprile 1961 e nella

Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 22 del 20 maggio 1961.

Vista la dichiarazione di intervento del Presidente della Giunta

regionale siciliana;

udita nell'udienza pubblica del 7 marzo 1962 la relazione del

Giudice Giuseppe Chiarelli;

udito l'avvocato Camillo Corsanego, per il Presidente della Giunta

regionale siciliana.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

La signora La Rosa Antonietta ed altri citarono a comparire davanti

al Tribunale di Agrigento gli affittuari di un loro fondo, Gaetano e

Luigi Stella e Federico e Girolamo Corbo, per il pagamento del canone

di affitto, convenuto in grano, dell'annata 1947-48. Gli affittuari

eccepirono di aver già corrisposto, parte in natura e parte in denaro,

più del dovuto, in quanto il canone andava ridotto del 30 per cento, a

norma dell'art. 3 della legge dello Stato 18 agosto 1948, n. 1140;

chiesero, pertanto, in via riconvenzionale, la restituzione della

differenza. Gli attori, alla loro volta, opposero che in base alla

legge regionale 30 luglio 1948, n. 37, art. 13, i convenuti non avevano

diritto alla riduzione, non essendo coltivatori diretti e non essendo

stata conferita all'ammasso alcuna quota del prodotto. Il Tribunale,

con sentenza 27 aprile-27 settembre 1950, accolse la domanda attrice e

rigettò la riconvenzionale; ma la Corte di appello di Palermo,

dichiarando l'incompetenza del giudice ordinario, rimise le parti alla

Sezione specializzata del Tribunale di Caltanissetta, davanti alla

quale la causa fu riassunta dagli affittuari.

La detta Sezione specializzata, con sentenza 12 gennaio-16 febbraio

1954, affermò, in base all'art. 14, lett. a, dello Statuto speciale,

la competenza legislativa della Regione a regolare rapporti di diritto

privato in materia di agricoltura, e soggiunse che, ove la legge

regionale non disponga, si applica la legge dello Stato, recepita dalla

Regione, in quanto non contrasti con la prima. Nella specie, rilevato

che la legge regionale (art. 13 legge cit.) regolava la conversione del

canone in natura in canone in denaro, e non disponeva circa il computo

del canone corrisposto in tutto o in parte in natura, la Sezione

ritenne applicabile la prima, per la parte di canone che di fatto era

stata corrisposta in denaro, e la legge dello Stato per la parte

corrisposta in natura. Riconobbe, quindi, solo per questa parte il

diritto dei conduttori alla riduzione del 30 per cento.

Questi ultimi proposero ricorso per cassazione, deducendo col primo

mezzo che, nella specie, doveva trovare applicazione solo la legge

dello Stato e non la regionale, non estendendosi la competenza

legislativa della Regione alla regolamentazione dei rapporti di diritto

privato sostanziale, in deroga alle norme sancite da leggi nazionali.

Le altre parti non si costituirono.

La Corte di cassazione, ravvisando nel detto motivo di ricorso una

eccezione di illegittimità costituzionale, con ordinanza 27 giugno

1956, corretta in un errore materiale da successiva ordinanza 2-15

novembre 1960, ha deferito a questa Corte la questione della

legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge della Regione

siciliana 30 luglio 1948, n. 37, in riferimento all'art. 14, lett. a,

dello Statuto regionale siciliano e alle disposizioni delle leggi della

Repubblica 1 aprile 1947, n. 277, e 18 agosto 1948, n. 1140.

L'ordinanza è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 106 del 29 aprile 1961, e sulla Gazzetta Ufficiale della

Regione siciliana n. 22 del 20 maggio 1961.

La Regione siciliana si è costituita, a mezzo dell'avv. Camillo

Corsanego, con deduzioni depositate l'8 novembre 1956, nelle quali ha

sostenuto che l'art. 14, lett. a, dello Statuto regionale siciliano non

pone alcuna limitazione all'esercizio della potestà legislativa della

Regione, né può essere interpretato restrittivamente, sia per la sua

formulazione letterale, sia perché, quando il legislatore ha voluto

limitare la potestà legislativa regionale, lo ha fatto esplicitamente.

Ha concluso chiedendo che sia dichiarata la legittimità costituzionale

dell'art. 13 della legge regionale citata.

All'udienza del 7 marzo 1962 l'avv. Corsanego ha sviluppato gli

argomenti precedentemente dedotti. Considerato in diritto :

La questione della legittimità costituzionale dell'art. 13 della

legge regionale siciliana 30 luglio 1948, n. 37, il quale, per i

conduttori non coltivatori diretti, limita alla quota di prodotto

effettivamente conferita ai "granai del popolo" la facoltà di chiedere

la conversione in denaro del canone in natura, al netto dei premi di

coltivazione, non è fondata; ma non per le ragioni indicate a suo

tempo nella sentenza della Sezione specializzata del Tribunale di

Caltanissetta e riprodotte nell'ordinanza della Corte di cassazione,

che ha trasmesso gli atti a questa Corte.

Non è, infatti, esatto che la Regione abbia una potestà

legislativa primaria in materia di disciplina di rapporti privati in

agricoltura, e che la legge dello Stato abbia una funzione integrativa

della legislazione regionale, in quanto vi sia stata una recezione di

essa da parte della Regione. Al contrario, come questa Corte ha

ripetutamente affermato, spetta alla legislazione statale la disciplina

dei rapporti contrattuali e, in generale, delle materie di diritto

privato, e soltanto lo Stato può, con sue leggi, derogare al principio

dell'autonomia contrattuale e della libertà negoziale. Eccezioni allo

stesso principio sono da parte della Regione tuttavia ammissibili, ma

alle condizioni ed entro i limiti che la stessa Corte ha individuato

nella temporaneità della legge regionale, nella eccezionalità di

situazioni locali, nella esigenza di soddisfare interessi pubblici, e

sempre che la legge regionale non sia in contrasto con i criteri

informatori della legislazione statale, di cui deve rappresentare un

adattamento alle particolari situazioni ambientali (sent. n. 6 del

1958).

In applicazione di questi principi, la Corte ha già avuto

occasione di riconoscere non fondata la questione della legittimità

costituzionale di leggi regionali siciliane derogatrici della legge

dello Stato 18 agosto 1948, n. 1140, in quanto di carattere temporaneo

ed emanate in riferimento a concrete peculiari situazioni dell'economia

agraria siciliana (sent. n. 109 del 1957). Analoghe, e non meno

evidenti, ragioni legittimavano la disposizione di legge in esame, la

quale aveva carattere temporaneo, riferendosi all'annata agraria

1947-48, e limitava la facoltà degli affittuari non coltivatori

diretti di chiedere la conversione del canone e di godere dei

cosiddetti premi di coltivazione, con una deroga alla legge dello Stato

che ben si spiega con le particolari condizioni della Regione, e, in

ispecie, con peculiari esigenze dei rapporti di affittanza agraria a

conduttori non coltivatori del fondo, alle quali la legge era destinata

ad andare incontro.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale,

proposta dalla Corte di cassazione con ordinanza 27 giugno 1956,

rettificata da successiva ordinanza 15 novembre 1960, dell'art. 13

della legge regionale siciliana 30 luglio 1948, n. 37, in riferimento

all'art. 14, lett. a, dello Statuto speciale della Regione siciliana.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta il 4 aprile 1962.

GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI

ECLI:IT:COST:1962:34 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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