Corte costituzionale

Sentenza n. 339/1990

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 20/07/1990 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione

Lazio riapprovata il 31 gennaio 1990 dal Consiglio regionale avente

per oggetto: "Iniziative in favore del personale che opera in

condizioni di disagio presso gli uffici regionali ubicati in

località lontane dal centro abitato", promosso con ricorso del

Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 2 marzo 1990,

depositato in cancelleria il 10 successivo ed iscritto al n. 17 del

registro ricorsi 1990;

Visto l'atto di costituzione della Regione Lazio;

Udito nell'udienza pubblica del 22 maggio 1990 il Giudice relatore

Vincenzo Caianiello;

Uditi l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il ricorrente;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso notificato il 2 marzo 1990 il Presidente del

Consiglio dei ministri ha impugnato la delibera legislativa della

Regione Lazio, approvata il 16 luglio 1987 e riapprovata

nell'identico testo, a seguito del rinvio governativo, a maggioranza

assoluta il 31 gennaio 1990, concernente "iniziative in favore del

personale che opera in condizioni di disagio presso uffici regionali

ubicati in località lontane dal centro urbano".

In particolare la predetta delibera legislativa prevede la

corresponsione di un rimborso forfettario per le spese di "trasferta"

sostenute dal personale della Regione in servizio presso uffici (da

individuarsi da parte della Giunta e dell'Ufficio di presidenza del

Consiglio regionale, ciascuno per la propria competenza) che siano

ubicati in località distanti almeno dieci chilometri dal centro

urbano e nelle quali non vi sia disponibilità di alloggi di tipo

economico e popolare.

Come si evince dalla relazione illustrativa della proposta di

legge, questa si indirizza in modo specifico ai dipendenti in

servizio presso gli uffici della sede centrale di Via della Pisana, i

quali, a differenza del rimanente personale regionale che presta

servizio presso sedi ubicate "all'interno della città", sono

costretti a sopportare una maggiore spesa di trasporto per

raggiungere il luogo di lavoro.

Il ricorrente denuncia il contrasto della normativa impugnata -

oltreché con gli artt. 5 e 81 della Costituzione (quest'ultimo per

la previsione della copertura della spesa riferita all'esercizio

finanziario 1987) - con i principi indicati negli artt. 1, 4 e 11,

secondo comma, della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983,

n. 93 e quindi con l'art. 117 della Costituzione, ed inoltre con gli

artt. 2 e 3 n. 1 della predetta legge quadro, implicitamente

richiamati nell'ultima parte dell'atto di rinvio governativo.

Ad avviso del ricorrente la supposta finalità perequativa, che la

normativa impugnata intenderebbe perseguire, sarebbe incompatibile

con i richiamati principi vincolanti in materia - che non consentono

elargizioni aggiuntive al personale dipendente - e non può trovare

giustificazione alcuna nella omologa previsione di favore per il

personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni,

contenuta nell'art. 35 della legge 22 dicembre 1981, n. 797, che è

precedente all'entrata in vigore della legge quadro sopra richiamata.

2. - Si è costituita tardivamente in giudizio la Regione Lazio

per resistere al ricorso, di cui ha chiesto la reiezione. Considerato in diritto

1. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato la

legge della Regione Lazio, riapprovata, a seguito di rinvio

governativo, in data 31 gennaio 1990, con la quale è stato disposto

che al personale, in servizio continuativo presso gli uffici

regionali ubicati in località lontane almeno dieci chilometri dal

centro urbano e dove non vi sia disponibilità di alloggi di tipo

economico e popolare, competa un rimborso forfettario giornaliero

delle spese sostenute nella misura prevista dall'art. 8 della legge

26 luglio 1978, n. 417.

Si sostiene nel ricorso che la normativa impugnata, oltre che con

gli artt. 5 e 81 della Costituzione, contrasti anche con i principi

indicati dagli artt. 1, 4 e 11, secondo comma, della legge quadro sul

pubblico impiego 20 marzo 1983, n. 93 e quindi con l'art. 117 della

Costituzione, nonché con l'art. 2 e con l'art. 3, n. 1 della stessa

legge quadro.

2. - La questione sollevata in riferimento agli artt. 4 e 11,

secondo comma, della legge quadro sul pubblico impiego, norme

interposte rispetto all'art. 117 della Costituzione, anch'esso

invocato dal ricorrente, è fondata.

Come questa Corte ha costantemente affermato (v. da ultimo sent.

n. 240 del 1990) le indicate norme della legge quadro sul pubblico

impiego stabiliscono il principio - che le regioni sono tenute ad

osservare in sede di legislazione concorrente - della

omogeneizzazione e della esaustività dei trattamenti economici del

personale dipendente regionale in relazione agli accordi sindacali

collettivi, dal che deriva l'illegittimità costituzionale, per

violazione dell'art. 117 della Costituzione, di ogni tipo di

trattamento economico aggiuntivo disposto per gli impiegati pubblici

che non trovi in detti accordi collettivi un preciso punto di

riferimento.

Questa Corte non ha mancato invero di precisare (v. sentenze nn.

38 del 1989, 217 del 1987, 72 del 1985, 290 e 219 del 1984) che gli

accordi conclusi secondo la legge-quadro determinano a carico delle

regioni un "vincolo direttivo di massima" consistente

nell'obbligatorio rispetto della disciplina pattizia, salvi, ove

occorra, i necessari adeguamenti alle peculiarità dell'ordinamento

degli uffici regionali. Non ogni ipotesi di difformità di contenuto

tra le relative discipline si traduce, quindi, di per sé nella

violazione del principio fondamentale della legislazione e quindi

dell'art. 117 della Costituzione, ma, come è stato chiarito nella

sentenza n. 38 del 1989, tale contrasto deve ravvisarsi quando "si

tratti di modifiche ed integrazioni che esulano dall'ambito del

necessario adeguamento del contenuto dell'accordo ad esigenze

peculiari della regione interessata".

Nella specie non può revocarsi in dubbio che da nessuna clausola

degli accordi è possibile desumere il principio della autonoma

retribuibilità del "disagio" conseguente alla ubicazione degli

uffici ove si presta servizio.

La legge regionale impugnata, nel disporre un tale tipo di

compenso, ha introdotto perciò una voce nuova rispetto al regime

pattizio delle retribuzioni, che non trova in esso alcun punto di

riferimento, e quindi il contenuto della legge impugnata è

completamente al di fuori di quelle ipotesi di "adeguamento" ad

esigenze peculiari della regione, dovendosi considerare che tale

punto di riferimento dovrebbe sussistere negli accordi non solo

tipologicamente ma anche per rendere possibile l'individuazione dei

criteri in base ai quali le regioni, nello statuire un determinato

tipo di compenso, possano fissarne in modo non arbitrario la

ricorrenza dei presupposti.

In proposito la relazione che accompagna il disegno di legge

regionale fa riferimento ad un analogo compenso, previsto dall'art.

35 della legge dello Stato 22 dicembre 1981, n. 797, per il personale

delle poste e delle telecomunicazioni che presta servizio in "uffici

ubicati in località lontane dal centro urbano". Il richiamo è del

tutto inconferente perché si tratta di un compenso stabilito in una

legge anteriore alla legge-quadro e quindi agli accordi collettivi

vigenti, i quali - nonostante la preesistenza di tale previsione

derogatoria di un "particolare" (come è espressamente definito nel

citato art. 35 della legge n. 797 del 1981) trattamento, concesso ad

una determinata categoria di personale statale, in relazione alla

ubicazione degli uffici - non contengono alcun elemento dal quale

possa desumersi che quella deroga assurga a generale criterio

retributivo dei dipendenti pubblici. Ciò conferma il carattere

innovativo della legge regionale impugnata e quindi il suo contrasto

con l'art. 117 della Costituzione, per violazione delle invocate

norme interposte della legge-quadro sul pubblico impiego.

3. - L'accoglimento del ricorso sotto tale assorbente profilo

esonera dall'esame delle censure riferite ad altri parametri

costituzionali.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione

Lazio approvata il 16 luglio 1987 e riapprovata il 31 gennaio 1990,

recante "Iniziative in favore del personale che opera in condizioni

di disagio presso uffici regionali ubicati in località lontane dal

centro abitato".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 20 luglio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:339 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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