Corte costituzionale

Sentenza n. 335/1998

Altra decisione · depositata il 24/07/1998 · relatore Piero Alberto Capotosti

Norme in gioco

citata

  • art. 28d.P.R. 431/1997
  • art. 33d.P.R. 431/1997

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio promosso con ricorso della Regione Sardegna notificato

il 14 febbraio 1998, depositato in Cancelleria il 5 marzo successivo,

per conflitto di attribuzione sorto a seguito dell'art. 28, commi 2,

3 e 5 del d.P.R. 9 ottobre 1997, n. 431, (nonché dell'art. 33 dello

stesso decreto) recante "Regolamento sulla disciplina delle patenti

nautiche", ed iscritto al n. 8 del registro conflitti 1998.

Udito nell'udienza pubblica del 2 giugno 1998 il giudice relatore

Piero Alberto Capotosti;

Udito l'avv. Salvatore Alberto Romano per la Regione Sardegna.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - La Regione Sardegna, con ricorso notificato il 14 febbraio

1998 e depositato il 5 marzo 1998, ha proposto conflitto di

attribuzione nei confronti della Presidenza del Consiglio dei

ministri in relazione al d.P.R. 9 ottobre 1997, n. 431, recante

"Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche" (pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale del 17 dicembre 1997), affinché la Corte

costituzionale dichiari che non spetta allo Stato trasferire alla

Regione - con regolamento - le funzioni previste in tale atto e ne ha

chiesto l'annullamento limitatamente alle disposizioni dell'art. 28,

commi 2, 3 e 5, e - "per quanto possa occorrere" - dell'art. 33.

La Regione premette che il d.P.R. 9 ottobre 1997, n. 431 introduce

una specifica "Disciplina delle scuole nautiche", inesistente nel

previgente assetto della materia, nel quale l'insegnamento nautico

era impartito da "istruttori" autorizzati dalle Autorità marittime.

In particolare, il regolamento impugnato, previsto dall'art. 15,

comma 1, del d.lgs. 14 agosto 1996, n. 436, dispone che "Le scuole

nautiche sono soggette ad autorizzazione e vigilanza amministrativa

da parte della regione del luogo in cui hanno la sede principale"

(art. 28, comma 2) e che "la competente regione provvede al rilascio

dell'autorizzazione (...) previo accertamento dell'esistenza di

idonei locali, delle attrezzature marinaresche, degli strumenti e

mezzi nautici e del materiale didattico necessario per le

esercitazioni teoriche e pratiche" (art. 28, comma 3).

2. - La Regione sostiene che l'atto vulnera la propria sfera di

attribuzioni costituzionalmente garantita, stabilita dagli artt. da

3 a 6 dello statuto speciale di autonomia, anzitutto perché dette

attribuzioni sono modificabili soltanto con norme costituzionali e,

quindi, deve ritenersi illegittimo il loro ampliamento quale disposto

dall'art. 28 del d.P.R. n. 431 del 1997 e che essa ricorrente

espressamente "rifiuta (...), sollevando il conflitto "negativo"" .

Inoltre perché, a suo avviso, l'adeguamento dell'organizzazione

degli uffici reso necessario dall'espletamento dei nuovi compiti

interferisce direttamente con le competenze legislative ed

amministrative di tipo esclusivo attribuitele dagli artt. 3 lettera

a) e 6 dello statuto nella materia e quindi, di riflesso, lede anche

la propria autonomia finanziaria e di bilancio garantita dagli artt.

7 e 8 dello statuto e 116 e 119 della Costituzione.

Secondo la ricorrente, un ulteriore vizio dell'atto in parte qua,

deriva dalla circostanza che esso è privo di base legale, in quanto

non è espressamente previsto dall'art. 15 del d.lgs. 14 agosto 1996,

n. 436, e nemmeno dalla legge di delegazione 6 febbraio 1996, n. 52

e dalla direttiva 94/25/CEE che, con quest'ultima legge, è stata

recepita nell'ordinamento statale.

In ogni caso, prosegue la Regione, l'art. 15 del d.lgs. n. 436 del

1996 deve comunque ritenersi costituzionalmente illegittimo, in primo

luogo perché - "in base ai principi costituzionali" - soltanto la

"legge formale" può "delegificare" una determinata materia; inoltre,

perché la legge di delegazione non ha attribuito al Governo il

potere di procedere alla delegificazione; infine, perché il decreto

legislativo neppure ha direttamente realizzato un tale effetto, ma ha

addirittura previsto che l'abrogazione delle disposizioni legislative

incompatibili sia realizzata con un regolamento.

3. - La ricorrente, in linea gradata, sostiene che l'illegittimità

dell'atto non può essere esclusa neppure qualora si ritenga che

l'art. 28 del regolamento in esame abbia soltanto delegato

l'espletamento dei compiti di autorizzazione e vigilanza sulle scuole

nautiche, che restano però di competenza statale. Ed infatti, a suo

avviso, in virtù delle disposizioni degli artt. 6 dello statuto di

autonomia speciale e 118, secondo comma, della Costituzione, siffatta

delega può essere attuata soltanto mediante atti legislativi emanati

all'esito dell'espletamento della procedura "paritetica" ex art. 56

dello statuto in questione.

4. - Nel corso del giudizio è entrato in vigore il d.lgs. 31 marzo

1998, n. 112, che ha attribuito alle province le funzioni relative

alla "autorizzazione e vigilanza tecnica sull'attività svolta (...)

dalle scuole nautiche" (art. 105, comma 3, lettera a)). Con

riferimento a tale atto, in prossimità dell'udienza pubblica, la

Regione Sardegna ha depositato una memoria illustrativa della tesi

secondo la quale è ancora attuale l'interesse alla affermazione di

non spettanza allo Stato del potere esercitato con l'atto

regolamentare impugnato.

5. - All'udienza pubblica il difensore della Regione ha insistito

per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto

1. - Il conflitto di attribuzione proposto, con il ricorso in

epigrafe, dalla Regione Sardegna nei confronti dello Stato riguarda

gli artt. 28, commi 2, 3 e 5, e 33 del d.P.R. 9 ottobre 1997, n.

431, recante "Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche".

In particolare, sarebbe lesivo degli artt. 3-6 dello statuto

speciale, nonché degli artt. 116 e 119 della Costituzione, il

conferimento alla Regione medesima delle funzioni di "autorizzazione

e vigilanza amministrativa" delle scuole nautiche e dei relativi

compiti amministrativi, in quanto determinerebbe "un abusivo

ampliamento delle attribuzioni (...) spettanti alla Regione autonoma

Sardegna che (...) rifiuta tali attribuzioni sollevando il conflitto

"negativo"" in oggetto.

2. - Successivamente alla proposizione del predetto ricorso è

entrato in vigore il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di

funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli

enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.

59), il cui art. 105, comma 3, stabilisce che "sono attribuite alle

province, ai sensi del comma 2 dell'art. 4 della legge 15 marzo 1997,

n. 59 le funzioni relative: a) alla autorizzazione e vigilanza

tecnica sull'attività svolta (...) dalle scuole nautiche" e, al

comma 6, aggiunge che "per lo svolgimento di compiti conferiti in

materia di diporto nautico (...) gli enti locali si avvalgono degli

uffici delle capitanerie di porto".

La sopravvenienza di queste disposizioni, che innovano la

disciplina in questione in senso conforme alla pretesa della

ricorrente, profila dunque un quadro di cessazione della materia del

contendere in ordine alle norme impugnate.

La Regione Sardegna sostiene tuttavia, nella memoria depositata in

prossimità dell'udienza, che le disposizioni legislative

sopravvenute non l'avrebbero sollevata, quanto meno, dagli

adempimenti organizzativo-burocratici relativi alla vigilanza

"amministrativa" sulle scuole nautiche, che le resterebbe attribuita

in base al contestato art. 28 del d.P.R. n. 431 del 1997. Non si

sarebbe quindi verificato il presupposto per dar luogo alla

cessazione della materia del contendere.

La tesi svolta dalla ricorrente non può però essere accolta, in

quanto trascura, nell'interpretazione del predetto art. 105, comma 3,

lettera a), di considerare una serie di principi, che si ricavano da

norme sia dello stesso decreto legislativo delegato n. 112 del 1998,

sia della relativa legge di delegazione n. 59 del 1997, alla cui luce

va appunto interpretato il complessivo conferimento di funzioni e di

compiti alle regioni e agli enti locali.

In proposito, innanzi tutto, va preso in considerazione l'art. 1,

comma 2, del d.lgs. n. 112, secondo cui il trasferimento comprende le

funzioni di organizzazione e le attività connesse e strumentali

all'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti, quali, tra gli

altri, quelli di vigilanza. Va poi considerato l'art. 3, comma 7, del

d.lgs. n. 112, che stabilisce che il conferimento delle funzioni e

dei compiti, salvo espressa riserva allo Stato, ha carattere

onnicomprensivo. Infine appare rilevante l'art. 4, comma 3, lettere

e) ed f) della legge n. 59 del 1997, che prescrive che la generale

attribuzione di funzioni e compiti anche alle province avvenga nel

rispetto dei principi, tra gli altri, di responsabilità ed unicità

dell'amministrazione, nonché di omogeneità. Il principio di

responsabilità ed unicità dell'amministrazione impone

l'attribuzione ad un unico soggetto delle funzioni e dei compiti

connessi, strumentali e complementari, e cioè l'identificabilità in

capo ad un unico soggetto della responsabilità di ciascun servizio o

attività amministrativa; mentre il principio di omogeneità impone

di tener conto delle funzioni già esercitate con l'attribuzione di

funzioni e compiti omogenei allo stesso livello di governo.

Il complessivo canone interpretativo che si ricava dalle norme

citate induce dunque a ritenere che il conferimento alle province

delle funzioni e dei compiti operato dal citato art. 105 sia tale da

escludere che in capo alla regione ricorrente residuino comunque

attribuzioni contestate con il ricorso per conflitto "negativo",

nonché i relativi adempimenti organizzativo-burocratici. Si deve

pertanto far luogo alla dichiarazione di cessazione della materia del

contendere, essendo sopravvenute, in pendenza di conflitto fra enti,

disposizioni legislative satisfattive della pretesa vantata o

comunque pienamente innovative della disciplina controversa.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al conflitto

di attribuzione sollevato dalla Regione Sardegna nei confronti dello

Stato con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1998.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 24 luglio 1998.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1998:335 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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