Corte costituzionale

Sentenza n. 335/1988

Altra decisione · depositata il 24/03/1988 · relatore Enzo Cheli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso dalla Regione Sicilia notificato il

26 settembre 1986, depositato in Cancelleria il 10 ottobre successivo

ed iscritto al n. 42 del Registro ricorsi 1986, per conflitto di

attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro dei Lavori

Pubblici di concerto con il Ministro del Turismo e dello Spettacolo

in data 30 luglio 1986, avente ad oggetto: "Norme sull'afflusso degli

autoveicoli sulle isole di Filicudi, Panarea e Stromboli";

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 12 gennaio 1988 il Giudice

relatore Enzo Cheli;

Udito l'avv. Giuseppe Fazio per la Regione Sicilia e l'Avvocato

dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto Con ricorso notificato il 26 settembre 1986 la Regione siciliana

ha sollevato conflitto di attribuzioni nei confronti dello Stato in

ordine al decreto del 30 luglio 1986 adottato dal Ministro dei Lavori

Pubblici di concerto con il Ministro del Turismo e dello Spettacolo

avente ad oggetto "Norme sull'afflusso degli autoveicoli sulle isole

di Filicudi, Panarea e Stromboli".

Il decreto impugnato invaderebbe, a giudizio della ricorrente, la

sfera della competenza amministrativa riservata alla Regione

siciliana in quanto il divieto di afflusso in alcune isole minori

siciliane di autoveicoli appartenenti a persone non facenti parte

della popolazione stabile è stato adottato, in applicazione

dell'articolo unico della legge 20 giugno 1966 n. 599, dal Ministro

dei Lavori Pubblici di concerto con il Ministro del Turismo e dello

Spettacolo anziché con l'Assessore per il Turismo della Regione

siciliana.

La Regione siciliana sostiene che dall'art. 20 del suo Statuto

discende la piena competenza amministrativa degli organi regionali in

ordine alla valutazione delle esigenze turistiche delle isole minori,

competenza già divenuta operante con le norme di attuazione di cui

al D.P.R. 9 aprile 1956 n. 510 ed al successivo D.P.R. 30 agosto 1975

n. 640, con riferimento particolare all'art. 2 di quest'ultimo

decreto che attribuisce alla Regione, nell'ambito del proprio

territorio, le funzioni amministrative degli organi centrali e

periferici dello Stato in materia di turismo, di industria e di

vigilanza alberghiera.

Da questi dati deriva - secondo la Regione - che, pur rimanendo il

Ministro dei Lavori Pubblici titolare, anche per il territorio

regionale, del generale potere di imporre divieti temporanei alla

circolazione sulle pubbliche strade, l'adozione del particolare

divieto di cui alla legge n. 599 del 1966 può operare solo dopo che

sullo stesso sia intervenuta l'intesa con l'Assessore per il turismo

della Regione siciliana, il quale è chiamato a svolgere nella

Regione stessa anche le funzioni amministrative degli organi centrali

dello Stato.

Espone poi la Regione ricorrente che in passato essa aveva già

presentato alla Corte tre ricorsi - rispettivamente iscritti, il

primo, al n. 27/1980, il secondo, al n. 31/1981 ed il terzo al n.

12/1982 del Registro conflitti - per la risoluzione di conflitti di

attribuzioni con lo Stato originati dall'emanazione di decreti

ministeriali di contenuto analogo a quello oggi impugnato e tutti

adottati dal Ministro dei Lavori Pubblici di intesa con il Ministro

del Turismo e dello Spettacolo anziché di intesa con l'Assessore per

il turismo, come rivendicato dalla stessa Regione. La ricorrente

aggiunge di aver rinunciato ai tre ricorsi suindicati con atti

depositati l'8 luglio 1986 solo dopo che, con propria lettera del 3

agosto 1983, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento

Affari regionali, aveva riconosciuto la fondatezza della

rivendicazione regionale sulla necessità dell'intesa con l'Assessore

regionale per il turismo e dopo che il decreto ministeriale 21 giugno

1985 recante "Norme sull'afflusso degli autoveicoli nell'isola di

Linosa" era stato adottato previo parere dell'Assessorato al turismo

per la Regione siciliana, con sostanziale riconoscimento della

competenza regionale in materia.

Ciò nonostante il Ministro dei Lavori Pubblici, il 30 luglio

1986, ha emanato il decreto oggi impugnato omettendo di chiedere la

preventiva intesa alla Regione siciliana ed utilizzando il consenso

di un organo statale - il Ministro del Turismo e dello Spettacolo in

luogo di quello dell'Organo regionale abilitato a prestarlo.

La ricorrente sollecita pertanto la Corte a dichiarare che spetta

alla Regione siciliana e non al Ministro del Turismo e dello

Spettacolo dare la propria intesa al Ministro dei Lavori Pubblici per

la eventuale adozione di provvedimenti limitativi dell'afflusso di

autoveicoli per motivi di turismo nelle isole minori della Regione

siciliana, in applicazione dell'articolo unico della legge statale 20

giugno 1966 n. 599, e chiede l'annullamento conseguenziale del

decreto impugnato.

Si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri a mezzo

dell'Avvocatura Generale dello Stato, per chiedere il rigetto del

ricorso. L'Avvocatura, nella sua memoria, rileva come l'assenza di

ogni risposta della Regione alle ripetute sollecitazioni

dell'Amministrazione statale abbia costretto i Ministri dei Lavori

Pubblici e del Turismo, stante anche l'urgenza di provvedere, ad

emanare il decreto impugnato "in base al silenzio-assenso della

stessa Regione Sicilia". Considerato in diritto L'articolo unico della legge 20 giugno 1966 n. 599, in tema di

"Limitazioni della circolazione stradale nelle piccole isole",

attribuisce al Ministro dei lavori Pubblici, d'intesa con il Ministro

per il Turismo e lo Spettacolo, previo parere delle Amministrazioni

comunali interessate e delle locali aziende di turismo, il potere di

vietare, durante i mesi di più intenso movimento turistico,

l'accesso agli autoveicoli non appartenenti a persone comprese nella

popolazione stabile delle piccole isole, dove si trovino Comuni

dichiarati di soggiorno e cura e dove la rete stradale extraurbana

non superi i venti chilometri.

Tale disciplina, ai fini della soluzione del conflitto in esame,

va correlata a quanto, in tema di turismo, viene previsto dallo

Statuto della Regione Siciliana e dalle conseguenti norme di

attuazione.

Per quanto concerne lo Statuto (R.D.L.vo 15 maggio 1946 n. 455)

vale, in particolare, il richiamo all'art. 14 lett. n), dove il

"turismo" risulta elencato nell'ambito delle materie conferite alla

competenza legislativa esclusiva della Regione, nonché all'art. 20,

che affida al Presidente ed agli assessori regionali le funzioni

esecutive ed amministrative concernenti tale materia. Queste

previsioni trovano il loro completamento nelle norme di attuazione

emanate in tema di turismo ed in particolare nell'art. 2 del D.P.R.

30 agosto 1975 - recante "Modificazioni ed integrazioni alle norme di

attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di

turismo - dove si attribuisce alla Regione siciliana l'esercizio

delle funzioni amministrative degli organi centrali e periferici

dello Stato in materia di turismo, di industria turistica e di

vigilanza alberghiera.

Tali norme regolatrici dell'autonomia siciliana nella materia in

esame, mentre non intaccano il particolare potere di divieto

conferito dalla legge n. 599 del 1966 al Ministro per i lavori

pubblici stante la riserva di competenza statale in tema di limiti

generali alla libertà di circolazione vengono, invece, sicuramente a

incidere nel meccanismo dell'intesa, sostituendo alla competenza del

Ministro per il turismo e lo spettacolo quella dell'Assessore

regionale al turismo. In altri termini, è la particolare proiezione

dell'interesse turistico entro la sfera del territorio regionale che

conduce ad innovare uno degli elementi del rapporto procedimentale

delineato dalla legge statale, con una trasformazione del

procedimento di concertazione da interorganico in intersoggettivo e

con la conseguente previsione di una particolare forma di

collaborazione tra Stato e Regione ispirata al contemperamento dei

diversi interessi in gioco.

Le considerazioni che precedono inducono, dunque, a ritenere il

ricorso fondato. Né possono di contro assumere valore i richiami

espressi nella memoria dell'Avvocatura dello Stato all'istituto del

"silenzio-assenso" o ai motivi di urgenza, dal momento che mancano,

con riferimento al caso in esame, previsioni normative in grado di

conferire un significato implicitamente adesivo al comportamento

omissivo tenuto dalla Regione ricorrente o di legittimare un potere

di sostituzione da parte dello Stato.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) Dichiara che non spetta al Ministro dei Lavori Pubblici

adottare i provvedimenti limitativi della circolazione stradale nelle

isole di Filicudi, Panarea e Stromboli, di cui all'articolo unico

della legge 20 giugno 1966 n. 599, senza che sia previamente

intervenuta un'intesa con gli organi competenti della Regione

siciliana;

b) Annulla, di conseguenza, il decreto del Ministro dei Lavori

Pubblici emanato, di concerto con il Ministro del Turismo e dello

Spettacolo, il 30 luglio 1986 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

n. 176 del 31 luglio 1986, avente a oggetto "Norme sull'afflusso

degli autoveicoli nelle isole di Filicudi, Panarea e Stromboli".

Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della

Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta l'11 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 24 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:335 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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