Corte costituzionale

Sentenza n. 334/2000

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 24/07/2000 · relatore Piero Alberto Capotosti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio per conflitto di attribuzione sorto a seguito del

"comportamento" assunto dal Governo in violazione delle

attribuzioni spettanti alla regione Puglia sulle funzioni già

esercitate dall'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, ed in

particolare della approvazione da parte del Ministro del tesoro,

del bilancio e della programmazione economica dello statuto della

Società Acquedotto pugliese e della nomina di un amministratore

unico della predetta Società, promosso con ricorso della regione

Puglia, notificato il 6 agosto 1999, depositato in cancelleria il

25 successivo ed iscritto al n. 30 del registro conflitti 1999;

Udito nell'udienza pubblica del 9 maggio 2000 il giudice relatore

Piero Alberto Capotosti;

Udito l'avvocato Vincenzo Caputi Jambrenghi per la regione

Puglia;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - La regione Puglia, con ricorso notificato il 6 agosto 1999,

ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in

relazione al "comportamento" del Presidente del Consiglio dei

Ministri, del Ministro del tesoro e del Ministro dei lavori

pubblici, per violazione delle attribuzioni spettanti alla regione

Puglia secondo gli artt. 117 e 118 della Costituzione, "sulla

attività, le funzioni e la gestione esercitate sinora dall'Ente

autonomo acquedotto pugliese", e, in particolare, in relazione alla

"approvazione da parte del Ministro del tesoro dello statuto" della

Società per azioni Acquedotto pugliese e della "nomina da parte

del medesimo Ministro di un amministratore unico".

La Regione chiede che la Corte dichiari non spettante allo Stato

ma alla regione Puglia "l'adozione dei provvedimenti necessari per

organizzare e realizzare la gestione delle risorse idriche anche

con riferimento specifico a quelle dell'Ente autonomo per

l'acquedotto pugliese" e conseguentemente annulli "la

determinazione amministrativa di approvazione da parte del Ministro

del tesoro" della clausola statutaria che riserva tutte le

attività suddette alla Società Acquedotto pugliese; nonché

annulli la nomina da parte del Ministro del tesoro di un

amministratore unico "anziché di un consiglio di amministrazione

che avrebbe potuto ricomprendere rappresentanti della regione

Puglia".

2. - La ricorrente espone che il decreto legislativo 11 maggio

1999, n. 141 - avverso il quale la regione ha promosso questione di

legittimità costituzionale - ha disposto la privatizzazione

dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, e che in attuazione

della procedura ivi prevista il 2 luglio 1999 si è tenuta in Roma

la prima assemblea della costituenda Società "Acquedotto

pugliese". In tale occasione il Ministro del tesoro, nella qualità

di unico azionista della società, ha provveduto ad approvare lo

statuto della società stessa, nonché ha deliberato la nomina di

un amministratore unico nella persona del commissario straordinario

del disciolto Ente autonomo. Secondo la ricorrente, che ricorda

come la struttura acquedottistica in questione sia stata gestita

lungo tutto il novecento da amministratori di emanazione dello

Stato e delle province originarie di Bari, Foggia e Lecce, nonché,

successivamente anche di Taranto, Brindisi e Potenza, nessuna norma

di legge avrebbe previsto "l'estromissione completa" della regione

Puglia dall'amministrazione della nuova società, con la

conseguenza che il Ministro del tesoro, evitando di nominare un

Consiglio di amministrazione al quale avrebbero potuto prendere

parte anche rappresentanti delle autonomie locali, "avrebbe

sorpassato i limiti imposti dall'ordinamento generale nel rapporto

Stato-regioni".

Ulteriore violazione delle prerogative regionali deriverebbe

inoltre dalla circostanza che nella definizione statutaria

dell'oggetto della nuova società farebbe difetto qualsiasi

riferimento alla legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in

materia di risorse idriche), con la conseguenza che la regione

resterebbe esposta ad ogni decisione unilaterale della Società

nella gestione delle acque fuori e dentro gli ambiti ottimali,

affidati invece alle regioni dal predetto testo legislativo.

Inoltre la medesima clausola statutaria conterrebbe anche, ad

avviso della ricorrente, una "riserva" a favore della società per

azioni in relazione ai compiti già affidati al disciolto ente

acquedottistico, fra i quali, in particolare, quelli relativi alla

"gestione del servizio idrico integrato", e quelli riguardanti "la

captazione, l'adduzione, la potabilizzazione, l'accumulo, la

distribuzione e vendita di acqua ad usi civili, industriali,

commerciali ed agricoli", la quale comporterebbe una ulteriore

violazione delle attribuzioni regionali predette nonché degli

artt. 90.1 e 6 del trattato istitutivo della Comunità europea e

dell'art. 8 della legge 1° ottobre 1990, n. 287 (Norme per la

tutela della concorrenza e del mercato).

3. - In prossimità dell'udienza, la regione ha depositato una

memoria difensiva nella quale, dopo avere ricordato il ruolo

determinante delle istanze locali nella istituzione del Consorzio

per l'acquedotto pugliese prima e del corrispondente Ente autonomo

poi, ha sottolineato come non vi sia servizio pubblico più

collegato al territorio di quello che abbia ad oggetto l'acqua

potabile, donde deriverebbe la "ragione ultima della demanialità

dei beni acquedottistici". L'estromissione della regione Puglia

dalla nuova struttura organizzatoria dell'acquedotto pugliese, ad

avviso della ricorrente, si porrebbe quindi in contrasto con il

principio del federalismo amministrativo e con l'affidamento alle

regioni, da parte della legislazione più recente ed in particolare

del decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96, della competenza in

materia "di opere idrauliche di qualsiasi natura (...) e, più in

generale, di gestione del demanio idrico". Considerato in diritto

1. - Il conflitto di attribuzione sollevato dalla regione Puglia

nei confronti dello Stato ha ad oggetto il "comportamento" assunto

dagli organi di governo in violazione delle attribuzioni spettanti

alla regione Puglia "sulla attività, le funzioni e la gestione

esercitate sinora dall'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese" e

in particolare in relazione alla "approvazione da parte del

Ministro del tesoro dello statuto della Società per azioni e della

nomina da parte del medesimo Ministro di un amministratore unico",

in occasione della prima assemblea della stessa società,

conseguente al procedimento di privatizzazione disposto dal decreto

legislativo n. 141 del 1999.

Secondo la Regione ricorrente sarebbe in particolare censurabile

l'approvazione della clausola dello statuto della Società per

azioni Acquedotto pugliese, che "riserva" ad essa le attività,

già proprie del disciolto Ente, inerenti alla "gestione del

servizio idrico integrato", nonché delle ulteriori clausole che

prevedono rispettivamente la "riserva di azionariato" al Ministero

del tesoro e la nomina di un amministratore unico, anziché di un

consiglio di amministrazione al quale avrebbero potuto partecipare

anche rappresentanti delle autonomie locali.

2. - Il ricorso è inammissibile.

La Regione ricorrente sostanzialmente si duole della

"connotazione giuridica esclusivamente statale" della S.p.a.

Acquedotto pugliese e della conseguente estromissione della regione

Puglia dall'amministrazione e dalla gestione della società stessa.

E, in questa ottica, in particolare articola le proprie censure

sulle clausole statutarie che rispettivamente riservano alla

società stessa i compiti relativi alla "gestione del servizio

idrico integrato", nonché attribuiscono al Ministero del tesoro la

totalità delle azioni e la nomina di un amministratore unico.

Si tratta, però, di censure che riguardano propriamente non già

lo statuto della Società Acquedotto pugliese, bensì il decreto

legislativo 11 maggio 1999, n. 141, che ha appunto disciplinato la

trasformazione del preesistente Ente autonomo acquedotto pugliese

in società per azioni. Ed invero è l'art. 2 del decreto a

prevedere espressamente l'affidamento alla società "Acquedotto

pugliese" delle finalità già attribuite al disciolto Ente

autonomo, nonché dei compiti relativi alla "gestione del ciclo

integrato dell'acqua e, in particolare, alla captazione, adduzione,

potabilizzazione, distribuzione di acqua a usi civili". È evidente

pertanto che la censurata clausola 4.1. dello statuto della

società non rappresenta altro che una trascrizione del contenuto

normativo del predetto art. 2 del citato decreto.

Allo stesso modo è l'art. 3 dello stesso decreto legislativo

che, al comma 2, stabilisce che "le azioni sono attribuite al

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione

economica, che esercita i diritti dell'azionista" e, al comma 4,

prevede che l'organo gestorio della società possa essere un

consiglio di amministrazione o un amministratore unico. La

censurata clausola statutaria pertanto si mantiene rigorosamente

all'interno di un'opzione già compiutamente prefigurata in modo

esplicito dal legislatore.

In definitiva, il ricorso in esame prospetta censure che, in

realtà, riguardano norme di legge, delle quali i "comportamenti" e

le determinazioni impugnati costituiscono applicazione. Essi non

hanno, dunque, di per sé, autonoma attitudine lesiva della sfera

di attribuzione regionale costituzionalmente garantita, dal momento

che il disposto legislativo predetermina, come si è detto,

presupposti, contenuto e forme applicative di essi (sentenze n. 277

del 1998 e n. 467 del 1997). Ma secondo la consolidata

giurisprudenza costituzionale, si deve escludere che in sede di

conflitto di attribuzioni tra regione e Stato sia possibile

impugnare atti (o "comportamenti"), al solo scopo di far valere

pretese violazioni della Costituzione da parte della legge, che è

a fondamento dei poteri svolti con gli atti (o i "comportamenti")

impugnati (sentenze n. 467 del 1997, n. 215 del 1996, n. 472 del

1995).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione promosso

dalla regione Puglia nei confronti dello Stato con il ricorso

indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 24 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:334 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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