Corte costituzionale

Sentenza n. 333/2000

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 24/07/2000 · relatore Piero Alberto Capotosti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto legislativo

11 maggio 1999, n. 141, recante "Trasformazione dell'Ente autonomo

acquedotto pugliese in società per azioni a norma dell'art. 11,

comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59", promosso con

ricorso della regione Puglia, notificato il 21 giugno 1999 presso

l'Avvocatura generale dello Stato ed il 28 dello stesso mese presso

la Presidenza del Consiglio dei Ministri, depositato il 24 e 30

giugno, ed iscritto al n. 20 del registro ricorsi 1999.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 9 maggio 2000 il giudice relatore

Piero Alberto Capotosti;

Uditi gli avvocati Vincenzo Caputi Jambrenghi per la regione

Puglia e l'avvocato dello Stato Gian Paolo Polizzi per il Presidente

del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso notificato il 21 giugno 1999 presso l'Avvocatura

generale dello Stato e il 28 dello stesso mese presso il Presidente

del Consiglio dei Ministri, la regione Puglia ha promosso questione

di costituzionalità, in riferimento agli articoli 5, 97 e 117 della

Costituzione, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141

(Trasformazione dell'Ente autonomo acquedotto pugliese in società

per azioni, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera b) della legge 15

marzo 1997, n. 59). La ricorrente si duole del fatto che l'atto

impugnato, attribuendo tutte le azioni della costituenda società al

Ministero del tesoro, viola le proprie competenze costituzionali,

poiché, per effetto di detta attribuzione, "il Presidente del

Consiglio e i suoi Ministri eserciteranno tutte le funzioni di

gestione e amministrazione della società per l'acquedotto pugliese

nella totale assenza dell'Ente cui la Costituzione riserva la materia

degli acquedotti".

2. - La regione Puglia espone che il decreto legislativo 31 marzo

1998, n. 112 ha trasferito alle regioni tutte le funzioni relative

alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche

di qualsiasi natura, e che la legge 5 gennaio 1994, n. 36 ha affidato

alle medesime regioni "il compito di individuare le forme e modi di

cooperazione affinché comuni e province provvedano alla gestione del

servizio idrico integrato tramite convenzione". Da tali competenze

deriva, secondo la ricorrente, che nella trasformazione in società

per azioni di tutti gli enti acquedottistici dislocati sul territorio

nazionale, trasformazione prevista dall'art. 1, comma 83, della legge

28 dicembre 1995, n. 549, "non può essere in alcun modo trascurato

il ruolo esercitato dalle Regioni, nella veste di titolari del potere

legislativo in materia di acquedotti, gestori ex lege di tutte le

opere idrauliche e promotori del servizio idrico integrato". Inoltre,

prosegue la regione Puglia, poiché l'art. 10 della legge n. 36 del

1994 prevede per gli enti gestori di acquedotti disciolti il transito

obbligatorio nel soggetto gestore del servizio idrico, l'Ente per

l'acquedotto pugliese "resterà ancora soggetto alla disciplina della

legge n. 36 del 1994 a condizione che sia dichiarato incostituzionale

il decreto legislativo impugnato".

Le competenze regionali in materia non sarebbero neppure escluse,

secondo la ricorrente, dalla circostanza che l'ente acquedottistico

in questione sia annoverato fra gli enti pubblici non economici c.d.

parastatali ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70, poiché

proprio l'art. 35 della legge lascerebbe fermi "i poteri di

costituzione, soppressione e fusione degli enti pubblici operanti

nelle materie attribuite alla competenza delle regioni secondo

l'art. 117 della Costituzione".

La ricorrente deduce il carattere illegittimo del decreto

legislativo impugnato anche laddove questo prevede che le regioni

Puglia e Basilicata siano sentite in merito all'approvazione del

piano per la ristrutturazione ed il risanamento della società

"Acquedotto pugliese", che l'organo di amministrazione di detta

società deve presentare al Ministro del tesoro nel corso del primo

esercizio del suo mandato. A suo avviso si tratta di un procedimento

di interpello "del tutto elusivo del dettato costituzionale", in

quanto consentirebbe "di conoscere soltanto le linee del piano di

ristrutturazione", restando "estraneo e persino ignoto qualsiasi

altro aspetto concernente la gestione concreta di un acquedotto che

ha sede e svolge la sua attività all'interno della regione Puglia".

3. - Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato,

chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque

infondata.

La difesa erariale deduce che l'intendimento perseguito dalla

legge n. 549 del 1995 di trasformare radicalmente la natura degli

enti acquedottistici, secondo obbiettivi di risparmio ed efficienza,

non integra alcuna violazione delle competenze regionali, in quanto

l'art. 117 attribuisce alle regioni potestà legislativa nell'ambito

dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato. Sarebbe

infondata, a suo avviso, la doglianza della regione Puglia "di essere

stata esautorata dal processo di trasformazione dell'Ente", in quanto

questo "già dal 1997 era stato commissariato e ripetutamente

finanziato dall'amministrazione statale, sicché non può risultare

anomalo che il Tesoro sia l'unico azionista della società".

4. - In prossimità della pubblica udienza, la regione Puglia ha

depositato una memoria difensiva nella quale ha dedotto in

particolare l'inidoneità del parere richiesto alla regione Puglia in

merito alla ristrutturazione della società Acquedotto pugliese a

rispettare le competenze regionali in materia. La stessa regione

sottolinea altresì che neanche vale ad incidere su dette competenze

la circostanza che l'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese abbia

usufruito di finanziamenti da parte dello Stato, e ribadisce il

carattere a suo dire illogico della "sottrazione alla competenza

regionale di ogni ingerenza nell'erogazione di un servizio quale

quello della distribuzione dell'acqua potabile che tutte le altre

norme di legge vigenti affidano all'ente regione nel quadro di

competenze più vaste e non modificate dal decreto legislativo

impugnato".

5. - In una memoria presentata in prossimità dell'udienza, il

Presidente del Consiglio dei Ministri ha eccepito la natura

sovraregionale dell'ente acquedottistico in questione, ciò che

escluderebbe la competenza della regione Puglia, in quanto l'art. 117

attribuisce potestà legislativa alle regioni in materia di

"viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale".

Inoltre ha sottolineato la distinzione concettuale e normativa

esistente fra il profilo relativo alle modalità di gestione

dell'ente ed il diverso profilo della gestione del servizio idrico,

da effettuarsi ai sensi della legge n. 36 del 1994. Per quanto

attiene ai modi di gestione dell'ente, la regione, ad avviso della

difesa erariale, non potrebbe vantare alcuna posizione giuridicamente

protetta, poiché è soltanto nella successiva fase della gestione

del servizio, che "assumeranno rilievo gli interessi regionali e

locali".

La difesa dello Stato, infine, ha ribadito che, data la natura

statale dell'ente interessato, "nessun vincolo costituzionale

imponeva al legislatore di mantenere operante il collegamento con le

comunità locali". Considerato in diritto

1. - Il giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla

regione Puglia ha ad oggetto l'intero decreto legislativo 11 maggio

1999, n. 141, con il quale è stata disciplinata, in attuazione

dell'art. 11, comma 1, lettera b) della legge 15 marzo 1997, n. 59,

la trasformazione dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese in

società per azioni. Secondo la ricorrente il suddetto decreto,

omettendo di prevedere forme di partecipazione della stessa regione

Puglia sia alla proprietà sia alla amministrazione e gestione della

costituenda società per azioni "Acquedotto pugliese", violerebbe le

attribuzioni costituzionali in materia di acquedotti stabilite

dall'art. 117 della Costituzione a garanzia dell'autonomia regionale,

nonché violerebbe anche gli artt. 5 e 97 della Costituzione. Tali

violazioni peraltro non sarebbero comunque evitate dal procedimento

previsto dall'art. 1, comma 5, dello stesso decreto impugnato,

secondo cui le regioni Puglia e Basilicata debbono essere sentite in

merito al piano di ristrutturazione della società "Acquedotto

pugliese".

2. - Il ricorso è inammissibile.

La regione Puglia ha promosso il presente giudizio di

legittimità costituzionale mediante uno stesso ricorso notificato al

Presidente del Consiglio dei Ministri, una prima volta, il 21 giugno

1999 presso la sede dell'Avvocatura generale dello Stato, ed una

seconda volta il 28 dello stesso mese presso la sede della Presidenza

del Consiglio dei Ministri.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte "ai giudizi

costituzionali non si applicano le norme sulla rappresentanza dello

Stato in giudizio previste dall'art. 1 della legge 25 marzo 1958,

n. 260 e dalla legge 3 aprile 1979, n. 103", con la conseguenza che

per la rituale proposizione del giudizio l'atto deve essere

notificato presso la sede del Presidente del Consiglio dei Ministri

(sentenze n. 135 del 1997, n. 295 del 1993, n. 355 del 1992). Si

tratta dunque di una modalità particolare di un regime processuale

che tiene conto anche della speciale posizione di "rappresentanza

dell'unità dell'ordinamento statale" che il Presidente del Consiglio

assume quando si costituisce nei giudizi di costituzionalità in via

principale (sentenze n. 194 del 1997, n. 172 del 1994).

Nella fattispecie in esame, quindi, non può ritenersi

validamente instaurato il giudizio in forza della notificazione del

ricorso avvenuta, nei termini, presso l'Avvocatura generale dello

Stato, mentre il ricorso risulta notificato presso la Presidenza del

Consiglio dei Ministri tardivamente, quando il termine previsto per

l'impugnazione era già decorso, essendo stato pubblicato il decreto

legislativo impugnato nella Gazzetta Ufficiale del 21 maggio 1999.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il ricorso indicato in epigrafe proposto

dalla regione Puglia avverso il decreto legislativo 11 maggio 1999,

n. 141 (Trasformazione dell'ente autonomo acquedotto pugliese in

società per azioni, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera b) della

legge 15 marzo 1997, n. 59), in riferimento agli artt. 5, 97 e 117

della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta il 12 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 24 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:333 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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