Corte costituzionale

Sentenza n. 333/1995

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 20/07/1995 · relatore Riccardo Chieppa

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi promossi con ricorsi della Regione Veneto e della Regione

Toscana, notificati il 3 e il 5 agosto 1994, depositati in

Cancelleria il 6 e il 12 agosto 1994, per conflitti di attribuzione

sorti a seguito del d.P.R. 20 aprile 1994, n. 348 (Regolamento

recante disciplina del procedimento di riconoscimento di

denominazione di origine dei vini), ed iscritti ai nn. 26 e 28 del

registro conflitti 1994;

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 2 maggio 1995 il Giudice relatore

Riccardo Chieppa;

Uditi gli avvocati Mario Ammassari per la Regione Veneto, Fabio

Lorenzoni per la Regione Toscana e l'avvocato dello Stato Sergio

Laporta per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso notificato il 3 agosto 1994, la Regione Veneto ha

sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in

relazione al d.P.R. 20 aprile 1994, n. 348, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 13 dell'8 giugno 1994, emanato sulla scorta dell'art. 2,

settimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e cioè, come

regolamento delegato.

Ad avviso della ricorrente, l'atto impugnato avrebbe espropriato

la regione di quel ruolo partecipativo ai procedimenti di

riconoscimento di vini che sia la legislazione, sia la prassi

attuativa le avevano, in passato, attribuito.

Si osserva, al riguardo, nel ricorso che la disciplina originaria

della materia risale al d.P.R. 12 luglio 1963, n. 930, poi modificato

dalla legge 11 maggio 1966, n. 302. A seguito del trasferimento alle

regioni delle funzioni nella materia dell'agricoltura, come definita

dall'art. 66 del d.P.R. n. 616 del 1977, avendo queste ereditato le

competenze dell'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura, che in

precedenza riceveva le domande di riconoscimento di denominazione

d'origine dei vini, e provvedeva alla relativa istruttoria, tali

funzioni sono state svolte dagli uffici regionali dell'agricoltura.

Detti uffici, dopo avere istruito le predette domande, le

sottoponevano all'esame di un apposito Comitato regionale

interprofessionale per un parere e, poi, le trasmettevano al

Ministero (prima dell'agricoltura e delle foreste, quindi delle

risorse agricole, alimentari e forestali), cui competeva la

classificazione dei vini in rapporto alla loro origine.

In questo solco si inserisce la legge 10 febbraio 1992, n. 164,

che, in molti passaggi della disciplina, prevede il coordinamento del

Ministero con le regioni interessate, tra l'altro attraverso

l'istituzione del Comitato nazionale per la tutela e la

valorizzazione delle denominazioni di origine dei vini, composto

anche da rappresentanti regionali, nonché l'emanazione di un

regolamento ministeriale, sentita la Conferenza permanente per i

rapporti tra Stato, regioni e province autonome, per disciplinare il

contenuto delle domande e la procedura per il riconoscimento delle

denominazioni, l'approvazione e la modifica dei relativi disciplinari

di produzione, nonché le modalità e i termini di presentazione;

regolamento non emanato, ma predisposto dal Ministero nel senso della

conservazione delle procedure già in atto.

La cooperazione, così riconosciuta dalla legge n. 164 del 1992,

sarebbe stata, invece, secondo la ricorrente, sostanzialmente esclusa

dal regolamento impugnato, attraverso l'accentramento in capo allo

Stato, ex art. 2, primo comma, delle funzioni relative alla ricezione

delle domande di riconoscimento, che devono essere presentate al

Comitato nazionale di cui all'art. 17 della citata legge n. 164 del

1992, e la estromissione, ex art. 4, della regione dal procedimento

in questione. Infatti le disposizioni in cui si prevede l'intervento

regionale - salvo quelle di cui agli artt. 4 e 6 del d.P.R. n. 930

del 1963, relative alle procedure di riconoscimento - pur non

abrogate, sarebbero, tuttavia, vanificate con la esclusione del

passaggio di ogni domanda attraverso la regione.

Nel ricorso si lamenta, pertanto, che siffatto regolamento,

limitando l'attività regionale nel settore della viticoltura e

quindi della programmazione dell'agricoltura, e violando il principio

di leale cooperazione tra Stato e regione, si porrebbe in contrasto

con gli artt. 117 e 118 della Costituzione in relazione al d.P.R. 15

gennaio 1972, n. 11, agli artt. 66 e successivi del d.P.R. 24 luglio

1977, n. 616, alla legge 10 febbraio 1992, n. 164, al d.P.R. 12

luglio 1963, n. 930, come modificato dalla legge 11 maggio 1966, n.

302, artt. 4 e 6, e alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 2,

commi 7, 8 e 9, nonché in relazione agli artt. 12 e 17 della legge

23 agosto 1988, n. 400. Riguardo alle norme, da ultimo citate, della

legge n. 400 del 1988, la regione contesta la legittimità dell'uso

del regolamento delegato in funzione di abrogazione di disposizioni

legislative ex art. 17, secondo comma, della detta legge, in una

materia caratterizzata dalla riserva di legge, quale quella dei

rapporti tra Stato e regioni.

In ogni caso, poi, tale regolamento contravverrebbe alle

disposizioni di cui all'art. 12 della legge n. 400 del 1988, che

prevede la consultazione della Conferenza per i rapporti

Stato-regioni in ordine al contenuto del regolamento stesso. Del

pari, è stata eliminata l'audizione della Conferenza prevista

dall'art. 12 della legge n. 164 del 1992, e ciò allo scopo, secondo

la regione ricorrente, di accentrare ogni potere, senza coordinare la

nuova normativa - che accentra la sola procedura di riconoscimento -

con le disposizioni non abrogate della legge n. 164 del 1992, che

danno ripetutamente spazio alla consultazione delle regioni. In tal

modo, il regolamento contenuto nel decreto impugnato avrebbe

irrazionalmente posto un "cuneo del tutto arbitrario" nella

continuità delle competenze regionali, violandole per quanto attiene

alla fase preparatoria e di iniziativa degli atti della procedura in

questione, attraverso la estromissione delle regioni dall'attività

di raccolta, istruzione e valutazione delle domande per il

riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini.

2. - Si è costituito nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, che ha concluso per la reiezione del ricorso, osservando che

la nuova disciplina regolamentare ha conferito direttamente alle

regioni la legittimazione all'iniziativa del procedimento e diritto

di voto alle sedute del Comitato nazionale concernenti denominazioni

d'origine, assicurando loro una possibilità di tutela degli

interessi locali in materia d'agricoltura ben più concreta di quanto

non consentisse nella previgente disciplina l'assolvimento di compiti

di mera ricezione delle domande di riconoscimento e della relativa

documentazione.

Né potrebbe riconoscersi alcun fondamento alla asserita riserva

di legge che precluderebbe la modifica con regolamento della

disciplina previgente, trattandosi, in questo caso, di materia di

competenza statale, siccome attinente, ex art. 71, primo comma,

lettera d), del d.P.R. n. 616 del 1977, alla "disciplina ed al

controllo di qualità" nonché alla "certificazione varietale" dei

prodotti agricoli.

Ancora, non potrebbe, secondo l'Avvocatura, assumersi a motivo di

illegittimità dell'atto, la omessa menzione, nel preambolo del

decreto impugnato, dell'audizione della Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato e le regioni, in quanto comunque questa sarebbe

stata sentita, come si potrebbe desumere dal richiamo all'intervenuto

parere del Consiglio di Stato.

Né potrebbe essere tacciata di irrazionalità la mancata

abrogazione, da parte del regolamento impugnato, di una serie di

altre attribuzioni consultive, previste in capo alle regioni dalla

legge n. 164 del 1992, rispondendo una siffatta conservazione al più

stretto coinvolgimento di interessi locali nelle procedure per le

quali il parere regionale è previsto.

3. - Analogo conflitto di attribuzione è stato sollevato, in

riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione

Toscana, con ricorso notificato il 5 agosto 1994, affidato a censure

analoghe a quelle già riferite. La regione ricorrente precisa,

inoltre, che, per dare attuazione all'art. 12 della legge n. 164 del

1992, il Ministero delle risorse agricole aveva redatto un primo

schema di regolamento, che prevedeva il ricevimento delle domande di

riconoscimento da parte delle regioni ed il rilascio del parere,

mentre una seconda ipotesi che era stata predisposta dal Dipartimento

della funzione pubblica, nell'ambito delle misure di semplificazione

delle procedure amministrative di cui all'art. 2, settimo comma,

della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sopprimeva ogni competenza

regionale nella fase istruttoria. Il parere del Presidente della

Regione Toscana era stato favorevole, in sede di Conferenza

Stato-regioni, sul presupposto che esso si riferisse solo alla prima

bozza.

Pertanto, il decreto impugnato, ad avviso della ricorrente,

avrebbe dovuto dare atto della mancanza di tale parere favorevole, e

specificare le ragioni che inducevano il Governo a disattendere i

rilievi delle regioni.

Un ulteriore profilo di lesione delle competenze regionali viene

ravvisato nella circostanza che il decreto impugnato non avrebbe

tenuto conto dei pareri espressi dalle competenti commissioni della

Camera e del Senato, favorevoli a condizione che nella stesura

definitiva si recepissero i principi normativi contenuti nello schema

di regolamento elaborato dal Ministero delle risorse agricole,

alimentari e forestali.

La regione ricorrente ha, altresì, lamentato che il d.P.R. n.

348, prevedendo che le domande di riconoscimento siano presentate

direttamente al Comitato nazionale anziché alle regioni, ed

escludendo il parere regionale in ordine al decreto di

riconoscimento, avrebbe sostituito al raccordo procedimentale tra

Stato e regioni un raccordo organizzativo che garantisce la presenza

delle regioni mediante rappresentanze di tipo collettivo all'interno

del Comitato nazionale, inadeguate a dar voce alle singole regioni

(anche se il numero è stato elevato da tre a sei membri per tutte le

regioni e province autonome) e, tra l'altro, prive di collegamento

con l'organizzazione costituzionale regionale.

Tale sistema relegherebbe in una posizione secondaria le

competenze regionali in materia di agricoltura, violando il principio

costituzionale di cooperazione tra Stato e regioni.

4. - Anche nel secondo giudizio si è costituito il Presidente del

Consiglio dei Ministri con il patrocinio dell'Avvocatura generale

dello Stato che, riproposte le argomentazioni già riferite a

confutazione del ricorso della Regione Veneto, ha osservato, con

riguardo alle specifiche censure mosse dalla sola Regione Toscana,

che l'equivoco in cui era incorso il Presidente di questa regione non

toglie che la Conferenza si fosse pronunciata in argomento, e che,

per altro verso, i pareri delle competenti Commissioni permanenti

della Camera e del Senato non potrebbero intendersi sostanzialmente

disattesi, una volta che nessun rilievo in proposito appare formulato

dal Consiglio di Stato.

5. - Nell'imminenza dell'udienza, è stata depositata una memoria

nell'interesse della Regione Veneto, con la quale si insiste per

l'annullamento del regolamento impugnato, alla luce del rilievo che

l'esigenza di semplificazione cui si ispira la legge n. 537 del 1993,

che dell'atto in questione costituisce il fondamento, non potrebbe

incidere sul riparto delle competenze tra Stato e regioni. Questo, si

osserva nella memoria, è stato ridefinito dall'art. 1 della legge 4

dicembre 1993, n. 491, che sembra aver superato anche il disposto

degli artt. da 66 a 77 del d.P.R. n. 616 del 1977, e che, comunque,

ha definitivamente riaffermato la protezione costituzionale delle

regioni in materia di agricoltura, ed ha reso obbligatoria la

collaborazione tra Stato e regioni anche per l'esercizio delle

competenze residuate al nuovo Ministero, con la conseguenza della

necessità dell'attivazione, da parte dello Stato, della

partecipazione regionale anche in tali settori (art. 1, quarto comma,

della legge n. 491 del 1993).

Il decreto impugnato sarebbe, in definitiva, illegittimo sia per

essere stato emanato al di fuori di ogni coordinamento con la

Conferenza Stato - regioni, sia per avere estromesso le regioni dalla

fase istruttoria e consultiva della procedura di riconoscimento di

denominazione d'origine dei vini. Considerato in diritto

1. - Le Regioni Veneto e Toscana hanno sollevato, sulla base di

argomentazioni in larga parte coincidenti, conflitto di attribuzione

nei confronti dello Stato, in relazione al d.P.R. 20 aprile 1994, n.

348.

I giudizi possono essere riuniti e decisi con un'unica pronuncia

per la evidente connessione oggettiva dei ricorsi in relazione alla

coincidenza del provvedimento impugnato e dei parametri di

costituzionalità invocati.

Il nucleo essenziale delle censure rivolte dalle ricorrenti nei

confronti dell'impugnato decreto - emanato, in attuazione dell'art.

2, settimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per la

regolamentazione, ai sensi dell'art. 17, secondo comma, della legge

23 agosto 1988, n. 400, di uno dei procedimenti amministrativi

indicati nell'elenco n. 4, allegato alla stessa legge n. 537, e,

quindi, da qualificarsi come regolamento delegato - può ricondursi

alla denunciata compressione di competenze regionali e violazione del

principio di leale cooperazione tra Stato e regioni, e, quindi, al

vulnus agli artt. 117 e 118 della Costituzione ed alle connesse

disposizioni di legge (d.P.R. 12 luglio 1963, n. 930, come modificato

dalla legge 11 maggio 1966, n. 302, artt. 4 e 6; d.P.R. 15 gennaio

1972, n. 11; d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, artt. 66-77; legge 10

febbraio 1992, n. 164) per avere il decreto in questione disciplinato

compiuta mente, in nome di una esigenza di semplificazione, il

procedimento per il riconoscimento di denominazione d'origine dei

vini, estromettendone la regione, nonostante la interferenza di tale

disciplina con la generale competenza regionale nella materia

dell'agricoltura ed in assenza della acquisizione del parere della

Conferenza per i rapporti Stato-regioni.

La Regione Toscana censura, altresì, l'adozione del regolamento

in contrasto con il parere delle competenti Commissioni della Camera

e del Senato.

Nella memoria depositata nell'imminenza dell'udienza, la Regione

Veneto ha, poi, ipotizzato che la ridefinizione, con intento di

generalità e completezza, delle competenze trasferite alle regioni

in materia di agricoltura, operata dall'art. 1 della legge 4 dicembre

1993, n. 491, abbia superato le disposizioni del d.P.R. n. 616 del

1977, relative alla demarcazione dei settori di competenza statale

nella materia de qua.

Da parte di entrambe le regioni ricorrenti si contesta, altresì,

il ricorso allo strumento del regolamento delegato ex art. 17,

secondo comma, della legge n. 400 del 1988 in funzione di abrogazione

di disposizioni legislative in una materia caratterizzata dalla

riserva di legge, quale quella dei rapporti tra Stato e regioni.

2. - La valutazione della censura attinente alla lamentata

esorbitanza dello Stato dalla sfera delle proprie attribuzioni e

pretermissione delle regioni dalla disciplina del procedimento

diretto al riconoscimento della denominazione d'origine dei vini

richiede una preliminare ricognizione della normativa di settore.

La disciplina della tutela della denominazione d'origine dei mosti

e dei vini, dettata, in attuazione della legge di delega del 3

febbraio 1963, n. 116, dal d.P.R. 12 luglio 1963, n. 930, poi

modificato dalla legge 11 maggio 1966, n. 302, si articolava

originariamente in una complessa procedura che prevedeva (art. 6) la

presentazione delle domande di riconoscimento delle denominazioni di

origine "controllata" e "controllata e garantita", munita della

richiesta documentazione, all'Ispettorato compartimentale

dell'agricoltura competente per territorio. Detto ispettorato, dopo

aver istruito la domanda e previo parere del Comitato regionale

dell'agricoltura di cui all'art. 5 del d.P.R. 10 luglio 1955, n. 987

- integrato, ai sensi dell'art. 3 della legge 2 giugno 1961, n. 454,

da tecnici esperti nei problemi dello sviluppo agricolo designati da

enti e da organizzazioni economiche sindacali operanti nella regione

- la trasmetteva al Ministero dell'agricoltura e delle foreste. A

cura dello stesso dicastero, veniva, quindi, acquisito il parere del

Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine,

previsto dall'art. 17 dello stesso d.P.R. n. 930 del 1963. Il

riconoscimento veniva, infine, effettuato con decreto del Presidente

della Repubblica su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle

foreste, di concerto con quello dell'industria e del commercio (art.

4, terzo comma).

A seguito del trasferimento dallo Stato alle regioni delle

funzioni amministrative nella materia dell'agricoltura, come definita

dall'art. 66 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, gli uffici regionali

dell'agricoltura, che, in virtù del predetto trasferimento, erano

subentrati agli Ispettorati compartimentali dell'agricoltura, se ne

sono assunti i compiti anche con riferimento alla ricezione delle

domande di riconoscimento della denominazione di origine dei vini,

ferma restando in capo allo Stato, ai sensi dell'art. 71, primo

comma, lettera d), del citato d.P.R., la competenza quanto alla

disciplina e al controllo di qualità, nonché alla certificazione

varietale dei prodotti agricoli.

La successiva legge 10 febbraio 1992, n. 164, ha ridisciplinato la

materia, affidando - per quanto più specificamente attiene

all'oggetto del presente giudizio - ad un regolamento, da emanarsi,

ai sensi dell'art. 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n.

400, da parte del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita

la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e regioni, la

determinazione del contenuto delle domande e del procedimento per il

riconoscimento delle denominazioni di origine.

Tale procedimento risulta, peraltro, per effetto dell'art. 2,

settimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, inserito tra

quelli di cui all'elenco n. 4, allegato alla legge stessa, rimessi,

per esigenze di semplificazione ed accelerazione, alla

regolamentazione governativa delegata, ex art. 17, secondo comma,

della predetta legge n. 400 del 1988.

Sulla scorta di tale previsione legislativa, è stato emanato

l'impugnato d.P.R. n. 348 del 1994, che elimina la fase iniziale

della procedura originariamente prevista, abrogando, all'art. 5, la

disposizione di cui all'art. 6 del d.P.R. n. 930 del 1963, e facendo

obbligo ai soggetti abilitati alla proposizione della domanda di

riconoscimento - e cioè, consorzi volontari di tutela e consigli

interprofessionali, rispettivamente previsti dagli artt. 19 e 20

della legge n. 164 del 1992, nonché regioni o province autonome o

organizzazioni di categoria che rappresentino gli interessati (art.

2) - di presentare tale istanza direttamente al Comitato nazionale

per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e

delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, che, ai sensi

dell'art. 17, primo comma, della legge n. 164 del 1992, aveva

sostituito quello di cui all'art. 17 del d.P.R. n. 930 del 1963.

A norma dell'art. 4 del d.P.R. n. 348 del 1994, lo stesso

Comitato, compiuta, a cura della sua sezione interprofessionale,

l'istruttoria, provvede al riconoscimento, con decreto del dirigente

responsabile del procedimento, di talché anche la fase finale della

procedura appare, in armonia con le finalità cui essa si ispira,

improntata ad una maggiore snellezza, con l'abrogazione (art. 5)

dell'art. 4 del d.P.R. n. 930 del 1963.

3. - Così ricostruita la vicenda normativa del procedimento di

riconoscimento di denominazione di origine dei vini, una prima e

generale considerazione s'impone, secondo la quale è indubitabile

che la materia de qua appartiene alla competenza statale.

Questa Corte, investita della questione di legittimità

costituzionale del d.P.R. n. 930 del 1963 (sospettato di essere

lesivo delle competenze regionali), con la sentenza n. 171 del 1971

osservò che la tutela della denominazione di origine dei vini non

può essere disposta che in modo unitario sul piano nazionale, anche

in considerazione dei riflessi che essa ha sul commercio

internazionale, ed avuto riguardo alla complessità degli interessi

connessi alla produzione e distribuzione di vini pregiati, tali da

indurre ad escludere che la materia sia completamente ricompresa in

quella propria dell'agricoltura, di competenza regionale.

Tali affermazioni, ed il conseguente, stabilizzato assetto dei

poteri in questione non appaiono smentiti dal d.P.R. n. 616 del 1977,

che, all'art. 71, primo comma, lettera d), indicò tra i settori

residuati alla competenza statale nella materia dell'agricoltura "la

disciplina e il controllo di qualità nonché la certificazione

varietale dei prodotti agricoli".

Né può ritenersi, come adombra la Regione Veneto, che il

generale riordino delle competenze regionali e statali in materia

agricola, operato, a seguito di referendum abrogativo, dalla legge 4

dicembre 1993, n. 491, che ha soppresso il Ministero dell'agricoltura

e delle foreste ed istituito quello delle risorse agricole,

alimentari e forestali, abbia superato l'assetto delineato dal d.P.R.

n. 616 del 1977.

La citata legge n. 491 del 1993, infatti, se all'art. 1, secondo

comma, ricostruisce il complesso delle funzioni attribuite alle

regioni in materia agricola in termini di competenza generale,

riconosce, tuttavia, una diretta responsabilità statale in larghi

settori, con particolare riferimento alla elaborazione delle

politiche nazionali ed alla partecipazione alla elaborazione di

quelle comunitarie (art. 2).

A riprova del riconoscimento delle esigenze di unitarietà di

disciplina, l'art. 6, secondo comma, lettera a), della predetta legge

indica, tra i criteri cui dovrà attenersi il Governo nella

emanazione dei regolamenti per la organizzazione degli uffici del

nuovo dicastero, quello dell'affidamento ad un servizio nazionale

delle funzioni di tutela delle indicazioni geografiche e della

denominazione di origine e attestazione di specialità relative ai

prodotti agroalimentari. Ed il successivo regolamento per

l'organizzazione degli uffici del Ministero, approvato con d.P.R. 15

marzo 1994, n. 197, all'art. 5, primo comma, lettera i), pone la

tutela delle denominazioni di origine tra le competenze della

Direzione generale delle politiche agricole e agroindustriali

nazionali.

4. - Confermata, in tal modo, la permanenza in capo allo Stato di

potestà nello specifico settore, va, peraltro, rilevata la indubbia

connessione di tali potestà con l'esercizio di attribuzioni

costituzionalmente affidate alle regioni. Pertanto, l'esigenza,

ritenuta preminente, di fornire allo Stato gli strumenti necessari

per il perseguimento di una disciplina di carattere unitario in vista

del generale interesse nazionale, va raccordata con la necessaria

previsione di momenti di cooperazione tra Stato e regione in

attuazione del principio costituzionale di leale collaborazione.

Sotto tale profilo, nessuna censura può muoversi al regolamento

in questione.

Esso, nell'eliminare quella funzione, in precedenza svolta dalle

regioni - peraltro, come rilevato dalla difesa dello Stato, meramente

istruttoria, in quanto sostanzialmente risolventesi nella ricezione

delle domande e della relativa documentazione di corredo - lungi

dall'estromettere le regioni dalla partecipazione al procedimento,

finisce per attribuire ad esse, abilitandole alla proposizione delle

domande di riconoscimento di denominazione di origine dei vini sullo

stesso piano di organismi consortili e di organizzazioni di

categoria, un ruolo sicuramente più attivo ed incisivo a tutela

degli interessi agricoli locali. Tanto più ove si consideri

globalmente una serie di modifiche, apportate alla disciplina

previgente dallo stesso regolamento, intese ad inserire le

valutazioni regionali anche nella fase di iniziativa e in quella

decisoria dei procedimenti di cui si tratta. Basti, al riguardo,

considerare che il regolamento impugnato, all'art. 2, attribuisce la

legittimazione a presentare la domanda di riconoscimento alle regioni

e alle province autonome oltre che ai consorzi volontari di tutela,

ai consigli interprofessionali e alle organizzazioni di categoria;

all'art. 5, eleva da tre a sei il numero dei membri del comitato

nazionale di cui all'art. 17 della legge n. 164 del 1992 designati,

in rappresentanza delle regioni e delle province autonome, dalla

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

Province autonome di Trento e Bolzano. Detto regolamento,

soprattutto, riconosce, all'art. 5, secondo comma, il diritto di

voto, negato dall'art. 17, sesto comma, della stessa legge n. 164, al

rappresentante della regione interessata, ammesso alla partecipazione

alle riunioni del comitato aventi ad oggetto questioni attinenti alle

denominazioni di origine.

In tal modo la regione, sia sulla base del combinato disposto

dell'art. 4 del d.P.R. 20 aprile 1994, n. 348 e dell'art. 7 della

legge 7 agosto 1990, n. 241, sia attraverso la necessaria preventiva

comunicazione dell'ordine del giorno delle adunanze del comitato di

cui all'art. 17 anzidetto, è posta in grado di conoscere l'avvio del

procedimento e di parteciparvi con ogni apporto collaborativo.

Il significato e la portata di tali innovazioni appaiono

assolutamente univoci nel senso di un ampliamento, e non di un

ridimensionamento, della partecipazione regionale al procedimento in

questione.

5. - Quanto alle censure di forma che le ricorrenti pongono a

fondamento dei conflitti rispettivamente sollevati, l'essere stato,

cioè, il regolamento emanato in assenza della previa audizione della

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni,

prevista dall'art. 12 della legge n. 164 del 1992, ed in contrasto

con i pareri delle competenti Commissioni della Camera e del Senato,

la prima di esse è priva di pregio; in ordine alla seconda, il

conflitto è inammissibile.

5.1. - Con riferimento al primo dei rilievi, la Corte osserva che

la regolamentazione del procedimento di riconoscimento della

denominazione di origine dei vini ad opera del d.P.R. n. 348 del

1994, oggi impugnato, non è avvenuta ai sensi dell'art. 12 della

legge n. 164, ma dell'art. 2, settimo comma, della legge n. 537 del

1993, nel quadro della semplificazione e accelerazione di una serie

di procedimenti amministrativi, elencati nella stessa legge, da

disciplinare con regolamenti governativi ex art. 17, secondo comma,

della legge n. 400 del 1988, dei cui schemi non è previsto l'esame

da parte della predetta Conferenza, trattandosi, nella specie, di

regolamenti delegati su materia di competenza statale. È pur vero

che la stessa legge n. 400 del 1988, all'art. 12, nell'istituire

detta Conferenza, attribuisce in via generale ad essa compiti di

informazione, consultazione e raccordo in relazione agli indirizzi di

politica generale suscettibili di incidere nelle materie di

competenza regionale (con esclusione di quelli relativi alla politica

estera, difesa e sicurezza nazionale, alla giustizia). Nella specie,

peraltro, non si tratta, per le ragioni innanzi evidenziate, di

materia trasferita o comunque rientrante nelle attribuzioni

regionali. Del resto, proprio dalla citata disposizione emerge che la

consultazione della Conferenza è prevista per l'adozione di criteri

generali relativi alle funzioni statali di indirizzo e coordinamento,

e non in relazione all'adozione di ogni singolo atto (sentenza n. 263

del 1992). Nel caso di specie, poi, la Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato e le regioni è stata investita nella fase

preparatoria del regolamento, ed è stata posta in grado di esprimere

il proprio avviso sulla specifica materia nell'ambito di applicazione

dei principi di leale collaborazione tra Stato e regione. Questo è

sufficiente ad escludere ogni profilo di lesione della sfera

regionale.

5.2. - Per quanto riguarda il mancato adeguamento ai pareri delle

competenti Commissioni della Camera e del Senato, il ricorso della

Regione Toscana è, per tale profilo, inammissibile, in quanto la

lamentata omissione non è, comunque, idonea di per sé a ledere la

sfera riservata alle competenze regionali, e pertanto non può essere

dedotta in questa sede di conflitto di attribuzione tra Stato e

regioni.

6. - Infondati sono, infine, i ricorsi per quanto riguarda la

pretesa violazione, da parte del regolamento denunciato, di una

riserva di legge, che, per quanto attiene alla materia tra Stato e

regioni, impedirebbe l'abrogazione di disposizioni legislative

attraverso uno strumento normativo di rango inferiore.

È sufficiente, al riguardo, rilevare che un siffatto principio è

configurabile solo con riferimento a materie di diretta spettanza

regionale (sentenza n. 465 del 1991), che i regolamenti governativi,

compresi quelli delegati, non sono legittimati a disciplinare per la

naturale distribuzione delle competenze normative tra Stato e regioni

desumibile dall'art. 117 della Costituzione. Ma vertendosi, nella

fattispecie, in materia di competenza statale, nessun argomento

dedotto porta ad escludere che una fonte normativa, come quella in

esame, caratterizzata dalla speciale efficacia propria dei

regolamenti cosiddetti delegati, autorizzata a disciplinare una

specifica materia da una legge della Repubblica (nella specie, la

legge n. 537 del 1993) con previsione di abrogazione delle norme

vigenti con effetto dall'entrata in vigore di quelle regolamentari,

possa avere forza innovativa dell'ordine legislativo preesistente,

purché in materia non coperta da riserva assoluta di legge. Del

resto, l'effetto abrogante, in tali ipotesi, è pur sempre

riconducibile alla stessa fonte legislativa che autorizza la

delegificazione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara che spetta allo Stato definire il

procedimento per il riconoscimento della denominazione di origine dei

vini;

Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione nei confronti

dello Stato in relazione al d.P.R. 20 aprile 1994, n. 348

(Regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di

denominazione di origine dei vini), nella parte concernente il

mancato adeguamento ai pareri delle competenti Commissioni della

Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sollevato, in

riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, dalla Regione

Toscana con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: CHIEPPA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 luglio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:333 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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