Corte costituzionale

Sentenza n. 332/1998

Altra decisione · depositata il 24/07/1998 · relatore Cesare Mirabelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei

Ministri, notificato il 17 luglio 1997 e depositato in cancelleria il

24 successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito

dell'Accordo di cooperazione e primo protocollo stipulati fra la

Regione Siciliana ed il Ministero del turismo della Repubblica di

Malta; ricorso iscritto al n. 43 del registro conflitti 1997.

Visto l'atto di costituzione della Regione Siciliana;

Udito nell'udienza pubblica del 2 giugno 1998 il giudice relatore

Cesare Mirabelli;

Uditi l'avvocato dello stato Ignazio F. Caramazza per il ricorrente

e gli avvocati Francesco Castaldi e Laura Ingargiola per la Regione

Siciliana.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso notificato il 17 luglio 1997 il Presidente del

Consiglio dei Ministri ha proposto conflitto di attribuzione nei

confronti della Regione Siciliana, in relazione all'accordo di

cooperazione nel campo del turismo ed al primo protocollo riguardante

tale accordo, sottoscritti dall'Assessorato per il turismo, sport,

spettacolo, comunicazioni e trasporti della Regione e dal Ministro

del turismo della Repubblica di Malta il 17 marzo 1997 e pervenuti al

Dipartimento affari regionali della Presidenza del Consiglio dei

Ministri il 19 maggio 1997 con nota trasmessa in pari data dal

Dipartimento del turismo.

Il ricorrente denuncia la lesione di attribuzione statali in

materia di politica estera e chiede l'annullamento degli atti,

sottoscritti senza la preventiva comunicazione, necessaria, in base

al principio di leale cooperazione, per consentire al Governo la

tempestiva verifica di conformità con gli indirizzi della politica

estera.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ritiene che gli atti

denunciati siano viziati, perché stipulati dalla Regione non già

con un ente omologo, bensì con uno Stato estero. Inoltre il loro

contenuto riguarderebbe materie di competenza statale, quali la

costituzione di società miste, la disciplina delle formalità di

frontiera e della navigazione marittima ed aerea. L'accordo di

cooperazione prevederebbe addirittura, all'art. 6, una collaborazione

a livello internazionale che tocca la politica estera, mediante un

protocollo di alleanza per la penetrazione congiunta sui mercati

esteri nel settore del turismo.

2. - Si è costituito in giudizio il Presidente della Regione

Siciliana, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile e,

nel merito, infondato.

Il ricorso sarebbe inammissibile anzitutto perché notificato alla

Regione dopo la scadenza del termine di sessanta giorni dalla

conoscenza da parte del Governo degli atti impugnati (art. 39 della

legge 11 marzo 1953, n. 87). Ad avviso della Regione si dovrebbe

presumere che tale conoscenza sia anteriore alla data (19 maggio

1997) in cui il Dipartimento del turismo, che fa parte della

Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 1 del d.P.C.M. 12 marzo

1994, a seguito del d.-l. 2 febbraio 1994, n. 80; v. poi il d.-l. 29

marzo 1995, n. 97, convertito nella legge 30 maggio 1995, n. 203), ha

trasmesso al Dipartimento affari regionali della stessa Presidenza

copia degli atti poi impugnati.

Le altre eccezioni di inammissibilità sono basate sull'asserita

mancanza della deliberazione del Consiglio dei Ministri, prevista per

le proposte di sollevare conflitti di attribuzione (art. 2, comma 3,

lettera g) della legge 23 agosto 1988, n. 400), e sulla non

attualità della lesione di competenze statali, giacché lo stesso

accordo condizionerebbe espressamente la propria efficacia alla

successiva approvazione in base alla legislazione nazionale e/o

regionale (art. 9).

Nel merito la Regione ritiene che le attività previste dagli atti

sottoscritti con la Repubblica di Malta siano solo di rilievo

internazionale: per esse, ristrette al settore del turismo, che è

di competenza regionale esclusiva, non sarebbe necessaria alcuna

formalità. In ogni caso la Regione non avrebbe inteso sottrarsi

all'assenso governativo, se ritenuto necessario, avendo subordinato

l'esecuzione dell'accordo alla sua approvazione ed allo scambio di

note con l'altra parte contraente, che confermasse l'avvenuta

approvazione.

3. - Successivamente l'Avvocatura dello Stato ha di nuovo

depositato sia l'estratto del verbale della riunione del Consiglio

dei Ministri - che ha deliberato, l'11 luglio 1997, prima della

notificazione del ricorso, di sollevare il conflitto di attribuzione

- sia l'accordo di cooperazione turistica fra la Repubblica di Malta

e la Regione ed il primo protocollo riguardante il medesimo accordo.

Documenti, tutti, che erano già stati depositati assieme al ricorso. Considerato in diritto

1. - Il conflitto di attribuzione proposto dal Presidente del

Consiglio dei Ministri nei confronti della Regione Siciliana investe

l'accordo di cooperazione nel campo del turismo ed il primo

protocollo riguardante tale accordo, sottoscritti a Malta il 17 marzo

1997 dall'Assessorato per il turismo, sport, spettacolo,

comunicazioni e trasporti della Regione e dal Ministero del turismo

della Repubblica di Malta.

Il ricorrente ritiene che questi atti, sottoscritti dalla Regione

senza averne dato preventiva comunicazione al Governo - come invece

richiederebbe il principio di leale cooperazione, per consentire di

verificarne la conformità degli stessi con gli indirizzi di politica

internazionale - siano lesivi di attribuzioni statali. Essi sarebbero

stati stipulati non con un ente omologo alla Regione, ma con uno

Stato, determinando l'appropriazione da parte della Regione di un

ruolo che non le spetta. Il contenuto degli atti toccherebbe materie

di competenza statale, quali la costituzione di società miste, la

disciplina delle formalità di frontiera e della navigazione

marittima ed aerea, sino a prefigurare una collaborazione di politica

internazionale mediante un protocollo di alleanza per la penetrazione

congiunta sui mercati esteri nel settore del turismo.

2. - Le eccezioni di inammissibilità del ricorso, proposte dalla

Regione Siciliana, non sono fondate.

Anzitutto non può essere accolta l'eccezione di inammissibilità

per tardività del ricorso, non avendo la Regione provato che esso

sia stato proposto dopo la scadenza del termine di sessanta giorni

dalla conoscenza degli atti impugnati (art. 39, secondo comma, della

legge 11 marzo 1953, n. 87). Difatti non risulta che la Regione abbia

trasmesso al Governo l'accordo ed il protocollo ad esso relativo, né

che abbia altrimenti informato della sottoscrizione di tali atti e

del loro contenuto, in modo da far decorrere dalla conoscenza di essi

il termine per proporre ricorso. Il primo documento che denota la

conoscenza degli atti impugnati, depositato dal Presidente del

Consiglio dei Ministri, è costituito dalla comunicazione con la

quale il Dipartimento del turismo ha trasmesso al Dipartimento affari

regionali copia di tali atti (19 maggio 1997): non è, dunque, certo

che il ricorrente ne avesse piena e completa conoscenza in una data

diversa da quest'ultima, dalla quale decorrono i termini per

ricorrere previsti dall'art. 39 della legge n. 87 del 1953. Il

ricorso, notificato il 17 luglio 1997, è dunque da considerare

tempestivo.

Parimenti infondata è la seconda eccezione di inammissibilità,

formulata supponendo che manchi la deliberazione del Consiglio dei

Ministri, al quale è riservata la competenza a deliberare sulle

proposte di sollevare conflitti di attribuzione (art. 2, comma 3,

lettera g) della legge 23 agosto 1988, n. 400). Difatti dagli atti

depositati dal ricorrente risulta che, su proposta del Ministro per

la funzione pubblica e gli affari regionali, il Consiglio dei

Ministri, nella riunione dell'11 luglio 1997, ha adottato la

determinazione di sollevare conflitto di attribuzione nei confronti

della Regione Siciliana avverso l'accordo di cooperazione ed il

relativo protocollo.

Egualmente infondata è l'eccezione di inammissibilità proposta

dalla Regione Siciliana sull'asserito presupposto che la eventuale

lesione delle competenze statali non sarebbe attuale, giacché

l'accordo impugnato stabilisce (art. 9) che esso "è soggetto ad

approvazione in base alla legislazione nazionale e/o regionale di

ogni Parte e sarà esecutivo nel giorno in cui lo scambio delle note

confermerà la predetta approvazione". Questa clausola risponde alla

procedura di stipulazione degli accordi sottoscritti da chi

rappresenta le parti, alle quali è successivamente rimessa la

deliberazione diretta a formare la volontà, che viene comunicata poi

all'altra parte contraente con lo scambio degli atti di approvazione,

determinando in tal modo il perfezionamento del vincolo. La clausola

considerata non fa alcun riferimento all'autorizzazione governativa,

la quale, si assume dalla difesa della Regione, avrebbe avuto

efficacia condizionante l'accordo. In ogni caso la stessa

sottoscrizione da parte della Regione di un accordo con uno Stato

estero è tale da interferire con attualità nelle attribuzioni

statali, essendo suscettibile di essere valutata in relazione agli

indirizzi della politica internazionale.

3. - Nel merito il ricorso è fondato.

La giurisprudenza costituzionale ha più volte affermato che la

sottoscrizione di accordi con organi o enti esteri senza che la

Regione abbia preventivamente informato il Governo, quindi senza la

necessaria intesa o assenso, è di per sé lesiva della sfera di

attribuzioni statali (sentenze nn. 204 e 290 del 1993; n. 212 del

1994).

Ancor prima, quindi, di valutare in modo puntuale il contenuto

degli atti denunciati come lesivi e di analizzare le materie che essi

trattano, gli stessi risultano illegittimi per essere stati

sottoscritti dal rappresentante della Regione senza che sia stato

preventivamente informato il Governo, il quale deve essere messo in

grado, in osservanza del principio di leale cooperazione, di

verificare la compatibilità di tali atti con gli indirizzi di

politica estera, riservati alla competenza dello Stato.

Gli atti denunciati devono essere, pertanto, annullati.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spetta alla Regione Siciliana il potere di

sottoscrivere l'accordo di cooperazione nel campo del turismo e il

primo protocollo riguardante tale accordo, sottoscritti a Malta il 17

marzo 1997 dall'Assessore per il turismo della Regione Siciliana e,

di conseguenza, annulla tali atti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1998.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 24 luglio 1998.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1998:332 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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