Corte costituzionale

Sentenza n. 332/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 13/07/1990 · relatore Gabriele Pescatore

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione

Toscana riapprovata il 27 febbraio 1990 dal Consiglio regionale

avente per oggetto: "L. reg. 83/88 - Costituzione di un fondo presso

la Fidi Toscana S.p.A.", promosso con ricorso del Presidente del

Consiglio dei ministri, notificato il 19 marzo 1990, depositato in

cancelleria il 29 successivo ed iscritto al n. 23 del registro

ricorsi 1990;

Visto l'atto di costituzione della Regione Toscana;

Udito nell'udienza pubblica del 12 giugno 1990 il Giudice relatore

Gabriele Pescatore;

Uditi l'Avvocato dello Stato Franco Favara, per il ricorrente, e

l'avv. Mario P. Chiti per la Regione;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso

notificato il 19 marzo 1990, ha impugnato la legge della Regione

Toscana approvata il 7 dicembre 1989 e riapprovata il 27 febbraio

1990. Tale legge istituiva presso la Fidi Toscana S.p.A., un fondo

speciale per garantire operazioni di credito a medio termine e

operazioni di leasing, effettuate dalle imprese - indicate dall'art.

3 della legge reg. 14 novembre 1988, n. 83 - costituite

prevalentemente da giovani disoccupati al di sotto del

trentacinquesimo anno di età, da lavoratori disoccupati e da

emigranti che fossero cittadini italiani e avessero fissato la loro

residenza in Toscana.

Secondo quanto esposto nel ricorso la legge, riapprovata dal

Consiglio regionale a maggioranza assoluta dopo il rinvio del

Governo, non avrebbe tenuto conto, nel testo approvato in seconda

lettura, di taluni rilievi formulati in sede di rinvio.

Continuerebbe, infatti, a non essere "specificata la natura

degl'interventi attuati attraverso il fondo di garanzia", né ad

essere "assicurato il rispetto dei limiti delle agevolazioni

concedibili in base alla legislazione nazionale, sia con riferimento

all'abbattimento dei tassi d'interesse, sia con riguardo

all'erogazione diretta di contributi sulla spesa sostenuta".

Il ricorrente ha chiesto, pertanto, che la legge impugnata sia

dichiarata costituzionalmente illegittima.

2. - Davanti a questa Corte si è costituita la Regione Toscana,

chiedendo che la questione proposta sia dichiarata non fondata, in

quanto gl'interventi da attuarsi, attraverso l'impiego del Fondo di

garanzia previsto dalla legge impugnata, sono desumibili dalla legge

n. 83 del 1988, si esplicano secondo le modalità ivi indicate e non

attengono ad agevolazioni creditizie. Con ampia memoria la Regione

ribadisce le su dette considerazioni e insiste nelle sue conclusioni. Considerato in diritto

1. - Questa Corte è chiamata a decidere se la legge reg. Toscana

approvata il 7 dicembre 1989 e riapprovata il 27 febbraio 1990,

istitutiva di un fondo speciale per garantire operazioni di credito a

medio termine e operazioni di leasing, effettuate dalle imprese

indicate nell'art. 3 della legge regionale 14 novembre 1988, n. 83,

violi i limiti alle agevolazioni creditizie stabiliti dalla

legislazione statale, "sia con riferimento all'abbattimento dei tassi

d'interesse, sia con riguardo all'erogazione diretta di contributi

sulla spesa sostenuta".

Secondo il ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei

ministri, la legge violerebbe, sotto tale profilo, i limiti posti

alla legislazione regionale dall'art. 117 della Costituzione.

2. - La questione è infondata.

Va premesso che l'art. 109 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ha

incluso tra le funzioni trasferite alle regioni a statuto ordinario,

anche quelle concernenti gl'interventi per agevolare l'accesso al

credito.

Questa Corte ha precisato (sentenze n. 547 del 1989 e n. 735 del

1988) che l'art. 109 del d.P.R. n. 616 del 1977 non ha inteso così

configurare una materia a sé, distinta da quelle espressamente

attribuite alla competenza legislativa regionale dall'art. 117 della

Costituzione, bensì ha inteso identificare un'attribuzione

strumentale, che fa parte integrante delle materie di competenza

regionale a contenuto economico. Spetta pertanto alle regioni

ordinarie (sentenza n. 1066 del 1988) il potere di adottare misure

legislative al fine di agevolare l'accesso al credito attraverso la

prestazione di garanzie, l'assegnazione di contributi e di fondi,

l'erogazione di anticipazioni e quote di concorso negl'interessi,

purché tali interventi risultino collegati alle materie di

competenza regionale e rispettino (sentenze n. 80 e n. 547 del 1989;

n. 441 del 1988) i principi della legislazione statale.

Nel ricorso non si contesta che le agevolazioni concesse dalla

legge impugnata attengano a materia di competenza regionale, ma si

deduce unicamente che esse si pongono in contrasto con i principi

fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato riguardo

all'"abbattimento dei tassi d'interesse" e "all'erogazione diretta di

contributi sulla spesa sostenuta".

Tali censure sono sprovviste di qualsiasi fondamento, considerato

l'effettivo contenuto della legge impugnata; questa non ha per

oggetto né la riduzione dei tassi d'interesse gravanti sulle imprese

beneficiate, mediante accollo di parte di essi da parte della regione

o di altri enti, né l'erogazione di contributi.

Va osservato in proposito che, con legge 5 giugno 1974, n. 32, la

Regione Toscana aveva promosso (art. 1) la costituzione della "Fidi

Toscana S.p.A.", a prevalente partecipazione regionale, con la

finalità (art. 4) di agevolare l'accesso al credito - nonché ad

altre forme di finanziamento, come il factoring e il leasing - delle

imprese di minori dimensioni operanti in settori d'interesse

regionale. Detta legge autorizzava (artt. 8 e 9) la Fidi Toscana

S.p.A. a stipulare con determinate aziende ed istituti di credito

apposite convenzioni, al fine di stabilire modalità e condizioni per

la concessione di prestiti e il regime delle relative garanzie.

Successivamente, la legge regionale 14 novembre 1988, n. 83

programmava, a sostegno dell'occupazione, una serie d'interventi -

attraverso la creazione di nuove imprese - tra i quali erano comprese

varie forme d'incentivazione finanziaria, ivi compresa (art. 4) la

prestazione di "garanzie accessorie per la stipulazione di mutui".

La legge impugnata si inserisce in questo quadro d'interventi,

prevedendo la costituzione, presso la Fidi Toscana S.p.A., di un

fondo speciale con il quale garantire (con le modalità determinate

da convenzioni con istituti bancari stipulati a norma degli artt. 8 e

9 della legge reg. n. 32 del 1974) le operazioni di credito e medio

termine e di leasing. La misura delle garanzie che possono essere

prestate - in ordine alla quale nel ricorso non si indica alcuna

norma statale di principio che possa ritenersi violata - è rimessa a

convenzioni con gl'istituti di credito e con le società di leasing,

secondo le procedure già regolate dalla legge n. 32 del 1974.

Contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, è evidente,

pertanto, che la legge impugnata ha carattere meramente accessorio

rispetto alla normativa regionale vigente e persegue lo scopo di

renderla operante, attribuendo alle imprese previste dall'art. 3

della legge reg. n. 83 del 1988, la possibilità di fruire del

sostegno delle garanzie che ne facilitino l'accesso al credito. A tal

fine viene prevista la creazione, presso la Fidi Toscana S.p.A., di

un apposito fondo.

Ne deriva che la normativa contestata, non prevedendo né

"l'abbattimento dei tassi d'interesse", né "l'erogazione di

contributi alle imprese" in relazione a concrete operazioni di

credito - le cui modalità sono demandate ad apposite convenzioni

alla stregua degli artt. 1 e 2 della legge impugnata - non è idonea

a violare i limiti della legislazione statale, né, quindi, opera in

contrasto con l'art. 117 della Costituzione sotto il profilo indicato

nel ricorso.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

della legge della Regione Toscana riapprovata il 27 febbraio 1990

intitolata: "L. reg. 83/88 - Costituzione di un fondo presso la Fidi

Toscana S.p.A.", proposta in riferimento all'art. 117 della

Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il

ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 13 luglio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:332 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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