Corte costituzionale

Sentenza n. 331/1998

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 24/07/1998 · relatore Cesare Mirabelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei

Ministri, notificato il 17 luglio 1997 e depositato in cancelleria il

24 successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito di due

atti, denominati agende o protocolli, sottoscritti dal Presidente del

Consiglio regionale della Puglia con i Voivodati polacchi di

Walbrzych e Jelenia Go'ra il 9-12 dicembre 1996; ricorso iscritto al

n. 42 del registro conflitti 1997.

Visto l'atto di costituzione della regione Puglia;

Udito nell'udienza pubblica del 2 giugno 1998 il giudice relatore

Cesare Mirabelli;

Uditi l'avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il ricorrente e

l'avvocato Beniamino Caravita di Toritto per la regione Puglia.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso notificato il 17 luglio 1997 il Presidente del

Consiglio dei Ministri ha proposto conflitto di attribuzione nei

confronti della regione Puglia, in relazione a due atti, denominati

agende o protocolli, sottoscritti dal Presidente del Consiglio

regionale, senza il preventivo assenso del Governo, in occasione di

una missione in Polonia, presso i Voivodati di Walbrzych e Jelenia

Go'ra.

Il ricorrente premette che la regione aveva chiesto, con nota del

28 novembre 1996, l'assenso della Presidenza del Consiglio dei

Ministri ad effettuare, nel dicembre 1996, una missione finalizzata

alla integrazione dei protocolli d'intesa già raggiunti con gli

stessi Voivodati, rispettivamente il 23 febbraio ed il 20 maggio

1996. L'assenso governativo era stato concesso il 6 dicembre 1996,

tuttavia con la preclusione a sottoscrivere dichiarazioni di intenti

o atti similari, il cui testo non fosse stato preventivamente

assentito.

Il presidente della regione aveva successivamente informato, con

nota del 23 gennaio 1997, che nel corso della missione erano state

redatte agende di lavoro nelle quali erano state "individuate azioni

specifiche, in stretta attuazione di quanto stabilito negli accordi

di collaborazione in precedenza sottoscritti", trasmettendo i due

atti, redatti nelle lingue italiana e polacca.

La Presidenza del Consiglio precisa di avere chiesto al Ministero

degli affari esteri la traduzione del testo polacco per meglio

individuare la natura dei documenti e ritiene che il termine per

proporre ricorso, previsto dall'art. 39, secondo comma, della legge

11 marzo 1953, n. 87, decorra soltanto dall'acquisizione di tale

traduzione (29 maggio 1997).

Nel merito gli atti impugnati violerebbero competenze attribuite

allo Stato dagli artt. 5 e 118 della Costituzione e dall'art. 2,

comma 1, lettera b) del d.P.R. 31 marzo 1994, toccando anche materie,

quale il gemellaggio di studenti, di competenza del Ministero della

pubblica istruzione.

2. - Con atto depositato il 2 gennaio 1998 la regione Puglia si è

costituita in giudizio eccependo l'inammissibilità del ricorso,

perché proposto dopo la scadenza del termine di sessanta giorni

dalla conoscenza degli atti impugnati (art. 39, secondo comma, della

legge n. 87 del 1953). Ad avviso della regione, il termine decorre

dal giorno in cui è pervenuta alla Presidenza del Consiglio dei

Ministri la nota del presidente della regione Puglia (datata 23

gennaio 1997), con la quale sono stati trasmessi i testi delle agende

di lavoro sottoscritte con i Voivodati di Walbrzych e Jelenia Go'ra,

redatti nelle lingue italiana e polacca, che fanno egualmente fede

del contenuto dei documenti.

Nel merito la regione sostiene che le agende di lavoro erano

destinate ad attuare i due protocolli già stipulati dalla regione

Puglia con gli omologhi enti polacchi, rispettivamente il 23 febbraio

ed il 20 maggio 1996.

In prossimità dell'udienza la regione ha depositato una memoria

per ribadire e precisare che le attività previste dagli atti

impugnati rientrerebbero nelle materie di competenza regionale. Considerato in diritto

1. - Il conflitto di attribuzione proposto dal Presidente del

Consiglio dei Ministri nei confronti della regione Puglia investe due

atti sottoscritti dalla regione, senza il preventivo assenso del

Governo, con i Voivodati polacchi di Walbrzych e Jelenia Go'ra, nel

quadro di protocolli d'intesa in precedenza stipulati con gli stessi

enti.

2. - Preliminarmente deve essere dichiarata inammissibile la

costituzione in giudizio della regione Puglia, perché avvenuta, con

atto depositato il 2 gennaio 1998, dopo la scadenza del termine -

previsto dall'art. 27, terzo comma, delle norme integrative per i

giudizi davanti alla Corte costituzionale (16 marzo 1956) - di venti

giorni dalla notificazione del ricorso, effettuata il 17 luglio 1997

(cfr. sentenze n. 428 del 1997 e n. 179 del 1987; ordinanza 14

novembre 1956).

3. - Il ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri

è inammissibile perché tardivo. Esso, difatti, è stato notificato

alla regione il 17 luglio 1997, dopo la scadenza del termine di

sessanta giorni dalla conoscenza degli atti impugnati (art. 39,

secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87), che si è avuta

attraverso l'invio da parte della regione, il 23 gennaio 1997, dei

documenti sottoscritti, come gli stessi precisano, "in due esemplari

identici, in lingua polacca ed italiana, che possiedono la stessa

validità". Si tratta di testi redatti nelle due lingue ed egualmente

ufficiali, sicché la ricezione del testo italiano, indipendentemente

dalla traduzione del testo polacco effettuata a cura del Ministero

degli affari esteri, ha determinato la conoscenza dell'atto ai fini

della decorrenza del termine per proporre ricorso. D'altra parte non

è stata denunciata una diversità di contenuto tra il testo italiano

e quello polacco; né le censure proposte dal ricorrente sono rivolte

a quest'ultimo. La intestazione dei documenti - in italiano "agenda"

ed in polacco "protoko'l", vale a dire verbale - non è tale da

connotare una diversità sostanziale dell'oggetto degli atti o del

loro contenuto; diversità che, del resto, non emerge dalla

effettuata traduzione del testo polacco.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione proposto dal

Presidente del Consiglio dei Ministri nei confronti della regione

Puglia con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1998.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 24 luglio 1998.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1998:331 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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