Corte costituzionale

Sentenza n. 33/2000

Altra decisione · depositata il 07/02/2000 · relatore Riccardo Chieppa

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma,

della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, delle richieste di

referendum popolare per l'abrogazione del testo unico delle leggi

recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con

decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361

(Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la

elezione della Camera dei deputati), nel testo risultante dalle

modificazioni ed integrazioni ad esso successivamente apportate in

particolare dalla legge 4 agosto 1993, n. 277 (Norme per l'elezione

della Camera dei deputati), e dal decreto legislativo 20 dicembre

1993, n. 534 (Modificazioni al testo unico delle leggi recanti norme

per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361), limitatamente

alle seguenti parti: Articolo 1, comma 2, limitatamente alle parole:

"La ripartizione dei seggi attribuiti secondo il metodo

proporzionale, a norma degli articoli 77, 83 e 84, si effettua in

sede di Ufficio centrale nazionale."; comma 4, limitatamente alle

parole: "in ragione proporzionale mediante riparto tra liste

concorrenti", nonché alla parola: ", 83"; Articolo 4, comma 2, n.

1), limitatamente alle parole: "per l'elezione del candidato nel

collegio uninominale" nonché alle parole: ", comma 1" e n. 2): "un

voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in

ragione proporzionale, da esprimere su una diversa scheda recante il

contrassegno e l'elenco dei candidati di ciascuna lista. Il numero

dei candidati di ciascuna lista non può essere superiore ad un terzo

dei seggi attribuiti in ragione proporzionale alla circoscrizione con

arrotondamento alla unità superiore."; Articolo 14, comma 1,

limitatamente alle parole: "o liste di candidati" e alle parole: "o

le liste medesime nelle singole circoscrizioni"; comma 2,

limitatamente alle parole: "le loro liste con"; comma 3,

limitatamente alle parole: ", sia che si riferiscano a candidature

nei collegi uninominali sia che si riferiscano a liste,"; Articolo

16, comma 4, primo periodo, limitatamente alle parole: "e delle

liste" e secondo periodo, limitatamente alle parole: "e delle liste";

Articolo 17, comma 1, limitatamente alle parole: "e della lista dei

candidati"; Articolo 18, comma 1, limitatamente alle parole: "i quali

si collegano a liste di cui all'articolo 1, comma 4, cui gli stessi

aderiscono con l'accettazione della candidatura. La dichiarazione di

collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del

rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il

deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si

collega, attestante la conoscenza degli eventuali collegamenti con

altre liste. Nel caso di collegamenti con più liste, questi devono

essere i medesimi in tutti i collegi uninominali in cui è suddivisa

la circoscrizione. Nell'ipotesi di collegamento con più liste, il

candidato, nella stessa dichiarazione di collegamento, indica il

contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo

cognome sulla scheda elettorale"; comma 2, limitatamente alle parole:

", nonché la lista o le liste alle quali il candidato si collega ai

fini di cui all'articolo 77, comma 1, n. 2). Qualora il contrassegno

o i contrassegni del candidato nel collegio uninominale siano gli

stessi di una lista o di più liste presentate per l'attribuzione dei

seggi in ragione proporzionale, il collegamento di cui al presente

articolo è effettuato, in ogni caso, d'ufficio dall'Ufficio centrale

circoscrizionale, senza che si tenga conto di dichiarazioni ed

accettazioni difformi. Le istanze di depositanti altra lista avverso

il mancato collegamento d'ufficio sono presentate, entro le

ventiquattro ore successive alla scadenza dei termini per la

presentazione delle liste, all'Ufficio centrale nazionale che decide

entro le successive ventiquattro ore"; Articolo 18-bis; Articolo 19;

Articolo 20, comma 1, limitatamente alle parole: "Le liste dei

candidati o"; comma 2, limitatamente alle parole: "le liste dei

candidati o", alle parole: "e della lista dei candidati", nonché

alle parole: "; alle candidature nei collegi uninominali deve essere

allegata la dichiarazione di collegamento e la relativa accettazione

di cui all'articolo 18"; comma 3, limitatamente alle parole:

"l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione, e, per le

candidature nei collegi uninominali,"; comma 5, limitatamente alle

parole: "di lista", nonché alle parole: "Le stesse disposizioni si

applicano alle candidature nei collegi uninominali."; comma 6,

limitatamente alle parole: "più di una lista di candidati né";

comma 7, limitatamente alle parole: "della lista dei candidati o",

nonché alle parole: "la lista o"; e comma 8: "La dichiarazione di

presentazione della lista dei candidati deve contenere, infine, la

indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati

a fare le designazioni previste dall'articolo 25."; Articolo 21,

comma 2, limitatamente alle parole: "e della lista dei candidati

presentata", nonché alle parole: "e a ciascuna lista"; Articolo 22,

comma 1, limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati"; n.

1), limitatamente alle parole: "e le liste"; n. 2), limitatamente

alle parole: "e le liste"; n. 3), limitatamente alle parole: "e le

liste" e alle parole: "riduce al limite prescritto le liste

contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito al

comma 2 dell'art. 18-bis, cancellando gli ultimi nomi;"; n. 4),

limitatamente alle parole: "e cancella dalle liste i nomi"; n. 5),

limitatamente alle parole: "e cancella dalle liste i nomi"; n. 6):

"cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già

presentata nella circoscrizione;"; comma 2, limitatamente alle

parole: "e di ciascuna lista" e alle parole: "e delle modificazioni

da questo apportate alla lista"; comma 3, limitatamente alle parole:

"e delle liste contestate o modificate"; Articolo 23, comma 1,

limitatamente alle parole: "e di lista"; comma 2, limitatamente alle

parole: "di liste o" e alle parole: "e di lista"; Articolo 24, comma

1, n. 1), limitatamente alle parole: "e delle liste"; n. 2),

limitatamente alle parole: "e delle liste", nonché alle parole:

"analogamente si procede per la stampa delle schede e del manifesto

delle liste e dei relativi contrassegni;"; n. 3), limitatamente alle

parole: "di lista e"; n. 4), limitatamente alle parole: "e le liste";

n. 5), limitatamente alle parole: "e delle liste"; Articolo 25, comma

1, limitatamente alle parole: "e all'art. 20", nonché alle parole:

"o della lista"; ultimo comma, limitatamente alle parole: "e di

lista", alle parole: "e delle liste dei candidati", alle parole: "e

di lista", nonché alle parole: "e delle liste"; Articolo 26, comma

1, limitatamente alle parole: "e di ogni lista di candidati";

Articolo 30, comma 1, n. 4), limitatamente alle parole: "e tre copie

del manifesto contenente le liste dei candidati della

circoscrizione", e n. 6), limitatamente alle parole: "e di lista";

Articolo 31, comma 1, limitatamente alle parole: ", di tipo e colore

diverso per i collegi uninominali e per la circoscrizione", alla

parola: ", C", alle parole: "e di tutte le liste", nonché alle

parole: "nella circoscrizione"; comma 2, limitatamente alle parole:

"per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali" e alle parole:

"Le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale

riportano accanto ad ogni contrassegno l'elenco dei candidati della

rispettiva lista, nell'ambito degli stessi spazi."; Articolo 40,

comma 3, limitatamente alle parole: "e di lista"; Articolo 41, comma

1, limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati"; comma 2,

limitatamente alle parole: "di liste"; Articolo 42, comma 4,

limitatamente alle parole: "e di lista"; comma 7, limitatamente alle

parole: "due copie del manifesto contenente le liste dei candidati

nonché"; Articolo 45, comma 8: "Le operazioni di cui ai commi

precedenti sono compiute prima per le schede per l'elezione dei

candidati nei collegi uninominali e successivamente per le schede per

l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale."; Articolo 48,

comma 1, limitatamente alle parole: "delle liste e" e alle parole: "o

della circoscrizione"; Articolo 53, comma 1, limitatamente alle

parole: "di lista e"; Articolo 58, comma 1, limitatamente alla

parola: "rispettive", nonché alle parole: "per l'elezione del

candidato del collegio uninominale e una scheda per la scelta della

lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale";

comma 2, limitatamente alle parole: "per l'elezione del candidato nel

collegio uninominale" nonché alle parole: "e, sulla scheda per la

scelta della lista un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo

contenente il contrassegno ed il cognome e nome del candidato o dei

candidati corrispondenti alla lista prescelta"; comma 6: "Le

disposizioni di cui ai commi terzo, quarto e quinto si applicano sia

per le schede per l'elezione del candidato nel collegio uninominale

sia per le schede per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione

dei seggi in ragione proporzionale."; Articolo 59, limitatamente alle

parole: "Una scheda valida per la scelta della lista rappresenta un

voto di lista." e alle parole: "per l'elezione del candidato nel

collegio uninominale"; Articolo 67, comma 1, n. 2), limitatamente

alle parole: "e delle liste dei candidati" e n. 3), limitatamente

alla parola: "rispettive"; Articolo 68, comma 1, limitatamente alle

parole: "per l'elezione del candidato nel collegio uninominale";

comma 3: "Compiute le operazioni di scrutinio delle schede per

l'elezione dei candidati nei collegi uninominali, il presidente

procede alle operazioni di spoglio delle schede per l'attribuzione

dei seggi in ragione proporzionale. Uno scrutatore designato mediante

sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna contenente

le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale e la

consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno

della lista a cui è stato attribuito il voto. Passa quindi la scheda

ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota

dei voti di ciascuna lista."; comma 3-bis: "Il segretario proclama ad

alta voce i voti di lista. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui

voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono

state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene

alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene

subito impresso il timbro della sezione."; comma 7, limitatamente

alle parole: "La disposizione si applica sia con riferimento alle

schede scrutinate per l'elezione del candidato nel collegio

uninominale sia alle schede scrutinate per la scelta della lista ai

fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale."; Articolo

71, comma 1, n. 2), limitatamente alle parole: "dei voti di lista e";

comma 2, limitatamente alle parole: "o per le singole liste per

l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale"; Articolo 72,

comma 2: "Nei plichi di cui al comma precedente devono essere tenute

opportunamente distinte le schede per l'elezione del candidato nel

collegio uninominale da quelle per la scelta della lista ai fini

dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale."; comma 3,

limitatamente alle parole: "e di lista"; Articolo 73, comma 3,

limitatamente alle parole: "e di lista"; Articolo 74, comma 1,

limitatamente alle parole: "e delle liste"; comma 2, limitatamente

alle parole: "alle liste o"; Articolo 75, comma 1, limitatamente alle

parole: "e delle liste"; Articolo 77, comma 1, limitatamente al n.

2): "determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista.

Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa

nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione, detratto, per

ciascun collegio in cui è stato eletto, ai sensi del numero 1), un

candidato collegato alla medesima lista, un numero di voti pari a

quello conseguito dal candidato immediatamente successivo per numero

di voti, aumentati dell'unità e comunque non inferiore al

venticinque per cento dei voti validamente espressi nel medesimo

collegio, sempreché tale cifra non risulti superiore alla

percentuale ottenuta dal candidato eletto; qualora il candidato

eletto sia collegato a più liste di candidati, la detrazione avviene

pro quota in misura proporzionale alla somma dei voti ottenuti da

ciascuna delle liste suddette nell'ambito territoriale del collegio.

A tale fine l'Ufficio centrale circoscrizionale moltiplica il totale

dei voti conseguiti nelle singole sezioni del collegio da ciascuna

delle liste collegate per il totale dei voti da detrarre, ai sensi

della disposizione del secondo periodo, alle liste collegate, e

divide il prodotto per il numero complessivo dei voti conseguiti da

tali liste nel collegio; il numero dei voti da detrarre a ciascuna

lista è dato dalla parte intera dei quozienti così ottenuti;"; al

n. 4), limitatamente alle parole: "collegati ai sensi dell'articolo

18, comma 1, alla medesima lista", nonché alle parole: "In caso di

collegamento dei candidati con più liste, i candidati entrano a far

parte della graduatoria relativa a ciascuna delle liste con cui è

stato dichiarato il collegamento" e al n. 5): "comunica all'Ufficio

centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra

elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché, ai fini di cui

all'articolo 83, comma 1, n. 2), il totale dei voti validi della

circoscrizione ed il totale dei voti validi ottenuti nella

circoscrizione da ciascuna lista."; Articolo 79, comma 5,

limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati"; comma 6,

limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati"; Articolo

81, comma 1, limitatamente alle parole: "e di lista"; Articolo 83;

Articolo 84, comma 1, limitatamente alle parole: "Il presidente

dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte

dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo

83, comma 2, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna

lista ha diritto, i candidati compresi nella lista secondo l'ordine

progressivo di presentazione. Se qualcuno tra essi è già stato

proclamato eletto ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1),

proclama eletti i candidati che seguono nell'ordine progressivo di

presentazione. Qualora ad una lista spettino più posti di quanti

siano i suoi candidati,", alle parole: "spettanti alla lista",

nonché alle parole: ", che non risultino già proclamati eletti. Nel

caso di graduatorie relative a più liste collegate con gli stessi

candidati nei collegi uninominali, si procede alla proclamazione

degli eletti partendo dalla lista con la cifra elettorale più

elevata. Qualora, al termine delle proclamazioni effettuate ai sensi

del terzo e del quarto periodo, rimangano ancora da attribuire dei

seggi ad una lista, il presidente dell'Ufficio centrale

circoscrizionale ne dà comunicazione all'Ufficio centrale nazionale

affinché si proceda ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 4),

ultimo periodo."; Articolo 85; Articolo 86, comma 4, limitatamente

alle parole: "nella lista", nonché alle parole: "di lista"; comma 5:

"Nel caso in cui una lista abbia già esaurito i propri candidati, si

procede con le modalità di cui all'articolo 84, comma 1, terzo,

quarto e quinto periodo."; giudizio iscritto al n. 115 del registro

referendum. Vista l'ordinanza del 7 dicembre 1999 - integrata da

quella del 21 dicembre 1999 - con la quale l'Ufficio centrale per il

referendum presso la Corte di cassazione ha dichiarato conformi alle

disposizioni di legge le richieste suindicate, disponendone la

concentrazione; Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 2000

il giudice relatore Riccardo Chieppa; Uditi gli avvocati Beniamino

Caravita di Toritto e Federico Sorrentino per i presentatori Segni

Mariotto, Fini Gianfranco e Calderisi Giuseppe, e l'avvocato Giuseppe

Morbidelli per i presentatori Capezzone Daniele, Giustino Mariano, De

Lucia Michele e Stanzani Sergio.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - In data 30 aprile 1999, dieci cittadini italiani, documentata

la propria qualità di elettori, dichiaravano nella cancelleria della

Corte suprema di cassazione l'intento di promuovere la raccolta delle

firme per la richiesta di referendum popolare abrogativo di articoli

o parti di articoli del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione

del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della

Camera dei deputati) nel testo risultante dalle successive

modificazioni ed integrazioni, apportate, in particolare, dalla legge

4 agosto 1993, n. 277 (Norme per l'elezione della Camera dei

deputati) e dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534

(Modificazioni al testo unico delle leggi recanti norme per

l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361). L'annuncio di

tale iniziativa veniva pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del

3 maggio 1999. In data 28 settembre 1999 alcuni dei promotori

depositavano presso la detta cancelleria i fogli contenenti le firme

dei sottoscrittori ed i relativi certificati elettorali. Analoga

dichiarazione da parte di altri ventisette cittadini italiani, muniti

dei prescritti certificati elettorali, dell'intento di promuovere la

richiesta di referendum abrogativo concernente la medesima materia

veniva raccolta a verbale nella cancelleria della Corte di cassazione

in data 5 giugno 1999. Il relativo annuncio veniva pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999. In data 9 settembre

1999 alcuni dei promotori di detta richiesta depositavano presso la

stessa cancelleria i fogli contenenti le sottoscrizioni, accompagnati

dai certificati elettorali dei sottoscrittori. L'Ufficio centrale

per il referendum costituito presso la Corte di cassazione, con

ordinanza del 28 ottobre 1999, proponeva la concentrazione tra le due

richieste, in quanto inerenti a materia uniforme; quindi, con

ordinanza del 7 dicembre 1999, ampiamente motivata e relativa anche

ad altri quesiti referendari, dichiarava le presenti richieste

conformi alle disposizioni di legge e ne disponeva la concentrazione

sul seguente quesito (come riformulato a seguito della successiva

ordinanza dello stesso Ufficio centrale in data 21 dicembre 1999):

"Volete voi che sia abrogato il Testo Unico delle leggi recanti norme

per l'elezione della Camera dei Deputati, approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo

risultante dalle modificazioni ed integrazioni ad esso

successivamente apportate in particolare dalla legge 4 agosto 1993,

n. 277, e dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534,

limitatamente alle seguenti parti: Articolo 1, comma 2,

limitatamente alle parole: "La ripartizione dei seggi attribuiti

secondo il metodo proporzionale, a norma degli articoli 77, 83 e 84,

si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale."; comma 4,

limitatamente alle parole: "in ragione proporzionale mediante riparto

tra liste concorrenti", nonché alla parola: ", 83"; Articolo 4,

comma 2, n. 1), limitatamente alle parole: "per l'elezione del

candidato nel collegio uninominale" nonché alle parole: ", comma 1"

e n. 2): "un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione

dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su una diversa

scheda recante il contrassegno e l'elenco dei candidati di ciascuna

lista. Il numero dei candidati di ciascuna lista non può essere

superiore ad un terzo dei seggi attribuiti in ragione proporzionale

alla circoscrizione con arrotondamento alla unità superiore.";

Articolo 14, comma 1, limitatamente alle parole: "o liste di

candidati" e alle parole: "o le liste medesime nelle singole

circoscrizioni"; comma 2, limitatamente alle parole: "le loro liste

con"; comma 3, limitatamente alle parole: ", sia che si riferiscano a

candidature nei collegi uninominali sia che si riferiscano a liste,";

Articolo 16, comma 4, primo periodo, limitatamente alle parole: "e

delle liste" e secondo periodo, limitatamente alle parole: "e delle

liste"; Articolo 17, comma 1, limitatamente alle parole: "e della

lista dei candidati"; Articolo 18, comma 1, limitatamente alle

parole: "i quali si collegano a liste di cui all'articolo 1, comma 4,

cui gli stessi aderiscono con l'accettazione della candidatura. La

dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata

dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17,

incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato

nel collegio uninominale si collega, attestante la conoscenza degli

eventuali collegamenti con altre liste. Nel caso di collegamenti con

più liste, questi devono essere i medesimi in tutti i collegi

uninominali in cui è suddivisa la circoscrizione. Nell'ipotesi di

collegamento con più liste, il candidato, nella stessa dichiarazione

di collegamento, indica il contrassegno o i contrassegni che

accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale";

comma 2, limitatamente alle parole: ", nonché la lista o le liste

alle quali il candidato si collega ai fini di cui all'articolo 77,

comma 1, n. 2). Qualora il contrassegno o i contrassegni del

candidato nel collegio uninominale siano gli stessi di una lista o di

più liste presentate per l'attribuzione dei seggi in ragione

proporzionale, il collegamento di cui al presente articolo è

effettuato, in ogni caso, d'ufficio dall'Ufficio centrale

circoscrizionale, senza che si tenga conto di dichiarazioni ed

accettazioni difformi. Le istanze di depositanti altra lista avverso

il mancato collegamento d'ufficio sono presentate, entro le

ventiquattro ore successive alla scadenza dei termini per la

presentazione delle liste, all'Ufficio centrale nazionale che decide

entro le successive ventiquattro ore"; Articolo 18-bis; Articolo 19;

Articolo 20, comma 1, limitatamente alle parole: "Le liste dei

candidati o"; comma 2, limitatamente alle parole: "le liste dei

candidati o", alle parole: "e della lista dei candidati", nonché

alle parole: "; alle candidature nei collegi uninominali deve essere

allegata la dichiarazione di collegamento e la relativa accettazione

di cui all'articolo 18"; comma 3, limitatamente alle parole:

"l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione, e, per le

candidature nei collegi uninominali,"; comma 5, limitatamente alle

parole: "di lista", nonché alle parole: "Le stesse disposizioni si

applicano alle candidature nei collegi uninominali."; comma 6,

limitatamente alle parole: "più di una lista di candidati né";

comma 7, limitatamente alle parole: "della lista dei candidati o",

nonché alle parole: "la lista o"; e comma 8: "La dichiarazione di

presentazione della lista dei candidati deve contenere, infine, la

indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati

a fare le designazioni previste dall'articolo 25."; Articolo 21,

comma 2, limitatamente alle parole: "e della lista dei candidati

presentata", nonché alle parole: "e a ciascuna lista"; Articolo 22,

comma 1, limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati"; n.

1), limitatamente alle parole: "e le liste"; n. 2), limitatamente

alle parole: "e le liste"; n. 3), limitatamente alle parole: "e le

liste" e alle parole: "riduce al limite prescritto le liste

contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito al

comma 2 dell'art. 18-bis, cancellando gli ultimi nomi;"; n. 4),

limitatamente alle parole: "e cancella dalle liste i nomi"; n. 5),

limitatamente alle parole: "e cancella dalle liste i nomi"; n. 6):

"cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già

presentata nella circoscrizione;"; comma 2, limitatamente alle

parole: "e di ciascuna lista" e alle parole: "e delle modificazioni

da questo apportate alla lista"; comma 3, limitatamente alle parole:

"e delle liste contestate o modificate"; Articolo 23, comma 1,

limitatamente alle parole: "e di lista"; comma 2, limitatamente alle

parole: "di liste o" e alle parole: "e di lista"; Articolo 24, comma

1, n. 1), limitatamente alle parole: "e delle liste"; n. 2),

limitatamente alle parole: "e delle liste", nonché alle parole:

"analogamente si procede per la stampa delle schede e del manifesto

delle liste e dei relativi contrassegni;"; n. 3), limitatamente alle

parole: "di lista e"; n. 4), limitatamente alle parole: "e le liste";

n. 5), limitatamente alle parole: "e delle liste"; Articolo 25, comma

1, limitatamente alle parole: "e all'art. 20", nonché alle parole:

"o della lista"; ultimo comma, limitatamente alle parole: "e di

lista", alle parole: "e delle liste dei candidati", alle parole: "e

di lista", nonché alle parole: "e delle liste"; Articolo 26, comma

1, limitatamente alle parole: "e di ogni lista di candidati";

Articolo 30, comma 1, n. 4), limitatamente alle parole: "e tre copie

del manifesto contenente le liste dei candidati della

circoscrizione", e n. 6), limitatamente alle parole: "e di lista";

Articolo 31, comma 1, limitatamente alle parole: ", di tipo e colore

diverso per i collegi uninominali e per la circoscrizione", alla

parola: ", C", alle parole: "e di tutte le liste", nonché alle

parole: "nella circoscrizione"; comma 2, limitatamente alle parole:

"per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali" e alle parole:

"Le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale

riportano accanto ad ogni contrassegno l'elenco dei candidati della

rispettiva lista, nell'ambito degli stessi spazi."; Articolo 40,

comma 3, limitatamente alle parole: "e di lista"; Articolo 41, comma

1, limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati"; comma 2,

limitatamente alle parole: "di liste"; Articolo 42, comma 4,

limitatamente alle parole: "e di lista"; comma 7, limitatamente alle

parole: "due copie del manifesto contenente le liste dei candidati

nonché"; Articolo 45, comma 8: "Le operazioni di cui ai commi

precedenti sono compiute prima per le schede per l'elezione dei

candidati nei collegi uninominali e successivamente per le schede per

l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale."; Articolo 48,

comma 1, limitatamente alle parole: "delle liste e" e alle parole: "o

della circoscrizione"; Articolo 53, comma 1, limitatamente alle

parole: "di lista e"; Articolo 58, comma 1, limitatamente alla

parola: "rispettive", nonché alle parole: "per l'elezione del

candidato del collegio uninominale e una scheda per la scelta della

lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale";

comma 2, limitatamente alle parole: "per l'elezione del candidato nel

collegio uninominale" nonché alle parole: "e, sulla scheda per la

scelta della lista un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo

contenente il contrassegno ed il cognome e nome del candidato o dei

candidati corrispondenti alla lista prescelta"; comma 6: "Le

disposizioni di cui ai commi terzo, quarto e quinto si applicano sia

per le schede per l'elezione del candidato nel collegio uninominale

sia per le schede per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione

dei seggi in ragione proporzionale."; Articolo 59, limitatamente alle

parole: "Una scheda valida per la scelta della lista rappresenta un

voto di lista." e alle parole: "per l'elezione del candidato nel

collegio uninominale"; Articolo 67, comma 1, n. 2), limitatamente

alle parole: "e delle liste dei candidati" e n. 3), limitatamente

alla parola: "rispettive"; Articolo 68, comma 1, limitatamente alle

parole: "per l'elezione del candidato nel collegio uninominale";

comma 3: "Compiute le operazioni di scrutinio delle schede per

l'elezione dei candidati nei collegi uninominali, il presidente

procede alle operazioni di spoglio delle schede per l'attribuzione

dei seggi in ragione proporzionale. Uno scrutatore designato mediante

sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna contenente

le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale e la

consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno

della lista a cui è stato attribuito il voto. Passa quindi la scheda

ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota

dei voti di ciascuna lista."; comma 3-bis: "Il segretario proclama ad

alta voce i voti di lista. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui

voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono

state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene

alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene

subito impresso il timbro della sezione."; comma 7, limitatamente

alle parole: "La disposizione si applica sia con riferimento alle

schede scrutinate per l'elezione del candidato nel collegio

uninominale sia alle schede scrutinate per la scelta della lista ai

fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale."; Articolo

71, comma 1, n. 2), limitatamente alle parole: "dei voti di lista e";

comma 2, limitatamente alle parole: "o per le singole liste per

l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale"; Articolo 72,

comma 2: "Nei plichi di cui al comma precedente devono essere tenute

opportunamente distinte le schede per l'elezione del candidato nel

collegio uninominale da quelle per la scelta della lista ai fini

dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale."; comma 3,

limitatamente alle parole: "e di lista"; Articolo 73, comma 3,

limitatamente alle parole: "e di lista"; Articolo 74, comma 1,

limitatamente alle parole: "e delle liste"; comma 2, limitatamente

alle parole: "alle liste o"; Articolo 75, comma 1, limitatamente alle

parole: "e delle liste"; Articolo 77, comma 1, limitatamente al n.

2): "determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista.

Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa

nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione, detratto, per

ciascun collegio in cui è stato eletto, ai sensi del numero 1), un

candidato collegato alla medesima lista, un numero di voti pari a

quello conseguito dal candidato immediatamente successivo per numero

di voti, aumentati dell'unità e comunque non inferiore al

venticinque per cento dei voti validamente espressi nel medesimo

collegio, sempreché tale cifra non risulti superiore alla

percentuale ottenuta dal candidato eletto; qualora il candidato

eletto sia collegato a più liste di candidati, la detrazione avviene

pro quota in misura proporzionale alla somma dei voti ottenuti da

ciascuna delle liste suddette nell'ambito territoriale del collegio.

A tale fine l'Ufficio centrale circoscrizionale moltiplica il totale

dei voti conseguiti nelle singole sezioni del collegio da ciascuna

delle liste collegate per il totale dei voti da detrarre, ai sensi

della disposizione del secondo periodo, alle liste collegate, e

divide il prodotto per il numero complessivo dei voti conseguiti da

tali liste nel collegio; il numero dei voti da detrarre a ciascuna

lista è dato dalla parte intera dei quozienti così ottenuti;"; al

n. 4), limitatamente alle parole: "collegati ai sensi dell'articolo

18, comma 1, alla medesima lista", nonché alle parole: "In caso di

collegamento dei candidati con più liste, i candidati entrano a far

parte della graduatoria relativa a ciascuna delle liste con cui è

stato dichiarato il collegamento" e al n. 5): "comunica all'Ufficio

centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra

elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché, ai fini di cui

all'articolo 83, comma 1, n. 2), il totale dei voti validi della

circoscrizione ed il totale dei voti validi ottenuti nella

circoscrizione da ciascuna lista."; Articolo 79, comma 5,

limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati"; comma 6,

limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati"; Articolo

81, comma 1, limitatamente alle parole: "e di lista"; Articolo 83;

Articolo 84, comma 1, limitatamente alle parole: "Il presidente

dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte

dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo

83, comma 2, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna

lista ha diritto, i candidati compresi nella lista secondo l'ordine

progressivo di presentazione. Se qualcuno tra essi è già stato

proclamato eletto ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1),

proclama eletti i candidati che seguono nell'ordine progressivo di

presentazione. Qualora ad una lista spettino più posti di quanti

siano i suoi candidati,", alle parole: "spettanti alla lista",

nonché alle parole: ", che non risultino già proclamati eletti. Nel

caso di graduatorie relative a più liste collegate con gli stessi

candidati nei collegi uninominali, si procede alla proclamazione

degli eletti partendo dalla lista con la cifra elettorale più

elevata. Qualora, al termine delle proclamazioni effettuate ai sensi

del terzo e del quarto periodo, rimangano ancora da attribuire dei

seggi ad una lista, il presidente dell'Ufficio centrale

circoscrizionale ne dà comunicazione all'Ufficio centrale nazionale

affinché si proceda ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 4),

ultimo periodo."; Articolo 85; Articolo 86, comma 4, limitatamente

alle parole: "nella lista", nonché alle parole: "di lista"; comma 5:

"Nel caso in cui una lista abbia già esaurito i propri candidati, si

procede con le modalità di cui all'articolo 84, comma 1, terzo,

quarto e quinto periodo."?". Con la predetta ordinanza del 7

dicembre 1999, veniva attribuita al referendum in oggetto la seguente

denominazione: "Elezione della Camera dei deputati: abolizione del

voto di lista per l'attribuzione con metodo proporzionale del 25% dei

seggi". L'ordinanza veniva comunicata e notificata a norma dell'art.

13 della legge 25 maggio 1970, n. 352.

2. - Ricevuta l'ordinanza, il Presidente di questa Corte ha fissato

per la camera di consiglio la data del 13 gennaio 2000, della quale

è stata data regolare comunicazione, ai sensi dell'art. 33, secondo

comma, della predetta legge n. 352 del 1970.

3. - Nel procedimento innanzi alla Corte si sono costituiti, in

data 28 dicembre 1999, gli onorevoli Mariotto Segni, Gianfranco Fini

e Giuseppe Calderisi, promotori del referendum in esame, depositando,

in qualità di promotori e presentatori del referendum, una memoria

con la quale ribadiscono l'ammissibilità del quesito proposto, e

ricordano che l'Ufficio centrale per il referendum presso la Suprema

Corte di cassazione si è già pronunciato, con l'ordinanza del 13

dicembre 1999, nel senso della riproponibilità entro il quinquennio

di un quesito che non abbia raggiunto il quorum dei votanti, non

residuando, pertanto - si osserva nella memoria -, alcuno spazio per

ulteriori valutazioni al riguardo. In data 30 dicembre 1999, si sono

altresì costituiti Daniele Capezzone, Marco Cappato e Sergio

Stanzani, dichiaratisi promotori e presentatori del referendum, i

quali hanno chiesto di essere uditi in camera di consiglio, ed hanno

concluso per l'ammissibilità della richiesta, sottolineando che il

quesito proposto è identico a quello già esaminato e dichiarato

ammissibile dalla Corte con la sentenza n. 13 del 1999, e in

relazione al quale, nella precedente consultazione referendaria del

18 aprile 1999, non fu raggiunto il quorum dei votanti richiesto

dall'art. 75, quarto comma, della Costituzione.

4. - Il giorno 8 gennaio 2000, nell'imminenza della data fissata

per la camera di consiglio, Daniele Capezzone, Mariano Giustino e

Michele De Lucia hanno depositato una nuova memoria-atto di

costituzione, nella qualità di "presentatori" del referendum, come

previsto dall'art. 33 della legge n. 352 del 1970, ribadendo,

altresì, le proprie conclusioni in ordine all'ammissibilità del

quesito referendario in oggetto, nonché la propria richiesta di

essere uditi in camera di consiglio.

5. - Nella camera di consiglio del 13 gennaio 2000, i

rappresentanti dei predetti presentatori hanno illustrato

ulteriormente le ragioni dell'ammissibilità della richiesta di

referendum.

6. - Successivamente, in data 19 gennaio 2000, largamente fuori

termine - pertanto non suscettibile di essere presa in considerazione

- è stata depositata, dall'Avvocato Gustavo Schiavello, in proprio,

quale cittadino italiano iscritto nelle liste elettorali del comune

di Roma, e nella asserita qualità di legale rappresentante del

"Comitato per la democrazia pluralista", una memoria per contestare

la validità della proposta referendaria in questione. Considerato in diritto

1. - Le richieste di referendum abrogativo - concentrate in unico

quesito - sulla cui ammissibilità questa Corte è chiamata a

pronunciarsi riguardano alcuni articoli e parti di articoli (indicati

in epigrafe) del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo

unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei

deputati) nel testo risultante dalle successive modificazioni ed

integrazioni, apportate, in particolare, dalla legge 4 agosto 1993,

n. 277 (Norme per l'elezione della Camera dei deputati) e dal decreto

legislativo 20 dicembre 1993, n. 534 (Modificazioni al testo unico

delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati,

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957,

n. 361).

Al referendum è stata data dall'ordinanza 7 dicembre 1999

dell'Ufficio centrale presso la Corte di cassazione la denominazione:

"Elezione della Camera dei Deputati, abolizione del voto di lista per

l'attribuzione con metodo proporzionale del 25% dei seggi".

2. - Il quesito in esame è identico a quello già oggetto di

pronuncia di ammissibilità della richiesta di referendum con

sentenza 28 gennaio 1999 n. 13, mentre non sussistono motivi per

discostarsi da detta pronuncia.

Pertanto, ai fini dell'ammissibilità, è sufficiente il richiamo

alla predetta sentenza n. 13 del 1999 e ai principi, cui la sentenza

stessa fa rinvio, quali individuati più volte dalla Corte, relativi

ai requisiti di matrice unitaria e di omogeneità dei quesiti

referendari (sentenze n. 26 del 1997; n. 47 del 1991 e n. 16 del

1978) e alle caratteristiche proprie della materia elettorale

(sentenza n. 429 del 1995; v. anche sentenza n. 107 del 1996), con

riferimento in particolare alla esigenza di poter disporre, in ogni

tempo, di una normativa operante (sentenza n. 26 del 1997; n. 32 del

1993 e n. 29 del 1987) e al dettato del testo della Costituzione

quale risulta dalla votazione finale 27 dicembre 1947 e dalla

promulgazione (sentenza n. 47 del 1991).

3. - Anche in questa occasione si può, altresì, escludere che il

referendum in esame abbia carattere surrettiziamente propositivo.

Esso, infatti, abrogando parzialmente la disciplina stabilita dal

legislatore, per ciò che attiene alla ripartizione del 25% dei

seggi, non la sostituisce con un'altra disciplina assolutamente

diversa ed estranea al contesto normativo - disciplina che il quesito

ed il corpo elettorale, si sottolinea ancora una volta, non possono

creare ex novo né direttamente costruire (sentenza n. 36 del 1997)

-, "ma utilizza un criterio specificamente esistente (sia pure

residuale) e rimasto in via di normale applicazione nella specifica

parte di risulta della legge oggetto del referendum (art. 77, numero

3)" (sentenza n. 13 del 1999).

In definitiva, caducati, come effetto della proposta abrogazione

referendaria, le liste, il voto di lista e la ripartizione del 25%

dei seggi secondo il metodo proporzionale collegato alle liste

stesse, rimarrebbe, con il contenuto prescrittivo proprio, il

criterio per l'attribuzione dei seggi in base alla cifra individuale

di ogni candidato, criterio che continuerebbe ad applicarsi con le

modalità consentite dal sistema residuo (sentenza n. 13 del 1999).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibili le richieste di referendum popolare per

l'abrogazione, nelle parti indicate in epigrafe, del decreto del

Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del

testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera

dei deputati), nel testo risultante dalle successive modificazioni ed

integrazioni, apportate in particolare dalla legge 4 agosto 1993, n.

277 (Norme per l'elezione della Camera dei deputati) e dal decreto

legislativo 20 dicembre 1993, n. 534 (Modificazioni al testo unico

delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati,

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957,

n. 361), richieste dichiarate conformi a legge e concentrate in un

unico quesito con le ordinanze dell'Ufficio centrale per il

referendum presso la Corte di cassazione 7 e 21 dicembre 1999.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 febbraio 2000.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 7 febbraio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:33 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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