Corte costituzionale

Sentenza n. 33/1997

Altra decisione · depositata il 10/02/1997 · relatore Piero Alberto Capotosti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, comma primo,

della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 della richiesta di

referendum popolare per l'abrogazione della legge 25 luglio 1966, n.

570, recante "Disposizioni sulla nomina a magistrato di Corte

d'appello", e della legge 20 dicembre 1973, n. 831, recante

"Modifiche dell'ordinamento giudiziario per la nomina a magistrato di

Cassazione e per il conferimento degli uffici direttivi superiori",

iscritto al n. 101 del registro referendum;

Vista l'ordinanza in data 11-13 dicembre 1996 con la quale

l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha

dichiarato legittima la richiesta;

Udito nella camera di consiglio del 9 gennaio 1997 il giudice

relatore Piero Alberto Capotosti;

Udito l'avvocato Beniamino Caravita di Toritto per i presentatori

Bernardini Rita e Sabatano Mauro.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la

Corte di cassazione, in applicazione della legge 25 maggio 1970, n.

532, e successive modificazioni, ha esaminato la richiesta di

referendum popolare presentata il 5 gennaio 1996 da Sergio Augusto

Stanzani Ghedini, Lorenzo Strik Lievers, Rita Bernardini, Mauro

Sabatano, Fiorella Mancuso, sul seguente quesito: "Volete voi che sia

abrogata la legge 25 luglio 1966, n. 570, recante "Disposizioni

sulla nomina a magistrato di Corte d'appello ", la legge 20 dicembre

1973, n. 831, recante " Modifiche dell'ordinamento giudiziario per

la nomina a magistrato di cassazione e per il conferimento degli

uffici direttivi superiori " e la legge 4 gennaio 1963, n. 1, recante

" Disposizioni per l'aumento degli organici della magistratura e per

le promozioni " limitatamente alle seguenti parti: art. 2, comma 1,

limitatamente alle parole: " e in seguito a scrutinio ", comma 2,

limitatamente alle parole: " per un decimo " ed alle parole " per

sette decimi ai promuovibili per merito distinto a seguito di

scrutinio; per due decimi ai promuovibili per merito a seguito di

scrutinio ", comma 3, limitatamente alle parole: " per un decimo " ed

alle parole: " e comunque per un numero di posti non inferiore a

tre; per nove decimi ai promuovibili per merito distinto a seguito di

scrutinio ", comma 4 (" Nella ripartizione dei posti tra concorsi e

scrutini, in caso di frazioni pari l'unità è attribuita al

concorso; altrimenti l'unità è attribuita all'aliquota che ha la

frazione maggiore. Nell'ambito dei posti spettanti alle due

qualifiche di scrutinio per la promozione in appello, in caso di

frazioni pari l'unità è attribuita all'aliquota che ha la frazione

maggiore. "), comma 5 (" I posti che, in esito all'espletamento dei

concorsi per esame, rimarranno eventualmente non assegnati per

difetto di vincitori andranno attribuiti in aumento alle rispettive

quote riservate ai promuovibili per merito distinto nello stesso

anno. ") e comma 6 (" Sono considerate vacanze previste quelle che si

verificano per collocamenti a riposo determinati da limiti di età:

sono considerate vacanze impreviste quelle che si verificano per

qualsiasi altra causa. "); articolo 3; articolo 4, comma 1,

limitatamente alle parole: " e ai promuovibili per scrutinio " e

comma 4 (" I posti che non possono essere attribuiti per difetto di

magistrati già compresi negli elenchi dei promuovibili saranno

formati in esito agli scrutini successivi con decorrenza 31 dicembre

1962, salve le norme della presente legge relative alle promozioni in

sovrannumero "); articolo 5; articolo 8, comma 1, lett. b) (" i

magistrati dichiarati impromuovibili nello scrutinio a turno di

anzianità" ); articolo 14; articolo 15; articolo 16; articolo 17;

articolo 18; articolo 19; articolo 20; articolo 21; articolo 22;

articolo 23; articolo 24; articolo 25; articolo 26; articolo 27;

articolo 28; articolo 29; articolo 30; articolo 31; articolo 32;

articolo 33?".

2. - L'Ufficio centrale per il referendum, con ordinanza in data

11-13 dicembre 1996, ha dato atto che la richiesta di cui trattasi ha

riportato sottoscrizioni regolari in numero superiore alle

cinquecentomila, fissato dall'art. 75, primo comma, della

Costituzione e che la richiesta, regolarmente presentata, concerne,

quanto alle leggi 25 luglio 1966, n. 570 e 20 dicembre 1973, n. 831,

atti normativi tuttora vigenti.

L'Ufficio ha, invece, constatato che la legge 4 gennaio 1963, n. 1

deve ritenersi abrogata, proprio nelle parti indicate nel quesito,

dalla nuova disciplina (con essa incompatibile ai sensi dell'art. 15

delle disposizioni sulla legge in generale) introdotta dalle

surrichiamate leggi n. 570 del 1966 e n. 831 del 1973 ed espunto dal

quesito ogni riferimento ad essa.

La richiesta di referendum è stata, quindi, dichiarata legittima

sul seguente quesito, così riformulato:

"Volete voi che sia abrogata la legge 25 luglio 1966, n. 570,

recante "Disposizioni sulla nomina a magistrato di Corte

d'appello" , e la legge 20 dicembre 1973, n. 831, recante "Modifiche

dell'ordinamento giudiziario per la nomina a magistrato di Cassazione

e per il conferimento degli uffici direttivi superiori" ?".

L'Ufficio centrale ha stabilito che la denominazione del referendum

sia "Carriere dei magistrati: Abolizione dell'attuale sistema di

progressione in carriera".

3. - Ricevuta comunicazione dell'ordinanza, il Presidente di questa

Corte, con decreto del 18 dicembre 1996, ha fissato per la

conseguente deliberazione il giorno 9 gennaio 1997, dandone

comunicazione ai presentatori delle richieste ed al Presidente del

Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 33, secondo comma, legge

n. 352 del 1970.

I presentatori si sono avvalsi della facoltà di presentare memoria

ai sensi dall'art. 33, terzo comma, legge citata.

Nella memoria si premette che il contenuto del quesito originario

concerneva anche l'abrogazione di taluni articoli, commi e parti di

commi, della legge n. 1 del 1963, al fine di ottenere, in caso di

approvazione della proposta referendaria, un residuo sistema di

progressione nelle qualifiche dei magistrati ordinari incentrato sui

concorsi per esame.

La sua riformulazione ad opera dell'Ufficio centrale per il

referendum, ad avviso dei predetti, non ha modificato l'intenzione

dei promotori e la ratio oggettiva del quesito originario, che

risulta, anche nel testo attuale, chiaro ed univocamente diretto ad

eliminare il sistema vigente.

Il quesito, secondo la tesi svolta nella memoria, non contrasta,

inoltre, con alcuno dei limiti espressamente stabiliti dall'art. 75

della Costituzione, ovvero implicitamente desumibili.

Le leggi n. 570 del 1966 e n. 831 del 1973 non possono, infatti,

qualificarsi a contenuto costituzionalmente vincolato, ma concretano

una delle soluzioni astrattamente possibili nella disciplina della

progressione in carriera.

Il vuoto normativo determinato dall'eventuale accoglimento della

proposta referendaria ad avviso dei promotori può essere colmato dal

legislatore ordinario e non sono utilmente invocabili nel giudizio

sull'ammissibilità della proposta stessa i principi affermati nelle

sentenze della Corte n. 47 del 1991, n. 32 del 1993, n. 5 del 1995 in

tema di referendum aventi ad oggetto leggi elettorali, né quello

enunciato nella decisione n. 29 del 1987, concernente le norme per

l'elezione dei membri togati del Consiglio superiore della

magistratura.

Si sostiene, infine, nella memoria che il principio unitario che

informa le norme oggetto del quesito referendario e la chiara

alternativa posta al corpo elettorale, tra mantenimento o

soppressione dell'attuale disciplina, lo fanno ritenere positivamente

connotato dai requisiti di ammissibilità.

4. - Non v'è stato intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri.

5. - Nella camera di consiglio del 9 gennaio 1997 l'avv. Beniamino

Caravita di Toritto, per i presentatori Rita Bernardini e Mauro

Sabatano, ha insistito per l'ammissibilità della richiesta così

come modificata dall'Ufficio centrale. Considerato in diritto

1. - La richiesta di referendum abrogativo, sulla cui

ammissibilità la Corte è chiamata a pronunciarsi, riguarda, nella

loro interezza, a seguito della modifica operata dall'Ufficio

centrale, che ha espunto ogni riferimento alla legge 4 gennaio 1963

n.1, perché non più vigente, le leggi 25 luglio 1966, n. 570 e 20

dicembre 1973, n. 831, concernenti la nomina a magistrato di corte

d'appello, di cassazione ed il conferimento delle funzioni direttive

superiori.

L'esame della sussistenza dei requisiti per l'ammissibilità della

proposta referendaria richiede si verifichi se la stessa incontri i

limiti posti dall'art. 75, secondo comma, della Costituzione, o

quelli desumibili, secondo la costante giurisprudenza della Corte (a

far corso dalla sentenza n. 16 del 1978), da un esame

logico-sistematico della Costituzione.

2. - La richiesta di referendum abrogativo non rientra in alcuna

delle ipotesi per le quali l'indicazione testuale del secondo comma

dell'art. 75 della Costituzione esclude il ricorso all'istituto

referendario.

3. - Ad un giudizio positivo deve pervenirsi anche quanto ai

requisiti della omogeneità e della chiarezza.

Il requisito dell'omogeneità sussiste perché dalle norme,

considerate nella loro struttura e nella loro finalità, è dato

trarre una "matrice razionalmente unitaria". Le leggi n. 570 del 1966

e n. 831 del 1973 hanno, infatti, complessivamente ad oggetto la

disciplina della progressione nelle qualifiche più elevate della

magistratura ordinaria, da esse dettata con carattere di organicità

ed ispirata da un comune principio che, improntando l'intero sistema,

conferisce alla materia un connotato di obiettiva, sostanziale

unitarietà, non inciso dalla parziale diversità che pur

caratterizza talune modalità applicative.

L'eliminazione ovvero la permanenza di tale complessivo e

coordinato assetto verrà a dipendere dalla risposta che il corpo

elettorale fornirà al dilemma. Ai cittadini si offre così una

manifesta e netta alternativa, individuabile nella scelta tra

l'abrogazione o il mantenimento dell'attuale sistema di progressione

in carriera, che è idonea a garantire l'esercizio del voto con la

dovuta consapevolezza.

4. - Il referendum, di cui qui si giudica l'ammissibilità, neanche

rinviene ostacoli nei principi enunciati da questa Corte, ancora a

far corso dalla sentenza n. 16 del 1978, in tema di leggi a contenuto

costituzionalmente vincolato.

L'odierna disciplina della carriera dei magistrati realizza,

infatti, una fra le tante soluzioni astrattamente possibili per la

progressione nelle qualifiche, essendone prefigurabili altre,

parimenti rispettose delle direttive costituzionali che governano

l'organizzazione della giurisdizione.

La domanda referendaria neppure è lesiva, attraverso l'abrogazione

delle norme, dell'esistenza stessa di un principio, di un organo o di

un istituto previsto dalla Costituzione o da una legge costituzionale

(sentenze n. 5 del 1995; n. 29 del 1987).

Come già rilevato, le norme in oggetto disciplinano esclusivamente

alcuni profili dello stato giuridico dei magistrati che può essere

diversamente regolato, anche relativamente ai magistrati di

cassazione, senza che si possano, per ciò solo, ipotizzare soluzioni

di continuità, ovvero un impedimento assoluto all'esercizio della

funzione giurisdizionale, quali conseguenze direttamente ed

immediatamente derivanti dall'eventuale effetto abrogativo.

L'eventuale abrogazione non inciderebbe, infatti, sull'organico, ma

solo sulle modalità della dotazione degli uffici, risultando così

l'ipotetica incidenza sulla funzione giurisdizionale meramente

indiretta e comunque inidonea a vanificarne la piena operatività.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare, come

modificata per effetto dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il

referendum in data 11-13 dicembre 1996, per l'abrogazione della legge

25 luglio 1966, n. 570, recante "Disposizioni sulla nomina a

magistrato di Corte d'appello", e della legge 20 dicembre 1973, n.

831, recante "Modifiche dell'ordinamento giudiziario per la nomina a

magistrato di Cassazione e per il conferimento degli uffici direttivi

superiori".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 30 gennaio 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:33 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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