Corte costituzionale

Sentenza n. 33/1969

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 17/03/1969 · relatore Costantino Mortati

Norme in gioco

citata

  • art. 12d.P.R. 868/1961

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 9 maggio

1961, n. 868, nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art.

12 del contratto collettivo di lavoro 1 ottobre 1959 per gli operai

dipendenti dalle imprese delle industrie edilizia e affini della

provincia di Macerata, promosso con ordinanza emessa il 4 maggio 1968

dal pretore di Camerino nel procedimento penale a carico di Paciaroni

Ivo, iscritta al n. 108 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 203 del 10 agosto 1968.

Udita nella camera di consiglio del 27 febbraio 1969 la relazione

del Giudice Costantino Mortati.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di un giudizio penale avanti al pretore di Camerino

contro Paciaroni Ivo, imputato della contravvenzione di cui all'art. 8

della legge 14 luglio 1959, n. 741, per avere omesso di versare alla

Cassa edile di Macerata le percentuali prescritte dai contratti

collettivi resi efficaci erga omnes è stata sollevata questione di

legittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica

9 maggio 1961, n. 868, nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes

l'art. 12 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959,

da valere per gli operai dipendenti dalle imprese delle industrie

edilizia e affini della provincia di Macerata, il quale determina la

misura del contributo che deve essere versato alla Cassa edile a norma

dell'art. 62 del contratto collettivo nazionale.

Nell'ordinanza si ricorda come la Corte costituzionale abbia

dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale art. 62 con la

sentenza n. 129 del 1963 e come essa abbia altresì affermato la

necessità che gli accordi provinciali integrativi del contratto

nazionale vengano sottoposti al suo giudizio, avendo essi autonomia

normativa ed essendo preclusa all'interprete ordinario la possibilità

di ricorrere a criteri di analogia e conseguenzialità.

In considerazione di ciò, il pretore ha disposto la sospensione

del giudizio e la trasmissione degli atti a questa Corte.

L'ordinanza, notificata e comunicata a termini di legge, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 10 agosto 1968. Nessuno

si è costituito nel giudizio così promosso. Considerato in diritto :

La questione proposta con l'ordinanza del pretore di Camerino

riguarda una norma integrativa di quella dell'art. 62 del contratto

collettivo nazionale 24 luglio 1959, reso efficace erga omnes con

decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1960, n. 1032, già

dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 129 del

1963.

Quanto fu allora detto per dimostrare come le disposizioni degli

accordi o contratti collettivi relative agli obblighi derivanti per gli

addetti alle industrie edilizia e affini dalla costituzione delle casse

edili non corrispondono alle finalità per l'adempimento delle quali è

stato attribuito il potere legislativo delegato ai sensi della legge 14

luglio 1959, n. 741, vale anche in relazione alla norma oggi impugnata

che stabilisce i criteri per la traduzione in una somma determinata di

denaro di tali obblighi.

La pronuncia allora adottata va conseguentemente estesa anche a

questa diversa disposizione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del

decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1961, n. 868, nella

parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 12 del contratto

collettivo 1 ottobre 1959, integrativo del contratto collettivo

nazionale di lavoro 24 luglio 1959, da valere per gli operai dipendenti

dalle imprese delle industrie edilizia e affini della provincia di

Macerata.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 1969.

ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -

MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI

- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - NICOLA REALE.

ECLI:IT:COST:1969:33 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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