Corte costituzionale

Sentenza n. 33/1964

Questione dichiarata infondata · depositata il 19/05/1964 · relatore Giovanni Battista Benedetti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge

26 ottobre 1957, n. 1047, promosso con ordinanza emessa il 6 marzo 1963

dal Tribunale di Siena nel procedimento civile vertente tra Sancasciani

Celso e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie

(I.N.A.M.), iscritta al n. 116 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 175 del 2 luglio 1963.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 22 gennaio 1964 la relazione del

Giudice Giovanni Battista Benedetti;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza 6 marzo 1963, emessa dal Tribunale di Siena nel

procedimento civile vertente tra Sancasciani Celso e l'Istituto

nazionale per l'assicurazione contro le malattie (I.N.A.M.), è stata

sollevata questione di legittimità costituzionale, per violazione

dell'art. 81, ultimo comma, della Costituzione, dell'art. 6 della legge

26 ottobre 1957, n. 1047, in relazione all'art. 1 della legge 4 agosto

1955, n. 692.

Il Tribunale ha rilevato che per effetto dell'art. 1 della legge 26

ottobre 1957, n. 1047, l'obbligo dell'assicurazione per l'invalidità e

la vecchiaia è stato esteso ad una nuova categoria di lavoratori,

quella dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni ed all'uopo l'art. 6

della citata legge ha disposto la istituzione presso l'Istituto

nazionale della previdenza sociale di una gestione speciale per le

pensioni da corrispondere alla nuova categoria.

Ha quindi osservato il Tribunale che tra gli scopi istituzionali di

tale gestione non è previsto quello di provvedere all'onere delle

prestazioni di assistenza malattia ai nuovi pensionati. Dal mancato

inserimento dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni nel sistema

mutualistico previsto dalla legge 4 agosto 1955, n. 692, sulla

estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati di invalidità e

vecchiaia come pure dalla mancata attribuzione alla gestione speciale

dell'onere relativo all'assistenza malattia non deriverebbe però - ad

avviso del Tribunale - la mancanza del diritto a tale assistenza per la

nuova categoria di pensionati. E ciò non soltanto perché la loro

esclusione sarebbe in contrasto con l'art. 38 della Costituzione, ma

anche perché l'esistenza di tale diritto, - che discende direttamente

dallo status di pensionato del lavoro - non si può far dipendere

dall'esistenza o dalla mancanza dei mezzi finanziari necessari per

assicurarlo. Né può inoltre riconoscersi tale diritto, ed imporre

l'onere che esso comporta, a carico del Fondo per l'adeguamento delle

pensioni e per l'assistenza di malattia istituito per i pensionati di

invalidità e vecchiaia dell'assicurazione generale obbligatoria, dato

che nessun contributo viene versato a tale Fondo dai coltivatori

diretti, mezzadri e coloni.

Secondo il Tribunale quindi l'art. 6 della legge 26 ottobre 1957,

n. 1047, dovrebbe considerarsi incostituzionale per non avere indicato

i mezzi per far fronte alla nuova spesa derivante (per effetto del

coordinamento degli artt. 1 della legge n. 692 e 1 della legge n. 1047)

dalla estensione dell'assistenza malattia alle nuove categorie di

pensionati.

L'ordinanza di rinvio, ritualmente comunicata e notificata, è

stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 175 del

2 luglio 1963.

Nel giudizio dinanzi alla Corte costituzionale è intervenuto

soltanto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato

dall'Avvocatura generale dello Stato, con deposito di deduzioni in

cancelleria in data 7 giugno 1963, deduzioni ampiamente sviluppate con

la memoria depositata il 9 gennaio 1964.

In via preliminare - osserva l'Avvocatura - non è addirittura

ipotizzabile un contrasto tra la disposizione dell'art. 6 della legge

26 ottobre 1957, n. 1047, e l'art. 81, ultimo comma, della

Costituzione proprio in considerazione del contenuto normativo della

legge in esame.

Ed invero, l'art. 6, che fa seguito all'art. 1 della legge n. 1047

nel quale è stabilita la estensione della assicurazione per

invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, si

limita ad istituire presso l'Istituto nazionale della previdenza

sociale una gestione speciale a carattere autonomo con lo scopo di

provvedere al trattamento di previdenza stabilito, per la prima volta,

dalla legge stessa.

L'art. 6 non dispone di per sé - né esplicitamente né

implicitamente - nuove o maggiori spese oltre quelle già previste in

bilancio; mentre la esigenza costituzionale è, invece, soddisfatta,

dall'art. 11 della stessa legge col quale è stato disposto che

all'onere delle pensioni posto a carico della Gestione speciale si

provveda col contributo dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e

rispettivi concedenti e con il concorso dello Stato.

L'art. 6, quindi, non può, in sé considerato, essere in contrasto

con l'art. 81, ultimo comma, della Costituzione.

A parte ciò la questione sarebbe comunque manifestamente infondata

posto che l'unico scopo che il legislatore ha voluto perseguire con la

emanazione della legge n. 1047 del 1957 è stato quello di estendere ai

coltivatori diretti, mezzadri e coloni, l'obbligo dell'assicurazione

per l'invalidità e la vecchiaia, obbligo al quale gli appartenenti

alle dette categorie non erano stati fin allora sottoposti "non essendo

dei prestatori d'opera subordinati".

Per quanto riguarda invece l'assistenza malattia, l'art. 1 della

legge n. 692 del 1955 ha concesso tale diritto - seguendo un criterio

di realizzazione graduale di tale forma di assistenza - al settore del

rapporto di lavoro dipendente, a quel settore, cioè, che era coperto

dalla assicurazione generale obbligatoria per la invalidità e la

vecchiaia e dalle altre forme sostitutive di essa.

Palesemente errato è, dunque, secondo l'Avvocatura, il presupposto

del Tribunale circa l'applicazione automatica dell'art. 1 della legge

n. 692 del 1955 alla speciale gestione per la assicurazione della

invalidità e vecchiaia per i coltivatori diretti ed assimilati; e,

conseguentemente, altrettanto palesemente errato è il "coordinamento"

della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, con la precedente legge n. 692

del 1955.

Ed infatti la legge del 1955 sull'assistenza malattia ai pensionati

si riferisce ai lavoratori dipendenti, la legge del 1957 a determinate

categorie di lavoratori autonomi; per concedere a costoro oltre la

pensione anche l'assistenza malattia dopo il pensionamento occorre un

apposito provvedimento legislativo, così come è stato fatto per gli

artigiani pensionati con la recente legge 27 febbraio 1963, n. 260.

L'Avvocatura ha perciò concluso per la non fondatezza della

questione di legittimità costituzionale proposta con l'ordinanza del

Tribunale di Siena. Considerato in diritto :

Il Tribunale, basandosi sul presupposto che i coltivatori diretti,

i mezzadri e i coloni pensionati abbiano diritto all'assistenza di

malattia, ha sottoposto alla Corte la seguente questione di

legittimità costituzionale: se l'art. 6 della legge 26 ottobre 1957,

n. 1047, posto in relazione con l'art. 1 della legge 4 agosto 1955, n.

692, sia in contrasto con l'art. 81, ultimo comma, della Costituzione

per non avere indicato i mezzi per far fronte alla nuova spesa

derivante dall'estensione dell'assistenza di malattia alla nuova

categoria di pensionati di invalidità e vecchiaia.

Posta in questi termini, la questione non è fondata.

L'art. 6 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, si limita ad

istituire presso l'I.N.P.S. una Gestione speciale autonoma per le

pensioni da corrispondere ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai

coloni. L'ordinanza non ritiene compreso tra gli scopi di tale Gestione

quello di provvedere per l'assistenza di malattia alla nuova categoria

di pensionati. E allora non si vede né come l'art. 6 della legge 26

ottobre 1957, n. 1047, possa essere messo in relazione con l'art. 1

della legge 4 agosto 1955, n. 692, sulla estensione dell'assistenza di

malattia ai pensionati, né come possa essere in contrasto con l'art.

81, ultimo comma, della Costituzione per non avere indicato i mezzi per

far fronte alla nuova spesa occorrente per tale assistenza.

L'esigenza costituzionale di indicare i mezzi di copertura di una

nuova spesa postula che tale spesa sia stata autorizzata e l'ordinanza

espressamente rileva che, mentre con l'art. 5 della legge n. 692 del

1955 fu posta a carico del Fondo adeguamento pensioni anche la spesa

per la assistenza di malattia ai lavoratori pensionati, con l'art. 6

della legge n. 1047 del 1957 è stata posta, invece, a carico della

Gestione autonoma soltanto la spesa per il trattamento di pensione ai

coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni. È chiaro quindi che

occorreva provvedere solo ai mezzi per il pagamento delle pensioni e a

ciò la legge 26 ottobre 1957, n. 1047, ha provveduto con le

disposizioni contenute negli artt. 11 e 21;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 6 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, in relazione

all'art. 1 della legge 4 agosto 1955, n. 692, in riferimento all'art.

81, ultimo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1964.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI

-ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI

-GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1964:33 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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