Corte costituzionale

Sentenza n. 33/1962

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/04/1962 · relatore Giuseppe Castelli Avolio

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti promossi con i seguenti ricorsi:

1) ricorso del Presidente della Regione siciliana, notificato il 24

giugno 1961, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il

4 luglio successivo ed iscritto al n. 9 del Registro ricorsi 1961, per

conflitto di attribuzione tra la Regione siciliana e lo Stato, sorto a

seguito del decreto 12 aprile 1961 del Ministro del tesoro col quale è

stato nominato il liquidatore della Cassa rurale "San Giuseppe" di

Mezzoiuso;

2) ricorso del Presidente della Regione siciliana, notificato il 24

giugno 1961, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il

4 luglio successivo ed iscritto al n. 10 del Registro ricorsi 1961, per

conflitto di attribuzione tra la Regione siciliana e lo Stato, sorto a

seguito del decreto 12 aprile 1961 del Ministro del tesoro col quale è

stato nominato il liquidatore della Cooperativa agricola di Roccamena;

3) ricorso del Presidente della Regione siciliana, notificato il 24

giugno 1961, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il

4 luglio successivo ed iscritto al n. 11 del Registro ricorsi 1961, per

conflitto di attribuzione tra la Regione siciliana e lo Stato, sorto a

seguito del decreto 13 aprile 1961 del Ministro del tesoro col quale è

stato nominato il liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di

Roccapalumba.

Udita nell'udienza pubblica del 21 febbraio 1962 la relazione del

Giudice Giuseppe Castelli Avolio;

uditi l'avv. Feliciano Benvenuti, per il Presidente della Regione

siciliana, e il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe

Guglielmi, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con decreto del 12 aprile 1961 il Ministro del tesoro,

considerato che il liquidatore della Cassa rurale "San Giuseppe" di

Mezzoiuso (Palermo), nominato ai sensi dell'art. 86 bis del D. L. 12

marzo 1936, n. 375, aveva declinato l'incarico ed occorreva pertanto

sostituirlo, provvedeva al riguardo nominando altro liquidatore della

predetta Cassa in persona dell'avv. Arturo Morreale, ai sensi del

citato art. 86 bis e dell'art. 9 del D.P.R. 27 giugno 1952, n. 1133,

contenente le norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di

credito e risparmio.

Il decreto venne pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 aprile

1961, n. 104.

Il Presidente della Regione siciliana, con atto in data 21 giugno

1961, notificato al Presidente del Consiglio dei Ministri il 24 dello

stesso mese e depositato nella cancelleria della Corte costituzionale

il 4 luglio seguente, sollevava conflitto di attribuzione, ai sensi

degli artt. 134 della Costituzione, 39 della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 27 delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte

costituzionale, affermando che il decreto ministeriale suddetto

invadeva la sfera di competenza amministrativa della Regione, e

chiedendone quindi l'annullamento.

2. - Nelle deduzioni poste a base della domanda il Presidente della

Regione premetteva che il ricorso era stato direttamente da lui

proposto, senza la previa delibera della Giunta regionale, richiesta a

norma dell'art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87, non essendo ancora

stata costituita la nuova Giunta, che avrebbe dovuto sostituire quella

dimissionaria da lui presieduta, in vista della superiore esigenza di

tutelare gli interessi di natura costituzionale che assumeva lesi

dall'impugnato decreto. L'impugnativa direttamente da lui fatta sarebbe

giustificata da uno stato di necessità tale da prevalere sull'esigenza

formale prevista dall'art. 39 suddetto, il cui rispetto avrebbe finito

col comportare il superamento del termine di sessanta giorni dalla

pubblicazione del provvedimento, pure previsto dalla legge per la

proposizione del ricorso, ed ormai prossimo a scadere.

Come risulta dalla copia del verbale di riunione del 4 luglio 1961,

versata in atti il 10 successivo, la Giunta regionale siciliana

deliberava poi, in quella seduta, di ratificare, a tutti gli effetti,

il ricorso suddetto, che, come si legge nel verbale stesso, bene il

Presidente della Regione aveva proposto "nella carenza dell'organo

collegiale di Governo", "ad evitare un irreparabile pregiudizio per gli

interessi della Regione, attesa l'imminente scadenza dei termini

processuali".

3. - A sostegno del ricorso si afferma che, a norma dell'art. 17,

lett. c. dello Statuto siciliano, spetta alla Regione la competenza

legislativa complementare in materia di credito e risparmio, e che, a

norma dell'art. 20, primo comma, dello Statuto stesso, spetta al

Presidente ed agli Assessori regionali svolgere nella Regione le

funzioni amministrative concernenti, tra l'altro, la detta materia.

Le norme di attuazione dello Statuto, approvate con D.P.R. 27

giugno 1952, n. 1133, - afferma la Regione - hanno conferito (artt. 1 e

2) all'Assessore regionale per le finanze le attribuzioni già proprie

del Ministro del tesoro e del Governatore della Banca d'Italia in

materia di nomina di amministratori e sindaci degli istituti e aziende

di credito operanti esclusivamente nel territorio regionale.

L'art. 9 delle stesse norme di attuazione, dopo aver attribuito

all'Assessore regionale per le finanze, su proposta della Banca

d'Italia, la competenza a deliberare sia lo scioglimento degli organi

amministrativi dei predetti istituti nei casi previsti dall'art. 57 del

D.L. 12 marzo 1936, n. 375 (amministrazione straordinaria), sia la

revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e la messa in

liquidazione nei casi previsti dall'art. 67 dello stesso decreto,

aggiunge che restano però ferme, "anche per quanto riguarda la

competenza", le altre disposizioni contenute nei capi II e III del

titolo VII del R.D. 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche,

concernenti appunto, rispettivamente, le modalità dell'amministrazione

straordinaria stabilita con lo scioglimento degli organi

amministrativi, e della liquidazione conseguente alla revoca della

autorizzazione all'esercizio del credito.

Questa norma contenuta nel secondo comma dell'art. 9 - prosegue la

Regione - investe indubbiamente anche le disposizioni dell'art. 86 bis

del citato R.D. 375 (nel quale fu introdotto con la successiva legge 7

aprile 1938, n. 636), secondo cui la sostituzione dei liquidatori, nei

casi di liquidazione ordinaria, è disposta con decreto dell'allora

Capo del Governo, ed oggi del Ministro del tesoro.

Secondo la Regione, si tratterebbe di provvedimento che, come

precisa lo stesso art. 86 bis, non importa mutamento nella procedura di

liquidazione, e verterebbe, quindi, nell'ambito degli interventi di

ordinaria amministrazione in materia, di natura e portata analoghe a

quelli che l'art. 2, lett. e, delle citate norme di attuazione

attribuisce alla Regione, in esecuzione appunto degli artt. 17, lett.

e, e 20 dello Statuto, ed in conformità del sistema di trasferimento

della competenza amministrativa, desumibile dalle norme stesse.

Con ciò - osserva la Regione - si viene a profilare un contrasto

fra la detta disposizione di attuazione e gli artt. 17 e 20 dello

Statuto siciliano, la cui risoluzione è necessaria e strumentale per

la definizione del conflitto di attribuzione.

A tale fine, il ricorrente - Presidente della Regione ha sollevato

formalmente, in via incidentale, la questione di legittimità

costituzionale nei termini suddetti, chiedendo dichiararsi

costituzionalmente illegittimo il secondo comma del citato art. 9,

nella parte in cui comprende, fra le disposizioni che restano ferme,

l'art. 86 bis del D.L. 12 marzo 1936, n. 375, e successive

modificazioni.

4. - Subordinatamente sostiene la Regione che, in ogni caso, il

provvedimento impugnato costituirebbe violazione dell'art. 20, primo

comma, seconda parte, dello Statuto siciliano, giacché questa

disposizione prevede che, per le materie comprese nella competenza

propria della Regione, il Presidente e gli Assessori regionali svolgono

attività amministrativa secondo le direttive del Governo dello Stato.

Dovrebbe, perciò, intendersi che, ferma restando la natura statale

della funzione, il suo esercizio sarebbe devoluto agli organi

dell'amministrazione regionale, onde sempre, ed in ogni caso,

dovrebbero ritenersi in contrasto con la Costituzione, e quindi

illegittimi, i provvedimenti di amministrazione diretta da parte dello

Stato adottati nella Regione nella subietta materia, in quanto

costituenti invasione della sfera di potestà amministrativa decentrata

della Regione stessa.

5. - Con altri due ricorsi notificati in pari data, il Presidente

della Regione ha poi impugnato altri due decreti del Ministro del

tesoro, pubblicati nella stessa Gazzetta Ufficiale, n. 104 del. 1961,

concernenti, rispettivamente, la nomina del liquidatore della

Cooperativa agricola di Roccamena, in sostituzione del precedente,

dimissionario, e la nomina del liquidatore della Cassa rurale ed

artigiana di Roccapalumba, per la sostituzione dei liquidatori di

nomina assembleare, ritenuta necessaria al fine di imprimere alla

procedura di liquidazione la dovuta speditezza.

In entrambi i ricorsi la Regione svolge argomentazioni e formula

richieste identiche a quelle contenute nel ricorso innanzi riferito.

6. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, si è costituito in

giudizio e, con deduzioni depositate l'8 luglio 1961 nella cancelleria

della Corte, ha resistito ai tre ricorsi, eccependo, in via

pregiudiziale, l'inammissibilità degli stessi sotto due distinti

profili.

In primo luogo, i ricorsi sarebbero inammissibili perché

presentati dal Presidente della Regione senza la previa deliberazione

della Giunta.

Invero, la giustificazione secondo cui sarebbero stati proposti

senza la detta deliberazione in via di urgenza, data l'imminente

scadenza dei termini, e "non essendo ancora costituita la nuova

Giunta", partirebbe dall'erroneo presupposto che, in quel periodo, non

esistesse la Giunta regionale, mentre, in base al principio della

perpetuatio iurisdictionis, la Giunta dimissionaria doveva considerarsi

tuttora in carica, sia pure per gli atti di ordinaria amministrazione e

per i provvedimenti d'urgenza, e ben poteva e doveva, quindi, emettere

la deliberazione in questione.

Né potrebbe contrastare con tale assunto l'affermazione della

Corte (sentenza 13 aprile 1957, n. 57) circa l'ammissibilità del

ricorso proposto in via d'urgenza dal Presidente del Consiglio

provinciale di Bolzano senza la previa deliberazione del Consiglio

stesso, che ne curò poi la ratifica anteriormente all'udienza di

discussione, data la diversità delle situazioni, ravvisabile sia nella

mancanza della urgenza di proporre gli attuali ricorsi, sia nella

esistenza, nel caso presente, dell'organo collegiale competente per la

deliberazione.

L'altro motivo di inammissibilità dedotto dall'Avvocatura si

fonda, poi, sulla già avvenuta decisione della questione di competenza

ora proposta.

Con sentenza n. 44 del 26 giugno 1958 la Corte avrebbe pronunciato

appunto in materia identica, e precisamente sul conflitto di

attribuzione proposto contro il decreto del Ministro del tesoro 28

maggio 1957, concernente la nomina del liquidatore della Cassa rurale

"La Previdenza" di Valguarnera, dichiarando che spetta allo Stato di

procedere alla sostituzione dei liquidatori prevista dall'art. 86 bis

della legge n. 636 del 1938.

Con ciò, poiché oggetto della pronuncia della Corte in materia di

conflitto di attribuzione è la statuizione sulla competenza in

determinata materia, e solo mediatamente l'annullamento del

procedimento impugnato, resterebbe ormai precluso, in forza della

autorità del giudicato, ogni ulteriore esame della questione, anche se

sollevata in relazione ad ulteriori e formalmente diversi

provvedimenti.

Comunque, l'Avvocatura, nel merito, sostiene la infondatezza dei

ricorsi e della questione di legittimità costituzionale sollevata in

via incidentale dalla Regione.

Invero, come già avrebbe ritenuto la Corte con la citata sentenza

n. 44 del 1958, l'art. 9 delle norme di attuazione 27 giugno 1952 non

sarebbe in contrasto con il sistema adottato per regolare i rapporti

fra lo Stato e la Regione in materia di credito e risparmio. Il che

sarebbe confermato, poi, dai principi fissati con la successiva

sentenza n. 58 del 1958 che, pur se affermati in relazione allo Statuto

sardo, valgono anche per la Sicilia.

Con la detta sentenza, infatti, la Corte avrebbe stabilito che i

poteri della Regione sarda in materia di credito non possono escludere

i poteri che la legge bancaria conferisce agli organi statali circa

l'istituzione e l'ordinamento degli istituti di credito; che la

funzione creditizia, essendo di pubblico interesse immediato, impone

una disciplina unitaria; che, in ogni caso, in applicazione dei

principi vigenti nella legislazione statale, devono essere riservati

all'organo statale i poteri di controllo e di direzione sull'attività

bancaria, in funzione dell'interesse nazionale, al quale quello

regionale dev'essere subordinato.

Quanto poi alla tesi gradatamente prospettata dal ricorrente,

osserva l'Avvocatura che l'art. 20 dello Statuto non prevede una

competenza esclusiva degli organi regionali per l'esercizio decentrato

di funzioni amministrative statali, ma ammette solo la possibiltà che

ciò avvenga.

Onde inesistente sarebbe, nella specie, l'assunta invasione della

sfera di attribuzione regionale. E ciò anche perché l'eventuale

competenza degli organi regionali, in ogni caso, sorgerebbe solo per

effetto delle direttive del Governo dello Stato, in cui sarebbe

implicita una delega di esercizio di talune funzioni statali.

7. - La difesa della Regione ha depositato, nei termini, una

memoria illustrativa, con la quale ribatte anzitutto l'eccezione

pregiudiziale sollevata dall'Avvocatura in ordine alla inammissibilità

del ricorso per l'omissione della previa deliberazione della Giunta.

A dire della Regione, nella specie si sarebbe trattato non tanto di

carenza di diritto della Giunta, quanto di carenza di fatto, giacché

nonostante la convocazione disposta per il 13 giugno 1961 per

provvedere anche in ordine all'impugnazione dei decreti in questione,

ogni deliberazione della Giunta sarebbe stata resa impossibile, in

mancanza del numero legale. Di fronte a tale situazione, collegata con

le note difficoltà di Governo sorte allora in Sicilia, non rimarrebbe

che riconoscere al Presidente un potere extra ordinem di procedere

all'adozione di provvedimenti indilazionabili, quali appunto erano

divenuti i ricorsi in esame, per la ormai imminente scadenza del

termine: potere fondato sul principio per cui, in caso di urgenza, la

deliberazione necessaria deve essere presa dall'organo che ha maggiori

possibilità di esercizio del potere.

Quanto all'altra eccezione pregiudiziale, circa la intervenuta

pronuncia della Corte in merito al precedente ricorso per conflitto di

attribuzione di cui alla sentenza n. 44 del 1958 che, secondo

l'Avvocatura, avrebbe riguardato la stessa questione oggi in

discussione, osserva la difesa della Regione, che, invece, i ricorsi

ora in discussione differirebbero da quello precedentemente esaminato e

deciso, sotto vari profili.

Infatti, ora si farebbe valere una questione di legittimità in via

incidentale non proposta nel primo giudizio, e la eventuale

dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi condurrebbe alla

preclusione anche della detta questione. Inoltre, in virtù dei limiti

di efficacia del giudicato, il conflitto in esame dovrebbe senz'altro

ritenersi diverso da quello deciso con la sentenza della Corte n. 44

del 1958, che si riferisce ad un atto diverso da quelli ora impugnati,

e comunque non potrebbe, in ogni caso, spiegare efficacia quanto alla

statuizione circa la competenza, in conformità dei principi

processualistici in materia.

Queste considerazioni sarebbero avvalorate anche dalla diversità

dei motivi addotti oggi a sostegno dei ricorsi, che si fondano

soprattutto sulla "illegittimità derivata", dipendente dalla assunta

incostituzionalità dell'art. 9 delle norme di attuazione di cui al

decreto presidenziale 27 giugno 1952, n. 1133, nonché sulla richiesta

di annullamento dei decreti impugnati per il motivo indicato in via

subordinata, in relazione cioè all'art. 20, comma primo, parte

seconda, dello Statuto siciliano, non proposto nel giudizio al quale si

riferisce la ripetuta sentenza n. 44 del 1958 della Corte.

Quanto poi al merito della questione di legittimità costituzionale

dell'art 9 delle norme di attuazione dello Statuto siciliano, la difesa

regionale insiste negli argomenti già svolti, ponendo particolarmente

in evidenza come la nomina dei liquidatori degli enti di credito

regionale, ai sensi dell'art. 86 bis del R.D. n. 375 del 1936, non

possa non rientrare fra le funzioni amministrative di competenza della

Regione siciliana, alla quale, infatti, sono devolute tutte le funzioni

in materia di disciplina del credito, e quindi anche quelle concernenti

l'attività delle aziende medesime. Si rivelerebbe così manifestamente

inconferente il richiamo dell'Avvocatura dello Stato alla sentenza n.

58 del 1958 della Corte, anche perché concernente la Regione sarda, il

cui ordinamento statutario sarebbe assai più restrittivo di quello

siciliano quanto ai poteri regionali in materia di credito e risparmio.

La difesa regionale, infine, insiste nella tesi subordinata di

illegittimità dei decreti impugnati, rilevando, in particolare, che la

devoluzione dell'esercizio delle funzioni amministrative agli organi

regionali, in virtù dell'art. 20, primo comma, seconda parte, dello

Statuto siciliano, non potrebbe ritenersi subordinata all'emanazione

delle direttive da parte del Governo dello Stato, così come afferma

l'Avvocatura, poiché l'eventuale mancanza delle direttive stesse non

potrebbe mai costituire legittimazione dell'invasione della competenza

regionale, ma soltanto, se mai, causa di responsabilizza' per gli

organi statali tenuti ad emanarle. Considerato in diritto :

1. - I tre giudizi, congiuntamente discussi all'udienza, possono

essere decisi con unica sentenza: essi, infatti, sono identici sia nei

loro presupposti di fatto, sia nei motivi e nelle argomentazioni

difensive svolte dall'una e dall'altra parte in causa.

2. - Pregiudiziale è l'esame della prima questione sollevata in

limine litis dall'Avvocatura dello Stato: la inammissibilità dei

ricorsi, che non sono stati preceduti da delibera della Giunta

regionale. Il Presidente della Regione, infatti, propose i tre ricorsi

senza che fosse intervenuta la previa deliberazione della Giunta, così

com'è richiesto dall'art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87, che,

in riferimento e in attuazione del disposto dell'art. 2 della legge

costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, espressamente stabilisce, nel

terzo comma, che il ricorso per conflitto di attribuzione è proposto

"per la Regione dal Presidente della Giunta regionale 'in seguito a

deliberazione della Giunta stessa'".

Tale omissione è stata giustificata dalla difesa della Regione con

la inderogabile necessità di assicurare la tutela dell'interesse della

Regione all'integrità della propria sfera di competenza amministrativa

proponendo i ricorsi entro il termine di decadenza previsto dall'art.

39, che scadeva pochi giorni dopo; e con la impossibilità di ottenere

la deliberazione della Giunta, perché dimissionaria. Ha poi

comprovato, con la esibizione del verbale, che la Giunta, d'altra

parte, fu convocata prima della scadenza del termine per produrre i

ricorsi, ma non poté legalmente riunirsi per mancanza del numero

legale. In ogni modo, l'operato del Presidente venne approvato e

ratificato dalla nuova Giunta.

Ritiene, tuttavia, la Corte che l'eccezione di inammissibilità dei

ricorsi, per il motivo sopra accennato, sia fondata.

3. - Come ha osservato all'udienza la difesa dello Stato, la

ricordata espressione del terzo comma dell'art. 39 della legge n. 87:

il ricorso della Regione per conflitto di attribuzione è proposto...

"in seguito a deliberazione della Giunta", non è dissimile da quella

adoperata negli artt. 31 e 32, a proposito della proposizione dei

ricorsi con i quali si faccia questione della legittimità

costituzionale di una legge di una Regione o dello Stato: "la questione

(della legittimità costituzionale di una legge di una Regione) è

sollevata, ' previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, dal

Presidente del Consiglio mediante ricorso ecc." (art. 31, comma

secondo); "la questione (della legittimità costituzionale di una legge

o di un atto avente forza di legge dello Stato), 'previa deliberazione

della Giunta regionale', è promossa dal Presidente della Giunta

mediante ricorso, ecc." (art. 32, secondo comma). Che la proposizione

del ricorso, in tali casi, debba essere preceduta da deliberazione,

rispettivamente, del Consiglio dei Ministri o della Giunta regionale,

è esigenza non soltanto formale, ma sostanziale. Il Presidente del

Consiglio dei Ministri e il Presidente regionale sono gli organi

rappresentativi del Governo dello Stato e, rispettivamente, della

Regione, e attribuendosi ad essi la legittimazione attiva ad agire

dinanzi alla Corte costituzionale si adempie bensì ad una esigenza di

natura formale, ma, sostanzialmente, occorre che sia preceduta dalla

determinazione dei membri del Governo o dei componenti la Giunta

regionale, e ciò per l'importanza dell'atto e per gli effetti

costituzionali ed amministrativi che l'atto stesso può produrre.

Infatti, la conseguente pronuncia della Corte costituzionale può avere

l'effetto di dichiarare l'inefficacia di una legge dello Stato o di una

Regione (art. 136 della Costituzione), e non minore importanza ha la

pronuncia della Corte in materia di conflitti di attribuzione, in

quanto la Corte costituzionale risolve il conflitto dichiarando il

potere al quale spettano le attribuzioni in contestazione (art. 38

della legge 11 marzo 1953, n. 87; art. 134 della Costituzione; v.

sentenze della Corte 18 gennaio 1957, n. 11; 19 gennaio 1957, n. 18;

26 giugno 1958, n. 44).

La inderogabilità di siffatta esigenza è confermata dal rilievo

che ben poteva il legislatore, ove lo avesse voluto, stabilire, in via

generale, nella legge n. 87 e, in via particolare, nello Statuto

speciale per la Regione siciliana, intorno al quale si discute nel

presente giudizio, una disposizione che avesse autorizzato quegli

organi rappresentativi a produrre, nei casi di urgenza o comunque di

contingenze eccezionali, ricorso, salvo convalida degli organi

collegiali. Il non averlo fatto è indizio di volontà contraria; e lo

si può argomentare anche dalla legge 10 febbraio 1953, n. 62,

riguardante la costituzione e il funzionamento delle Regioni a statuto

ordinario, nella quale il legislatore avrebbe ben potuto attribuire,

qualora l'avesse ritenuto necessario, un potere sostitutorio della

Giunta al Presidente delle Regioni, nei casi di urgenza, mentre

nell'art. 25, determinando le attribuzioni del Presidente, si è

limitato a dargli la facoltà di promuovere di propria iniziativa, e

salvo sempre a riferirne alla Giunta nella prima seduta, solo "i

provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie", cioè soltanto quei

provvedimenti e quelle azioni che si presentano come mezzi di tutela in

relazione a situazioni di fatto urgenti che, per la loro peculiarità,

postulano interventi immediati, non compatibili con la preventiva

consultazione della Giunta regionale.

Non vale, poi, richiamare la sentenza 13 aprile 1957, n. 57, con la

quale la Corte ritenne ammissibile il ricorso per la impugnazione di

una legge regionale del Trentino-Alto Adige proposta in via di urgenza

dalla Giunta provinciale anziché dal Consiglio, perché, come

espressamente si rileva dalla relativa motivazione, la decisione

rispecchia le particolari disposizioni dettate al riguardo dallo

Statuto di quella Regione, e precisamente l'art. 48, n. 7, che consente

tale potere sostitutorio. Si tratta, quindi, di una decisione basata

sopra una espressa disposizione, non applicabile al caso in esame.

Negli indicati casi speciali le disposizioni di legge sono quindi

tassative, il che implica l'esclusione del Presidente dalla

legittimazione ad agire, di sua iniziativa, negli altri casi.

Deve, dunque, ritenersi imprescindibile l'esigenza della previa

deliberazione della Giunta regionale, come prescrive l'art. 39 della

legge 11 marzo 1953, confermandosi in tal senso, quanto già ebbe a

decidere questa Corte con la sentenza 19 gennaio 1957, n. 15, con la

quale venne dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla

Regione sarda senza la previa deliberazione della Giunta regionale.

4. - Non si può in contrario opporre, per quanto riguarda i casi

di cui ora si discute, che la Giunta fu convocata, ma non poté

deliberare per mancanza del numero legale, e che, in ogni modo, la

nuova Giunta ratificò l'operato del Presidente.

L'avere convocato la Giunta, per quanto dimissionaria, per

deliberare, fra le altre cose poste all'ordine del giorno, la

proposizione dei ricorsi per conflitto di attribuzione, significa

riconoscere, senza possibilità di equivoco, che venne ritenuta

necessaria, e giustamente, anche in tale situazione del Governo della

Regione, la necessità della deliberazione della Giunta; il che vale

negare il potere diretto e autonomo del Presidente a proporre i

ricorsi. Dal fatto, poi, che fu determinata dai componenti la Giunta la

mancanza del numero legale può anche inferirsi una volontà forse

contraria a produrre i ricorsi.

Non può poi valere, come si è sostenuto, la successiva ratifica

della nuova Giunta. A parte il rilievo che essa, come risulta dal

documento esibito, ha tutto il carattere di una sanatoria generale

dell'operato del Presidente, riferita a vari provvedimenti, resta pur

sempre la violazione della norma che impone, in via preventiva e in

modo inderogabile, la deliberazione della Giunta. Dando valore ad una

successiva ratifica potrebbe giungersi ad avallare il principio per

cui, ad libitum del Presidente, la deliberazione della Giunta può

seguire, invece che precedere, la proposizione del ricorso, in aperto

contrasto con la ricordata norma dell'art. 2 della legge costituzionale

9 febbraio 1948, n. 1, e dell'art. 39 della legge n. 87 del 1953.

5. - Dovendosi, in base alle esposte considerazioni, dichiarare

inammissibili i ricorsi, rimane assorbito l'esame di ogni altra

questione e del merito dei ricorsi stessi.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

pronunciando con unica sentenza sui ricorsi, indicati in epigrafe,

promossi dal Presidente della Regione siciliana contro il Presidente

del Consiglio dei Ministri, per conflitto di attribuzione fra la

Regione e lo Stato, sorto a seguito dei decreti del Ministro del tesoro

con i quali erano stati nominati i liquidatori della Cassa rurale "San

Giuseppe" di Mezzoiuso, della Cooperativa agricola di Roccamena e della

Cassa rurale ed artigiana di Roccapalumba:

dichiara inammissibili i ricorsi stessi, ai sensi del disposto del

terzo comma dell'art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per difetto

della preventiva deliberazione della Giunta regionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1962.

GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -

MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO

GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -

ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -

GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI.

ECLI:IT:COST:1962:33 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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