Corte costituzionale

Sentenza n. 33/1961

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 09/06/1961 · relatore Mario Cosatti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dei DD.PP.RR. nn. 4048

e 4385 del 28 dicembre 1952 (pubblicati, rispettivamente, nei

supplementi ordinari n. 2 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.

18 del 23 gennaio 1953 e n. 9 alla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24

gennaio 1953) promosso con ordinanza 4 giugno 1959 del Tribunale di

Firenze nel procedimento civile vertente tra Falconi Pietro, Tenerini

Elia in proprio e nei nomi di Londini Franco, Anna Maria, Elena, Mario,

Lamberto, Guidoni Atide e l'Ente per la colonizzazione della Maremma

tosco-laziale, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Ricasoli

Firidolfi Caterina in Corsini e Ricasoli Firidolfi Eleonora, iscritta

al n. 110 del Registro ordinanze 1959 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 288 del 28 novembre 1959.

Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio

dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 27 aprile 1961 la relazione del

Giudice Mario Cosatti;

uditi l'avv. Antonio Sorrentino, per Falconi ed altri, e il

sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò, per il

Presidente del Consiglio dei Ministri, per il Ministro per

l'agricoltura e per le foreste e per l'Ente per la colonizzazione della

Maremma tosco-laziale.

Motivazione

Ritenuto in fatto Le sorelle Caterina Ricasoli Firidolfi in Corsini ed Eleonora

Ricasoli Firidolfi erano nel 1949 proprietarie della tenuta della

"Grancia" nella Maremma grossetana; nel 1950 e 1951, con successivi

atti, diversi appezzamenti della predetta tenuta furono venduti a vari

acquirenti.

In applicazione della legge 21 ottobre 1950, n. 841 (così detta

legge stralcio), contenente norme per la espropriazione, bonifica,

trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini, l'Ente per la

colonizzazione della Maremma tosco-laziale pubblicò, in data 4 e 28

dicembre 1951, due piani particolareggiati di esproprio nei confronti,

rispettivamente, di Caterina e di Eleonora Ricasoli; piani che

colpivano terreni rimasti in proprietà delle sorelle medesime dopo le

vendite di cui sopra.

Caterina Ricasoli, con istanza 7 dicembre 1951, sottoscritta anche

dalla sorella e corredata da una relazione tecnica (a firma dott.

Pini), ed Eleonora Ricasoli con altre istanze 18 gennaio 1952, chiesero

che i terreni di loro proprietà ricadenti nel Comune di Grosseto

fossero, ai sensi dell'art. 10 della citata legge, esonerati da

espropriazione quali terreni a coltura intensiva formanti aziende

agricole organiche ed efficienti (aziende modello).

In data 29 settembre 1952 furono pubblicati, a cura dell'Ente

Maremma e in sostituzione dei predetti piani di esproprio, due nuovi

piani particolareggiati: l'uno, nei confronti di Caterina Ricasoli

(Foglio annunzi legali della Provincia di Grosseto n. 157 del 29

settembre 1952); l'altro, nei confronti di Eleonora (Foglio annunzi

legali della Provincia n. 154 del 29 settembre 1952).

I nuovi piani particolareggiati furono approvati con DD.PP.RR. 28

dicembre 1952, nn. 4048 e 4385, riguardanti rispettivamente Caterina ed

Eleonora (decreti pubblicati il primo nel supplemento ordinario n. 2

alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1953, il secondo nel

supplemento ordinario n. 9 alla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio

1953). Con tali decreti i terreni vennero trasferiti in proprietà

all'Ente Maremma tosco-laziale e ne fu ordinata l'immediata occupazione

da parte dell'Ente stesso.

Con i citati decreti furono prevalentemente colpiti gli

appezzamenti dalle sorelle Ricasoli venduti con atti 1950 e 1951 e

precisamente a Falconi Pietro, Tenerini Elia ved. Londini e figli e

Guidoni Ansano e Atide.

Tali acquirenti, con citazione 3 ottobre 1956, convenivano davanti

al Tribunale di Firenze l'Ente Maremma e il Ministero dell'agricoltura

e delle foreste, chiedendo che, previa, occorrendo, declaratoria di

illegittimità o di invalidità dei decreti presidenziali di esproprio,

si riconoscesse loro la piena proprietà degli appezzamenti acquistati

e se ne ordinasse la restituzione; in via subordinata, che l'Ente

Maremma e il Ministero dell'agricoltura fossero condannati al rimborso

del valore corrispondente.

Con altra contemporanea citazione gli stessi acquirenti

convevenivano, sempre davanti al Tribunale di Firenze, Caterina ed

Eleonora Ricasoli, chiedendo che fossero condannate al risarcimento dei

danni.

Nelle due domande giudiziali gli attori assumevano che la

sostituzione dei secondi piani particolareggiati a quelli precedenti,

con il conseguente carico del debito di esproprio delle sorelle

Ricasoli sui terreni da loro acquistati, appariva illegittima, con

conseguente illegittimità, per eccesso dai limiti della delega

legislativa, dei decreti presidenziali.

Riunite per connessione le due cause, il Tribunale, con ordinanza

13 maggio 1957, ordinava all'Ente Maremma e al Ministero

dell'agricoltura e delle foreste, ai sensi dell'art. 210 Cod. proc.

civile, "di produrre in giudizio gli atti e i documenti relativi ai

procedimenti di espropriazione, ivi compresi gli atti e i documenti

relativi alla pubblicazione sia dei primi che dei secondi piani

particolareggiati, e gli atti e i documenti relativi ai provvedimenti

che determinarono il trasferimento delle espropriazioni dai terreni

compresi nei primi piani di esproprio a quelli compresi nei secondi".

La difesa dell'Ente Maremma depositava un fascicolo con vari

documenti. Il Tribunale, in data 4 giugno 1959, emetteva una seconda

ordinanza con la quale, ritenuto che le questioni sollevate dagli

attori sulla legittimità costituzionale dei decreti presidenziali di

esproprio fossero non tutte manifestamente infondate e attesa la

rilevanza ai fini del decidere, ordinava la trasmissione degli atti

alla Corte costituzionale.

Secondo il Tribunale la sostituzione, da parte dell'Ente Maremma,

dei piani particolareggiati pubblicati nel 1951 con quelli pubblicati

nel 1952, in quanto provvedimento limitativo del diritto di proprietà,

avrebbe dovuto essere motivata. Ora, nei secondi piani si fa menzione

dell'art. 2 della legge 2 aprile 1952, n. 339, contenente norme

integrative e interpretative delle leggi n. 230 del 1950, n. 841 del

1950 e n. 333 del 1951, il quale consente che, in determinati casi,

piani particolareggiati possano essere pubblicati dopo il termine del

31 dicembre 1951, stabilito dall'art. 1 della legge 18 maggio 1951, n.

333, e fino al 30 settembre 1952; ma nei piani di cui trattasi non si

specifica quale di quelle' determinate ipotesi ricorra nella specie.

È vero - osserva il Tribunale - che dalla documentazione prodotta

si intuirebbe che la specifica ragione della sostituzione dei secondi

ai primi piani particolareggiati sarebbe stata la dichiarazione di

esonero dall'esproprio, essendosi riconosciuto che i terreni compresi

nei primi piani presentavano i caratteri di cui all'art. 10 della legge

stralcio; senonché tale documentazione consisterebbe in semplici

minute, neppure autenticate e prive, pertanto, di attendibilità.

Sempre secondo il Tribunale, si arguirebbe che la dichiarazione di

esonero si sarebbe basata sulla relazione Pini, relazione di parte

allegata all'istanza di esonero rivolta al Ministero dell'agricoltura

da Caterina Ricasoli. Tale relazione riguarderebbe tutta la tenuta

della "Grancia", non i soli terreni esonerati ma anche quelli

espropriati in base ai secondi piani. Data l'unità e l'omogeneità

della tenuta, si dovrebbe, quindi, ritenere che, se gli speciali

requisiti di cui all'art. 10 della legge stralcio ricorrevano per i

primi terreni, avrebbero dovuto riconoscersi anche per i secondi; onde

la possibilità di un eccesso di potere che - cosi nell'ordinanza -

potrebbe aver viziato anche i successivi decreti presidenziali.

Altre deduzioni enunciate dalla difesa degli attori sono state,

invece, ritenute dal Tribunale manifestamente infondate.

L'ordinanza del Tribunale, notificata a tutte le parti il 7 ottobre

1959 e il 13 successivo al Presidente del Consiglio dei Ministri e

comunicata ai Presidenti delle due Camere, è stata iscritta al n. 110

del Registro ordinanze 1959 e pubblicata per disposizione del

Presidente della Corte costituzionale, ai sensi dell'art. 25 della

legge 11 marzo 1953, n. 87, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 288 del 28 novembre 1959.

Nel giudizio dinanzi a questa Corte il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, è

intervenuto con atto depositato in cancelleria il 26 novembre 1959.

Si sono costituiti il Ministro per l'agricoltura e per le foreste e

l'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale, rappresentati

e difesi dall'Avvocato generale dello Stato, con deduzioni depositate

il 26 novembre 1959; i signori Falconi Pietro, Guidoni Atide, Londini

Anna Maria, Elena, Lamberto, Franco e Mario, depositando in cancelleria

il 7 novembre 1959 le loro deduzioni, con procura conferita all'avv.

Domenico Albenzio con elezione di domicilio in Roma presso l'avvocato

medesimo; Falconi e Guidoni hanno di poi associato alla propria difesa

l'avv. Antonio Sorrentino.

Nelle sue deduzioni e successiva memoria riassuntiva depositata il

25 maggio 1960, l'Avvocatura dello Stato ha prospettato dubbi, in via

pregiudiziale, sulla validità dell'ordinanza in quanto il Tribunale,

ritenendo non soddisfacenti gli atti e documenti prodotti in quella

sede, verrebbe sostanzialmente a rimettere alla Corte costituzionale la

valutazione di dette prove.

Nel merito, osserva che la dichiarazione di azienda modello è atto

amministrativo discrezionale la cui mancanza può dar luogo, al più,

ad un vizio di legittimità sul piano amministrativo ma non su quello

della legislazione delegata. Quand'anche, prosegue l'Avvocatura, si

volesse trasferire sul piano costituzionale la questione della mancata

dichiarazione di azienda modello e conseguente mancato esonero dei

terreni dall'espropriazione, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare

improponibile la questione in quanto, versandosi qui in tema di

esercizio di potestà discrezionale, per il disposto dell'art. 28 della

legge 11 marzo 1953, n. 87, l'esercizio del controllo costituzionale

non avrebbe potuto trovare ingresso.

L'Avvocatura conclude, pertanto, che la Corte voglia dichiarare

inammissibile la questione proposta o, comunque, infondata nel merito.

La difesa del Falconi, dei Londini e della Guidoni nelle proprie

deduzioni insiste particolarmente sui seguenti punti:

1) mentre nel decreto di esproprio n. 4048, emesso nei confronti di

Caterina Ricasoli, leggesi che non ricorrono per i terreni compresi nei

piani di recupero i requisiti di azienda modello di cui all'art. 10

della legge stralcio, tale dichiarazione manca nel decreto n. 4385,

emesso nei confronti di Eleonora Ricasoli;

2) la dichiarazione di esonero dei terreni compresi nei primi piani

non poteva essere fatta né a favore di Caterina, avendo essa venduto

con atto 6 ottobre 1950 la sua parte della tenuta "Grancia" alla

sorella, né a favore di Eleonora, non avendo quest'ultima presentato

la necessaria istanza;

3) la dichiarazione di esonero, che avrebbe dovuto necessariamente

precedere la formazione e pubblicazione dei piani di recupero, reca la

data del 4 ottobre 1952, data cioè posteriore sia a quella di

pubblicazione dei piani di recupero (29 settembre 1952), sia alla

scadenza del termine ultimo (30 settembre 1952) stabilito dall'art. 2

della legge n. 339 del 1952 entro cui potevano essere utilmente

pubblicati nuovi piani di esproprio;

4) infine, l'art. 10 della legge stralcio è stato applicato, con

la suddetta dichiarazione di esonero, a una parte dell'azienda, mentre,

interpretando rettamente l'art. 10, l'esonero avrebbe dovuto concedersi

a tutta l'azienda nel suo complesso organico.

Nella successiva memoria, depositata in cancelleria il 25 maggio

1960, la difesa delle parti private contesta l'eccezione di invalidità

dell'ordinanza di rimessione sollevata dall'Avvocatura dello Stato,

osservando che il Tribunale non ha espresso dubbi sulla consistenza e

fondatezza delle prove, ma le ha valutate insufficienti.

La difesa, comunque, rivolge istanza affiché la Corte, avvalendosi

dei propri poteri istruttori, ordini al Ministero dell'agricoltura e

delle foreste e all'Ente Maremma di esibire tutti i documenti e gli

atti che concorsero alla formazione dei decreti di esproprio ed al

trasferimento della espropriazione dai terreni compresi nei primi piani

a quelli che sono stati, invece, compresi nei secondi.

Conclude, nel merito, che la Corte voglia dichiarare

l'illegittimità costituzionale dei decreti presidenziali.

Nell'udienza pubblica dell'8 giugno 1960 si è svolta innanzi a

questa Corte la discussione della causa e l'avv. Sorrentino per il

Falconi ed altri e il sostituto avvocato generale dello Stato Agrò,

per il Presidente del Consiglio dei Ministri, per il Ministro per

l'agricoltura e foreste e per l'Ente Maremma, hanno illustrato le tesi

svolte e le conclusioni enunciate negli scritti difensivi.

La Corte, con ordinanza n. 42 del 10 giugno 1960, ha ritenuto

opportuno, prima di esaminare le questioni della causa, di acquisire i

documenti relativi ai procedimenti di espropriazione nei confronti

delle sorelle Ricasoli e, sospesa ogni pronuncia sulle questioni

pregiudiziale e di merito, ha disposto che l'Ente Maremma e il

Ministero della agricoltura e foreste depositassero nella cancelleria

della Corte, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza

stessa, gli atti e documenti in questione.

Per il tramite dell'Avvocatura dello Stato sono state depositate

nella cancelleria della Corte, in data 28 luglio 1960, due fascicoli di

atti e documenti relativi alle predette sorelle Ricasoli Firidolfi.

Gli avvocati Domenico Albenzio e Antonio Sorrentino hanno in data

13 aprile 1961 depositato una seconda memoria difensiva.

In essa si rileva, anzitutto, che anche a seguito dell'ordinanza

della Corte non è stata prodotta in originale la dichiarazione di

esonero che, ai sensi dell'art. 2, n. 1, della legge n. 339 del 1952,

avrebbe dovuto legittimare la sostituzione di nuovi piani di esproprio

a quelli già pubblicati nel termine normale. Da ciò desume, allo

stato degli atti, l'inesistenza della dichiarazione in parola.

Osserva di poi che, anche a voler ammettere la esistenza della

dichiarazione di esonero, essa risulterebbe emessa il 4 ottobre 1952 e

cioè oltre il termine ultimo (30 settembre 1952) utile per

legittimamente procedere alla formazione e pubblicazione dei nuovi

piani di esproprio in sostituzione dei precedenti.

Dall'esame degli atti la difesa trae, inoltre, argomento per

denunciare altri vizi di illegittimità dei decreti impugnati che le

aziende Ricasoli non sarebbero state valutate nella loro consistenza

alla data del 15 novembre 1949, ma in quella che avevano alla data

della dichiarazione di esonero; che le aziende stesse sarebbero state

valutate cumulativamente ai soli effetti della dichiarazione di esonero

come se costituissero un unica azienda, mentre alla predetta data del

15 novembre 1949 i terreni per i quali era stato richiesto l'esonero

facevano parte di due aziende separate e distinte; che per i terreni

esonerati non ricorrerebbero le condizioni prescritte dall'art. 10

della legge n. 841 del 1950 per far luogo alla concessione di esonero.

La difesa conferma le conclusioni precedentemente prese.

L'Avvocatura dello Stato, con memoria depositata il 13 aprile 1961,

osserva, per quanto riguarda la dichiarazione di esonero, che il

competente Ministro avrebbe preso la sua determinazione fin dalla

primavera 1952 e che l'Ente ne sarebbe stato " informato per le vie

brevi" prima della data della comunicazione scritta in data 4 ottobre

1952, "spedita molto tempo dopo l'adozione del provvedimento soltanto

per completezza formale di pratica".

L'Avvocatura dello Stato conferma, quindi, le conclusioni già

enunciate.

All'udienza del 27 aprile 1961 l'avv. Sorrentino e il sostituto

avvocato generale Agrò hanno svolto le tesi difensive e confermato le

loro conclusioni. Considerato in diritto :

1. - L'Avvocatura generale dello Stato, nelle deduzioni depositate

in cancelleria il 26 novembre 1959, ha sollevato eccezione

pregiudiziale di inammissibilità della questione, osservando che con

l'ordinanza 4 giugno 1959 il Tribunale di Firenze, ritenuti non

soddisfacenti gli atti e documenti relativi al procedimento di

esproprio ed espressi dubbi sulla consistenza di dette prove, avrebbe

sostanzialmente rimesso alla Corte costituzionale la valutazione delle

prove stesse.

L'eccezione - sulla quale, invero, l'Avvocatura dello Stato non si

è più soffermata nelle successive memorie depositate il 25 maggio

1960 e il 13 aprile 1961 e nella discussione orale - deve essere

disattesa.

Dal testo dell'ordinanza può, infatti, desumersi che il Tribunale

ha affrontato e risolto le questioni della causa, compiendo il suo

esame in ordine al valore degli atti e documenti prodotti in giudizio

in ottemperanza alla propria ordinanza 13 maggio 1957.

Né è esatto affermare che il Tribunale non abbia al riguardo

espresso alcun giudizio, ma solo prospettato dubbi sulla consistenza

degli atti prodotti, perché nell'ordinanza stessa leggesi che "la

documentazione consiste tutta in semplici minute, neppure autenticate e

prive, pertanto, di qualsiasi attendibilità" e che "l'accertata

insufficienza dei documenti esibiti... non può rappresentare un

difetto di prova da parte degli attori". Espressioni queste che non

destano incertezze circa il convincimento del giudice sul valore degli

atti e documenti dinanzi ad esso prodotti; ed è, appunto, in

conseguenza di ciò che il Tribunale, ritenendo l'eccezione di

illegittimità costituzionale dei decreti di esproprio, sollevata dalle

parti private, non manifestamente infondata e rilevante ai fini del

giudizio principale, ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte

costituzionale.

2. - Questa Corte, avvalendosi dei poteri istruttori previsti dagli

artt. 13 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 12 delle Norme

integrative e in accoglimento di istanza in proposito avanzata dalla

difesa delle parti private, ha ritenuto opportuno, sospesa ogni

pronuncia sulle questioni di causa, acquisire i documenti relativi ai

procedimenti di espropriazione nei confronti delle sorelle Caterina ed

Eleonora Ricasoli Firidolfi, ivi compresi tutti gli atti concernenti la

dichiarazione di esonero; ed all'uopo, con ordinanza n. 42 del 10

giugno 1960, ha disposto che l'Ente per la colonizzazione della Maremma

tosco- laziale e il Ministero dell'agricoltura e delle foreste

depositassero nella cancelleria della Corte i documenti di cui sopra.

3. - In base agli atti già acquisiti e alla documentazione in

questa sede prodotta, debbono esaminarsi i denunciati vizi di

illegittimità costituzionale per eccesso di delega dei decreti di

esproprio nn. 4048 e 4385 del 28 dicembre 1952 emessi nei confronti

delle sorelle Ricasoli.

Il primo di tali vizi consisterebbe nella circostanza che i due

decreti avrebbero valicato il limite temporale posto dall'art. 1 della

legge 18 maggio 1951, n. 333, in relazione agli artt. 5 della legge 12

maggio 1950, n. 230, 1 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e 2 della

legge 2 aprile 1952, n. 339, in quanto i relativi piani

particolareggiati di esproprio sono stati pubblicati oltre il termine

del 31 dicembre 1951 stabilito dall'art. 1 della legge n. 333 del

1951, senza che nella specie ricorresse alcuna delle ipotesi

eccezionali le quali, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 339 del 1952,

ne avrebbero consentito la pubblicazione oltre il termine del 31

dicembre 1951 e fino al 30 settembre 1952.

Come è stato riassunto in narrativa, il Tribunale, nell'ordinanza

di rimessione, ha rilevato che il motivo per il quale i primi piani

particolareggiati di esproprio, pubblicati entro il 31 dicembre 1951,

furono sostituiti con i successivi pubblicati il 29 settembre 1952,

sarebbe quello che nei primi piani erano stati compresi terreni a

coltura intensiva formanti aziende agrarie organiche ed efficienti e,

quindi, terreni suscettibili di esonero dall'esproprio ai sensi

dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841. Il Tribunale ha

desunto tale motivo sia dalle copie delle istanze presentate dalle

sorelle Caterina ed Eleonora Ricasoli rispettivamente in data 7

dicembre 1951 e 18 gennaio 1952 (acquisite allora in copia ed ora in

originale), istanze dirette ad ottenere l'esonero di terreni compresi

negli iniziali piani particolareggiati, sia da un documento 4 ottobre

1952 proveniente dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste

(prodotto dinanzi al Tribunale in copia dattiloscritta priva di

dichiarazione di conformità all'originale), documento concernente la

concessione, in accoglimento delle suddette istanze delle interessate,

del richiesto esonero.

La difesa del Falconi ed altri, pur negando ogni valore probatorio

a tale documento così come prodotto, sostiene che, anche volendo in

ipotesi tener conto di esso, i decreti di esproprio sarebbero

ugualmente illegittimi recando il documento in parola la data del 4

ottobre 1952, posteriore a quella di pubblicazione dei secondi piani

(29 settembre 1952), i quali avrebbero dovuto, invece, essere

necessariamente preceduti dalla dichiarazione di esonero.

La Corte ritiene fondato il motivo di illegittimità in esame nei

riguardi di entrambi i decreti presidenziali.

Infatti, per l'art. 1 della legge n. 333 del 1951 il termine

ultimo, entro cui gli Enti dovevano procedere alla formazione e

pubblicazione dei piani di esproprio, era quello del 31 dicembre 1951.

L'art. 2 della legge n. 339 del 1952 consentiva che gli Enti di riforma

pubblicassero piani particolareggiati di esproprio oltre il termine

suindicato e fino al 30 settembre 1952 in alcuni casi tassativamente

indicati, tra i quali quello previsto dal n. 1 del citato articolo:

quando, cioè, in conseguenza dell'applicazione dell'art. 10 della

legge n. 841 del 1950 fossero "stati esonerati dalla espropriazione"

terreni compresi in piani espropriativi pubblicati nei termini e fosse

così divenuta necessaria, per integrare la quota di scorporo in

osservanza della legge medesima, la pubblicazione di nuovi piani che

comprendessero altri terreni in luogo di quelli esonerati.

Orbene, dalla lettera stessa delle norme contenute nei citati

articoli palesamente risulta che il termine ordinario o normale, entro

cui gli Enti dovevano pubblicare i piani, poteva eccezionalmente essere

superato quando, essendo intervenuta una dichiarazione di esonero

dall'esproprio di terreni compresi in precedenti piani, si rendesse

necessario pubblicare nuovi piani di recupero.

È, pertanto, evidente che la facoltà dell'Ente di pubblicare

piani di recupero era condizionata all'esistenza di una preventiva e,

quindi, già intervenuta, dichiarazione di esonero, la quale doveva

essere di data anteriore a quella stabilita come termine ultimo per la

pubblicazione dei piani di recupero (30 settembre 1952).

Nella specie, i secondi piani particolareggiati di esproprio, come

si è detto, risultano pubblicati il 29 settembre 1952 entro il termine

eccezionale. Per quanto concerne la dichiarazione di esonero, in atti

esistono due fogli relativi ad una nota n. 39381 in data 4 ottobre

1952, che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste avrebbe diretto

all'Ente Maremma all'oggetto: "Dichiarazione di esonero - Ditta

Ricasoli Caterina e Ricasoli Eleonora". In tali fogli leggesi che "a

norma dell'ultimo comma dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n.

841, si dichiara che i terreni... appartenenti alle sorelle Ricasoli...

sono esonerati dalla espropriazione". Segue l'indicazione degli

elementi catastali occorrenti per la identificazione dei terreni in

parola specificatamente per Caterina e per Eleonora; leggesi, infine,

che "codesto Ente vorrà rielaborare i piani particolareggiati di

esproprio" - "si resta in attesa di conoscere la estensione della

superficie eventualmente recuperabile in sostituzione dei terreni come

sopra esonerati dall'espropriazione".

Giova precisare che i due fogli di cui trattasi consistono: l'uno,

nella minuta, proveniente dal Ministero, con il numero di protocollo e

la indicazione della firma del Ministro Pro-tempore e la consueta

stampiglia di archivio "scaricato"; l'altro, in una copia fotostatica

di copia dattiloscritta dell'atto.

Occorre qui rilevare che sia il Tribunale di Firenze sia la Corte

costituzionale hanno disposto il deposito degli atti e documenti

relativi al procedimento di esproprio e che, in base all'art. 210 Cod.

proc. civile, il Ministero e l'Ente avrebbero dovuto depositare

documenti originali; non è stato prodotto documento originale di

dichiarazione di esonero, onde è mancata la richiesta prova.

L'Avvocatura dello Stato ha dedotto che, data l'urgenza di siffatti

provvedimenti e i continui rapporti, quale quotidiana collaborazione

tra Ministero ed Enti di riforma, la deliberazione di esonero sarebbe

stata fatta in tempo utile e comunicata "per vie brevi"; avrebbe, poi,

fatto seguito, "per completezza di pratica", la nota 4 ottobre 1952. Al

riguardo la Corte osserva che, a parte l'ammissibilità di

determinazioni o dichiarazioni non formali in materia tanto delicata

che tocca diritti privati, nei documenti prodotti non trovasi alcuna

traccia, neppure sotto forma di appunto per memoria, di una

determinazione del genere. Ma vi è di più: la forma in cui è redatto

il documento di cui si discute indurrebbe a ritenere che esso non sia

soltanto - come deduce l'Avvocatura dello Stato - la comunicazione

all'Ente di riforma della determinazione di esonero tempestivamente

adottata, ma costituisca insieme il provvedimento formale di esonero e

la relativa comunicazione.

Richiamando, infatti, il testo dell'atto sopra riportato, sotto la

voce "oggetto" leggesi "Dichiarazione di esonero" e più oltre "si

dichiara che i terreni... sono esonerati"; successivamente "codesto

Ente vorrà rielaborare i piani particolareggiati di esproprio" e,

infine, richiesta di notizie della superficie recuperabile.

Si aggiunge che in alcuni tra i vari documenti prodotti è fatto

riferimento al concesso esonero; in nessuno di essi è indicata

precedente tempestiva determinazione o dichiarazione al riguardo come

pur sarebbe stato naturale e spontaneo, ma è esclusivamente citato

l'atto 4 ottobre 1952 (vedi, ad es., raccomandata a mano n. 53000 del

18 ottobre 1952 diretta dall'Ente al Ministero, nella quale si dà

notizia degli effettuati recuperi proprio in riferimento all'atto 4

ottobre 1952; - note illustrative in data 9 dicembre 1952 allegate alle

raccomandate a mano nn. 66352 e 66362 del 10 dicembre 1952 - trasmesse

dall'Ente al Ministero).

Anche volendo, in ipotesi, attribuire un valore probatorio alla

minuta o alla copia fotostatica di copia dell'atto, deve concludersi

che, recando esso la data 4 ottobre 1952, il provvedimento è

successivo, e non precedente, alla formazione e pubblicazione dei piani

particolareggiati di recupero, piani che, per le richiamate norme di

legge, in tanto avrebbero potuto essere legittimamente predisposti e

pubblicati in quanto fosse già intervenuta preventiva formale

dichiarazione di esonero, la quale, ai sensi degli artt. 10 della legge

n. 841 del 1950 e 2 della legge n. 339 del 1952, ne avrebbe costituito

il necessario presupposto. Il procedimento risulta, quindi, viziato con

conseguente illegittimità costituzionale dei decreti di espropriazione

per eccesso dai limiti della delega legislativa attribuita dalle

disposizioni in materia.

È, infine, opportuno rilevare che non è in discussione, sempre in

ordine al vizio di illegittimità in esame, il potere discrezionale

dell'Amministrazione circa la dichiarazione di esonero, perché la

questione non verte sul punto se sussistessero o meno le condizioni

idonee a rendere esonerabili i terreni Ricasoli come aziende modello ai

sensi dell'art. 10 della legge stralcio; ma, ai fini della legittimità

dei decreti, si discute se nel relativo procedimento la dichiarazione

di esonero abbia o meno preceduto la pubblicazione dei piani di

recupero.

Date le conclusioni cui sopra è pervenuta la Corte, non occorre

scendere all'esame degli altri motivi di illegittimità denunciati

nell'ordinanza di rimessione e dalle parti private.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

respinge l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Avvocatura

generale dello Stato;

dichiara la illegittimità costituzionale dei DD.PP.RR. 28 dicembre

1952, nn. 4048 e 4385 (pubblicati, rispettivamente, nei supplementi

ordinari n. 2 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18 del 23

gennaio 1953 e n. 9 alla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 1953),

in relazione agli artt. 1 della legge 18 maggio 1951, n. 333, e 2, n.

1, della legge 2 aprile 1952, n. 339, e in riferimento agli artt. 76 e

77, primo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 giugno 1961.

GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -

MARIO COSATTI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI.

ECLI:IT:COST:1961:33 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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