Corte costituzionale

Sentenza n. 33/1959

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/05/1959 · relatore Ernesto Battaglini

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 94 cpv. della

legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, promosso con ordinanza

emessa il 2 maggio 1958 dal Tribunale di Sondrio nel procedimento

penale a carico di Gianoncelli Egidio, iscritta al n. 23 del Registro

ordinanze del 1958 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 148 del 21 giugno 1958.

Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio

dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 4 marzo 1959 la relazione del

Giudice Ernesto Battaglini;

udito il vice avvocato generale dello Stato Cesare Arias per il

Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

A seguito di denuncia del Comando di brigata della Guardia di

finanza di Ponte Valtellina, si procedeva dinanzi al Tribunale di

Sondrio contro Gianoncelli Egidio per contrabbando, a norma degli artt.

94 e 97 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424, e per frode

alla imposta sull'entrata, per essere stato il Gianoncelli, il 23

settembre 1957, sorpreso in Chiuro (località inclusa nella zona di

vigilanza doganale fra l'Italia e la Svizzera) in possesso di kg.

93,600 di caffè tostato, senza dimostrare l'adempimento delle

prescrizioni doganali o, comunque, senza giustificarne, agli stessi

effetti, la provenienza.

Previa istruzione sommaria, il Gianoncelli veniva rinviato a

giudizio; e nel dibattimento tentava di dimostrare la legittima

provenienza, ai fini doganali, del caffè sequestrato.

Il Tribunale, dopo le richieste conclusive delle parti, con

ordinanza 2 maggio 1958 sollevava di ufficio la questione della

legittimità costituzionale dell'art. 94 della legge doganale sopra

menzionata, assumendo il contrasto tra detto articolo e l'art. 27,

secondo comma, della Costituzione, secondo il quale l'imputato non è

considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Ordinava pertanto la sospensione del giudizio e disponeva l'invio

degli atti a questa Corte.

L'ordinanza veniva regolarmente notificata al Presidente del

Consiglio dei Ministri il 7 maggio 1958 e comunicata ai Presidenti

della Camera e del Senato.

In data 23 maggio 1958 si costituiva soltanto l'Avvocatura generale

dello Stato per il Presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendo che

venisse dichiarata infondata la proposta questione di legittimità

costituzionale. Considerato in diritto :

Nella ordinanza del Tribunale di Sondrio si assume che la

denunciata illegittimità costituzionale dell'art. 94 della legge

doganale 25 settembre 1940, n. 1424, deriverebbe dal contrasto della

norma stessa con quanto dispone il secondo comma dell'art. 27 della

Costituzione; ma tale assunto è destituito di ogni fondamento.

Basta infatti osservare che la menzionata norma della Costituzione

riguarda soltanto il principio fondamentale di civiltà e di giustizia

che vieta di considerare colpevole, sotto qualsiasi aspetto e per ogni

effetto, l'imputato prima della condanna definitiva.

Invece l'art. 94 della legge doganale, - sia che si voglia ritenere

che contenga la previsione di una semplice figura di reato consistente

nel possesso, in zona di vigilanza, di merce soggetta a dogana e

sprovvista dei relativi documenti doganali, sia che si voglia ammettere

che preveda soltanto una presunzione di prova del contrabbando, che

può essere superata dalla prova contraria e che è giustificata dai

fini di tutela doganale per cui la zona di vigilanza è stabilita, -

nulla ha a che fare, nel suo contenuto, con le finalità e con il

fondamento della norma costituzionale in questione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione proposta con ordinanza del

Tribunale di Sondrio del 2 maggio 1958, sulla legittimità

costituzionale dell'articolo 94 cpv. della legge doganale 25 settembre

1940, n. 1424, in riferimento all'articolo 27, secondo comma, della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1959.

GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -

TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -

ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI.

ECLI:IT:COST:1959:33 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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