Corte costituzionale

Sentenza n. 329/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 13/07/1990 · relatore Gabriele Pescatore

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 10legge 17/1983
  • art. 21legge 79/1983

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, quinto

comma, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17 (Misure per il

contenimento del costo del lavoro e per favorire l'occupazione),

convertito con modificazioni nella legge 25 marzo 1983, n. 79, e

dell'art. 21, undicesimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730

(Legge finanziaria 1984), promosso con ordinanza emessa il 15 maggio

1989 dalla Corte dei Conti sul ricorso proposto da Chiuchiarelli

Izsak Maria Cristina, iscritta al n. 116 del registro ordinanze 1990

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima

serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 maggio 1990 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza in data 15 maggio 1989, la Corte dei Conti ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 10,

comma quinto, d.l. 29 gennaio 1983, n. 17 (Misure per il contenimento

del costo del lavoro), convertito in legge 25 marzo 1983, n. 79, e

dell'art. 21, comma undicesimo, legge 27 dicembre 1983, n. 730 (legge

finanziaria 1984), nella parte in cui dispongono che le pensioni

attribuite ai sensi del terzo comma dell'art. 42 del d.P.R. 29

dicembre 1973, n. 1092, siano differite al termine del periodo di

tempo pari all'aumento di servizio utile concesso ai fini del

conseguimento dell'anzianità minima.

La questione si è posta a seguito del ricorso proposto da Maria

Cristina Chiuchiarelli Izsak, che agiva per ottenere di essere

ammessa al godimento della pensione con effetto dalla data di

collocamento in quiescenza.

La Chiuchiarelli - osserva la Corte - presentò domanda di

dimissioni, con i benefici di cui all'art. 42, terzo comma, del

d.P.R. n. 1092 del 1973, in data 18 gennaio 1983, fissandone

l'effetto dall'1 ottobre 1985, con la conseguenza che alla sua

posizione pensionistica si applicano le modifiche legislative in

seguito intervenute.

Orbene, l'ultimo comma dell'art. 10 del d.l. 29 gennaio 1983, n.

17, stabilì che la decorrenza della pensione attribuita

successivamente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, in

forza dell'art. 42 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, fosse

differita al termine del periodo di tempo pari all'aumento di

servizio utile concesso, ai fini del compimento dell'anzianità

minima, ai sensi del terzo comma del richiamato art. 42. In sede di

conversione (legge 25 marzo 1983, n. 79) fu data la possibilità, al

personale che anteriormente alla data di entrata in vigore del

decreto n. 17 avesse fatto domanda di dimissioni, con decorrenza a

far tempo dalla data stessa, di chiedere la revoca delle dimissioni,

se ancora in servizio.

Successivamente, con gli ultimi commi dell'art. 21 della legge 27

dicembre 1983, n. 730, (finanziaria 1984) fu stabilito che per il

personale che avesse presentato domanda di dimissioni anteriormente

al 29 gennaio 1983 per l'attribuzione del beneficio di cui all'art.

42, terzo comma, o all'articolo 219, quarto comma, del decreto del

Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e che, alla

data di entrata in vigore della legge, era ancora in servizio,

trovasse applicazione il differimento della decorrenza della

pensione, previsto dal quinto comma dell'articolo 10 del

decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni,

nella legge 25 marzo 1983, n. 79.

Al personale di cui al precedente comma era tuttavia data facoltà

di chiedere, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della

legge di conversione, la revoca della domanda di dimissioni.

Il disposto differimento della pensione risulterebbe tuttavia di

dubbia costituzionalità.

È ben noto - osserva il giudice rimettente - che la Costituzione,

"oltre a riconoscere i diritti della famiglia come società naturale

fondata sul matrimonio" (art. 29), prevede che la Repubblica agevoli

"con misure economiche e altre provvidenze la formazione della

famiglia e l'adempimento dei compiti relativi" e protegga "la

maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti

necessari a tale scopo" (art. 31); disponendo, altresì che "le

condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della essenziale

funzione familiare (della donna) e assicurare alla madre del bambino

una speciale adeguata protezione" (art. 37).

In applicazione di tali principi, il legislatore ordinario ha

posto svariate disposizioni per consentire alla donna lavoratrice la

cura della famiglia e della prole, e non certo per precostituire in

suo favore posizioni di vantaggio o di privilegio. Tra queste

previsioni andrebbe annoverato anche l'art. 42, terzo comma, del T.U.

n. 1092.

Viceversa, in un'ottica riduttiva e demagogica, anziché

promuovere l'estensione del beneficio a chi ne era del tutto escluso,

si è preferito attivarsi per comprimerlo e limitarlo con la

penalizzazione del differimento (che si aggiunge a quello della

riduzione della indennità integrativa speciale, se la domanda di

dimissioni è successiva al d.l. n. 17 del 1983, e alla sospensione

del godimento della pensione nell'ipotesi di cui all'ultimo comma

dell'art. 10), dimostrando così per la donna dimissionaria ex art.

42, terzo comma, uno sfavore ancora maggiore di quello manifestato

verso gli altri soggetti anticipatamente collocati a riposo.

L'art. 10, quinto comma, del d.l. 29 gennaio 1983, n. 17,

convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, e

l'art. 21, undicesimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730,

violerebbero quindi gli artt. 31 e 37 della Costituzione.

Sotto altro profilo - prosegue il giudice rimettente - non può

non ritenersi che le norme suddette violino anche l'art. 36, primo

comma, della Costituzione. Ed invero, durante tutto il periodo di

differimento, alla donna dimissionaria - non più impiegata e non

ancora pensionata - non vengono erogati né stipendio né pensione

con conseguente pregiudizio economico della ex dipendente e della di

lei famiglia, che subiscono una drastica riduzione se non un

azzeramento del loro reddito normale.

2. - L'ordinanza è stata ritualmente comunicata, notificata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima

serie speciale, del 21 marzo 1990.

3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha

concluso per l'infondatezza della proposta questione.

La norma censurata - si legge nell'atto di intervento - è

pienamente legittima e in particolare non contrasta con gli invocati

artt. 31, 36 e 37 della Costituzione.

Proprio in ossequio a tali prescrizioni costituzionali, anzi,

nell'art. 10 impugnato venne introdotto il comma sesto (ribadito

successivamente dall'art. 21, comma dodicesimo, della legge

finanziaria 1984), il quale prevedeva la facoltà di chiedere la

revoca delle dimissioni anche quando fosse divenuto efficace il

provvedimento di cessazione dal servizio, con conseguente continuità

a tutti gli effetti del rapporto di lavoro. In tal modo veniva

immediatamente reintegrato nel diritto allo stipendio il personale

che non avesse ritenuto o potuto economicamente sopportare il

differimento della decorrenza della pensione previsto dalla nuova

normativa.

Può ben dirsi quindi - conclude l'Avvocatura - che il personale

che si sia avvalso della norma di prepensionamento abbia

adeguatamente ponderato gli effetti economici della propria

decisione, accettandoli senza riserve. Considerato in diritto

1. - Con richiamo agli artt. 31, 36 e 37 della Costituzione, la

Corte dei Conti dubita della legittimità dell'art. 10, comma quinto,

d.l. 29 gennaio 1983, n. 17, convertito nella legge 25 marzo 1983, n.

79, e dell'art. 21, comma undicesimo, legge 27 dicembre 1983, n. 730.

Tali disposizioni sono censurate nella parte in cui dispongono che

le pensioni attribuite con un aumento del servizio effettivo sino al

massimo di cinque anni alle dipendenti dimissionarie coniugate o con

prole a carico - ai sensi del terzo comma dell'art. 42 d.P.R. 29

dicembre 1973, n. 1092 - vengano differite al termine del periodo di

tempo pari all'aumento del servizio utile concesso ai fini del

conseguimento dell'anzianità minima.

Tale disciplina - ad avviso del giudice a quo - contrasterebbe

anzitutto con gli artt. 31 e 37 della Costituzione, perché elimina

previsioni dirette a favorire l'adempimento da parte della donna di

essenziali funzioni nella cura della famiglia e della prole. Sarebbe

inoltre violato l'art. 36, primo comma, della Costituzione perché,

durante tutto il periodo di differimento, non vengono erogati né

stipendio né pensione, con conseguente pregiudizio economico della

lavoratrice e della sua famiglia.

La questione non è fondata.

2. - Le norme impugnate non hanno fatto cadere la previsione

dell'art. 42, terzo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973, per il quale

alla dipendente dimissionaria coniugata o con prole a carico spetta,

ai fini del compimento dell'anzianità stabilita nel secondo comma,

un aumento del servizio effettivo sino al massimo di cinque anni.

Esse si sono limitate a differire al termine di tale periodo la

corresponsione della pensione.

Il provvedimento è stato adottato nell'ambito di una iniziativa

legislativa diretta ad eliminare distorsioni in materia di

trattamento pensionistico nel settore pubblico. Tra l'altro, si

intese per l'appunto disincentivare il ricorso ai pensionamenti

anticipati, ponendo condizioni che contenessero il fenomeno, venuto

con grande risalto all'attenzione dell'opinione pubblica, di

percettori di trattamenti pensionistici in età ancora assai giovane.

Si provvide tuttavia a salvaguardare ogni posizione. In sede di

conversione del d.l. 29 gennaio 1983, n. 17, nell'art. 10 venne

inserito il comma sesto, con il quale si diede facoltà al personale

che avesse presentato domanda di dimissioni dal servizio

anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto, con

decorrenza a far tempo dalla data stessa, di chiedere, entro 60

giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, la revoca

delle dimissioni, con conseguente continuità a tutti gli effetti del

rapporto di lavoro.

Si consentì quindi a ciascuna dipendente di prendere la propria

decisione sulla base della nuova disciplina, valutando

comparativamente la convenienza di proseguire nell'attività

lavorativa ovvero di dedicarsi ad un più ampio impegno familiare.

3. - Il giudice a quo insiste in modo particolare sull'asserita

violazione dell'art. 31, relativo all'obbligo per la Repubblica di

agevolare la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti

relativi, e dell'art. 37, con riguardo all'obbligo che le condizioni

di lavoro consentano l'essenziale funzione familiare della donna.

Questa Corte, però, proprio con riferimento all'art. 42, terzo

comma, d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, del cui contenuto precettivo

si chiedeva l'estensione all'uomo lavoratore, ha già affermato

(sentenza n. 374 del 1989) che, "in relazione ai riflessi della

società in evoluzione sul rapporto di pubblico impiego ed alle

relative implicazioni retributive, spetta esclusivamente al

legislatore determinarne contenuti e limiti di incidenza o, per

quanto riguarda la fattispecie, l'opportunità di abrogare o

modificare la norma impugnata".

La stessa sentenza, richiamandosi alla precedente n. 252 del 1983,

ha rilevato altresì che l'art. 31, primo comma, si riferisce

soltanto alle situazioni legate ad un rapporto di necessità con la

formazione della famiglia e con l'adempimento dei compiti relativi, e

non anche quindi alle situazioni ad incidenza indiretta su di essi. A

ben guardare, dunque, "spetta alla discrezionalità del legislatore,

con la salvaguardia dei valori costituzionali, apprestare le misure

atte ad agevolare l'adempimento, da parte dei coniugi, dei loro

compiti nella famiglia".

4. - Rilievi analoghi vanno fatti per quanto concerne il richiamo

all'art. 36 Cost. ed al pregiudizio economico derivante alla

lavoratrice pensionata dalla mancata erogazione, durante il periodo

di differimento, sia dello stipendio che della pensione.

Con sentenza n. 531 del 1988 questa Corte, richiamando vari altri

precedenti, ha già statuito che la determinazione della base

retributiva, utile ai fini del trattamento di quiescenza, appartiene

alla discrezionalità del legislatore. È dunque devoluto a tale

discrezionalità disporre in merito ai modi e alla misura del

trattamento.

Del potere di apprezzamento rimessogli il legislatore ha fatto un

uso che non si presta a censure, né in riferimento agli artt. 31 e

37, né in riferimento all'art. 36 della Costituzione. Va anzi

sottolineato che, di fronte all'emergere di nuove esigenze e di nuovi

problemi, si è ricercato un contemperamento, il più possibile

equilibrato.

Mantenendo il particolare beneficio riconosciuto alla donna

lavoratrice dal terzo comma dell'art. 42 d.P.R. n. 1092 del 1973, e

quindi l'anticipata maturazione del diritto alla pensione, si è

avuto riguardo al maggiore impegno che normalmente si richiede alla

donna nell'ambito familiare. Differendo peraltro l'erogazione

dell'assegno previdenziale, si è comprensibilmente inteso

contrastare quel fenomeno del precoce e talvolta precocissimo

pensionamento che era stato oggetto di molte e preoccupate

considerazioni critiche. In ogni caso, si è avuta cura di non

pregiudicare le posizioni acquisite e di consentire a ciascuna

dipendente di valutare la propria convenienza, in relazione a quanto

dettato dalla nuova disciplina.

La questione di legittimità costituzionale proposta dalla Corte

dei Conti va dunque dichiarata non fondata.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 10, comma quinto, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17

(Misure per il contenimento del costo del lavoro e per favorire

l'occupazione) convertito con modificazioni nella legge 25 marzo

1983, n. 79, e dell'art. 21, comma undicesimo, della legge 27

dicembre 1983, n. 730 (Legge finanziaria 1984), sollevata, in

riferimento agli artt. 31, 36 e 37 della Costituzione, dalla Corte

dei Conti, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 13 luglio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:329 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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