Corte costituzionale

Sentenza n. 329/1988

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 24/03/1988 · relatore Antonio Baldassarre

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione

Veneto 23 aprile 1980, riapprovata il 30 ottobre 1980, avente per

oggetto: "Norme per la sicurezza delle installazioni di impianti

tecnici", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei

Ministri, notificato il 19 novembre 1980, depositato in cancelleria

il 29 successivo ed iscritto al n. 28 del registro ricorsi 1980;

Visto l'atto di costituzione della Regione Veneto;

Udito nell'udienza pubblica del 10 dicembre 1987 il Giudice

relatore Antonio Baldassarre;

Uditi l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il ricorrente,

e l'Avv. Feliciano Benvenuti per la Regione;

Motivazione

RITENUTO IN FATTO

1. - Con ricorso notificato il 19 novembre 1980, il Presidente del

Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge della Regione Veneto,

riapprovata a seguito di rinvio il 30 ottobre 1980, che detta

disposizioni per la sicurezza delle installazioni di impianti

tecnici, chiedendo che ne venga dichiarata la illegittimità

costituzionale per violazione degli artt. 117 e 118 Cost., in

relazione agli artt. 6, lett. m) ed n), e 24 della legge 23 dicembre

1978, n. 833.

Secondo il ricorrente, la legge impugnata sarebbe illegittima per

tre distinte ragioni.

Innanzitutto, la legge impugnata, dettando norme sulla

installazione di impianti tecnici relativi alle attività produttive,

al fine di salvaguardare la sicurezza degli utenti, porrebbe una

disciplina legislativa, generale e astratta, per la prevenzione degli

infortuni sul lavoro e delle malattie professionali (materia questa,

riservata allo Stato dall'art. 6, lett. m), della legge n. 833 del

1978).

In secondo luogo, la stessa legge, prevedendo a carico delle

imprese che eseguono lavori di installazione degli impianti tecnici,

l'obbligo di redigere un documento in cui venga dichiarato che

l'impianto è stato eseguito in conformità alle specifiche norme e

alle vigenti regole dell'arte, non distinguerebbe questo tipo di

dichiarazione (e soprattutto la sua natura e i suoi effetti) dal

controllo di veridicità effettuato dall'autorità competente,

venendo così ad interferire con le competenze statali in materia di

omologazione, di cui all'art. 6, lett. n), della legge n. 833 del

1978.

In terzo luogo, la legge impugnata, imponendo nuovi obblighi tanto

a carico dei privati quanto a carico delle autorità cui spetta di

provvedere al controllo degli impianti tecnici, ivi compresi gli

organi statali (ad esempio, vigili del fuoco), violerebbe i limiti

della competenza regionale in materia.

2. - Si è costituita la Regione Veneto, eccependo in primo luogo

l'inammissibilità dell'ultimo dei rilievi sollevati dal Governo, in

quanto dello stesso non vi era menzione nel provvedimento di rinvio.

In ordine agli altri due profili di illegittimità prospettati dal

ricorrente, la Regione Veneto rileva che la legge impugnata si limita

a prevedere l'obbligo della redazione di un documento diretto al fine

di rendere possibile a coloro che realizzano gli impianti tecnici una

più rapida e corretta verifica del rispetto della legislazione

vigente in materia di sicurezza degli impianti.

Su questa premessa, la regione asserisce che con la legge

impugnata non è stata violata alcuna competenza statale. L'art. 24

della legge n. 833 del 1978, infatti, detta unicamente i criteri

direttivi per l'esercizio della delega conferita al Governo per la

emanazione di un testo unico in materia di sicurezza del lavoro,

vo'lto a riordinare, oltreché la materia dell'omologazione, la

disciplina generale del lavoro e della produzione al fine della

prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie

professionali. Ma si tratta, all'evidenza, di disposizioni che, lungi

dal costituire una attribuzione esclusiva di funzioni allo Stato,

possono semmai costituire criteri direttivi e principi di massima per

uniformare la legislazione regionale. E la legge regionale impugnata

è pienamente conforme a detti principi.

Per quel che concerne la pretesa violazione delle competenze

previste dalle lettere m) ed n) dell'art. 6 della legge n. 833 del

1978, la regione Veneto osserva che la legge impugnata non incide in

alcun modo sulle materie riservate alla competenza statale. Tale

legge, secondo la regione, non interferisce sulla disciplina generale

del lavoro e della prevenzione, in quanto non è diretta alla

prevenzione degli infortuni sul lavoro, ma contribuisce unicamente a

far osservare le norme sostanziali di prevenzione. Inoltre, il

certificato di conformità previsto dalla legge impugnata non

costituirebbe affatto un atto di omologazione, ma semplicemente una

presa d'atto della conformità dell'impianto alle norme tecniche

vigenti.

La Regione Veneto chiede, pertanto, che le questioni di

legittimità costituzionale della legge regionale riapprovata il 30

ottobre 1980, vengano dichiarate non fondate. Considerato in diritto

1. - Oggetto del presente giudizio è la legge della Regione

Veneto, riapprovata il 30 ottobre 1980, avente ad oggetto "Norme per

la sicurezza delle installazioni di impianti tecnici", la quale è

stata impugnata dal Presidente del Consiglio dei Ministri per

violazione degli artt. 117 e 118 Cost., in riferimento agli artt. 6,

lett. m) ed n), e 24 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Come riferito più ampiamente in narrativa, il ricorso si basa su

tre distinti motivi:

a) invasione delle competenze riservate allo Stato in materia

di prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 6, lett. m, della

legge n. 833 del 1978), mediante l'imposizione alle imprese che

eseguono i lavori dell'obbligo di redigere un documento in cui si

dichiari che l'impianto è stato eseguito in conformità alle norme

vigenti e alle regole dell'arte;

b) interferenza nelle competenze statali in materia di

omologazione di macchine e impianti (art. 6, lett. n, della legge n.

833 del 1978), attraverso la previsione del deposito del "certificato

di conformità tecnica" presso l'autorità preposta al controllo,

competente per territorio;

c) violazione dei limiti delle competenze regionali mediante

l'imposizione di nuovi obblighi a carico tanto delle imprese quanto

delle autorità preposte al controllo degli impianti tecnici.

2. - Va in primo luogo esaminata l'eccezione di inammissibilità

concernente il motivo riportato ora sub c, che, come riferito in

narrativa, la Regione Veneto ha sollevato sul presupposto che quel

motivo non sia presente nell'atto di rinvio.

L'eccezione non è fondata.

Come questa Corte ha più volte affermato (v. da ultimo, sentt.

nn. 72 del 1985, 217 del 1987 e ord. n. 162 del 1988), deve

sussistere una sostanziale corrispondenza tra motivi del rinvio e

motivi del ricorso, nel senso che questi ultimi devono essere

prefigurati, quanto meno nelle loro linee essenziali o in forma

sintetica, nell'atto di rinvio per il riesame. Ebbene, nell'atto di

rinvio che ha preceduto il ricorso introduttivo del presente giudizio

vi è uno specifico riferimento, ancorché non compiutamente

sviluppato, al fatto che la legge impugnata impone obblighi non

previsti dalla legislazione statale vigente in materia di disciplina

generale del lavoro e di sicurezza degli ambienti di lavoro. Tanto

basta a ritenere che vi sia una sostanziale corrispondenza tra motivi

del rinvio e motivi del ricorso.

3. - Nel prevedere l'obbligo di redigere un certificato di

conformità tecnica alle norme vigenti e alle regole dell'arte e nel

presupporre un controllo sull'effettiva conformità dell'impianto

installato alle predette regole, la legge impugnata impone, tanto a

privati quanto ad organi pubblici (anche statali), un'attività in

tutto simile all'omologazione, la quale è espressamente riservata

allo Stato dall'art. 6, lett. n), della legge n. 833 del 1978.

Infatti, come questa Corte ha già affermato (sent. n. 74 del

1987), l'attività di omologazione non è limitata soltanto alla

verifica della rispondenza del tipo o del prototipo di un prodotto

industriale a predeterminati requisiti tecnici, finalizzati alla

prevenzione di infortuni (da effettuarsi prima della riproduzione o

dell'immissione sul mercato), ma comprende anche la verifica degli

impianti, vale a dire di quel complesso di strutture, di apparecchi,

di attrezzature, di congegni e di altro, collegati in un unico

assemblaggio e concorrenti ad uno stesso scopo.

In senso contrario, non vale obiettare che l'art. 2 della legge

impugnata prevede l'obbligo di redigere il certificato di conformità

tecnica anche nei casi in cui le vigenti norme prevedono le attività

di collaudo, di verifica, di omologazione o di altri analoghi

adempimenti che determinati enti pubblici devono compiere

anteriormente all'effettiva utilizzazione o messa in funzione degli

impianti. Vero è, piuttosto, che l'indifferenziato riferimento

all'attività di collaudo o di omologazione (l'uno di competenza

regionale e l'altra di competenza statale), contenuto nella

disposizione appena citata, mentre avvalora l'interpretazione secondo

la quale la legge impugnata dispone una disciplina che si sovrappone

a quella statale nel prevedere i mezzi di controllo degli ambienti di

lavoro, nello stesso tempo non esclude che l'attività di controllo

affidata all'autorità competente, anche statale, sia sostanzialmente

coincidente con l'attività di omologazione, di cui all'art. 6, lett.

n), della legge n. 833 del 1978, come individuata e specificata dalla

sentenza di questa Corte, n. 74 del 1987.

Restano assorbiti gli altri motivi di ricorso.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale della legge della Regione

Veneto, riapprovata il 30 ottobre 1980, intitolata "Norme per la

sicurezza della installazione degli impianti".

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 marzo 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 24 marzo 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:329 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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